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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
EL MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 935/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 290/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 8 e pubblicata il 08/04/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM03478 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM03478 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03728 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03728 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03728 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM03865 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03876 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03876 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03876 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03878 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03878 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03878 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM00070 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00072 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00072 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00072 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00073 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00073 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00073 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 437/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in at
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso, notificava nei confronti della Ricorrente_3
snc di Ricorrente_1 e Ricorrente_2 nonché nei confronti dei due soci, separati avvisi di accertamento RE, RA ed VA afferenti le annualità 2005, 2007 e 2008.
Gli atti impositivi traggono origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso alla fine del 2011 nei confronti della società di persone, nello svolgimento dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni a danno dell'Unione Europea, a seguito della percezione nel 2005, di un contributo di € 146.266,41 da parte della Regione Veneto ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, approvato con D.G.R. del Veneto n. 3079 del 29/9/2000.
In esito all'indagine svolta, i militari verbalizzanti avevano proceduto al disconoscimento della detraibilità dell'VA assolta dalla Ricorrente_3 sull'acquisto di un fermentatore agricolo denominato “Okada”, ceduto dalla società Società_2 srl nel 2005 e finalizzato ad ottenere il contributo previsto nonché a contestare l'indeducibilità del costo ammortizzato negli anni 2007 e 2008.
Secondo l'ufficio, infatti, dall' esame della documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese, il liquidatore della Società_2, sig. Nominativo_1, non era stato in grado di provare l'acquisto del fermentatore successivamente venduto alla Ricorrente_3.
L'effettivo venditore del macchinario sarebbe stato, in realtà, l'impresa Società_3 di Predappio;
tuttavia, dalla documentazione contabile esibita dalla Società_3 sarebbe emersa una macchina diversa da quella oggetto del contributo. In realtà, i macchinari fatturati ad Società_2 sarebbero stati consegnati alla società Società_4 sas di Caserta.
Conseguentemente, veniva contestata l'inesistenza della transazione economica, quanto meno sotto il profilo soggettivo.
La società ed i soci impugnavano gli avvisi de quibus avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, deducendo la legittimità dell'operazione ed eccependo, in via pregiudiziale, l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento delle imposte relativamente all'anno 2005, non sussistendo le condizioni legittimanti il raddoppio dei termini per l'accertamento.
Il giudice adito, con sentenza n. 290 del 25.3.2014, previo rigetto dell'eccezione d'intervenuta decadenza per il comportamento penalmente rilevante tenuto dai legale rappresentante della Ricorrente_3 e della Società_2, accoglieva, previa riunione, i ricorsi, disponendo l'annullamento di tutti gli avvisi di accertamento impugnati.
L'ufficio impugnava la sentenza de qua deducendone l'illegittimità per aver erroneamente considerato effettivo l'acquisto del fermentatore agricolo.
La società ed i soci impugnavano in via incidentale la sentenza.
Il giudice adito, con sentenza n. 93/2016, accoglieva l'appello dell'ufficio.
La società ed i soci proponevano tempestivo ricorso in Cassazione avverso la sentenza de qua, deducendo vari motivi di doglianza, quali:
la violazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72: decadenza dei termini per accertamento anno 2005 per RE, RA ed VA;
violazione della normativa comunitaria in materia di VA. Il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sulla questione ex art. 112 cpc;
violazione art. 54 D.P.R. n. 633/72, ulteriore violazione art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 1478 cc (vendita di cosa altrui); la violazione art. 8, comma 2 del D.L. n. 16/3012, afferente la deducibilità dei costi sostenuti relativamente ad operazioni soggettivamente inesistenti.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 33558/2024, accoglieva parzialmente il primo motivo di censura (non essendo ammissibile il “raddoppio dei termini” per RA) e totalmente gli altri, cassando con rinvio la sentenza n. 93/2016.
In sede di legittimità, veniva, infatti, ribadito dagli LL che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione finanziaria provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio ma anche che il cessionario ne era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che l'operazione era finalizzata all'evasione fiscale.
Al cessionario, quindi, spetta dimostrare di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
La Ricorrente_3 snc ed i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 depositano atto di riassunzione del processo ex art. 63 del D. Lgs. N. 546/92 chiedendo la conferma della sentenza emessa dai giudici di primo grado.
Si costituisce l'ufficio, proponendo appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di
Treviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'ufficio é fondato e va accolto.
Questa Corte, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33558/2024, é chiamata ad accertare se, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l' ufficio abbia dimostrato, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore del macchinario era fittizio ma che anche il cessionario ne era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che l'operazione era finalizzata all'evasione fiscale.
Ora, sia pure dal punto di vista indiziario, questa Corte non può non soffermarsi su quanto accertato dal giudice penale nel procedimento iscritto al RGR n. 8636/2011 del Tribunale di Treviso. Il processo de quo, che ha visto rinviati a giudizio per il reato previsto dall' art. 640 bis c.p. (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) sia Ricorrente_3 che Nominativo_1, legale rappresentante della Società_2 srl, si é concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Dal processo si deduce che, dalle verifiche incrociate poste in essere dalla Guardia di Finanza e confermate in sede processuale, Società_2 avrebbe acquistato dall' impresa Società_3 snc di Predappio non il fermentatore successivamente ceduto alla società Ricorrente_3 ma un altro impianto.
Inoltre, é stato dimostrato che i macchinari fatturati ad Società_2 sono stati in realtà fatturati ad una impresa del casertano.
Appare, pertanto, chiaramente dimostrato che il macchinario non sia stato acquistato dalla società
Società_2, rendendo plausibile la sussistenza di un'operazione soggettivamente inesistente.
Come anche appare plausibile che la società Ricorrente_3, tenuto conto che il trasporto del bene non era stato effettuato a cura della cedente, non potesse non essere consapevole che la fattura fosse stata emessa da soggetto che, in reatà, non era venditore.
A ciò va aggiunta, come correttamente evidenziato dall'ufficio in sede di appello, la mancanza di un'adeguata struttura organizzativa (uffici, personale, attrezzature) in capo ad Società_2, come chiaramente evidenziato nella visura camerale. Si tratta di una semplice verifica che la Ricorrente_3 non ha effettuato e che, sicuramente, rientra nella normale diligenza cui deve uninformarsi la condotta di ogni operatore commerciale.
Da ultimo, si conferma l'indeducibilità dei costi indicati in fattura, ammessa dall'art. 8, comma 2 del D.L. n.
16/2012, trattandosi di componenti negative che si trovano in diretta connessione con il compimento dell' attività delittuosa per la quale é stata promssa l'azione penale.
L'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, va la confermata la legittimità degli atti impositivi impugnati. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità, che liquida in complessive € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 7.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
EL MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 935/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 290/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 8 e pubblicata il 08/04/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM03478 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM03478 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03728 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03728 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03728 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM03865 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03876 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03876 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03876 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03878 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03878 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM03878 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02BM00070 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00072 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00072 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00072 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00073 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00073 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01BM00073 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 437/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in at
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso, notificava nei confronti della Ricorrente_3
snc di Ricorrente_1 e Ricorrente_2 nonché nei confronti dei due soci, separati avvisi di accertamento RE, RA ed VA afferenti le annualità 2005, 2007 e 2008.
Gli atti impositivi traggono origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso alla fine del 2011 nei confronti della società di persone, nello svolgimento dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni a danno dell'Unione Europea, a seguito della percezione nel 2005, di un contributo di € 146.266,41 da parte della Regione Veneto ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, approvato con D.G.R. del Veneto n. 3079 del 29/9/2000.
In esito all'indagine svolta, i militari verbalizzanti avevano proceduto al disconoscimento della detraibilità dell'VA assolta dalla Ricorrente_3 sull'acquisto di un fermentatore agricolo denominato “Okada”, ceduto dalla società Società_2 srl nel 2005 e finalizzato ad ottenere il contributo previsto nonché a contestare l'indeducibilità del costo ammortizzato negli anni 2007 e 2008.
Secondo l'ufficio, infatti, dall' esame della documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese, il liquidatore della Società_2, sig. Nominativo_1, non era stato in grado di provare l'acquisto del fermentatore successivamente venduto alla Ricorrente_3.
L'effettivo venditore del macchinario sarebbe stato, in realtà, l'impresa Società_3 di Predappio;
tuttavia, dalla documentazione contabile esibita dalla Società_3 sarebbe emersa una macchina diversa da quella oggetto del contributo. In realtà, i macchinari fatturati ad Società_2 sarebbero stati consegnati alla società Società_4 sas di Caserta.
Conseguentemente, veniva contestata l'inesistenza della transazione economica, quanto meno sotto il profilo soggettivo.
La società ed i soci impugnavano gli avvisi de quibus avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, deducendo la legittimità dell'operazione ed eccependo, in via pregiudiziale, l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento delle imposte relativamente all'anno 2005, non sussistendo le condizioni legittimanti il raddoppio dei termini per l'accertamento.
Il giudice adito, con sentenza n. 290 del 25.3.2014, previo rigetto dell'eccezione d'intervenuta decadenza per il comportamento penalmente rilevante tenuto dai legale rappresentante della Ricorrente_3 e della Società_2, accoglieva, previa riunione, i ricorsi, disponendo l'annullamento di tutti gli avvisi di accertamento impugnati.
L'ufficio impugnava la sentenza de qua deducendone l'illegittimità per aver erroneamente considerato effettivo l'acquisto del fermentatore agricolo.
La società ed i soci impugnavano in via incidentale la sentenza.
Il giudice adito, con sentenza n. 93/2016, accoglieva l'appello dell'ufficio.
La società ed i soci proponevano tempestivo ricorso in Cassazione avverso la sentenza de qua, deducendo vari motivi di doglianza, quali:
la violazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72: decadenza dei termini per accertamento anno 2005 per RE, RA ed VA;
violazione della normativa comunitaria in materia di VA. Il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sulla questione ex art. 112 cpc;
violazione art. 54 D.P.R. n. 633/72, ulteriore violazione art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 1478 cc (vendita di cosa altrui); la violazione art. 8, comma 2 del D.L. n. 16/3012, afferente la deducibilità dei costi sostenuti relativamente ad operazioni soggettivamente inesistenti.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 33558/2024, accoglieva parzialmente il primo motivo di censura (non essendo ammissibile il “raddoppio dei termini” per RA) e totalmente gli altri, cassando con rinvio la sentenza n. 93/2016.
In sede di legittimità, veniva, infatti, ribadito dagli LL che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione finanziaria provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio ma anche che il cessionario ne era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che l'operazione era finalizzata all'evasione fiscale.
Al cessionario, quindi, spetta dimostrare di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
La Ricorrente_3 snc ed i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 depositano atto di riassunzione del processo ex art. 63 del D. Lgs. N. 546/92 chiedendo la conferma della sentenza emessa dai giudici di primo grado.
Si costituisce l'ufficio, proponendo appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di
Treviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'ufficio é fondato e va accolto.
Questa Corte, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33558/2024, é chiamata ad accertare se, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l' ufficio abbia dimostrato, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore del macchinario era fittizio ma che anche il cessionario ne era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che l'operazione era finalizzata all'evasione fiscale.
Ora, sia pure dal punto di vista indiziario, questa Corte non può non soffermarsi su quanto accertato dal giudice penale nel procedimento iscritto al RGR n. 8636/2011 del Tribunale di Treviso. Il processo de quo, che ha visto rinviati a giudizio per il reato previsto dall' art. 640 bis c.p. (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) sia Ricorrente_3 che Nominativo_1, legale rappresentante della Società_2 srl, si é concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Dal processo si deduce che, dalle verifiche incrociate poste in essere dalla Guardia di Finanza e confermate in sede processuale, Società_2 avrebbe acquistato dall' impresa Società_3 snc di Predappio non il fermentatore successivamente ceduto alla società Ricorrente_3 ma un altro impianto.
Inoltre, é stato dimostrato che i macchinari fatturati ad Società_2 sono stati in realtà fatturati ad una impresa del casertano.
Appare, pertanto, chiaramente dimostrato che il macchinario non sia stato acquistato dalla società
Società_2, rendendo plausibile la sussistenza di un'operazione soggettivamente inesistente.
Come anche appare plausibile che la società Ricorrente_3, tenuto conto che il trasporto del bene non era stato effettuato a cura della cedente, non potesse non essere consapevole che la fattura fosse stata emessa da soggetto che, in reatà, non era venditore.
A ciò va aggiunta, come correttamente evidenziato dall'ufficio in sede di appello, la mancanza di un'adeguata struttura organizzativa (uffici, personale, attrezzature) in capo ad Società_2, come chiaramente evidenziato nella visura camerale. Si tratta di una semplice verifica che la Ricorrente_3 non ha effettuato e che, sicuramente, rientra nella normale diligenza cui deve uninformarsi la condotta di ogni operatore commerciale.
Da ultimo, si conferma l'indeducibilità dei costi indicati in fattura, ammessa dall'art. 8, comma 2 del D.L. n.
16/2012, trattandosi di componenti negative che si trovano in diretta connessione con il compimento dell' attività delittuosa per la quale é stata promssa l'azione penale.
L'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, va la confermata la legittimità degli atti impositivi impugnati. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità, che liquida in complessive € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 7.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.