Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 40
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento per l'anno 2005

    La Corte, in ossequio alla pronuncia della Cassazione, ha ritenuto che il raddoppio dei termini non fosse ammissibile per le imposte relative alle annualità considerate, ma ha comunque rigettato la doglianza in quanto la condotta penalmente rilevante dei legali rappresentanti aveva legittimato il raddoppio dei termini.

  • Rigettato
    Violazione normativa comunitaria in materia di IVA

    La Corte ha rigettato la doglianza, ritenendo sussistenti le condizioni per l'accertamento.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 6 D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 1478 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la questione fosse stata implicitamente affrontata e decisa nel merito.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha confermato l'indeducibilità dei costi, ritenendo provata la consapevolezza della società cessionaria della fittizietà dell'operazione e del fornitore.

  • Rigettato
    Legittimità dell'acquisto del fermentatore agricolo

    La Corte ha ritenuto non provato l'acquisto del fermentatore da parte della società acquirente e la consapevolezza della fittizietà dell'operazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 40
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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