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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 19616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19616 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL ZO nato a [...] il [...]; NO AN RO nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di OL ZO e con riferimento a NO AN RO l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del difensore della parte civile avv.to Laforgia Michele che ha insistito per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese;
udite le conclusioni dei difensori dell'imputato NO, avv.to Dinacci Filippo e CE ID che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19616 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari, riformando la sentenza del tribunale di Bari del 2.10.2023, con cui OL ZO era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 319 ter c.p. mentre NO AN RO era stato assolto in ordine al reato ex art. 110 c.p., 73 DPR 309/90, dichiarava NO AN RO colpevole del reato ascrittogli e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso OL ZO e NO AN RO, con il rispettivo difensore, deducendo il primo un unico motivo di impugnazione e il secondo cinque motivi. 3. Deduce OL ZO il vizio di violazione di legge, per illogicità della quantità di pena applicata. 4. NO AN RO, con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per intervenuta condanna per un fatto diverso da quello di cui alla richiesta di rinvio a giudizio. Si sostiene che la imputazione delineava la condotta dell'imputato che, in concorso, avrebbe procurato a tale AL ES RI, pure citato in imputazione, sostanza stupefacente, così contestandosi la ricostruzione della corte di appello secondo la quale con l'uso del verbo "procuravano", contenuto nel complessivo capo di imputazione, si sarebbe inteso contestare, piuttosto, al ricorrente e al suo coimputato NO, una condotta volta a procurare cocaina per compiere una attività simulatoria di occultamento della droga nella vettura del AL e ad insaputa di costui, come tale diversa dal procurare la sostanza stupefacente al AL medesimo. In tal modo, il fatto accertato nella sentenza impugnata si porrebbe in rapporto di eterogeneità rispetto a quanto rappresentato in imputazione. In altri termini, nel caso concreto la difesa era stata chiamata a confrontarsi con una accusa diversa da quella poi ritenuta in sentenza e secondo la quale il ricorrente aveva svolto una condotta di intermediazione tra venditore e cessionario della droga, il AL, tanto che la prospettazione difensiva rimarcava la insussistenza del fatto sul rilievo della mancanza di un rapporto negoziale tra il ricorrente e le altre parti - venditore e cessionario - coinvolte, posto che il AL ignorava di essere stato posto nella disponibilità della sostanza stupefacente. Sarebbe altresì non rispettata la contestazione, nella misura in cui in sentenza si 2 sostiene che il ricorrente e il complice NO si sarebbero procurati, grazie a terzi, la cocaina, facendola poi collocare, mediante persone non identificate, nella vettura del AL. Vi sarebbe un arricchimento soggettivo del fatto, mediante il coinvolgimento di terzi e con il mutamento delle circostanze modali, in ragione del fatto per cui lo stupefacente sarebbe stato acquistato e collocato sulla vettura non più dal ricorrente, dal suo complice e da un terzo ignoto, ma da "terze persone non identificate". Con lesione dei diritti della difesa. La ipotesi per cui è condanna, si osserva, si sarebbe palesata solo all'esito del giudizio di secondo grado, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 5. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale e di motivazione, nel quadro della intervenuta condanna del ricorrente in base alle dichiarazioni rese da OL RI, su informazioni ricevute dal NO. Si contesta il mancato rispetto dei criteri di valorizzazione delle chiamate di reità, con riguardo alla previa verifica di credibilità soggettiva del dichiarante, della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni e della sussistenza di riscontri estrinseci e di carattere individualizzante. Si sostiene, quanto al primo punto, che dalle stesse due sentenze di merito emergerebbe che il RI era animato da sentimento di odio e desiderio di vendetta nei confronti delle persone da lui accusate e si richiamano taluni passaggi motivazionali. Da qui la manifesta illogicità della motivazione, laddove si è ritenuta la credibilità del citato soggetto. E si contesta la validità dell'assunto della assenza da parte del RI di intenti calunniatori nei confronti del NO, alla luce del dato di cui alla sentenza per cui non sarebbe stata riscontrata la accusa del RI per cui il NO lo avrebbe incaricato di uccidere il AL. Sul piano della verifica della attendibilità oggettiva, si evidenzia il ricorso al criterio della cd. valutazione frazionata, e si rappresenta che con esso si sarebbe in realtà travisata la prova, laddove le dichiarazioni di accusa nei confronti del NO, valorizzate ai fini della condanna, sarebbero state considerate prive di rapporto di causalità o antecedenza logica con altre dichiarazioni invece ritenute inattendibili, in quanto le tre differenti porzioni in cui si strutturerebbe il narrato del RI sarebbero tutte tra loro legate con riguardo, da una parte, all'antecedente della proposta, rifiutata, del NO al RI, di uccidere il AL, dall'altra al racconto centrale della individuazione da parte del NO di qualcuno, quale poi il IA, che lo aiutasse a mettere in opera il piano criminale in danno del AL e quella finale relativa alle azioni ritorsive che il maresciallo CH - che su indicazione del IA rinvenne la droga nella auto del AL - avrebbe attuato nei confronti del RI, siccome convinto dal IA che la segnalazione della droga nella auto del AL fosse ascrivibile al RI . E se ne illustrano le ragioni. Quanto al 3 tema dei riscontri, si contesta la tesi della corte, che avrebbe rinvenuto un riscontro alle dichiarazioni del RI nei confronti del ricorrente solo attraverso una deduzione logica, fondata sull'odio nutrito dal ricorrente stesso nei confronti del AL che, tuttavia, non sarebbe stata elaborata nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici avrebbero dovuto illustrare, a fronte della loro deduzione logica, le ragioni della soccombenza della ipotesi alternativa difensiva, per cui in realtà lo stupefacente sarebbe stato occultato in auto dai Finanzieri intervenuti nel reperire ivi la droga, anche alla luce della intervenuta contestazione e condanna del finanziere OL, per avere egli tentato di ottenere una somma di denaro dal AL in cambio di una sua deposizione favorevole nel processo per direttissima, avviato nei confronti del AL, in relazione alla droga. Da qui la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 6. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90, 125, 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e il vizio di motivazione, per essere stato condannato il ricorrente pur in assenza di esposizione a pericolo del bene tutelato. La condanna non sarebbe sostenuta da una motivazione rafforzata, a fronte della assoluzione intervenuta in primo grado per estraneità del fatto all'evento che l'art. 73 citato mira a scongiurare. Inoltre, mancherebbe ogni valutazione sulla offensività in concreto, sub specie di effettiva esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. Mancherebbe ogni accertamento poi, sul principio attivo, con impossibilità di sostenere con certezza l'effettiva offensività in concreto. 7. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90 125, 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e il vizio di motivazione in considerazione della insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Non vi sarebbe stata analisi della prefigurazione, da parte del ricorrente, della messa in pericolo dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice. 8. Con il quinto motivo deduce vizi dì violazione di legge e di motivazione, per la esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 9. Sono stati poi presentati nell'interesse di NO AN RO motivi nuovi, in correlazione al quinto motivo di ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Si premette che viene in rilievo una questione giuridica in ordine alla quale vige il principio per cui, il vizio di motivazione, non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Tanto premesso, si osserva che già la analisi preliminare svolta dalla difesa, di tipo letterale, del capo di imputazione, appare di per sé parziale: nel capo di imputazione non si afferma soltanto che il ricorrente e il suo coimputato IA "procuravano" la cocaina di concerto con altro soggetto ignoto, ma anche che il ricorrente agiva quale "istigatore" e il IA quale esecutore "del programma criminoso" che, sempre in una lettura completa e complessiva della contestazione, includeva anche l'occultamento della droga nella auto di un terzo ignaro, il AL. Se dunque le azioni essenziali emergenti apparivano da subito consistere nel procurare lo stupefacente, quale antecedente logico e cronologico dell'ulteriore azione dell'occultamento, è indiscutibile, come sostenuto dai giudici, che si sia contestata una condotta, con il ricorrente quale istigatore, volta ad acquisire ovvero procurarsi droga anche con la complicità di terzi, che come tale è stata ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 73 del DPR 309/90; laddove, come emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 13), la ulteriore quanto distinta e successiva attività di occultamento della droga nell'auto dell'inconsapevole AL - solo rispetto alla quale il ricorrente, va precisato, lamenta la introduzione di un arricchimento soggettivo quanto alla considerazione, da parte dei giudici, di altri soggetti mai citati che avrebbero provveduto alla materiale inclusione della droga nell'auto del AL -, avrebbe integrato una fattispecie ex art. 367 c.p. o più correttamente di calunnia reale in concorso, non formalmente contestata, oltre che in ogni caso non punibile per maturazione della prescrizione. 5 /, In tale contesto ricostruttivo, che di per sé risolve in senso negativo il nodo critico sollevato dalla difesa, appare corretto anche il rilievo ulteriore della corte di appello per cui, stante la estraneità al fatto del AL, sarebbe altresì illogico ritenere che al di là della non puntuale precisione della contestazione, il Pubblico ministero abbia inteso contestare al NO una condotta di intermediazione, come tale ontologicamente diretta a mettere in contatto due parti consapevoli e interessate, laddove il destinatario finale della droga, il AL, era sin dalla contestazione invece, soggetto del tutto estraneo. Così circoscritto il reale fuoco su cui misurare la fattispecie ex art. 73 DPR 309/90 contestata, deve condividersi, in altri termini, il rilievo della corte di appello in ordine alla assenza di qualsiasi divergenza tra accusa e sentenza, anche con riguardo alla qualificazione finale operata già in primo grado ai sensi dell'art. 73 comma 1 bis piuttosto che comma 1 del DPR 309/90, in ragione, in conclusione, e complessivamente, di una contestazione che rientra nella fattispecie ex art. 73 citato, e da cui il ricorrente si è sempre potuto difendere e, quindi, in assenza di ogni sorpresa a carico del medesimo anche in ordine alla sopra citata riqualificazione finale. Con mancanza, alfine, di qualsiasi modifica radicale degli elementi essenziali del fatto (cfr. pag. 18 della sentenza). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che allo stato degli atti disponibili per questa Corte, le dichiarazioni del RI non appaiono provenire da un coimputato, e dunque non può invocarsi per le stesse il regime valutativo delle chiamate in reità, va osservata, comunque, la organicità e completezza della motivazione in punto di attendibilità intrinseca e estrinseca del teste, atteso che coerente e non "manifestamente" illogico ( come invece richiesto ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. E) c.p.p.) è il rilievo della spontanea presentazione del medesimo e della assenza di ogni contrasto o astio con il ricorrente (in assenza di circostanze concrete intercorse prima dei fatti tra i due e giustificatrici di tali sentimenti, neppure dedotte in ricorso), come anche la evidenziazione del riscontro al narrato: in realtà offerto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, da plurimi elementi attentamente e correttamente elencati. Quali le stesse dichiarazioni del NO e del maresciallo CH, la inverosimiglianza del racconto del NO circa il tipo di incarico affidato al maresciallo CH e, piuttosto, la corrispondenza del medesimo incarico con quanto rappresentato dal RI, le dichiarazioni del maresciallo Brio circa le notizie ricevute dal CH e l'interesse di costui ad avere riscontri sull'operazione poi svolta sull'auto del AL, nonché la circostanza (quindi non rimasta episodica e isolata come sostenuto in ricorso, ma valutata in un quadro probatorio complessivo) per cui l'unico soggetto interessato a calunniare il AL e farlo 6 arrestare ingiustamente era il NO, come emergente dagli atti, a partire dalla denunzia sporta dal AL pochi giorni prima dei fatti di causa, con cui si riferiva di aggressioni fisiche, pedinamenti e minacce di morte ricevute direttamente dal NO o da anonimi, in un quadro riferibile alla relazione che il AL aveva intessuto con la moglie del ricorrente ( cfr. pag. 17). In tale quadro, è coerente anche il giudizio di inverosimiglianza della ipotesi per cui la droga sarebbe stata collocata di iniziativa del NO ed all'insaputa del NO e solo per fargli un favore. Consegue che la tesi difensiva, di un interesse e responsabilità nei fatti, a carico, piuttosto, dei finanzieri che effettuarono il controllo sull'auto del AL, appare del tutto destituita di correlazioni con il complessivo quadro probatorio. Ed invero, l'iniziativa del finanziere OL, diretta a ottenere un compenso dal AL nel quadro della fattispecie ex art. 56 e 319 ter c.p. per cui è stato condannato, appare integrare una condotta neutra rispetto ai fatti qui in esame, nel senso di non apparire idonea a fondare in maniera obiettiva e univoca una ricostruzione alternativa e pregnante alla stessa stregua di quella accusatoria, quale quella prospettata dalla difesa circa la presenza di soggetti diversi dal NO, - quali i Finanzieri operanti - interessati a occultare la droga nella auto del AL. Si tratta, infatti, di iniziativa, quella del OL, che in assenza di altri dati ben può essere in sé autonoma e distinta oltre che occasionale, rispetto al più complesso quadro emergente - univocamente diretto verso la tematica dei rapporti tra il AL e NO - e ascrivibile quindi, come tale, al predetto OL, senza altre correlazioni fattuali. 3. Quanto al terzo e quarto motivo, tra loro omogenei e da esaminarsi congiuntamente, si premette che si tratta di censure nuove e come tali inammissibili, atteso che in base al riepilogo dei rilievi sollevati in sede di appello incidentale il ricorrente ha chiesto la conferma della assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine per non aver commesso il fatto, e solo in ulteriore subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, previa riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. E' così sufficiente ribadire, in relazione alla fattispecie ex art. 73 comma 1 bis citato (per cui ".....è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento 7 frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale") che alla luce anche di quanto evidenziato rispetto ai primi due motivi emerge una organica e certamente persuasiva motivazione - rispetto alla assoluzione di primo grado - quanto alla ricostruzione del fatto e sua attribuzione al ricorrente ed appare corretto l'inquadramento giuridico operato dai giudici, per cui la fattispecie attribuita ricorre per il solo fatto della integrazione di una delle condotte ivi contemplate, senza che sia necessario, quale elemento costitutivo, il fine di spaccio, con la seguente precisazione: il detenere ( come anche, alla luce pure dell'art. 75 del DPR 309/90, l'importare, esportare, acquista, ricevere a qualsiasi titolo sostanza stupefacente), per farne un uso personale, si caratterizza solo come elemento negativo della fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nei diversi titoli di reato di cui si compone il modello legale (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01). E invero, nel caso in esame appare indiscusso, anche da parte della difesa, che la droga in questione non fosse inquadrabile nell'uso personale. Consegue anche che, sul piano dell'elemento psicologico, si richiede il dolo generico - che invero emerge dalla complessiva ricostruzione in sentenza della condotta e del coinvolgimento del ricorrente - in riferimento alla condotta contestata, richiedente la coscienza e volontà della stessa in funzione di un uso diverso da quello personale, unico elemento quest'ultimo, che consente, lo si ripete, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità formatasi sin dopo l'abrogazione referendaria del 18 aprile 1993, l'esclusione della punibilità (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267514 - 01). Inammissibile è anche il rilievo della assenza di offensività. Già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (cfr. tra le altre Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008 ) Rv. 239920 - 01) che non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto. Diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata;
ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile. La mancanza dell'offensività in concreto della condotta dell'agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario. Questa Corte Suprema, inoltre, a Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, 21.9.1998, Kremi), ha rilevato che i beni oggetto di tutela penale da 8 parte delle fattispecie incriminatrici previste dall'art. 73 del T.U. n. 309/1990 sono individuabili, oltre che nella salute pubblica, anche nella sicurezza e nell'ordine pubblico (in tal senso si è pure espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 333/1991), nonché nella salvaguardia delle giovani generazioni. In tale quadro, di plurimi beni tutelati, tra cui anche la sicurezza e ordine pubblico, una volta esclusa l'operatività di una finalità per uso personale, come nel caso di specie, l'aver procurato nei termini sopra evidenziati cocaina in quantità significativa (laddove, lo si ribadisce, non è stata sollevata in precedenza alcuna questione in termini di principio attivo) non propone un profilo di inoffensività in concreto tale da sollecitare eventualmente anche i poteri officiosi di questa Corte (sempre a fronte della novità delle questioni qui in esame) quanto alla rilevazione della insussistenza del reato per assenza del profilo di offensività. Invero, beni quali la sicurezza e l'ordine pubblico appaiono comunque messi in pericolo, pur in un quadro quale quello in esame, in cui la sostanza venga poi destinata all'occultamento in auto di un soggetto inconsapevole, venendo in rilievo, rispetto a quest'ultimo evento, una circostanza, quale l'occultamento nell'auto di un soggetto inconsapevole e a fini calunniatori, solo eventuale ed astratta al momento della presa in disponibilità dello stupefacente;
la quale disponibilità, quindi, conserva la sua portata offensiva, sub specie di reato di pericolo in grado di aggredire i predetti beni. La circostanza dell'intervenuto successivo occultamento, peraltro, non è in grado di elidere il concreto profilo offensivo in questione neppure durante il permanere della droga in auto, posto che solo l'intervento di polizia giudiziaria, comunque privo di assoluta certezza nel suo verificarsi al momento della elaborazione del progetto criminoso, poneva termine alla operazione, illecita siccome anche e ancora offensiva dei beni predetti. Così che, alfine e in altri termini, la destinazione della droga a scopi calunniatori nei termini sopra precisati, nella sua portata eventuale e successiva alla presa in carico dello stupefacente oltre che effettiva solo a partire dalla scoperta dello stesso da parte della polizia giudiziaria, oltre a distinguersi rispetto all'unico profilo in grado di escludere il rilievo penale, quale la destinazione ad uso personale, assume una connotazione separata rispetto alla condotta penalmente rilevante qui in esame, ex art. 73 comma 1 bis citato, nonché meramente motivazionale per gli autori del fatto, così da non incidere neppure sul piano dell'offensività della fattispecie contestata. E invero va ribadito che, come sopra evidenziato, l'unico elemento in grado di circoscrivere la rilevanza penale della condotta incriminata è quello dell'uso personale dello stupefacente, in mancanza del quale emerge una condotta perfettamente rientrante nella tipologia criminale disegnata dal legislatore. Laddove va ugualmente ribadito che ogni disquisizione sul principio 9 .d, attivo, eventualmente rilevante, in un quadro così ricostruito, sul piano dell'offensività, non può essere elaborata in assenza di tempestive precedenti deduzioni in sede di appello incidentale. 4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, atteso che la esclusione della fattispecie lieve, risponde ai criteri giurisprudenziali in materia, avendo i giudici escluso la fattispecie valorizzando le modalità certamente gravi, del fatto e il quantitativo non irrilevante della sostanza, di tipo cocaina, pari a circa 26 grammi. Va in proposito ribadito che l'individuazione della fattispecie implica anche la possibilità che tra i vari elementi da considerare si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto e l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (in tal senso Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01 M.). 5. Consegue il rigetto del ricorso di NO AN RO con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di OL ZO con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte condanna, inoltre, l'imputato OL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Visto l'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. dispone che a cura della cancelleria sia comunicato il presente dispositivo al Ministero dell'Economia e della Finanza, ente di appartenenza di OL ZO.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OL ZO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammenda di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato OL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte 10 t c Il onsigliere estensore Il Presidente ( seppe Ncwillo p IU AR civile che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Visto l'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. dispone che a cura della cancelleria sia comunicato il presente dispositivo al Ministero dell'Economia e della Finanza, ente di appartenenza di OL ZO. Rigetta il ricorso di NO AN RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/04/2025
avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di OL ZO e con riferimento a NO AN RO l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del difensore della parte civile avv.to Laforgia Michele che ha insistito per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese;
udite le conclusioni dei difensori dell'imputato NO, avv.to Dinacci Filippo e CE ID che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19616 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari, riformando la sentenza del tribunale di Bari del 2.10.2023, con cui OL ZO era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 319 ter c.p. mentre NO AN RO era stato assolto in ordine al reato ex art. 110 c.p., 73 DPR 309/90, dichiarava NO AN RO colpevole del reato ascrittogli e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso OL ZO e NO AN RO, con il rispettivo difensore, deducendo il primo un unico motivo di impugnazione e il secondo cinque motivi. 3. Deduce OL ZO il vizio di violazione di legge, per illogicità della quantità di pena applicata. 4. NO AN RO, con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per intervenuta condanna per un fatto diverso da quello di cui alla richiesta di rinvio a giudizio. Si sostiene che la imputazione delineava la condotta dell'imputato che, in concorso, avrebbe procurato a tale AL ES RI, pure citato in imputazione, sostanza stupefacente, così contestandosi la ricostruzione della corte di appello secondo la quale con l'uso del verbo "procuravano", contenuto nel complessivo capo di imputazione, si sarebbe inteso contestare, piuttosto, al ricorrente e al suo coimputato NO, una condotta volta a procurare cocaina per compiere una attività simulatoria di occultamento della droga nella vettura del AL e ad insaputa di costui, come tale diversa dal procurare la sostanza stupefacente al AL medesimo. In tal modo, il fatto accertato nella sentenza impugnata si porrebbe in rapporto di eterogeneità rispetto a quanto rappresentato in imputazione. In altri termini, nel caso concreto la difesa era stata chiamata a confrontarsi con una accusa diversa da quella poi ritenuta in sentenza e secondo la quale il ricorrente aveva svolto una condotta di intermediazione tra venditore e cessionario della droga, il AL, tanto che la prospettazione difensiva rimarcava la insussistenza del fatto sul rilievo della mancanza di un rapporto negoziale tra il ricorrente e le altre parti - venditore e cessionario - coinvolte, posto che il AL ignorava di essere stato posto nella disponibilità della sostanza stupefacente. Sarebbe altresì non rispettata la contestazione, nella misura in cui in sentenza si 2 sostiene che il ricorrente e il complice NO si sarebbero procurati, grazie a terzi, la cocaina, facendola poi collocare, mediante persone non identificate, nella vettura del AL. Vi sarebbe un arricchimento soggettivo del fatto, mediante il coinvolgimento di terzi e con il mutamento delle circostanze modali, in ragione del fatto per cui lo stupefacente sarebbe stato acquistato e collocato sulla vettura non più dal ricorrente, dal suo complice e da un terzo ignoto, ma da "terze persone non identificate". Con lesione dei diritti della difesa. La ipotesi per cui è condanna, si osserva, si sarebbe palesata solo all'esito del giudizio di secondo grado, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 5. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale e di motivazione, nel quadro della intervenuta condanna del ricorrente in base alle dichiarazioni rese da OL RI, su informazioni ricevute dal NO. Si contesta il mancato rispetto dei criteri di valorizzazione delle chiamate di reità, con riguardo alla previa verifica di credibilità soggettiva del dichiarante, della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni e della sussistenza di riscontri estrinseci e di carattere individualizzante. Si sostiene, quanto al primo punto, che dalle stesse due sentenze di merito emergerebbe che il RI era animato da sentimento di odio e desiderio di vendetta nei confronti delle persone da lui accusate e si richiamano taluni passaggi motivazionali. Da qui la manifesta illogicità della motivazione, laddove si è ritenuta la credibilità del citato soggetto. E si contesta la validità dell'assunto della assenza da parte del RI di intenti calunniatori nei confronti del NO, alla luce del dato di cui alla sentenza per cui non sarebbe stata riscontrata la accusa del RI per cui il NO lo avrebbe incaricato di uccidere il AL. Sul piano della verifica della attendibilità oggettiva, si evidenzia il ricorso al criterio della cd. valutazione frazionata, e si rappresenta che con esso si sarebbe in realtà travisata la prova, laddove le dichiarazioni di accusa nei confronti del NO, valorizzate ai fini della condanna, sarebbero state considerate prive di rapporto di causalità o antecedenza logica con altre dichiarazioni invece ritenute inattendibili, in quanto le tre differenti porzioni in cui si strutturerebbe il narrato del RI sarebbero tutte tra loro legate con riguardo, da una parte, all'antecedente della proposta, rifiutata, del NO al RI, di uccidere il AL, dall'altra al racconto centrale della individuazione da parte del NO di qualcuno, quale poi il IA, che lo aiutasse a mettere in opera il piano criminale in danno del AL e quella finale relativa alle azioni ritorsive che il maresciallo CH - che su indicazione del IA rinvenne la droga nella auto del AL - avrebbe attuato nei confronti del RI, siccome convinto dal IA che la segnalazione della droga nella auto del AL fosse ascrivibile al RI . E se ne illustrano le ragioni. Quanto al 3 tema dei riscontri, si contesta la tesi della corte, che avrebbe rinvenuto un riscontro alle dichiarazioni del RI nei confronti del ricorrente solo attraverso una deduzione logica, fondata sull'odio nutrito dal ricorrente stesso nei confronti del AL che, tuttavia, non sarebbe stata elaborata nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici avrebbero dovuto illustrare, a fronte della loro deduzione logica, le ragioni della soccombenza della ipotesi alternativa difensiva, per cui in realtà lo stupefacente sarebbe stato occultato in auto dai Finanzieri intervenuti nel reperire ivi la droga, anche alla luce della intervenuta contestazione e condanna del finanziere OL, per avere egli tentato di ottenere una somma di denaro dal AL in cambio di una sua deposizione favorevole nel processo per direttissima, avviato nei confronti del AL, in relazione alla droga. Da qui la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 6. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90, 125, 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e il vizio di motivazione, per essere stato condannato il ricorrente pur in assenza di esposizione a pericolo del bene tutelato. La condanna non sarebbe sostenuta da una motivazione rafforzata, a fronte della assoluzione intervenuta in primo grado per estraneità del fatto all'evento che l'art. 73 citato mira a scongiurare. Inoltre, mancherebbe ogni valutazione sulla offensività in concreto, sub specie di effettiva esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. Mancherebbe ogni accertamento poi, sul principio attivo, con impossibilità di sostenere con certezza l'effettiva offensività in concreto. 7. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90 125, 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e il vizio di motivazione in considerazione della insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Non vi sarebbe stata analisi della prefigurazione, da parte del ricorrente, della messa in pericolo dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice. 8. Con il quinto motivo deduce vizi dì violazione di legge e di motivazione, per la esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 9. Sono stati poi presentati nell'interesse di NO AN RO motivi nuovi, in correlazione al quinto motivo di ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Si premette che viene in rilievo una questione giuridica in ordine alla quale vige il principio per cui, il vizio di motivazione, non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Tanto premesso, si osserva che già la analisi preliminare svolta dalla difesa, di tipo letterale, del capo di imputazione, appare di per sé parziale: nel capo di imputazione non si afferma soltanto che il ricorrente e il suo coimputato IA "procuravano" la cocaina di concerto con altro soggetto ignoto, ma anche che il ricorrente agiva quale "istigatore" e il IA quale esecutore "del programma criminoso" che, sempre in una lettura completa e complessiva della contestazione, includeva anche l'occultamento della droga nella auto di un terzo ignaro, il AL. Se dunque le azioni essenziali emergenti apparivano da subito consistere nel procurare lo stupefacente, quale antecedente logico e cronologico dell'ulteriore azione dell'occultamento, è indiscutibile, come sostenuto dai giudici, che si sia contestata una condotta, con il ricorrente quale istigatore, volta ad acquisire ovvero procurarsi droga anche con la complicità di terzi, che come tale è stata ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 73 del DPR 309/90; laddove, come emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 13), la ulteriore quanto distinta e successiva attività di occultamento della droga nell'auto dell'inconsapevole AL - solo rispetto alla quale il ricorrente, va precisato, lamenta la introduzione di un arricchimento soggettivo quanto alla considerazione, da parte dei giudici, di altri soggetti mai citati che avrebbero provveduto alla materiale inclusione della droga nell'auto del AL -, avrebbe integrato una fattispecie ex art. 367 c.p. o più correttamente di calunnia reale in concorso, non formalmente contestata, oltre che in ogni caso non punibile per maturazione della prescrizione. 5 /, In tale contesto ricostruttivo, che di per sé risolve in senso negativo il nodo critico sollevato dalla difesa, appare corretto anche il rilievo ulteriore della corte di appello per cui, stante la estraneità al fatto del AL, sarebbe altresì illogico ritenere che al di là della non puntuale precisione della contestazione, il Pubblico ministero abbia inteso contestare al NO una condotta di intermediazione, come tale ontologicamente diretta a mettere in contatto due parti consapevoli e interessate, laddove il destinatario finale della droga, il AL, era sin dalla contestazione invece, soggetto del tutto estraneo. Così circoscritto il reale fuoco su cui misurare la fattispecie ex art. 73 DPR 309/90 contestata, deve condividersi, in altri termini, il rilievo della corte di appello in ordine alla assenza di qualsiasi divergenza tra accusa e sentenza, anche con riguardo alla qualificazione finale operata già in primo grado ai sensi dell'art. 73 comma 1 bis piuttosto che comma 1 del DPR 309/90, in ragione, in conclusione, e complessivamente, di una contestazione che rientra nella fattispecie ex art. 73 citato, e da cui il ricorrente si è sempre potuto difendere e, quindi, in assenza di ogni sorpresa a carico del medesimo anche in ordine alla sopra citata riqualificazione finale. Con mancanza, alfine, di qualsiasi modifica radicale degli elementi essenziali del fatto (cfr. pag. 18 della sentenza). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che allo stato degli atti disponibili per questa Corte, le dichiarazioni del RI non appaiono provenire da un coimputato, e dunque non può invocarsi per le stesse il regime valutativo delle chiamate in reità, va osservata, comunque, la organicità e completezza della motivazione in punto di attendibilità intrinseca e estrinseca del teste, atteso che coerente e non "manifestamente" illogico ( come invece richiesto ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. E) c.p.p.) è il rilievo della spontanea presentazione del medesimo e della assenza di ogni contrasto o astio con il ricorrente (in assenza di circostanze concrete intercorse prima dei fatti tra i due e giustificatrici di tali sentimenti, neppure dedotte in ricorso), come anche la evidenziazione del riscontro al narrato: in realtà offerto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, da plurimi elementi attentamente e correttamente elencati. Quali le stesse dichiarazioni del NO e del maresciallo CH, la inverosimiglianza del racconto del NO circa il tipo di incarico affidato al maresciallo CH e, piuttosto, la corrispondenza del medesimo incarico con quanto rappresentato dal RI, le dichiarazioni del maresciallo Brio circa le notizie ricevute dal CH e l'interesse di costui ad avere riscontri sull'operazione poi svolta sull'auto del AL, nonché la circostanza (quindi non rimasta episodica e isolata come sostenuto in ricorso, ma valutata in un quadro probatorio complessivo) per cui l'unico soggetto interessato a calunniare il AL e farlo 6 arrestare ingiustamente era il NO, come emergente dagli atti, a partire dalla denunzia sporta dal AL pochi giorni prima dei fatti di causa, con cui si riferiva di aggressioni fisiche, pedinamenti e minacce di morte ricevute direttamente dal NO o da anonimi, in un quadro riferibile alla relazione che il AL aveva intessuto con la moglie del ricorrente ( cfr. pag. 17). In tale quadro, è coerente anche il giudizio di inverosimiglianza della ipotesi per cui la droga sarebbe stata collocata di iniziativa del NO ed all'insaputa del NO e solo per fargli un favore. Consegue che la tesi difensiva, di un interesse e responsabilità nei fatti, a carico, piuttosto, dei finanzieri che effettuarono il controllo sull'auto del AL, appare del tutto destituita di correlazioni con il complessivo quadro probatorio. Ed invero, l'iniziativa del finanziere OL, diretta a ottenere un compenso dal AL nel quadro della fattispecie ex art. 56 e 319 ter c.p. per cui è stato condannato, appare integrare una condotta neutra rispetto ai fatti qui in esame, nel senso di non apparire idonea a fondare in maniera obiettiva e univoca una ricostruzione alternativa e pregnante alla stessa stregua di quella accusatoria, quale quella prospettata dalla difesa circa la presenza di soggetti diversi dal NO, - quali i Finanzieri operanti - interessati a occultare la droga nella auto del AL. Si tratta, infatti, di iniziativa, quella del OL, che in assenza di altri dati ben può essere in sé autonoma e distinta oltre che occasionale, rispetto al più complesso quadro emergente - univocamente diretto verso la tematica dei rapporti tra il AL e NO - e ascrivibile quindi, come tale, al predetto OL, senza altre correlazioni fattuali. 3. Quanto al terzo e quarto motivo, tra loro omogenei e da esaminarsi congiuntamente, si premette che si tratta di censure nuove e come tali inammissibili, atteso che in base al riepilogo dei rilievi sollevati in sede di appello incidentale il ricorrente ha chiesto la conferma della assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine per non aver commesso il fatto, e solo in ulteriore subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, previa riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. E' così sufficiente ribadire, in relazione alla fattispecie ex art. 73 comma 1 bis citato (per cui ".....è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento 7 frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale") che alla luce anche di quanto evidenziato rispetto ai primi due motivi emerge una organica e certamente persuasiva motivazione - rispetto alla assoluzione di primo grado - quanto alla ricostruzione del fatto e sua attribuzione al ricorrente ed appare corretto l'inquadramento giuridico operato dai giudici, per cui la fattispecie attribuita ricorre per il solo fatto della integrazione di una delle condotte ivi contemplate, senza che sia necessario, quale elemento costitutivo, il fine di spaccio, con la seguente precisazione: il detenere ( come anche, alla luce pure dell'art. 75 del DPR 309/90, l'importare, esportare, acquista, ricevere a qualsiasi titolo sostanza stupefacente), per farne un uso personale, si caratterizza solo come elemento negativo della fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nei diversi titoli di reato di cui si compone il modello legale (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01). E invero, nel caso in esame appare indiscusso, anche da parte della difesa, che la droga in questione non fosse inquadrabile nell'uso personale. Consegue anche che, sul piano dell'elemento psicologico, si richiede il dolo generico - che invero emerge dalla complessiva ricostruzione in sentenza della condotta e del coinvolgimento del ricorrente - in riferimento alla condotta contestata, richiedente la coscienza e volontà della stessa in funzione di un uso diverso da quello personale, unico elemento quest'ultimo, che consente, lo si ripete, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità formatasi sin dopo l'abrogazione referendaria del 18 aprile 1993, l'esclusione della punibilità (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267514 - 01). Inammissibile è anche il rilievo della assenza di offensività. Già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (cfr. tra le altre Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008 ) Rv. 239920 - 01) che non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto. Diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata;
ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile. La mancanza dell'offensività in concreto della condotta dell'agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario. Questa Corte Suprema, inoltre, a Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, 21.9.1998, Kremi), ha rilevato che i beni oggetto di tutela penale da 8 parte delle fattispecie incriminatrici previste dall'art. 73 del T.U. n. 309/1990 sono individuabili, oltre che nella salute pubblica, anche nella sicurezza e nell'ordine pubblico (in tal senso si è pure espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 333/1991), nonché nella salvaguardia delle giovani generazioni. In tale quadro, di plurimi beni tutelati, tra cui anche la sicurezza e ordine pubblico, una volta esclusa l'operatività di una finalità per uso personale, come nel caso di specie, l'aver procurato nei termini sopra evidenziati cocaina in quantità significativa (laddove, lo si ribadisce, non è stata sollevata in precedenza alcuna questione in termini di principio attivo) non propone un profilo di inoffensività in concreto tale da sollecitare eventualmente anche i poteri officiosi di questa Corte (sempre a fronte della novità delle questioni qui in esame) quanto alla rilevazione della insussistenza del reato per assenza del profilo di offensività. Invero, beni quali la sicurezza e l'ordine pubblico appaiono comunque messi in pericolo, pur in un quadro quale quello in esame, in cui la sostanza venga poi destinata all'occultamento in auto di un soggetto inconsapevole, venendo in rilievo, rispetto a quest'ultimo evento, una circostanza, quale l'occultamento nell'auto di un soggetto inconsapevole e a fini calunniatori, solo eventuale ed astratta al momento della presa in disponibilità dello stupefacente;
la quale disponibilità, quindi, conserva la sua portata offensiva, sub specie di reato di pericolo in grado di aggredire i predetti beni. La circostanza dell'intervenuto successivo occultamento, peraltro, non è in grado di elidere il concreto profilo offensivo in questione neppure durante il permanere della droga in auto, posto che solo l'intervento di polizia giudiziaria, comunque privo di assoluta certezza nel suo verificarsi al momento della elaborazione del progetto criminoso, poneva termine alla operazione, illecita siccome anche e ancora offensiva dei beni predetti. Così che, alfine e in altri termini, la destinazione della droga a scopi calunniatori nei termini sopra precisati, nella sua portata eventuale e successiva alla presa in carico dello stupefacente oltre che effettiva solo a partire dalla scoperta dello stesso da parte della polizia giudiziaria, oltre a distinguersi rispetto all'unico profilo in grado di escludere il rilievo penale, quale la destinazione ad uso personale, assume una connotazione separata rispetto alla condotta penalmente rilevante qui in esame, ex art. 73 comma 1 bis citato, nonché meramente motivazionale per gli autori del fatto, così da non incidere neppure sul piano dell'offensività della fattispecie contestata. E invero va ribadito che, come sopra evidenziato, l'unico elemento in grado di circoscrivere la rilevanza penale della condotta incriminata è quello dell'uso personale dello stupefacente, in mancanza del quale emerge una condotta perfettamente rientrante nella tipologia criminale disegnata dal legislatore. Laddove va ugualmente ribadito che ogni disquisizione sul principio 9 .d, attivo, eventualmente rilevante, in un quadro così ricostruito, sul piano dell'offensività, non può essere elaborata in assenza di tempestive precedenti deduzioni in sede di appello incidentale. 4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, atteso che la esclusione della fattispecie lieve, risponde ai criteri giurisprudenziali in materia, avendo i giudici escluso la fattispecie valorizzando le modalità certamente gravi, del fatto e il quantitativo non irrilevante della sostanza, di tipo cocaina, pari a circa 26 grammi. Va in proposito ribadito che l'individuazione della fattispecie implica anche la possibilità che tra i vari elementi da considerare si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto e l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (in tal senso Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01 M.). 5. Consegue il rigetto del ricorso di NO AN RO con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di OL ZO con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte condanna, inoltre, l'imputato OL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Visto l'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. dispone che a cura della cancelleria sia comunicato il presente dispositivo al Ministero dell'Economia e della Finanza, ente di appartenenza di OL ZO.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OL ZO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammenda di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato OL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte 10 t c Il onsigliere estensore Il Presidente ( seppe Ncwillo p IU AR civile che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Visto l'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. dispone che a cura della cancelleria sia comunicato il presente dispositivo al Ministero dell'Economia e della Finanza, ente di appartenenza di OL ZO. Rigetta il ricorso di NO AN RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/04/2025