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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8944/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8944/2022 promossa da:
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MO NG ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._1
CORSO ROMA 96 92027 LICATA ITALIA oggi P.IVA e Parte_1
C.F. , con sede a Licata, Via Aquilera n. 23, in Sequestro di Prevenzione P.IVA_1
(giusto provvedimento del Tribunale di Palermo - Sezione I Penale – M.P. dell'8/16.04.2024) in persona Amministratore Giudiziario Dott.ssa Parte_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Balsamo (C.F. )
[...] C.F._1
ed elett.te dom.ta in Palermo Via Notarbartolo, 5 ed in indirizzo telematico;
ATTORE/I
contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. BARRESI SALVATORE, elettivamente domiciliata in Via M. R. Imbriani
222, 95128 Catania
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione la adiva questo Tribunale avverso la Parte_1 [...]
assumendo che: Controparte_1
- l'attrice svolgeva attività di concessionaria di auto nuove e usate;
- la società era proprietaria dell'autovettura EN Continental GT Parte_1
targata FA817KN acquistata come usata;
- la vettura era assicurata per il furto con la con Controparte_1
polizza di cui al contratto n.108266448 sottoscritta, avente Controparte_2
validità dalle 24:00 del 9 Aprile 2019 fino alle 24 del 2 ottobre 2019;
- in data 26/04/2019, alle 09:00 circa in Catania, il sig. , Parte_3
procacciatore di clienti per conto della società, che doveva fare visionare l'autovettura ad un potenziale cliente, la lasciava parcheggiata in via San
Francesco la Rena, nei pressi del civico 37/A, chiudendola regolarmente a chiave;
- successivamente, alle 14:30 circa, recatosi sul posto dove aveva parcheggiato l'autovettura per riprenderla, non la trovava più poiché era stata rubata da ignoti;
- il sig. , quindi, provvedeva a sporgere denuncia di furto presso Parte_3
la stazione dei Carabinieri di Catania Ognina, come da verbale di denuncia;
- sull'autovettura erano custoditi la carta di circolazione, certificato e contrassegno assicurativo, un mazzo di chiavi dell'abitazione del sig. Pt_3
- l'istante provvedeva a denunciare il sinistro presso l'agenzia di competenza e la compagnia apriva il sinistro, contraddistinto col numero 2019 ND 932700104;
- la consegnava al perito incaricato il certificato cronologico, doppie Parte_1
chiavi e certificato di proprietà, con annotata perdita di possesso, come da comunicazioni del 14/11/19; - con pec dell'01/04/20 era inviata messa in mora alla Controparte_1
con invito ad elargire le garanzie previste dalla polizza sottoscritta dall'istante, senza ricevere alcun riscontro;
- l'autovettura EN Continental GT t risultava immatricolata il 9 Febbraio 2005 ed il suo valore commerciale era di euro 40.000,00, come risultante da eurotax giallo;
- in virtù della polizza stipulata, l'indennizzo dovuto poteva determinarsi come segue: valore commerciale euro 40.000 - scoperto furto 10% per un totale di euro
36.000,00;
- poiché la aveva sempre provveduto al regolare pagamento dei Parte_1
premi, gravava sulla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo;
- intrapreso il giudizio di mediazione, questo si concludeva con verbale negativo per la mancata partecipazione della compagnia assicurativa, sebbene regolarmente chiamata;
- la controversia era relativa all'art. 1882 c.c.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare che, in data 26/04/19, alle 09:00 circa, in Catania, via San
Francesco alla Rena, nei pressi del civico 37/A, l'autovettura EN
Continental GT targata FA817KN, di proprietà della chiusa Parte_1
regolarmente a chiave e parcheggiata, era stata oggetto di furto da parte di terzi ignoti;
- di conseguenza, nella vigenza della polizza assicurativa per la garanzia furto con la di cui al contratto 108266448, avente validità fino Controparte_1
alle 24:00 del 2/10/19, condannare la al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice della somma di euro 36.000 quale indennizzo in Parte_1
polizza per la garanzia furto, con interessi e rivalutazione dalla data del furto al soddisfo;
- ai sensi dell'art. 8 n. 5 del decreto legislativo 28/ 10, all'esito della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione dei convenuti, desumere argomenti di prova in favore di parte attrice;
- vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la deducendo quanto segue: Controparte_1
- la convenuta, ricevuta la lettera di denuncia del sinistro, dava inizio all'istruzione dello stesso e, successivamente, atteso il gran numero di incongruità emerse, comunicava il rigetto della richiesta di risarcimento;
- contestava, quindi, tutto quanto ex avverso dedotto, in quanto non provato ed infondato;
- dichiarava di nutrire più di un dubbio circa il reale accadimento del fatto denunciato, poiché l'unico elemento certo di tutta la vicenda risultava la denuncia sporta dal sig. conducente occasionale, in data CP_3
26/04/19 il quale riferiva fatti e circostanze che sin da subito avevano destato più di una perplessità;
- al fine di chiarire le numerose ed evidenti anomalie, aveva dato CP_1
incarico a una società specializzata nel rintraccio di autovetture provenienti da paesi esteri, da cui era emerso che il veicolo presuntivamente coinvolto nel furto denunciato era stato immatricolato per la prima volta in Belgio il 9 Febbraio
2005 e che nel 2010 era stato coinvolto in un gravissimo incidente, a seguito del quale riportava danni talmente ingenti da essere ridotto a mero rottame;
- in data 28/09/2010 il veicolo era stato acquistato nello stato in cui si trovava, ovvero non riparato, da una società olandese la quale, così come dichiarato dal suo legale rappresentante, non provvedeva alla sua riparazione;
- l'amministratore delegato della società, tale signor TE, tuttavia non era stato in grado di fornire informazioni ulteriori in ordine all'autovettura; - il successivo indizio era stato individuato dagli accertatori allorquando, in data
9/10/15, la EN veniva iscritta presso il PRA di Agrigento per l'immatricolazione in Italia: in tale frangente l'attrice produceva il contratto di compravendita stipulato con tale sig.ra residente in Persona_1
Germania per l'importo di euro 42.000; contattata detta signora, gli accertatori apprendevano che la stessa non aveva mai posseduto una EN né quest'ultima, per quanto riferito, aveva mai sottoscritto il contratto di vendita prodotto da presso il PRA di Agrigento: l'unica vettura dalla stessa Parte_1
posseduta in quel periodo era stata venduta nell'anno 2012, così come provato dal contratto di compravendita di una Fiat multipla ad un italiano di Pt_4
appariva quindi legittimo ritenere che l'autovettura acquistata dalla Parte_1
era stata immatricolata con un atto di compravendita di provenienza dubbia: incrociando i dati dell'atto di compravendita effettivamente stipulato dalla signora con un individuo residente a che si trova a 31 Persona_1 Pt_4
km da Licata;
- rimaneva inoltre la questione di chi avesse rimesso a nuovo l'autovettura, atteso che, dalla documentazione fotografica del 2010, era ridotta a poco più che un rottame e non vi era prova della sua riparazione;
- inoltre l'autovettura oggetto del furto, già in data 13/04/2016, era stata colpita da provvedimento di fermo amministrativo per il mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo pari ad euro 14.845,70;
- inoltre la EN doveva essere sottoposta a revisione entro il Febbraio 2016 e, in assenza di certificazione di avvenuta revisione, il veicolo non avrebbe potuto circolare su strade pubbliche: la mancanza della revisione, a ben vedere, avvalorava l'ipotesi che l'autovettura non avesse mai circolato in territorio italiano;
- per le superiori motivazioni la pratica veniva rigettata e trasferita per competenza di gestione alla divisione antifrode di CP_1 - in diritto, qualora fosse stata data prova del furto e della riparazione dell'autovettura EN, in via subordinata la difesa della convenuta eccepiva l'invalidità del contratto di assicurazione stipulato dalle parti per le motivazioni che seguono: secondo l'art. 3 delle condizioni generali di contratto, difatti, intitolato “dichiarazioni e comunicazioni del contraente”, era previsto che le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente relative a circostanze che influivano sulla valutazione del rischio potessero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione;
considerato che
, al momento della stipula del contratto di assicurazione, la società attrice aveva sottaciuto che l'autovettura era sprovvista di revisione, che era soggetta a fermo amministrativo dal 2016 e che l'atto di acquisto dell'autovettura era quantomeno di dubbia provenienza erano circostanze che, qualora note, avrebbero impedito all'odierna convenuta di emettere la polizza azionata dalla società attrice;
- inoltre, qualora la polizza fosse stata operante, i criteri di liquidazione avrebbero dovuto essere ben diversi da quelli indicati da parte attrice: intanto esisteva la franchigia pari al 10% del prezzo valore assicurato;
inoltre, atteso che controparte non aveva proceduto installazione del dispositivo autobox, secondo quanto stabilito dal comma due del medesimo art. 17 delle condizioni di polizza,
l'indennizzo doveva essere ridotto nella misura del 50%, con un minimo di euro
5.000,00;
- contestava, infine, la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto quella del presente giudizio non era obbligazione risarcitoria.
Concludeva chiedendo:
- in via principale rigettare la domanda attorea per quanto dedotto;
- ritenere e dichiarare nullo il contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 1892 c.c.; - in via subordinata, e sempre che venisse fornita certa e rigorosa prova del furto, limitare la pretesa risarcitoria nei limiti del giusto, equo e provato e secondo i criteri stabiliti in polizza;
- salvezza di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con le note numero 1 parte attrice contestava l'affermazione che l'autovettura fosse stata immatricolata con atto di acquisto di provenienza dubbia e contestava la deduzione che la vettura fosse stata assicurata solamente nel 2019, ovvero poco prima che subito furto, dato che, come da certificati assicurativi prodotti, l'automobile era stata assicurata già dal 2018; produceva la fotografia dell'auto all'interno dell'autosalone della in Parte_1
Licata; dichiarava di non essere a conoscenza del fatto che il fermo amministrativo fosse stato trascritto in quanto il 9 ottobre 2015 l'autovettura ne era priva;
il fatto che l'autovettura non fosse stata sottoposta a revisione non incideva nel giudizio che riguardava il furto della stessa;
dichiarava che, in ordine all'atto di querela proposto da nei confronti di e , il Tribunale di Roma CP_1 Controparte_4 Parte_3
aveva disposto l'archiviazione del procedimento non sussistendo elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Contestava la sussistenza dell'obbligo di installazione dell'impianto satellitare, per come dedotto da controparte e specificava che nessun obbligo in tal senso era stato pattuito tra le parti, dato che l'unico mezzo di protezione pattuito era l'immobilizer che era regolarmente installato.
Successivamente al deposito delle note ex art. 183 si costituiva, con comparsa di costituzione volontaria, la in sequestro di prevenzione, giusto Parte_1
provvedimento del Tribunale di Palermo -sezione prima penale -dell'8-16/04/24, in persona dell'amministratore giudiziario dott.ssa , dichiarando che, Parte_2
con il suddetto provvedimento, il tribunale di Palermo aveva sottoposto a sequestro preventivo penale la società e l'intero complesso dei beni aziendali, nominando l'amministratore e, con provvedimento del 2 ottobre 24 e del 7/10/24 aveva autorizzato la costituzione in giudizio dell'avv. Angelo Balsamo nella difesa dell'amministrazione giudiziaria;
insisteva in tutte le richieste già rassegnate dal precedente procuratore.
Disposta la prova per testi, all'udienza del 28/10/24 veniva sentito il teste Tes_1
il quale dichiarava che il 26/04 gli era arrivata una telefonata da
[...] Pt_3
che era suo amico, chiedendo se lo poteva accompagnare a Catania in un
[...]
centro commerciale, di non aver visto il momento in cui era arrivato e se avesse chiuso regolarmente la macchina ma di aver visto il sig. a piedi nel punto in cui si Pt_3
trovava la macchina e la distanza che li separava all'incirca 2 mt;
era presente al ritorno dal centro commerciale quando non aveva più rinvenuto la macchina;
il teste Pt_3
dichiarava di aver parcheggiato la macchina in via San Francesco la Rena il
[...]
26/04/19 chiudendola regolarmente;
che l'autovettura gli era stata prestata dal sig.
in occasione del diciottesimo di suo nipote acquisito e che, quindi, ne Persona_2
era in possesso solo per farla vedere a suo nipote;
di aver parcheggiato in quel luogo per evitare di girare a Catania con la macchina e, quando era rientrato, la macchina non c'era più, sebbene l'avesse chiusa regolarmente.
L'avv. Catalano eccepiva l'incapacità a testimoniare del teste in quanto Pt_3
conducente dell'autovettura.
Il teste sentito dichiarava di aver visto una EN all'interno Testimone_2
dell'autosalone della due volte, perché era andato per la riparazione della Parte_1
sua macchina e, nell'attesa, aveva girato l'autosalone ed aveva notato una EN al suo interno, ma non sapeva se era quella della domanda né come fosse targata.
Alla successiva udienza l'avv. Balsamo Angelo rappresentava che il quarto teste citato, che si doveva sentire in udienza, risultava irreperibile.
L'avvocato di parte convenuta insisteva per l'istanza di autorizzazione a richiedere alla procura di Palermo copia integrale e autentica del decreto penale con cui era stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale e della confisca dei beni nei confronti del signor . Controparte_4 Posta la causa in riserva, il giudice rigettava la richiesta e rinviava per la precisazione per le conclusioni all'udienza del 23/06/25; nelle more veniva sostituito il giudice, da
AL TO alla sottoscritta. Alla successiva udienza la causa rinviata per discussione e decisione ex articolo 281 sexies CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
La vicenda si inquadra nell'ambito del contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.; la società attrice ha stipulato un contratto di assicurazione per il furto sull'autovettura
EN Continental GT targata FA817KN acquistata come usata.
Nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato
e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro"
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656; inoltre "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935) ma anche
Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637 e Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n.
23292.
In occasione dell'asserito furto la società attrice chiedeva alla convenuta il pagamento della somma assicurata, pari al valore della vettura di € 40.000,00 meno la franchigia pari al 10%, ovvero € 4.000,00, per un totale di € 36.000,00, somma che la convenuta rifiutava di pagare, sospettando, sulla base di vari elementi, la non genuinità dell'avversa narrazione.
Alla base di tali sospetti varie circostanze, tra cui il fatto che l'auto oggetto di assicurazione avesse subito un grave incidente in passato, tale da ridurla ad un rottame, come da ampia documentazione fotografica allegata, e la circostanza che la presunta venditrice alla concessionaria avesse dichiarato di non aver mai posseduto una EN ma solo una Multipla, venduta, nello stesso periodo della EN, ad un residente di
Licata.
Tali circostanze, peraltro, non sono mai state smentite dalla che si è Parte_1
limitata a difendersi sostenendo che l'auto è un bene mobile e che per il suo trasferimento basta la traditio, che la trascrizione al PRA ha solo efficacia nei confronti dei terzi e che nessuno aveva rivendicato l'autovettura.
Non è dato sapere neppure se, come e quando l'auto sia stata riparata e la foto prodotta da parte attrice, di una EN in perfette condizioni, non dice nulla sulla identità dell'auto con quella oggetto del contratto assicurativo, così come la testimonianza resa in giudizio dal teste sul punto, che conferma solo che nei locali della per Parte_1
un periodo è stata presente una EN ma non sa dire nulla sulla targa o su elementi che possano dirla riconducibile a quella assicurata.
Anche il valore della vettura, considerato il grave incidente subito dalla stessa in passato, è tutto da verificare perché la valutazione eurotax si applica normalmente alle vetture in normale stato d'uso e quella oggetto di giudizio certamente non lo era.
Inoltre le prove rese dai testimoni sentiti in giudizio non risultano univoche e convincenti, ai fini della credibilità delle modalità dell'accaduto.
Il teste prima sostiene di ricordare che il signor era venuto Testimone_1 Pt_3
a casa di un suo amico dove momentaneamente si trovava per prendere un caffè, in tarda mattinata, e poi di aver visto il signor a piedi nel punto in cui aveva Pt_3
parcheggiato la EN. Ancora nella denuncia il dice di aver parcheggiato Pt_3
alle 09:00 del mattino e di essere tornato alle 14:30, mentre il teste riferisce Tes_1
di averlo incontrato in tarda mattinata;
il riferisce che i due si sarebbero Tes_1
incontrati per andare in un centro commerciale mentre il ha dichiarato che Pt_3
l'auto gli era stata prestata dal in occasione del diciottesimo del nipote per CP_4
fargliela vedere. Appare, oltretutto, estremamente strano che un'auto di tale valore, presente in una concessionaria per la vendita, venga fatta usare per uso quotidiano ad un soggetto terzo alla società, anche se in rapporti di amicizia col titolare, col rischio che possa essere danneggiata o rubata. Peraltro l'auto, secondo il racconto del gli era stata Pt_3
concessa per mostrarla al nipote in occasione del suo diciottesimo compleanno, sorpresa insolita se non si voleva fargliene dono, ma lui l'aveva utilizzata per andare a fare spese, lasciandola per strada.
Anche, infine, il fatto che il sia andato dai Carabinieri alle 19.00 di sera, quando Pt_3
il furto era avvenuto alle 14.30, secondo la sua descrizione, rende i fatti raccontati poco credibili.
La testimonianza del inoltre, non è di un soggetto terzo: secondo il suo stesso Pt_3
racconto lui era affidatario dell'auto ed avrebbe potuto doverne rispondere.
Tutti questi elementi rendono la domanda priva di fondamento, perché non risulta provato il fatto da cui scaturisce l'obbligo della convenuta di rivalere l'assicurato, ovvero né la preesistenza dell'auto, né il suo valore, né il furto della vettura.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, liquidate in € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, 03/12/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8944/2022 promossa da:
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MO NG ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._1
CORSO ROMA 96 92027 LICATA ITALIA oggi P.IVA e Parte_1
C.F. , con sede a Licata, Via Aquilera n. 23, in Sequestro di Prevenzione P.IVA_1
(giusto provvedimento del Tribunale di Palermo - Sezione I Penale – M.P. dell'8/16.04.2024) in persona Amministratore Giudiziario Dott.ssa Parte_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Balsamo (C.F. )
[...] C.F._1
ed elett.te dom.ta in Palermo Via Notarbartolo, 5 ed in indirizzo telematico;
ATTORE/I
contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. BARRESI SALVATORE, elettivamente domiciliata in Via M. R. Imbriani
222, 95128 Catania
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione la adiva questo Tribunale avverso la Parte_1 [...]
assumendo che: Controparte_1
- l'attrice svolgeva attività di concessionaria di auto nuove e usate;
- la società era proprietaria dell'autovettura EN Continental GT Parte_1
targata FA817KN acquistata come usata;
- la vettura era assicurata per il furto con la con Controparte_1
polizza di cui al contratto n.108266448 sottoscritta, avente Controparte_2
validità dalle 24:00 del 9 Aprile 2019 fino alle 24 del 2 ottobre 2019;
- in data 26/04/2019, alle 09:00 circa in Catania, il sig. , Parte_3
procacciatore di clienti per conto della società, che doveva fare visionare l'autovettura ad un potenziale cliente, la lasciava parcheggiata in via San
Francesco la Rena, nei pressi del civico 37/A, chiudendola regolarmente a chiave;
- successivamente, alle 14:30 circa, recatosi sul posto dove aveva parcheggiato l'autovettura per riprenderla, non la trovava più poiché era stata rubata da ignoti;
- il sig. , quindi, provvedeva a sporgere denuncia di furto presso Parte_3
la stazione dei Carabinieri di Catania Ognina, come da verbale di denuncia;
- sull'autovettura erano custoditi la carta di circolazione, certificato e contrassegno assicurativo, un mazzo di chiavi dell'abitazione del sig. Pt_3
- l'istante provvedeva a denunciare il sinistro presso l'agenzia di competenza e la compagnia apriva il sinistro, contraddistinto col numero 2019 ND 932700104;
- la consegnava al perito incaricato il certificato cronologico, doppie Parte_1
chiavi e certificato di proprietà, con annotata perdita di possesso, come da comunicazioni del 14/11/19; - con pec dell'01/04/20 era inviata messa in mora alla Controparte_1
con invito ad elargire le garanzie previste dalla polizza sottoscritta dall'istante, senza ricevere alcun riscontro;
- l'autovettura EN Continental GT t risultava immatricolata il 9 Febbraio 2005 ed il suo valore commerciale era di euro 40.000,00, come risultante da eurotax giallo;
- in virtù della polizza stipulata, l'indennizzo dovuto poteva determinarsi come segue: valore commerciale euro 40.000 - scoperto furto 10% per un totale di euro
36.000,00;
- poiché la aveva sempre provveduto al regolare pagamento dei Parte_1
premi, gravava sulla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo;
- intrapreso il giudizio di mediazione, questo si concludeva con verbale negativo per la mancata partecipazione della compagnia assicurativa, sebbene regolarmente chiamata;
- la controversia era relativa all'art. 1882 c.c.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare che, in data 26/04/19, alle 09:00 circa, in Catania, via San
Francesco alla Rena, nei pressi del civico 37/A, l'autovettura EN
Continental GT targata FA817KN, di proprietà della chiusa Parte_1
regolarmente a chiave e parcheggiata, era stata oggetto di furto da parte di terzi ignoti;
- di conseguenza, nella vigenza della polizza assicurativa per la garanzia furto con la di cui al contratto 108266448, avente validità fino Controparte_1
alle 24:00 del 2/10/19, condannare la al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice della somma di euro 36.000 quale indennizzo in Parte_1
polizza per la garanzia furto, con interessi e rivalutazione dalla data del furto al soddisfo;
- ai sensi dell'art. 8 n. 5 del decreto legislativo 28/ 10, all'esito della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione dei convenuti, desumere argomenti di prova in favore di parte attrice;
- vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la deducendo quanto segue: Controparte_1
- la convenuta, ricevuta la lettera di denuncia del sinistro, dava inizio all'istruzione dello stesso e, successivamente, atteso il gran numero di incongruità emerse, comunicava il rigetto della richiesta di risarcimento;
- contestava, quindi, tutto quanto ex avverso dedotto, in quanto non provato ed infondato;
- dichiarava di nutrire più di un dubbio circa il reale accadimento del fatto denunciato, poiché l'unico elemento certo di tutta la vicenda risultava la denuncia sporta dal sig. conducente occasionale, in data CP_3
26/04/19 il quale riferiva fatti e circostanze che sin da subito avevano destato più di una perplessità;
- al fine di chiarire le numerose ed evidenti anomalie, aveva dato CP_1
incarico a una società specializzata nel rintraccio di autovetture provenienti da paesi esteri, da cui era emerso che il veicolo presuntivamente coinvolto nel furto denunciato era stato immatricolato per la prima volta in Belgio il 9 Febbraio
2005 e che nel 2010 era stato coinvolto in un gravissimo incidente, a seguito del quale riportava danni talmente ingenti da essere ridotto a mero rottame;
- in data 28/09/2010 il veicolo era stato acquistato nello stato in cui si trovava, ovvero non riparato, da una società olandese la quale, così come dichiarato dal suo legale rappresentante, non provvedeva alla sua riparazione;
- l'amministratore delegato della società, tale signor TE, tuttavia non era stato in grado di fornire informazioni ulteriori in ordine all'autovettura; - il successivo indizio era stato individuato dagli accertatori allorquando, in data
9/10/15, la EN veniva iscritta presso il PRA di Agrigento per l'immatricolazione in Italia: in tale frangente l'attrice produceva il contratto di compravendita stipulato con tale sig.ra residente in Persona_1
Germania per l'importo di euro 42.000; contattata detta signora, gli accertatori apprendevano che la stessa non aveva mai posseduto una EN né quest'ultima, per quanto riferito, aveva mai sottoscritto il contratto di vendita prodotto da presso il PRA di Agrigento: l'unica vettura dalla stessa Parte_1
posseduta in quel periodo era stata venduta nell'anno 2012, così come provato dal contratto di compravendita di una Fiat multipla ad un italiano di Pt_4
appariva quindi legittimo ritenere che l'autovettura acquistata dalla Parte_1
era stata immatricolata con un atto di compravendita di provenienza dubbia: incrociando i dati dell'atto di compravendita effettivamente stipulato dalla signora con un individuo residente a che si trova a 31 Persona_1 Pt_4
km da Licata;
- rimaneva inoltre la questione di chi avesse rimesso a nuovo l'autovettura, atteso che, dalla documentazione fotografica del 2010, era ridotta a poco più che un rottame e non vi era prova della sua riparazione;
- inoltre l'autovettura oggetto del furto, già in data 13/04/2016, era stata colpita da provvedimento di fermo amministrativo per il mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo pari ad euro 14.845,70;
- inoltre la EN doveva essere sottoposta a revisione entro il Febbraio 2016 e, in assenza di certificazione di avvenuta revisione, il veicolo non avrebbe potuto circolare su strade pubbliche: la mancanza della revisione, a ben vedere, avvalorava l'ipotesi che l'autovettura non avesse mai circolato in territorio italiano;
- per le superiori motivazioni la pratica veniva rigettata e trasferita per competenza di gestione alla divisione antifrode di CP_1 - in diritto, qualora fosse stata data prova del furto e della riparazione dell'autovettura EN, in via subordinata la difesa della convenuta eccepiva l'invalidità del contratto di assicurazione stipulato dalle parti per le motivazioni che seguono: secondo l'art. 3 delle condizioni generali di contratto, difatti, intitolato “dichiarazioni e comunicazioni del contraente”, era previsto che le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente relative a circostanze che influivano sulla valutazione del rischio potessero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione;
considerato che
, al momento della stipula del contratto di assicurazione, la società attrice aveva sottaciuto che l'autovettura era sprovvista di revisione, che era soggetta a fermo amministrativo dal 2016 e che l'atto di acquisto dell'autovettura era quantomeno di dubbia provenienza erano circostanze che, qualora note, avrebbero impedito all'odierna convenuta di emettere la polizza azionata dalla società attrice;
- inoltre, qualora la polizza fosse stata operante, i criteri di liquidazione avrebbero dovuto essere ben diversi da quelli indicati da parte attrice: intanto esisteva la franchigia pari al 10% del prezzo valore assicurato;
inoltre, atteso che controparte non aveva proceduto installazione del dispositivo autobox, secondo quanto stabilito dal comma due del medesimo art. 17 delle condizioni di polizza,
l'indennizzo doveva essere ridotto nella misura del 50%, con un minimo di euro
5.000,00;
- contestava, infine, la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto quella del presente giudizio non era obbligazione risarcitoria.
Concludeva chiedendo:
- in via principale rigettare la domanda attorea per quanto dedotto;
- ritenere e dichiarare nullo il contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 1892 c.c.; - in via subordinata, e sempre che venisse fornita certa e rigorosa prova del furto, limitare la pretesa risarcitoria nei limiti del giusto, equo e provato e secondo i criteri stabiliti in polizza;
- salvezza di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con le note numero 1 parte attrice contestava l'affermazione che l'autovettura fosse stata immatricolata con atto di acquisto di provenienza dubbia e contestava la deduzione che la vettura fosse stata assicurata solamente nel 2019, ovvero poco prima che subito furto, dato che, come da certificati assicurativi prodotti, l'automobile era stata assicurata già dal 2018; produceva la fotografia dell'auto all'interno dell'autosalone della in Parte_1
Licata; dichiarava di non essere a conoscenza del fatto che il fermo amministrativo fosse stato trascritto in quanto il 9 ottobre 2015 l'autovettura ne era priva;
il fatto che l'autovettura non fosse stata sottoposta a revisione non incideva nel giudizio che riguardava il furto della stessa;
dichiarava che, in ordine all'atto di querela proposto da nei confronti di e , il Tribunale di Roma CP_1 Controparte_4 Parte_3
aveva disposto l'archiviazione del procedimento non sussistendo elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Contestava la sussistenza dell'obbligo di installazione dell'impianto satellitare, per come dedotto da controparte e specificava che nessun obbligo in tal senso era stato pattuito tra le parti, dato che l'unico mezzo di protezione pattuito era l'immobilizer che era regolarmente installato.
Successivamente al deposito delle note ex art. 183 si costituiva, con comparsa di costituzione volontaria, la in sequestro di prevenzione, giusto Parte_1
provvedimento del Tribunale di Palermo -sezione prima penale -dell'8-16/04/24, in persona dell'amministratore giudiziario dott.ssa , dichiarando che, Parte_2
con il suddetto provvedimento, il tribunale di Palermo aveva sottoposto a sequestro preventivo penale la società e l'intero complesso dei beni aziendali, nominando l'amministratore e, con provvedimento del 2 ottobre 24 e del 7/10/24 aveva autorizzato la costituzione in giudizio dell'avv. Angelo Balsamo nella difesa dell'amministrazione giudiziaria;
insisteva in tutte le richieste già rassegnate dal precedente procuratore.
Disposta la prova per testi, all'udienza del 28/10/24 veniva sentito il teste Tes_1
il quale dichiarava che il 26/04 gli era arrivata una telefonata da
[...] Pt_3
che era suo amico, chiedendo se lo poteva accompagnare a Catania in un
[...]
centro commerciale, di non aver visto il momento in cui era arrivato e se avesse chiuso regolarmente la macchina ma di aver visto il sig. a piedi nel punto in cui si Pt_3
trovava la macchina e la distanza che li separava all'incirca 2 mt;
era presente al ritorno dal centro commerciale quando non aveva più rinvenuto la macchina;
il teste Pt_3
dichiarava di aver parcheggiato la macchina in via San Francesco la Rena il
[...]
26/04/19 chiudendola regolarmente;
che l'autovettura gli era stata prestata dal sig.
in occasione del diciottesimo di suo nipote acquisito e che, quindi, ne Persona_2
era in possesso solo per farla vedere a suo nipote;
di aver parcheggiato in quel luogo per evitare di girare a Catania con la macchina e, quando era rientrato, la macchina non c'era più, sebbene l'avesse chiusa regolarmente.
L'avv. Catalano eccepiva l'incapacità a testimoniare del teste in quanto Pt_3
conducente dell'autovettura.
Il teste sentito dichiarava di aver visto una EN all'interno Testimone_2
dell'autosalone della due volte, perché era andato per la riparazione della Parte_1
sua macchina e, nell'attesa, aveva girato l'autosalone ed aveva notato una EN al suo interno, ma non sapeva se era quella della domanda né come fosse targata.
Alla successiva udienza l'avv. Balsamo Angelo rappresentava che il quarto teste citato, che si doveva sentire in udienza, risultava irreperibile.
L'avvocato di parte convenuta insisteva per l'istanza di autorizzazione a richiedere alla procura di Palermo copia integrale e autentica del decreto penale con cui era stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale e della confisca dei beni nei confronti del signor . Controparte_4 Posta la causa in riserva, il giudice rigettava la richiesta e rinviava per la precisazione per le conclusioni all'udienza del 23/06/25; nelle more veniva sostituito il giudice, da
AL TO alla sottoscritta. Alla successiva udienza la causa rinviata per discussione e decisione ex articolo 281 sexies CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
La vicenda si inquadra nell'ambito del contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.; la società attrice ha stipulato un contratto di assicurazione per il furto sull'autovettura
EN Continental GT targata FA817KN acquistata come usata.
Nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato
e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro"
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656; inoltre "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935) ma anche
Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637 e Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n.
23292.
In occasione dell'asserito furto la società attrice chiedeva alla convenuta il pagamento della somma assicurata, pari al valore della vettura di € 40.000,00 meno la franchigia pari al 10%, ovvero € 4.000,00, per un totale di € 36.000,00, somma che la convenuta rifiutava di pagare, sospettando, sulla base di vari elementi, la non genuinità dell'avversa narrazione.
Alla base di tali sospetti varie circostanze, tra cui il fatto che l'auto oggetto di assicurazione avesse subito un grave incidente in passato, tale da ridurla ad un rottame, come da ampia documentazione fotografica allegata, e la circostanza che la presunta venditrice alla concessionaria avesse dichiarato di non aver mai posseduto una EN ma solo una Multipla, venduta, nello stesso periodo della EN, ad un residente di
Licata.
Tali circostanze, peraltro, non sono mai state smentite dalla che si è Parte_1
limitata a difendersi sostenendo che l'auto è un bene mobile e che per il suo trasferimento basta la traditio, che la trascrizione al PRA ha solo efficacia nei confronti dei terzi e che nessuno aveva rivendicato l'autovettura.
Non è dato sapere neppure se, come e quando l'auto sia stata riparata e la foto prodotta da parte attrice, di una EN in perfette condizioni, non dice nulla sulla identità dell'auto con quella oggetto del contratto assicurativo, così come la testimonianza resa in giudizio dal teste sul punto, che conferma solo che nei locali della per Parte_1
un periodo è stata presente una EN ma non sa dire nulla sulla targa o su elementi che possano dirla riconducibile a quella assicurata.
Anche il valore della vettura, considerato il grave incidente subito dalla stessa in passato, è tutto da verificare perché la valutazione eurotax si applica normalmente alle vetture in normale stato d'uso e quella oggetto di giudizio certamente non lo era.
Inoltre le prove rese dai testimoni sentiti in giudizio non risultano univoche e convincenti, ai fini della credibilità delle modalità dell'accaduto.
Il teste prima sostiene di ricordare che il signor era venuto Testimone_1 Pt_3
a casa di un suo amico dove momentaneamente si trovava per prendere un caffè, in tarda mattinata, e poi di aver visto il signor a piedi nel punto in cui aveva Pt_3
parcheggiato la EN. Ancora nella denuncia il dice di aver parcheggiato Pt_3
alle 09:00 del mattino e di essere tornato alle 14:30, mentre il teste riferisce Tes_1
di averlo incontrato in tarda mattinata;
il riferisce che i due si sarebbero Tes_1
incontrati per andare in un centro commerciale mentre il ha dichiarato che Pt_3
l'auto gli era stata prestata dal in occasione del diciottesimo del nipote per CP_4
fargliela vedere. Appare, oltretutto, estremamente strano che un'auto di tale valore, presente in una concessionaria per la vendita, venga fatta usare per uso quotidiano ad un soggetto terzo alla società, anche se in rapporti di amicizia col titolare, col rischio che possa essere danneggiata o rubata. Peraltro l'auto, secondo il racconto del gli era stata Pt_3
concessa per mostrarla al nipote in occasione del suo diciottesimo compleanno, sorpresa insolita se non si voleva fargliene dono, ma lui l'aveva utilizzata per andare a fare spese, lasciandola per strada.
Anche, infine, il fatto che il sia andato dai Carabinieri alle 19.00 di sera, quando Pt_3
il furto era avvenuto alle 14.30, secondo la sua descrizione, rende i fatti raccontati poco credibili.
La testimonianza del inoltre, non è di un soggetto terzo: secondo il suo stesso Pt_3
racconto lui era affidatario dell'auto ed avrebbe potuto doverne rispondere.
Tutti questi elementi rendono la domanda priva di fondamento, perché non risulta provato il fatto da cui scaturisce l'obbligo della convenuta di rivalere l'assicurato, ovvero né la preesistenza dell'auto, né il suo valore, né il furto della vettura.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, liquidate in € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, 03/12/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro