Articolo 1734 del Codice civile
Articolo 1733Articolo 1735
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19 aprile 1942
Art. 1734.

(Revoca della commissione).

Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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