Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1734.
(Revoca della commissione).
Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
(Revoca della commissione).
Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Commentari • 2
- 1. Il contratto di commissioneMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 6 agosto 2020 · 191.83409
[…] Al committente, invece, l'art. 1734 c.c. riserva uno specifico potere di revoca dell'ordine di realizzare l'affare, esercitabile fino a che lo stesso non sia portato a conclusione. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/05/2023, n. 375Provvedimento: […] [...] che contestava la fondatezza dell'opposizione deducendo l'assenza di vessatorietà della clausola contrattuale contestata dall'opponente, che, in ogni caso, doveva considerarsi specificamente approvata. Evidenziava, inoltre, che il contratto in contestazione doveva essere ricondotto nella previsione di cui all'art. 1325 segg. c.c., per cui una volta concluso, il contraente non avrebbe potuto esercitare il diritto di revoca. Precisava, infine, che anche qualora lo si volesse ricondurre nello schema contrattuale dell'art. 1734 c.c., lo stesso non avrebbe potuto comunque essere revocato in quanto il commissionario aveva dato conferma dell'ordine, per cui lo stesso doveva ritenersi perfezionato.Leggi di più...
- art. 1341 c.c.·
- revoca commissione·
- art. 1382 c.c.·
- clausola penale·
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- riduzione penale