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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1202/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239000599539 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Sig.ra Ricorrente_1 nata ad [...] il [...] e residente ad Avola (Sr) in Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 29820239000599539 per un importo complessivo di € 5.069,36 notificata il 26/01/2024.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. mancata notifica della cartella di pagamento dalla quale trae origine;
2. giuridica inesistenza di qualsiasi notificazione dell'intimazione di pagamento, in aperta violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;
3. decadenza dei termini di riscossione della cartella 29820160024640778000 concernente l'imposta
Nominativo_1 Unica, anno d'imposta 2013.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva posto che le tutte le eccezioni del ricorso introduttivo riguardano atti di competenza dell'ente impositore. Ha, quindi, evidenziato la regolarità della notifica dell'atto opposto e della cartella di pagamento n. 29820160024640778000 sottesa all'intimazione oggetto dell'odierna impugnativa.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Preliminarmente la Corte ritiene che le motivazioni del ricorso introduttivo non comportano la necessità di integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'ente impositore, vertendo la controversia su aspetti esclusivamente riferibili alla procedura esecutiva.
In primo luogo giova precisare che la notifica dell'intimazione opposta ha comunque consentito alla contribuente di esercitare il diritto alla difesa senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto impugnato. La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento ha prodotto comunque l'effetto di sanare "ex tunc" l'eccepita nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 29820160024640778000 è stata regolarmente notificata alla contribuente il 22/03/2017 senza che sia stata opposta.
Tuttavia dalla data di notifica della Cartella di pagamento a quella di notifica dell'intimazione oggetto dell'impugnativa sono decorsi i termini quinquennali di decadenza relativi ai tributi locali.
Con la sentenza n. 11814 del 2020, la Corte di Cassazione ribadisce, richiamando le Sezioni Unite - sentenza 17 novembre 2016, n. 23397 - che se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non viene impugnato nel termine per il ricorso, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo. Pertanto, sarà di dieci anni per i tributi erariali, e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali. Pertanto per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata. Tale orientamento è stato confermato con la recente Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024.
Il ricorso è, pertanto, da accogliere e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 800,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 15/12/2025
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1202/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239000599539 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Sig.ra Ricorrente_1 nata ad [...] il [...] e residente ad Avola (Sr) in Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 29820239000599539 per un importo complessivo di € 5.069,36 notificata il 26/01/2024.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. mancata notifica della cartella di pagamento dalla quale trae origine;
2. giuridica inesistenza di qualsiasi notificazione dell'intimazione di pagamento, in aperta violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;
3. decadenza dei termini di riscossione della cartella 29820160024640778000 concernente l'imposta
Nominativo_1 Unica, anno d'imposta 2013.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva posto che le tutte le eccezioni del ricorso introduttivo riguardano atti di competenza dell'ente impositore. Ha, quindi, evidenziato la regolarità della notifica dell'atto opposto e della cartella di pagamento n. 29820160024640778000 sottesa all'intimazione oggetto dell'odierna impugnativa.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Preliminarmente la Corte ritiene che le motivazioni del ricorso introduttivo non comportano la necessità di integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'ente impositore, vertendo la controversia su aspetti esclusivamente riferibili alla procedura esecutiva.
In primo luogo giova precisare che la notifica dell'intimazione opposta ha comunque consentito alla contribuente di esercitare il diritto alla difesa senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto impugnato. La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento ha prodotto comunque l'effetto di sanare "ex tunc" l'eccepita nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 29820160024640778000 è stata regolarmente notificata alla contribuente il 22/03/2017 senza che sia stata opposta.
Tuttavia dalla data di notifica della Cartella di pagamento a quella di notifica dell'intimazione oggetto dell'impugnativa sono decorsi i termini quinquennali di decadenza relativi ai tributi locali.
Con la sentenza n. 11814 del 2020, la Corte di Cassazione ribadisce, richiamando le Sezioni Unite - sentenza 17 novembre 2016, n. 23397 - che se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non viene impugnato nel termine per il ricorso, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo. Pertanto, sarà di dieci anni per i tributi erariali, e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali. Pertanto per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata. Tale orientamento è stato confermato con la recente Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024.
Il ricorso è, pertanto, da accogliere e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 800,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 15/12/2025