Art. 2. Canone per il diritto di superficie 1. Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.
2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, dell'art. 16 e dell'art. 18 della citata legge n. 223/1990 e' il seguente:
"Art. 4 (Norme urbanistiche). - 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi' a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a norma dell' art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dall'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.
La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che e' trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonche' il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36.
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli art. 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ".
"Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione e' rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell' art. 2511 del Codice civile , che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell' art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302 . La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.
6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooper- ative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a:
a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;
b) enti di cui all' art. 12 del codice civile , riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilte dal regolamento di cui all'art. 36;
c) societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale . La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 , 10-bis , 10-ter , 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' dell' art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all' art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati.
In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.
18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realta' lo- cale di carattere non commerciale.
19. La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo".
Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potra', in considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonche' per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 ; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'".
2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, dell'art. 16 e dell'art. 18 della citata legge n. 223/1990 e' il seguente:
"Art. 4 (Norme urbanistiche). - 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi' a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a norma dell' art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dall'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.
La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che e' trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonche' il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36.
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli art. 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ".
"Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione e' rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell' art. 2511 del Codice civile , che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell' art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302 . La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.
6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooper- ative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a:
a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;
b) enti di cui all' art. 12 del codice civile , riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilte dal regolamento di cui all'art. 36;
c) societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale . La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 , 10-bis , 10-ter , 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' dell' art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all' art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati.
In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.
18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realta' lo- cale di carattere non commerciale.
19. La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo".
Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potra', in considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonche' per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 ; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'".