TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 442
TAR
Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
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TAR
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento

    La misura cautelare è stata adottata oltre 13 mesi dopo i fatti contestati e le paventate ragioni di urgenza sono state individuate solo ex post, rendendo irragionevole il lasso temporale rispetto alle finalità cautelari. L'assenza di urgenza e la mancata indicazione delle ragioni della omessa interlocuzione integrano il vizio procedimentale.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e di istruttoria

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione procedimentale, in particolare per quanto concerne la sussistenza delle ragioni di urgenza che esonerano dall'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.

  • Altro
    Incompetenza

    La sentenza non entra nel merito di questo motivo, concentrandosi sulla violazione procedimentale.

  • Accolto
    Violazione dei principi costituzionali e convenzionali

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della violazione procedimentale, ritenendo assorbenti tali censure.

  • Accolto
    Vizi procedurali e sostanziali della proposta

    L'annullamento del decreto di sospensione comporta l'annullamento anche della nota di proposta, in quanto atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 442
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 442
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo