Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Carratelli e Santo Infusino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
- del decreto n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 10.5.2023, notificato in data 15.5.2023, avente ad oggetto la sospensione cautelare del ricorrente dal servizio ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 737, nonché la conseguente decurtazione dello stipendio per tutta la durata della sospensione, con concessione al medesimo di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio “ e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre assegni per carichi di famiglia ”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 28.4.2023 relativa alla proposta di sospensione cautelare;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RI De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento inerente la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, con conseguente decurtazione dello stipendio e concessione di un assegno alimentare e degli altri eventuali emolumenti.
2. Rappresenta il ricorrente che, in qualità di appartenente al Reparto Prevenzione Crimine “ -OMISSIS- ”, aveva prestato, nell’anno 2022, un periodo di servizio a disposizione della Questura di -OMISSIS-; che, in data 2.4.2022, in qualità di Capo Pattuglia della U.O.A. denominata “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ”, unitamente ad altri operatori della Polizia di Stato, nell’eseguire un servizio di controllo, nei pressi dello stadio comunale di calcio “ -OMISSIS- ”, aveva intimato al conducente dell’autovettura Fiat … targata … di fermarsi ma costui non aveva arrestato la marcia, tentando di investire il ricorrente; che, dopo l’inseguimento, gli operatori di polizia, tra cui il ricorrente, erano riusciti a fermare l’autovettura e a identificare il conducente e il soggetto trasportato (i quali, erano stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed erano stati accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso e per procedere all’arresto in flagranza di reato); che, in data -OMISSIS-, il ricorrente, aveva redatto apposita relazione di servizio e che l’indomani era emerso che sulla piattaforma social network denominata “ -OMISSIS- ” era stato caricato un video in cui uno degli operatori di polizia (identificato nello stesso ricorrente), in occasione dell’esecuzione del fermo del veicolo, aveva sferrato un calcio al volto del soggetto fermato; che, a seguito dell’apertura di un procedimento penale innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, il ricorrente era stato assegnato dal 15.4.2022 a servizi interni non operativi; che, nei giorni seguenti, la notizia era stata riportata da varie testate giornalistiche ed il video veniva diffuso nel corso di varie trasmissione televisive, anche nazionali, tra cui “ -OMISSIS- ”; che, a seguito dell’adozione del provvedimento di rinvio a giudizio per i reati di lesioni personali lievi, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e calunnia, il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “ -OMISSIS- ”, con nota prot. n. -OMISSIS- del 28.4.2023, aveva formulato ai competenti uffici la proposta di sospensione cautelare del ricorrente ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737/81; che, a distanza di più di un anno dal verificarsi del fatto (2.4.2022), era stato dunque adottato l’impugnato decreto n. -OMISSIS- del 10.5.2023; che, in data 15.5.2023, al ricorrente erano stati ritirati l’armamento e i documenti in dotazione; che, in data 16.5.2023, il ricorrente aveva depositato richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ 1.- Violazione e falsa applicazione art.7 l. 241/1990 - art.6 CEDU – art. 41 carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ”, il secondo “ 2.- Difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione e falsa applicazione art. 9 DPR 737/1981 – Violazione del principio di proporzionalità ”, il terzo “ 3.- Incompetenza - Violazione e Falsa applicazione art. 9 DPR 737/1981 – ” e il quarto “ 4.- Violazione e Falsa applicazione artt.3-4- 27- 35-97 Cost – art. 6 CEDU – art. 41 carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Difetto di motivazione ”, il ricorrente ha denunciato che il decreto impugnato sarebbe illegittimo per l’omesso avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stante l’assenza di ragioni di urgenza, nonché per la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell’art. 6 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; che l’Amministrazione non avrebbe motivato, con specifico riferimento alla risalenza nel tempo dell’episodio contestato e al comportamento successivo tenuto dal dipendente, le concrete ragioni di pregiudizio che avrebbero giustificato la sospensione cautelare facoltativa del medesimo; che l’impugnato decreto sarebbe stato affetto da vizio di incompetenza; che l’Amministrazione non avrebbe valutato gli effetti abnormi della sospensione rispetto alla posizione lavorativa del dipendente.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza del 28 luglio 2023 n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per assenza del “ fumus boni iuris” (insussistenza dei denunciati vizi procedimentali e sostanziali).
6. Con nota del 30 dicembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato l’ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di -OMISSIS- del 15 ottobre 2024, n. -OMISSIS-, per i reati di cui all’art. 608 c.p. (capo a) e 110-479 c.p. (capo b).
7. Alla udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che, all’esito di una più approfondita valutazione e, quindi, “ re melius perpensa ”, la censura in ordine alla violazione procedimentale di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto il profilo dell’assenza di ragioni di urgenza, sia fondata per quanto di ragione.
8.1. Occorre premettere che, in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti, l’art. 9, comma 1, del D.P.R. 15 ottobre 1981, n, 737 prevede che: “ L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza ” e al successivo comma 2 che: “ Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell' Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende ”.
9. La sospensione cautelare dal servizio è atto cautelativo che non ha natura sanzionatoria disciplinare ma che è posto a tutela del superiore interesse pubblico dell’Amministrazione, il cui perseguimento risulta pregiudicato dalla permanenza in servizio del dipendente a cui sono stati contestati fatti penalmente rilevanti e di notevole gravità (come è avvenuto nel caso di specie). Si tratta, in sostanza, di una misura squisitamente cautelare, priva di risvolti sanzionatori e di limitata durata temporale.
9.1. Ora il Collegio non ignora che, secondo la giurisprudenza, in presenza di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento nonché il mancato svolgimento di una particolare istruttoria sono ritenuti legittimi atteso che l’adozione del provvedimento è subordinata solo all’espressione del giudizio di opportunità della sospensione rispetto alla necessità di preservare il buon andamento e il prestigio dell’amministrazione a fronte della commissione di un fatto penalmente rilevante di particolare gravità (Consiglio di Stato, Sez. II, 11 aprile 2022, n. 2665); e ciò in quanto: “ In siffatte ipotesi “la partecipazione […] al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l’Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione ” (T.A.R. Lazio, sede Roma, Sez. III, 15 marzo 2011, n. 2352). ” (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 5 settembre 2023, n. 2055).
10. Ciononostante il profilo che qui assume rilievo non è tanto quello della omessa adozione dell’avvio della comunicazione del procedimento di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma, piuttosto, quello relativo alla sussistenza di quelle ragioni di urgenza che esonerano l’Amministrazione da detto obbligo, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione.
10.1. E, infatti, la natura cautelare di un provvedimento contiene già in sé le ragioni di celerità e speditezza per fronteggiare un pregiudizio grave e irreparabile di modo che il fattore temporale riveste un ruolo essenziale e qualificante la stessa urgenza della situazione che ne giustifica l’adozione.
10.2. Orbene dalla documentazione allegata e, in specie dalla nota n. -OMISSIS- del 26.4.2023 - con la quale dirigente del competente Reparto ha ritenuto “ necessario ed urgente proporre la sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 737/81 ” del ricorrente – risulta che l’episodio contestato risale al 2.4.2022 e che la diffusione della notizia sulla piattaforma social “ -OMISSIS- ” e tramite testate giornalistiche e televisive si è verificata dal -OMISSIS-. L’impugnato provvedimento è stato, poi, adottato in data 10.5.2023 e notificato al ricorrente in data 15.5.2023.
10.3. Il Collegio, pertanto, rileva che la misura cautelare della sospensione dal servizio è stata adottata dopo circa 13 mesi dai fatti contestati e le paventate ragioni di urgenza sono state individuate solo “ ex post ” dall’Amministrazione nella nota dirigenziale n. -OMISSIS- del 26.4.2023 e, dunque, dopo un lasso temporale che risulta irragionevole rispetto alle finalità cautelari sottese all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 15 ottobre 1981, n, 737.
11. Di conseguenza l’assenza di urgenza e la mancata indicazione delle ragioni della omessa interlocuzione valgono a integrare il denunciato vizio procedimentale da cui è affetto l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 10.5.2023, con conseguente annullamento del medesimo, restando nondimeno integra la possibilità per l’Amministrazione, una volta esaurita la suddetta fase interlocutoria procedimentale, di rideterminarsi ulteriormente.
12. La peculiarità della vicenda, anche sotto il profilo interpretativo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 10.5.2023, notificato in data 15.5.2023, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti interessati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ST, Presidente
LA Ciconte, Referendario
RI De IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De IO | DO ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.