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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3531/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione il
15/10/2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa dal signor Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv.
[...] CodiceFiscale_1
FF Iannotta, contro il (c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale a Terelle (FR), in Piazza Vincenzo Crolla n. 2, contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/10/2021 il signor ha agito nei confronti del Parte_1
per ottenere il risarcimento dei pregiudizi asseritamente subiti in Controparte_1 conseguenza di un'aggressione perpetrata ai suoi danni attorno alle 20.00 del 10/11/2019.
A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quella sera si trovava in una delle piazze cittadine per assistere all'esibizione del figlio , chiamato a suonare assieme ad altri Pt_1 componenti di un gruppo musicale in occasione della Sagra delle Castagne. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che al termine dello spettacolo alcuni ragazzi, rimasti ignoti, erano saliti Par sul palco per aggredire il tecnico del suono. A detta del signor ne sarebbe nata una colluttazione nell'ambito della quale avrebbe ricevuto un pugno all'occhio sinistro pur non avendo in alcuna maniera innescato né alimentato la rissa;
il colpo si sarebbe rivelato così grave da richiedere dapprima un ricovero presso l'Ospedale di Sora e, poi, un delicato intervento chirurgico, effettuato a Roma il 12/11/2019; le cure ricevute non sarebbero state del tutto risolutive, avendo fatto seguito alle lesioni lunghi periodi di inabilità e una riduzione permanente dell'integrità fisica del 35%. Sul rilievo della responsabilità dell'amministrazione per l'omessa predisposizione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire l'evento l'attore ha chiesto che la controparte, quindi, venga condannata alla riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta illecita e al rimborso degli oneri processuali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
Il è rimasto contumace. Controparte_1
***
Nelle successive fasi del processo sono state espletate le prove orali richieste dall'attore.
Il 15/10/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
1 Delineati in questo modo i fatti di causa, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Escusso in veste di testimone all'udienza del 14/3/2023, il signor ha Testimone_1 dichiarato che la sera del 10/11/2019 tre ragazzi in evidente stato di ebbrezza erano saliti Par sul palco e avevano aggredito sia lui, posizionato sulle scale, sia il signor rimasto sotto.
Alla violenza fisica esercitata contro l'attore dagli aggressori hanno fatto riferimento anche i signori e , anch'essi sentiti durante la fase istruttoria. CP_2 Controparte_3
Dalle deposizioni si ricava che l'istante in quel frangente venne colpito con violenza all'occhio.
I tre testimoni hanno confermato l'assenza di forze dell'ordine, vigili o addetti alla sicurezza. Par La documentazione prodotta attesta pure che il signor subì gravi lesioni oculari.
Deve ritenersi veritiera, dunque, la descrizione della vicenda operata nelle difese dell'istante.
*** Par Contrariamente a quanto sostenuto dal signor da ciò non deriva, tuttavia, la responsabilità del per i danni materiali e morali riferibili alla colluttazione. Controparte_1
Occorre considerare, al riguardo, che per la sagra – intesa come evento a carattere locale, temporaneo e periodico, connotato dalla somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli, mercatini o esposizioni artigianali, spesso coincidente con ricorrenze religiose, folcloristiche o stagionali – non è prevista una normativa peculiare volta a disciplinarne l'organizzazione e la gestione, soggette, di conseguenza, alle regole generali previste per gli altri eventi pubblici.
Più in dettaglio, per le manifestazioni caratterizzate da spettacoli o trattenimenti musicali, anche se non a pagamento, è necessaria l'autorizzazione richiamata dall'art. 68 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( approvato con R.D. 18/61931, n. 773). CP_4
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata, inoltre, previa segnalazione certificata di inizio attività senza dichiarazioni asseverate ex art. 19 della legge n. 241/1990. Non sono necessari i requisiti di accesso e di esercizio stabiliti dall'art. 71,
c. 6 del d.lgs. n. 59/2010 (art. 41 D.L. n. 5/2012, convertito n legge n. 35/2012).
L'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, infine, deve essere preceduta da comunicazione o autorizzazione ai sensi degli artt. 20-27 del Codice della Strada.
Dall'esame delle norme in questione non emergono per i Comuni interessati da sagre precisi obblighi di fare sanzionabili in termini di responsabilità aquiliana in caso di violazione.
Alcune indicazioni più puntuali in materia di sicurezza si rinvengono nella circolare del
Ministero dell'Interno 7/6/2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, indirizzata a e CP_5 Per_1
L'atto, comunque non annoverabile tra le fonti del diritto (Cons. St. sent. n. 567/17), delinea con puntualità misure strutturali (o di “safety”) per l'incolumità delle persone e servizi di ordine e sicurezza (“security”) da attuare in occasione di manifestazioni pubbliche. Par Come rilevato dal signor tra le prescrizioni elencate dalla circolare si rinvengono anche l'adozione di misure strutturali e la predisposizione di servizi di ordine e sicurezza.
L'accertamento in ordine all'imputabilità del fatto illecito all'amministrazione interessata, in ogni caso, non può prescindere dalla verifica concreta della prevedibilità dell'evento.
Anche attraverso il richiamo della normativa di cui s'è detto, la Corte di Cassazione di recente ha sottolineato, segnatamente, che “il Comune, quale autorità di pubblica sicurezza delegata ex D.P.R. n. 616/1977, è tenuto ad osservare specifici obblighi e doveri previsti dal T.U.L.P.S.
(R.D. n. 773/1931) per garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica. In particolare, gli artt.
2
68, 69, 81 e 82 del T.U.L.P.S. prescrivono che per lo svolgimento di rappresentazioni, spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico è necessaria la licenza del Questore e l'assistenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale deve vigilare, dal principio alla fine della manifestazione, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tale normativa impone una serie di accertamenti preventivi, strumentali al rilascio delle necessarie autorizzazioni di polizia, e successivi controlli per verificare le condizioni di sicurezza dei luoghi, la solidità delle strutture e l'osservanza delle cautele imposte, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone. L'ente pubblico territoriale non può limitarsi ad affermare che su di esso non incombe alcun specifico obbligo o dovere delegando la sicurezza della manifestazione all'associazione organizzatrice, dovendo invece accertare e garantire il rispetto degli obblighi specifici e cogenti previsti dalla normativa di rango primario nonché del generale principio del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive necessarie a prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia nella fase autorizzativa che in quella attuativa della manifestazione” (Cass. 17/12/2024, n.
32928, riguardante incidenti sul percorso seguito dei partecipanti a un evento pubblico).
In coerenza con i principi che precedono sembra doversi escludere la responsabilità del per l'aggressione avvenuta durante la sagra delle Castagne del 2019. Controparte_1
Nel contegno (omissivo) ascritto all'ente dall'attore, infatti, non è possibile rinvenire l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2043 c.c. per la configurazione dell'illecito aquiliano.
L'evento di cui si discute si rivolgeva, per definizione, a persone accomunate da interessi mangerecci, turistici, ambientali o, più latamente, culturali, e non animate, quindi, da passioni destinate ad accendere gli animi o suscitare contrapposizioni come concerti di artisti famosi, manifestazioni di tipo politico, gare sportive, trasmissioni di partite di calcio e simili.
Ove così non fosse gli organizzatori dovrebbero essere chiamati a rispondere sempre e comunque per le lesioni subite dai partecipanti, in caso di omessa organizzazione del servizio d'ordine, anche in relazione a eventi contrassegnati dalla presenza di molte persone, ma del tutto pacifici, come, ad esempio, esibizioni di musica classica o messe domenicali.
Ad onta della tradizione all'epoca quasi quarantennale, come evidenziato nella locandina allegata alla citazione introduttiva, non risulta che in occasione della sagra, prima del 2019, si fossero verificati incidenti o problematiche di ordine pubblico in grado di suscitare allarme.
Essendo scaturite da un'iniziativa isolata di alcuni facinorosi, è escluso, ancora, che le lesioni Par occorse al signor siano riconducibili in via diretta alla notevole concentrazione (questa sì, prevedibile) dei partecipanti alla serata danzante organizzata in concomitanza con l'evento.
La circostanza che gli aggressori del signor ea fossero ubriachi, come riferito in sede testimoniale, non appare di per sé dirimente, potendo sempre intervenire ad eventi considerati non a rischio persone che si siano procurate altrove le bevande alcoliche.
La colluttazione in cui suo malgrado è rimasto coinvolto l'attore, in definitiva, integra un accadimento fortuito, non preventivabile ed estraneo alla normale evoluzione della serata. Par Per i motivi anzidetti le istanze risarcitorie del signor non possono che essere disattese.
E' assorbita ogni considerazione sugli ulteriori presupposti della responsabilità civile azionata.
***
Il rigetto della domanda e la contumacia del implicano che non si debba Controparte_1 provvedere sulla ripartizione delle spese processuali.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3531/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro il;
Parte_1 Controparte_1
➢ nulla sulle spese.
Cassino, 15/10/2025
il giudice
VI TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3531/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione il
15/10/2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa dal signor Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv.
[...] CodiceFiscale_1
FF Iannotta, contro il (c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale a Terelle (FR), in Piazza Vincenzo Crolla n. 2, contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/10/2021 il signor ha agito nei confronti del Parte_1
per ottenere il risarcimento dei pregiudizi asseritamente subiti in Controparte_1 conseguenza di un'aggressione perpetrata ai suoi danni attorno alle 20.00 del 10/11/2019.
A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quella sera si trovava in una delle piazze cittadine per assistere all'esibizione del figlio , chiamato a suonare assieme ad altri Pt_1 componenti di un gruppo musicale in occasione della Sagra delle Castagne. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che al termine dello spettacolo alcuni ragazzi, rimasti ignoti, erano saliti Par sul palco per aggredire il tecnico del suono. A detta del signor ne sarebbe nata una colluttazione nell'ambito della quale avrebbe ricevuto un pugno all'occhio sinistro pur non avendo in alcuna maniera innescato né alimentato la rissa;
il colpo si sarebbe rivelato così grave da richiedere dapprima un ricovero presso l'Ospedale di Sora e, poi, un delicato intervento chirurgico, effettuato a Roma il 12/11/2019; le cure ricevute non sarebbero state del tutto risolutive, avendo fatto seguito alle lesioni lunghi periodi di inabilità e una riduzione permanente dell'integrità fisica del 35%. Sul rilievo della responsabilità dell'amministrazione per l'omessa predisposizione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire l'evento l'attore ha chiesto che la controparte, quindi, venga condannata alla riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta illecita e al rimborso degli oneri processuali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
Il è rimasto contumace. Controparte_1
***
Nelle successive fasi del processo sono state espletate le prove orali richieste dall'attore.
Il 15/10/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
1 Delineati in questo modo i fatti di causa, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Escusso in veste di testimone all'udienza del 14/3/2023, il signor ha Testimone_1 dichiarato che la sera del 10/11/2019 tre ragazzi in evidente stato di ebbrezza erano saliti Par sul palco e avevano aggredito sia lui, posizionato sulle scale, sia il signor rimasto sotto.
Alla violenza fisica esercitata contro l'attore dagli aggressori hanno fatto riferimento anche i signori e , anch'essi sentiti durante la fase istruttoria. CP_2 Controparte_3
Dalle deposizioni si ricava che l'istante in quel frangente venne colpito con violenza all'occhio.
I tre testimoni hanno confermato l'assenza di forze dell'ordine, vigili o addetti alla sicurezza. Par La documentazione prodotta attesta pure che il signor subì gravi lesioni oculari.
Deve ritenersi veritiera, dunque, la descrizione della vicenda operata nelle difese dell'istante.
*** Par Contrariamente a quanto sostenuto dal signor da ciò non deriva, tuttavia, la responsabilità del per i danni materiali e morali riferibili alla colluttazione. Controparte_1
Occorre considerare, al riguardo, che per la sagra – intesa come evento a carattere locale, temporaneo e periodico, connotato dalla somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli, mercatini o esposizioni artigianali, spesso coincidente con ricorrenze religiose, folcloristiche o stagionali – non è prevista una normativa peculiare volta a disciplinarne l'organizzazione e la gestione, soggette, di conseguenza, alle regole generali previste per gli altri eventi pubblici.
Più in dettaglio, per le manifestazioni caratterizzate da spettacoli o trattenimenti musicali, anche se non a pagamento, è necessaria l'autorizzazione richiamata dall'art. 68 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( approvato con R.D. 18/61931, n. 773). CP_4
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata, inoltre, previa segnalazione certificata di inizio attività senza dichiarazioni asseverate ex art. 19 della legge n. 241/1990. Non sono necessari i requisiti di accesso e di esercizio stabiliti dall'art. 71,
c. 6 del d.lgs. n. 59/2010 (art. 41 D.L. n. 5/2012, convertito n legge n. 35/2012).
L'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, infine, deve essere preceduta da comunicazione o autorizzazione ai sensi degli artt. 20-27 del Codice della Strada.
Dall'esame delle norme in questione non emergono per i Comuni interessati da sagre precisi obblighi di fare sanzionabili in termini di responsabilità aquiliana in caso di violazione.
Alcune indicazioni più puntuali in materia di sicurezza si rinvengono nella circolare del
Ministero dell'Interno 7/6/2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, indirizzata a e CP_5 Per_1
L'atto, comunque non annoverabile tra le fonti del diritto (Cons. St. sent. n. 567/17), delinea con puntualità misure strutturali (o di “safety”) per l'incolumità delle persone e servizi di ordine e sicurezza (“security”) da attuare in occasione di manifestazioni pubbliche. Par Come rilevato dal signor tra le prescrizioni elencate dalla circolare si rinvengono anche l'adozione di misure strutturali e la predisposizione di servizi di ordine e sicurezza.
L'accertamento in ordine all'imputabilità del fatto illecito all'amministrazione interessata, in ogni caso, non può prescindere dalla verifica concreta della prevedibilità dell'evento.
Anche attraverso il richiamo della normativa di cui s'è detto, la Corte di Cassazione di recente ha sottolineato, segnatamente, che “il Comune, quale autorità di pubblica sicurezza delegata ex D.P.R. n. 616/1977, è tenuto ad osservare specifici obblighi e doveri previsti dal T.U.L.P.S.
(R.D. n. 773/1931) per garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica. In particolare, gli artt.
2
68, 69, 81 e 82 del T.U.L.P.S. prescrivono che per lo svolgimento di rappresentazioni, spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico è necessaria la licenza del Questore e l'assistenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale deve vigilare, dal principio alla fine della manifestazione, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tale normativa impone una serie di accertamenti preventivi, strumentali al rilascio delle necessarie autorizzazioni di polizia, e successivi controlli per verificare le condizioni di sicurezza dei luoghi, la solidità delle strutture e l'osservanza delle cautele imposte, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone. L'ente pubblico territoriale non può limitarsi ad affermare che su di esso non incombe alcun specifico obbligo o dovere delegando la sicurezza della manifestazione all'associazione organizzatrice, dovendo invece accertare e garantire il rispetto degli obblighi specifici e cogenti previsti dalla normativa di rango primario nonché del generale principio del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive necessarie a prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia nella fase autorizzativa che in quella attuativa della manifestazione” (Cass. 17/12/2024, n.
32928, riguardante incidenti sul percorso seguito dei partecipanti a un evento pubblico).
In coerenza con i principi che precedono sembra doversi escludere la responsabilità del per l'aggressione avvenuta durante la sagra delle Castagne del 2019. Controparte_1
Nel contegno (omissivo) ascritto all'ente dall'attore, infatti, non è possibile rinvenire l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2043 c.c. per la configurazione dell'illecito aquiliano.
L'evento di cui si discute si rivolgeva, per definizione, a persone accomunate da interessi mangerecci, turistici, ambientali o, più latamente, culturali, e non animate, quindi, da passioni destinate ad accendere gli animi o suscitare contrapposizioni come concerti di artisti famosi, manifestazioni di tipo politico, gare sportive, trasmissioni di partite di calcio e simili.
Ove così non fosse gli organizzatori dovrebbero essere chiamati a rispondere sempre e comunque per le lesioni subite dai partecipanti, in caso di omessa organizzazione del servizio d'ordine, anche in relazione a eventi contrassegnati dalla presenza di molte persone, ma del tutto pacifici, come, ad esempio, esibizioni di musica classica o messe domenicali.
Ad onta della tradizione all'epoca quasi quarantennale, come evidenziato nella locandina allegata alla citazione introduttiva, non risulta che in occasione della sagra, prima del 2019, si fossero verificati incidenti o problematiche di ordine pubblico in grado di suscitare allarme.
Essendo scaturite da un'iniziativa isolata di alcuni facinorosi, è escluso, ancora, che le lesioni Par occorse al signor siano riconducibili in via diretta alla notevole concentrazione (questa sì, prevedibile) dei partecipanti alla serata danzante organizzata in concomitanza con l'evento.
La circostanza che gli aggressori del signor ea fossero ubriachi, come riferito in sede testimoniale, non appare di per sé dirimente, potendo sempre intervenire ad eventi considerati non a rischio persone che si siano procurate altrove le bevande alcoliche.
La colluttazione in cui suo malgrado è rimasto coinvolto l'attore, in definitiva, integra un accadimento fortuito, non preventivabile ed estraneo alla normale evoluzione della serata. Par Per i motivi anzidetti le istanze risarcitorie del signor non possono che essere disattese.
E' assorbita ogni considerazione sugli ulteriori presupposti della responsabilità civile azionata.
***
Il rigetto della domanda e la contumacia del implicano che non si debba Controparte_1 provvedere sulla ripartizione delle spese processuali.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3531/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro il;
Parte_1 Controparte_1
➢ nulla sulle spese.
Cassino, 15/10/2025
il giudice
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