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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bibbiano - Piazza Damiano Chiesa N.c. 1 42021 Bibbiano RE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8071 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8072 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8073 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
in tesi: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'integralità delle sanzioni amministrative irrogate negli Avvisi impugnati, disapplicandole, ai sensi dell'art. 10, co. 3 della l. n. 212/2000, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.
472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, ovvero dichiarandole illegittime per assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa ex art. 5 del d.lgs. n. 472/1997;
in ipotesi: rideterminare in diminuzione le sanzioni ai sensi del regime della continuazione ex art. 12, co. 5 del d.lgs. n. 472/1997;
in ogni caso: condannare parte avversa alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente corrisposte in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi.
Resistente: respingere il ricorso, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati anche in punto di sanzioni.
Con il favore delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Bibbiano (RE) la Ricorrente_1, quale incorporante della Società_2 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 8071, 8072 e 8073 del 4.11.2023 emessi dal Comune suddetto per
IMU relativa rispettivamente agli anni 2018, 2019 e 2020.
Il Comune si è costituito in giudizio e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito ad atto di fusione per incorporazione del 20.04.2023 la Ricorrente_1 spa è subentrata nei rapporti riferibili alla società incorporata Società_2
, che operava nel settore della locazione finanziaria. Negli anni 2018, 2019 e 2020 la Società_2 era proprietaria di un immobile sito nel Comune di Bibbiano, acquistato per essere concesso in locazione finanziaria alla Società_1 S.r.l. mediante il contratto di leasing n. 1170477 del 31.08.2009. Tale contratto veniva risolto per inadempimento in data 21.11.2018 ma l'immobile restava nella disponibilità dell'utilizzatore anche per il periodo 21.11.2018 – 31.12.2018 e per le intere annualità 2019 e 2020. La
Società_2 non provvedeva al versamento dell'IMU per le annualità 2018 e 2019 e per il 2020 versava acconto (tardivamente) e saldo.
Con gli avvisi di accertamento impugnati il Comune ha ingiunto alla ricorrente il pagamento dell'Imu, degli interessi e delle sanzioni per il 2018 e il 2019 e degli interessi e delle sanzioni per tardivo versamento dell'acconto per il 2020. Secondo la Ricorrente_1 le sanzioni non sarebbero dovute, a fronte dell'incertezza normativa sul soggetto tenuto a versare l'imposta (art. 10, comma 3, l. 212/2000) e per l'assenza dell'elemento soggettivo.
Secondo la Corte di cassazione "in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì
l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata" (tra le tante: Cass. 25017/2021).
E' vero, come sostiene il ricorrente, che vi è stato un isolato precedente contrario nel 2019 (Cass. 19166/2019) ma tale precedente, contrastante con altra sentenza (Cass. 13793/2019) è stato criticato e superato nello stesso anno dalla Corte stessa (tra le altre: Cass. 25249 e 2997372019).
E' conseguentemente difficile giustificare il mancato pagamento dell'imposta sulla base di tale quadro giurisprudenziale in quanto, anche a fronte dell'isolato precedente di cui sopra, prudenza e diligenza avrebbero suggerito di eseguire il pagamento. Il pagamento, peraltro, risulta eseguito completamente soltanto nel 2024, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento e ciò consente di dubitare della buona fede della ricorrente. La ricorrente, peraltro, come giustamente osservato dal Comune resistente, per beneficiare della riduzione delle sanzioni, avrebbe potuto avvalersi del ravvedimento operoso, ma ciò non
è stato.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997) in quanto il cd. cumulo giuridico è inapplicabile alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento del tributo (Cass. 5744/2021).
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bibbiano - Piazza Damiano Chiesa N.c. 1 42021 Bibbiano RE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8071 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8072 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8073 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
in tesi: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'integralità delle sanzioni amministrative irrogate negli Avvisi impugnati, disapplicandole, ai sensi dell'art. 10, co. 3 della l. n. 212/2000, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.
472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, ovvero dichiarandole illegittime per assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa ex art. 5 del d.lgs. n. 472/1997;
in ipotesi: rideterminare in diminuzione le sanzioni ai sensi del regime della continuazione ex art. 12, co. 5 del d.lgs. n. 472/1997;
in ogni caso: condannare parte avversa alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente corrisposte in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi.
Resistente: respingere il ricorso, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati anche in punto di sanzioni.
Con il favore delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Bibbiano (RE) la Ricorrente_1, quale incorporante della Società_2 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 8071, 8072 e 8073 del 4.11.2023 emessi dal Comune suddetto per
IMU relativa rispettivamente agli anni 2018, 2019 e 2020.
Il Comune si è costituito in giudizio e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito ad atto di fusione per incorporazione del 20.04.2023 la Ricorrente_1 spa è subentrata nei rapporti riferibili alla società incorporata Società_2
, che operava nel settore della locazione finanziaria. Negli anni 2018, 2019 e 2020 la Società_2 era proprietaria di un immobile sito nel Comune di Bibbiano, acquistato per essere concesso in locazione finanziaria alla Società_1 S.r.l. mediante il contratto di leasing n. 1170477 del 31.08.2009. Tale contratto veniva risolto per inadempimento in data 21.11.2018 ma l'immobile restava nella disponibilità dell'utilizzatore anche per il periodo 21.11.2018 – 31.12.2018 e per le intere annualità 2019 e 2020. La
Società_2 non provvedeva al versamento dell'IMU per le annualità 2018 e 2019 e per il 2020 versava acconto (tardivamente) e saldo.
Con gli avvisi di accertamento impugnati il Comune ha ingiunto alla ricorrente il pagamento dell'Imu, degli interessi e delle sanzioni per il 2018 e il 2019 e degli interessi e delle sanzioni per tardivo versamento dell'acconto per il 2020. Secondo la Ricorrente_1 le sanzioni non sarebbero dovute, a fronte dell'incertezza normativa sul soggetto tenuto a versare l'imposta (art. 10, comma 3, l. 212/2000) e per l'assenza dell'elemento soggettivo.
Secondo la Corte di cassazione "in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì
l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata" (tra le tante: Cass. 25017/2021).
E' vero, come sostiene il ricorrente, che vi è stato un isolato precedente contrario nel 2019 (Cass. 19166/2019) ma tale precedente, contrastante con altra sentenza (Cass. 13793/2019) è stato criticato e superato nello stesso anno dalla Corte stessa (tra le altre: Cass. 25249 e 2997372019).
E' conseguentemente difficile giustificare il mancato pagamento dell'imposta sulla base di tale quadro giurisprudenziale in quanto, anche a fronte dell'isolato precedente di cui sopra, prudenza e diligenza avrebbero suggerito di eseguire il pagamento. Il pagamento, peraltro, risulta eseguito completamente soltanto nel 2024, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento e ciò consente di dubitare della buona fede della ricorrente. La ricorrente, peraltro, come giustamente osservato dal Comune resistente, per beneficiare della riduzione delle sanzioni, avrebbe potuto avvalersi del ravvedimento operoso, ma ciò non
è stato.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997) in quanto il cd. cumulo giuridico è inapplicabile alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento del tributo (Cass. 5744/2021).
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.