CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
D'ORAZIO LUIGI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 887/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo ricorrente Avezzano AQ
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 109/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA sez. 4 e pubblicata il 09/07/2012
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00256561 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno comparso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento indicato, promosso dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, la
Corte di Cassazione, con decisione n. 11529/15, depositata in data 4 giugno 2015, ha cassato la sentenza n. 77/V/2013, di questa Commissione Tributaria Regionale, con rinvio ad altra sezione della stessa CTR per nuovo esame nel merito della controversia e regolamento delle spese processuali.
Nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio previsto dall'art. 63 del codice di rito tributario, entro un anno dalla pubblicazione corrispondente alla citata data di deposito.
Fissata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 546/1992 l'odierna udienza in camera di consiglio, con rituale comunicazione a tutti i soggetti che avevano preso parte alle precedenti fasi del giudizio, né la ricorrente né
l'amministrazione a suo tempo convenuta si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la CGT che la mancata tempestiva e rituale riassunzione del giudizio dopo la citata sentenza della
Corte di Cassazione, comporta, ai sensi dell'art. 63, 2° comma, del d.lgs. 546/1992, l'estinzione dell'intero processo, con conseguente inefficacia di tutte le decisioni giurisdizionali emesse nei vari gradi del procedimento riguardo all'atto impositivo impugnato, che è quindi divenuto definitivo.
Come dispone il secondo comma del precedente art. 45 in caso di estinzione per inattività delle parti, le spese di tutti i gradi e fasi del processo restano a carico di coloro che le hanno anticipate
P.Q.M.
La CGT dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
L'Aquila, li 18 febbraio 2026
Il Consigliere est.
IG D'ZI
IL PRESIDENTE Mauro De Luca
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
D'ORAZIO LUIGI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 887/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo ricorrente Avezzano AQ
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 109/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA sez. 4 e pubblicata il 09/07/2012
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00256561 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno comparso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento indicato, promosso dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, la
Corte di Cassazione, con decisione n. 11529/15, depositata in data 4 giugno 2015, ha cassato la sentenza n. 77/V/2013, di questa Commissione Tributaria Regionale, con rinvio ad altra sezione della stessa CTR per nuovo esame nel merito della controversia e regolamento delle spese processuali.
Nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio previsto dall'art. 63 del codice di rito tributario, entro un anno dalla pubblicazione corrispondente alla citata data di deposito.
Fissata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 546/1992 l'odierna udienza in camera di consiglio, con rituale comunicazione a tutti i soggetti che avevano preso parte alle precedenti fasi del giudizio, né la ricorrente né
l'amministrazione a suo tempo convenuta si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la CGT che la mancata tempestiva e rituale riassunzione del giudizio dopo la citata sentenza della
Corte di Cassazione, comporta, ai sensi dell'art. 63, 2° comma, del d.lgs. 546/1992, l'estinzione dell'intero processo, con conseguente inefficacia di tutte le decisioni giurisdizionali emesse nei vari gradi del procedimento riguardo all'atto impositivo impugnato, che è quindi divenuto definitivo.
Come dispone il secondo comma del precedente art. 45 in caso di estinzione per inattività delle parti, le spese di tutti i gradi e fasi del processo restano a carico di coloro che le hanno anticipate
P.Q.M.
La CGT dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
L'Aquila, li 18 febbraio 2026
Il Consigliere est.
IG D'ZI
IL PRESIDENTE Mauro De Luca