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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1387/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2642/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DEL 21.12.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DEL 21.12.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DEL 21.12.2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7003/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Caserta di rigetto del ricorso avverso il silenzio-rifiuto in ordine all'istanza presentata in data 21/12/2023 per il rimborso della somma di euro 10.140,00 riveniente dalla dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta
2018.
Il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione dell'art 10 c. 1 lett. D-bis TUIR e dell'art 163 TUIR.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione della tardività della suddetta istanza in relazione al termine biennale previsto dall'art. 21 del Dlgvo n. 546/1992.
L'appello deduce che l'istanza presentata il 21.12.2023 ha ad oggetto il rimborso di somme già richieste in dichiarazione - con la suddetta integrativa presentata il 22/10/2020 - soggette pertanto al termine di prescrizione decennale.
L'appellata Agenzia si è costituita in giudizio ed ha resistito con controdeduzioni, cui l'appellante ha replicato con successive memorie illustrative.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia alla relativa istanza, proposta successivamente all'inserimento in dichiarazione integrativa compilata appunto per la rettifica degli oneri deducibili.
La sentenza gravata è stata basata unicamente sul decorso del termine biennale di prescrizione ex art. 21 Dlgvo n. 546/1992, per cui il presente giudizio ha ad oggetto i termini per il rimborso del credito d'imposta.
La genesi del credito è riconducibile al riconoscimento delle somme restituite al soggetto erogatore relative a redditi soggetti a tassazione in anni precedenti, così come previsto dall'art. 10, c.1 lettera d-bis del TUIR.
Nella specie da detta dichiarazione integrativa risulta indicato (quadro RX) il credito di €. 19.657,00, suddiviso nell'importo di €. 10.140,00 quale credito richiesto a rimborso (colonna 4) e nell'importo di €.
9.517,00 come credito utilizzabile in compensazione e/o detrazione (colonna 5).
L'Agenzia, non ritenendo legittima l'imputazione di tali maggiori oneri, ha notificato in data 13/03/2023 la comunicazione di irregolarità con cui ha disconosciuto la spettanza della parte di credito richiesta a rimborso e ha recuperato la parte di credito indicata come utilizzabile in compensazione e/o detrazione.
Per quest'ultima (si ripete, parte di credito come sopra non ritenuta utilizzabile in compensazione e/o detrazione) è stata notificata cartella di pagamento, avverso la quale il contribuente ha presentato reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/1992, accolto integralmente (provvedimento n. M020144 prot. R.U.
254852 del 27/11/2023) con riconoscimento delle "somme restituite al soggetto erogatore relative a redditi sottoposti a tassazione in anni precedenti così come previsto dall'art. 10 c. 1 lettera d-bis TUIR”. Con l'istanza oggetto dell'odierno giudizio il contribuente ha quindi chiesto il rimborso della restante parte.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, le somme in contestazione non sono state richieste a rimborso la prima volta con l'istanza "de qua
" - presentata il 21/12/2023 (per l'anno 2018) - le quali hanno mera natura sollecitatoria del rimborso già richiesto con la ripetuta dichiarazione integrativa.
Pertanto, avendo la ripetuta istanza ad oggetto somme (già) richieste in dichiarazione, il termine di prescrizione è decennale e non risulta decorso, essendo "dies a quo" l''annualità 2017, poichè in essa si
è verificata la restituzione delle somme al soggetto erogatore, da cui derivano gli oneri deducibili indicati nella dichiarazione integrativa.
“In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale...non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria” (Cass. nn. 21788/2018, 12155/2019, 12912/2019,
25412/2023).
Sotto l'altro profilo della spettanza del credito, non può mancarsi di rilevare da una parte come non vi sia alcuna contestazione dell'ufficio nel merito dall'altra l'irrilevanza dell'asserito mancato rispetto del
“principio di simmetria” (“la società, a fronte degli importi recuperati al dipendente avrebbe dovuto, dichiarare le suddette somme quali sopravvenienze attive da tassare...”) trattandosi di questione riferibile alla società interessata e quindi estranea alla posizione dell'odierno appellante.
Sotto tale aspetto, per converso, non può sottacersi altresì, in maniera assorbente, la contraddittorietà del comportamento dell'Agenzia che ha riconosciuto la spettanza del credito laddove ha annullato in sede di reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/1992 la cartella esattoriale scaturita dal controllo automatizzato operato sulla parte di credito indicata come da utilizzare in compensazione.
In definitiva, non risulta la preclusione temporale sulla quale si è basata la sentenza gravata né sono stati evidenziati altri elementi ostativi al riconoscimento del credito vantato dal contribuente.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto ordina all'AF di provvedere al rimborso delle somme richieste dall'appellante.Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 per grado,con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2642/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DEL 21.12.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DEL 21.12.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DEL 21.12.2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7003/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Caserta di rigetto del ricorso avverso il silenzio-rifiuto in ordine all'istanza presentata in data 21/12/2023 per il rimborso della somma di euro 10.140,00 riveniente dalla dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta
2018.
Il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione dell'art 10 c. 1 lett. D-bis TUIR e dell'art 163 TUIR.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione della tardività della suddetta istanza in relazione al termine biennale previsto dall'art. 21 del Dlgvo n. 546/1992.
L'appello deduce che l'istanza presentata il 21.12.2023 ha ad oggetto il rimborso di somme già richieste in dichiarazione - con la suddetta integrativa presentata il 22/10/2020 - soggette pertanto al termine di prescrizione decennale.
L'appellata Agenzia si è costituita in giudizio ed ha resistito con controdeduzioni, cui l'appellante ha replicato con successive memorie illustrative.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia alla relativa istanza, proposta successivamente all'inserimento in dichiarazione integrativa compilata appunto per la rettifica degli oneri deducibili.
La sentenza gravata è stata basata unicamente sul decorso del termine biennale di prescrizione ex art. 21 Dlgvo n. 546/1992, per cui il presente giudizio ha ad oggetto i termini per il rimborso del credito d'imposta.
La genesi del credito è riconducibile al riconoscimento delle somme restituite al soggetto erogatore relative a redditi soggetti a tassazione in anni precedenti, così come previsto dall'art. 10, c.1 lettera d-bis del TUIR.
Nella specie da detta dichiarazione integrativa risulta indicato (quadro RX) il credito di €. 19.657,00, suddiviso nell'importo di €. 10.140,00 quale credito richiesto a rimborso (colonna 4) e nell'importo di €.
9.517,00 come credito utilizzabile in compensazione e/o detrazione (colonna 5).
L'Agenzia, non ritenendo legittima l'imputazione di tali maggiori oneri, ha notificato in data 13/03/2023 la comunicazione di irregolarità con cui ha disconosciuto la spettanza della parte di credito richiesta a rimborso e ha recuperato la parte di credito indicata come utilizzabile in compensazione e/o detrazione.
Per quest'ultima (si ripete, parte di credito come sopra non ritenuta utilizzabile in compensazione e/o detrazione) è stata notificata cartella di pagamento, avverso la quale il contribuente ha presentato reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/1992, accolto integralmente (provvedimento n. M020144 prot. R.U.
254852 del 27/11/2023) con riconoscimento delle "somme restituite al soggetto erogatore relative a redditi sottoposti a tassazione in anni precedenti così come previsto dall'art. 10 c. 1 lettera d-bis TUIR”. Con l'istanza oggetto dell'odierno giudizio il contribuente ha quindi chiesto il rimborso della restante parte.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, le somme in contestazione non sono state richieste a rimborso la prima volta con l'istanza "de qua
" - presentata il 21/12/2023 (per l'anno 2018) - le quali hanno mera natura sollecitatoria del rimborso già richiesto con la ripetuta dichiarazione integrativa.
Pertanto, avendo la ripetuta istanza ad oggetto somme (già) richieste in dichiarazione, il termine di prescrizione è decennale e non risulta decorso, essendo "dies a quo" l''annualità 2017, poichè in essa si
è verificata la restituzione delle somme al soggetto erogatore, da cui derivano gli oneri deducibili indicati nella dichiarazione integrativa.
“In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale...non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria” (Cass. nn. 21788/2018, 12155/2019, 12912/2019,
25412/2023).
Sotto l'altro profilo della spettanza del credito, non può mancarsi di rilevare da una parte come non vi sia alcuna contestazione dell'ufficio nel merito dall'altra l'irrilevanza dell'asserito mancato rispetto del
“principio di simmetria” (“la società, a fronte degli importi recuperati al dipendente avrebbe dovuto, dichiarare le suddette somme quali sopravvenienze attive da tassare...”) trattandosi di questione riferibile alla società interessata e quindi estranea alla posizione dell'odierno appellante.
Sotto tale aspetto, per converso, non può sottacersi altresì, in maniera assorbente, la contraddittorietà del comportamento dell'Agenzia che ha riconosciuto la spettanza del credito laddove ha annullato in sede di reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/1992 la cartella esattoriale scaturita dal controllo automatizzato operato sulla parte di credito indicata come da utilizzare in compensazione.
In definitiva, non risulta la preclusione temporale sulla quale si è basata la sentenza gravata né sono stati evidenziati altri elementi ostativi al riconoscimento del credito vantato dal contribuente.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto ordina all'AF di provvedere al rimborso delle somme richieste dall'appellante.Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 per grado,con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.