TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre UN
Il Tribunale di Torre UN – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3754/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, degli avv.ti C.F._1
Francesca Pinto (C.F. ) e Antonella Perfetto (C.F. C.F._2
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del C.F._3
Greco (NA) alla Via Nazionale n. 562
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._4
Matteo Notari (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Torre UN (NA) alla Via P. Fusco,17
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre UN
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste ed in particolare: il ricorrente si è riportato a tutti i propri scritti difensivi ed alle richieste in atti ed ha chiesto trattenersi al causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.; parte resistente, invece, ha, con note dell'08.07.2024, evidenziato come dalle indagini della Guardia di Finanza relative ai conti correnti del emergesse la sussistenza di cospicue giacenze Pt_1 attive nel tempo distratte dal ricorrente, prima investendo in fondi e successivamente prelevando il relativo controvalore, e presumibilmente tutt'ora nella disponibilità del ricorrente. Con successive note depositate in pari data, ad integrazione di quanto dedotto relativamente agli accertamenti della Guardia di Finanza, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al ricorrente e rigetto della domanda di addebito da quest'ultimo proposta nei confronti della resistente. Accertato il notevole divario economico fra le parti, dato dalla pensione percepita dal lembo e dalle disponibilità economiche dallo stesso godute, ha insistito per la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 come a suo tempo fissato in sede di udienza presidenziale o nella più modesta cifra di € 550,00 rideterminata dal gi in corso di lite. Ha insistito per la conferma dell'assegno di € 400,00 in favore del figlio siccome non economicamente indipendente PE oltre al 60% delle spese straordinarie. Ha quindi chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c con decorrenza da settembre c.a. Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza del 13.07.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10.09.2024 e disponeva la trasmissione del fascicolo al P.M. Quest'ultimo, in data 3.12.2024 ha espresso parere favorevole alla pronuncia di seprazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2020, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale dalla coniuge con la Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario in Torre UN (NA) in data 03.09.1981 (atto n. 85, parte I, anno 1981). Dall'unione delle parti nascevano quattro figli: nato il [...] a [...], Persona_2 Persona_3 nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] Persona_4
Greco e nata il [...] a [...] tutti maggiorenni ed Parte_2 economicamente autosufficienti ad eccezione del solo figlio , Attualmente PE ancora residente con la madre e non economicamente indipendente, in quanto affetto da patologie. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale era col passare del tempo divenuta infelice per colpa della moglie in quanto distaccata, disinteressata alla vita familiare oltre che violenta e dedita all'uso di sostanze alcoliche. Quest'ultima, inoltre, si era allontanata dal marito ed aveva fissato la propria residenza in Bolivia, ove viveva unitamente ai figli, lasciando di fatto il marito. Quanto alle reciproche posizioni economiche, il deduceva di aver Pt_1 sempre provveduto in passato in maniera soddisfacente al mantenimento della moglie e del figlio ( e prima ancora, quando ancora non avevano PE raggiunto l'indipendenza economica, degli altri figli della coppia), evidenziando tuttavia di essere stato collocato in pensione dell'1 febbraio 2020, con conseguente drastica riduzione del reddito percepito, tenuto altresì conto della necessità di sostenere le spese relative all'abitazione sita in Torre UN ove allo stato risiedeva;
di contro la era proprietaria di una villa in Bolivia, CP_1 acquistata e ristrutturata grazie all'aiuto economico del marito, nonché di altra abitazione da cui percepiva un congruo canone di locazione. Il ricorrente chiedeva pertanto: la separazione personale dal coniuge con addebito alla moglie, senza nulla disporre in ordine al mantenimento della stessa, sia in ragione dell'addebito sia perché economicamente indipendete, prevedendo esclusivamente un congruo assegno per il mantenimento del figlio in quanto maggiorenne ma non PE economicamente autosufficiente. Si costituiva in giudizio, in data 03.12.2020, aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione ma imputando il fallimento del rapporto coniugale al ricorrente, il quale veniva accusato di essere violento ed aggressivo, di fare uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di aver nel tempo intrattenuto diverse relazioni extraconiugali. La resistente precisava di aver sempre seguito il marito nei suoi spostamenti per lavoro finché, per venire incontro alle esigenze dei figli più piccoli che avevano bisogno di maggiore stabilità, non decideva di mettere radici a La Paz in Bolivia, quando ormai la crisi coniugale era già dilagante. Contestava altresì quanto dedotto dal ricorrente circa le cause della frattura coniugale, evidenziando come i dissapori e le liti che Avevano caratterizzato il lungo rapporto matrimoniale, imputabili alla condotta del ricorrente, avessero indotto i coniugi a vivere separati di fatto da oramai dieci anni, avendo la resistente unitamente ai figli deciso di stabilirsi definitivamente in Bolivia mentre il ricorrente aveva continuato a spostarsi per lavoro, recandosi periodicamente a far visita ai figli in Bolivia, non mancando tuttavia anche in tali occasioni di dar luogo a liti ed incomprensioni anche per futili motivi, come da ultimo avvenuto nel 2018 e nel 2019. Sotto il profilo economico, la deduceva di non aver mai lavorato CP_1 per seguire il marito nei suoi spostamenti in Europa ed in Sud America e di non avere pertanto alcuna attuale fonte di reddito, essendosi sempre dedicata alla famiglia ed ai figli;
che la villa in Bolivia, improduttiva di reddito ma fonte di ingenti spese di manutenzione, era stata in realtà acquistata anche con danaro proveniente dall'eredità della propria famiglia, mentre l'altro cespite immobiliare di sua proprietà, ossia un locale commerciale, risultava allo stato ancora non locato ed improduttivo di reddito, così come il locale deposito in Torre UN, in comproprietà con il fratello, sito in una zona degradata della città e poco appetibile commercialmente;
di contro il che nel corso della sua Pt_1 lunga carriera aveva goduto di ingenti redditi derivanti dalle sue missioni all'estero e grazie ai quali aveva consentito alla famiglia di godere di un tenore di vita sicuramente agiato, oltre ad essere proprietario dell'abitazione sita in Torre UN in cui attualmente viveva e di due vani terranei sempre siti in Torre UN, risultava titolare di una ingente disponibilità economica, derivante dai risparmi accumulati ed investimenti eseguiti nel corso degli anni, tanto da aver effettuato, anche in prossimità della data di deposito del ricorso e dopo la data di pensionamento, bonifici di ingeniti importi – pari o superiori ad € 10.000,00 cadauno -in favore della moglie e del figlio , per provvedere al PE mantenimento di questi ultimi. Dunque, la ricorrente concludeva chiedendo: la separazione personale dal coniuge con addebito al marito;
un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 in suo favore;
un assegno di mantenimento per il figlio di euro 400,00. PE
Nel corso dell'udienza presidenziale del 24.11.2021 veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione ed all'esito della stessa il Presidente adottava i provvedimenti necessari ed urgenti e dunque: autorizzava le parti a vivere separatamente;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente a un assegno mensile di euro 1.200,00 di cui euro Controparte_1
800,00 quale contributo al mantenimento della moglie ed euro 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non indipendente PE economicamente, oltre al 60% delle spese straordinarie medico-specialistiche, di formazione professionale occorrenti per lo stesso figlio previamente concordate e documentate. Rimetteva quindi le parti innanzi al giudice istruttore onde accertare le reali condizioni economico patrimoniali delle parti, al fine di determinare la spettanza e quantificazione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente. Con ordinanza 15.10.2022 il giudice istruttore rigettava l'istanza di modifica delle statuizioni adottate in via provvisoria dal Presidente proposta da parte ricorrente, ammetteva la prova per testi e disponeva indagini tributarie in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti incaricando la Guardia di Finanza. Nel corso dell'istruttoria venivano dunque escussi i testi Testimone_1 Tes_2
e nonché più volte disposte indagini ed accertamenti da
[...] Testimone_3 parte della Guardia di Finanza di Torre UN. In particolare, con ordinanza del 18.10.2023 il giudice istruttore, tenuto conto delle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e depositati in data 02.10.2023, da cui emergeva la contrazione reddituale subita dal a Pt_1 seguito del suo pensionamento avvenuto nel 2020, a parziale modifica dell'ordinanza resa dal Presidente in data 24.11.2021 ed in accoglimento della reiterata richiesta di modifica proposta dal ricorrente, riduceva ad euro 550,00 l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento Parte_1 della moglie. Quindi, acquisiti tutti gli accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza con riferimento alla posizione economica delle parti, con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste chiedendo riservarsi la causa in decisione e dunque il giudice istruttore, con ordinanza del 13.07.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10.09.2024, disponendo la trasmissione del fascicolo al P.M. per le relative conclusioni. Il PM concludeva come da parere depositato in data 3.12.2024 in senso favorevole alla pronuncia di seprazione dei coniugi. Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi
[...] del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi abbiano fissato il proprio domicilio in Paesi diversi e che siano separati di fatto da oltre dieci anni, le reciproche accuse, il tenore delle dichiarazioni fatte e degli atti processuali nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento di ogni tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Passando ad esaminare le controverse questioni inerenti prettamente al rapporto tra i coniugi, entrambe le parti hanno domandato la pronuncia della separazione addebitandone la responsabilità all'altro coniuge, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che le relative richieste non possono essere accolte. Infatti, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014). Nel caso di specie, dalle allegazioni di entrambe le parti ed in particolare dalle reciproche accuse, è emerso che non vi è una sola e specifica causa della separazione ma che essa è il risultato di incomprensioni e di dissapori che nel tempo hanno minato la solidarietà familiare. La crisi coniugale non è infatti recente ma affonda le proprie radici in anni lontani ed è stata determinata da molteplici concause imputabili ad entrambe le parti. Tale circostanza è avvalorata dal primo ricorso per separazione giudiziale proposto dalla nel lontano CP_1
2006 e dal fatto che quest'ultima risiede stabilmente in Bolivia dal 2012 mentre il ha dapprima continuato i propri spostamenti per lavoro per poi stabilirsi Pt_1 definitivamente a Torre UN;
dunque, come dichiarato dagli stessi coniugi, gli stessi sono di fatto separati e non più conviventi da oltre dieci anni. Dunque, le risultanze istruttorie e gli atti processuali appaiono solo avvalorare, nella adeguata comparazione degli elementi favorevoli all'uno o all'altra delle parti, l'esistenza della crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e della loro incapacità di realizzare una comunione di vita, ma non possono essere ritenuti sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi con la conseguenza che entrambe le domande di addebito devono essere rigettate. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, le parti hanno fin dagli atti introduttivi manifestato la concorde volontà di prevedere in capo al padre l'obbligo di versare mensilmente in favore di un assegno di euro Controparte_1
400,00, oltre il 60% delle spese straordinarie, quale contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente PE autosufficiente, in quanto affetto da patologie correlate alla sua condizione di tossicodipendenza. Sul punto è opportuno sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Viceversa, nulla va previsto con riferimento agli altri figli della coppia in quanto oramai tutti maggiorenni e pacificamente indipendenti dal punto di vista economico. Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da nei Controparte_1 confronti del coniuge quest'ultima deve ritenersi fondata e Parte_1 pertanto merita accoglimento nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono. Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli hanno Parte_3 ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future. (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023) Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata circa 39 anni e nell'ambito della quale il marito, attualmente in pensione, ha svolto con successo il lavoro di assistente amministrativo del Ministero degli Esteri conseguendo ingenti guadagni e soddisfazioni professionali. La moglie, invece, ha sacrificato le proprie aspettative professionali per seguire il marito nei suoi continui trasferimenti in Europa e Sud America e dunque si è dedicata prevalentemente all'accudimento dei 4 figli ed alla gestione della casa familiare essendo il coniuge spesso impegnato per lavoro. Dunque, alla brillante carriera del marito non corrisponde uno stabile inquadramento professionale della la quale ha svolto per alcuni anni attività di ristorazione a CP_1 domicilio. In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e delle loro prospettive lavorative future ed in particolare tenuto conto, da un lato, del fatto che CP_1
di anni 66, ha ormai scarse possibilità di inserirsi stabilmente nel
[...] mondo del lavoro, e, dall'altro, della solida posizione economica di
[...]
costruita anche grazie all'apporto della moglie, la domanda di Pt_1 mantenimento avanzata dalla resistente deve essere accolta. Passando alla determinazione del quantum, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza è emerso come il sia percettore di una Parte_1 pensione mensile di € 1.779,00 lordi a decorrere dal febbraio 2020, sia attualmente titolare di un conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro con un saldo di € 5.432,18 al 30.06.2023, un portafoglio titoli sempre presso la BNL del valore, al 31.12.2022 di € 68.705,18, comprensivo di due polizze vita sottoscritte con la Cardif del valore di € 20.000,00 cadauna circa. Inoltre il predetto risultava altresì titolare di fondi di investimento presso la Arca Fondi del valore di circa 78.000,00 euro ( per l'esattezza uno di € 39.864,23 e l'altro di € 39.996,50) chiusi in data 26.06.2023. Dall'esame della movimentazione del conto corrente, è dato evincere che lo stesso, alla data di inizio dell'indagine, ossia al 2.01.2019, presentava un saldo di oltre 50.000,00 e che risultano movimentazioni contabili in uscita, sino all'ottobre 2019, pari in media a circa 8.000,00 euro mensili ( 17.451,43 nel primo trimestre, 27.633,84 nel secondo tri- mestre ed € 26.646,16 nel terzo trimestre),€ 10.136,99 nel quarto trimestre del 2019, € 14.862,48 nel primo trimestre del 2020 nonché € 31.918,60 nel primo trimestre del 2021 e 32.448,09 nel secondo trimestre del 2021. Quanto alle uscite relative a questi due ultimi trimestri, dal riscontro dei movimenti contabili emerge come le uscite corrispondano sostanzialmente agli investimenti effettuati dal in corrispondenza con l'erogazione del TFR;
investimenti, infatti, Pt_1 riscontrati nell'acquisto delle polizze vita e nei fondi di investimenti di cui al portafoglio investimenti in essere presso la stessa BNL. Quanto alle restanti mensilità, è dato riscontrare che dalla data del pensionamento le uscite si sono attestate su cifre assai più modeste coincidenti sostanzialmente con le entrate e per lo più relative ai bonifici esteri eseguiti in adempimento dell'obbligo di mantenimento posto a carico del dal Pt_1
Tribunale, ad eccezione della sola mensilità di dicembre 2022 ove risultano spese per viaggi ( tanto è dato evincere dai bonifici eseguiti ad un'agenzia di viaggi). Per altro verso va considerato che emergono dall'esame dei movimenti in uscita, anche bonifici eseguiti dal in proprio favore e presso altri conti correnti a Pt_1 lui intestati, ad oggi non più attivi, come desumibili dalla stessa documentazione allegata dalla resistente alla comparsa di costituzione e risposta. Dall'interrogazione all'epoca effettuata all' , infatti, emergeva Controparte_2 come il fosse titolare di altri due rapporti di conto corrente, uno presso la Pt_1
Banca di Credito Popolare ed avente n. CAB 40302 aperto in data 21.01.2010 e chiuso il 23.08.2020 ( nonché un altro conto titoli aperto in data 24.10.2006 e chiuso il 21.08.2020) ed un altro sempre presso la Banca di Credito Popolare avente n. CAB 40290 aperto in data 13.08.2020 ed oggi non più in essere. Sul primo di tali conti il in data 8.04.2019 effettuava un primo bonifico Pt_1 dell'importo di € 3.000,00, in data 1.09.2019 un secondo bonifico per € 20.000,00 e rispettivamente in data 13.10.2020 e 16.10.2020 altri due bonifici dell'importo di € 2.000,00 e 7.000,00 mentre sul secondo conto in data 8.02.2021 eseguiva un bonifico di € 10.000,00. E' quindi lecito supporre che il ricorrente abbia mantenuto nella propria disponibilità sia le somme relative ai fondi investimento riscossi nel giugno di quest'anno, sia le somme giacenti sui conti correnti estinti. Ed invero a seguito del deposito dell'approfondimento istruttorio richiesto dal giudice istruttore in ordine a tali rapporti è emerso che, mentre il secondo conto corrente all'epoca della chiusura presentava un saldo di poco più di € 8.000,00, sul primo conto, invece, in prossimità della chiusura del rapporto veniva accredito il controvalore dei fondi presenti sul conto depositi collegato, per un importo di circa 47.000,00 euro, poi prelevati al momento della chiusura del rapporto. E' altresì evidente, per altro verso, che l'andamento del conto corrente denota chiaramente una netta contrazione della capacità di spesa a decorrere dall'anno 2020, epoca del pensionamento del Pt_1
Per altro verso va osservato che, sebbene non sia stato possibile accertare la condizione economica della ricorrente, se non sulla scorta della documentazione da quest'ultima depositata, può ritenersi pacifico, siccome documentalmente provato, che la stessa disponga di un'ampia villa in Bolivia ed abbia piena capacità lavorativa, avendo svolto almeno fino al giugno 2020 attività di ristorazione a domicilio, attività che deve presumersi la stessa continui a svolgere, non spiegandosi diversamente come faccia quest'ultima a sostenere le spese di manutenzione della villa (peraltro di recente ristrutturata per ricavarne quattro appartamenti che la resistente ha dichiarato di voler destinare ai figli, pur potendone ricavare un canone di locazione), le spese per utenze e vitto in fa-vore suo e del figlio , i costi delle cure necessarie al predetto. PE
E' ben vero che dall'estratto del conto corrente allegato non emergono movimentazioni di danaro ulteriori rispetto all'accredito dell'assegno di mantenimento, e tuttavia occorre rilevare come, nella impossibilità di eseguire accurate indagini patrimoniali sulla resistente, siccome residente in uno stato estero, non è dato sapere se la stessa sia titolare di ulteriori rapporti di conto corrente o di fondi e titoli. Invero, tanto è dato presumere sulla scorta non solo delle osservazioni che precedono, ma anche della circostanza che il rapporto di conto corrente di cui vengono depositati gli estratti a fra data dall'1.01.2019, reca la prima movimentazione in data 14.11.2020. In ragione delle circostanze che precedono, tenuto quindi conto della complessiva condizione economica del ricorrente e considerato che lo stesso, per quanto allo emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, attualmente percepisce una pensione di circa euro 1.500,00 netti, può godere di disponibilità liquide per circa 200.000,00 euro e che è già gravato dall'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo mensile di euro 400,00 oltre il 60% PE delle spese straordinarie, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge con ordinanza del giudice istruttore del 18.10.2023 in € 550,00 mensili. Tale importo, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'1.03.2026 dovrà essere corrisposto alla entro il giorno 5 di ciascun mese. Controparte_1
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa nonché al rigetto delle reciproche domande di addebito, si ritiene ricorrano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Torre UN, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._4
2) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione proposte dalle parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
[...]
950,00 (euro 400,00 per mantenimento del figlio ed euro Persona_3
550,00 per il mantenimento della moglie , con Controparte_1 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.03.2026;
4) le spese straordinarie per il figlio , purchè previamente concordate, PE sono poste nella misura del 60% a carico di e del 40% a Parte_1 carico di mentre le sole spese straordinarie obbligatorie Controparte_1 sostenute da un genitore devono essere rimborsate dall'altro genitore nella percentuale su di esso gravante indipendentemente dal previo accordo;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre UN per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
6) spese compensate
Così deciso in Torre UN, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano