Art. 5. 1. Sono esclusi dal beneficio dei premi i produttori che non adempiano agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare:
a) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 e all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82;
b) detengano nell'azienda, cosi' come definita dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente art. 3;
c) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
2. Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma possono beneficiare dei premi solo se la domanda e' accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nella quale il produttore rinuncia per il perido di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma.
Note all' art. 5 :
- L'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 cosi' recita: "Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorita' competente che non ha consegnato ne' latte ne' prodoti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio e' subordinato all'impegno del beneficiario di non consegnare ne' latte ne' prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere sulla sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quelle per le quali il beneficiario del premio e' concesso.
Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda dal produttore al consumatore non impedisce di poter beneficiare del premio".
- L'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita:
"La ricevibilita' della domanda e' subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, nonche' alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulta che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato. Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto:
1) che, in conformita' dell'art. 5, punto 4, del regolamento CEE n. 1357/80,
la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita e' destinata all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne;
qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, e' stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;
2) che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene in azienda direttamente dal produttore al consumatore;
3) che il latte proveniente dalla sua azienda non e' destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento".
a) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 e all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82;
b) detengano nell'azienda, cosi' come definita dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente art. 3;
c) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
2. Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma possono beneficiare dei premi solo se la domanda e' accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nella quale il produttore rinuncia per il perido di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma.
Note all' art. 5 :
- L'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 cosi' recita: "Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorita' competente che non ha consegnato ne' latte ne' prodoti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio e' subordinato all'impegno del beneficiario di non consegnare ne' latte ne' prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere sulla sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quelle per le quali il beneficiario del premio e' concesso.
Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda dal produttore al consumatore non impedisce di poter beneficiare del premio".
- L'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita:
"La ricevibilita' della domanda e' subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, nonche' alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulta che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato. Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto:
1) che, in conformita' dell'art. 5, punto 4, del regolamento CEE n. 1357/80,
la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita e' destinata all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne;
qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, e' stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;
2) che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene in azienda direttamente dal produttore al consumatore;
3) che il latte proveniente dalla sua azienda non e' destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento".