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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 964/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 21.10.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cirò Marina, Piazza Kennedy n. 12 – C.F._1
presso lo studio dell'avv. PALADINI TERESA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Cirò Marina, Piazza Kennedy n. 12 – CodiceFiscale_3
presso lo studio dell'avv. PALADINI TERESA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 29.08.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Strongoli (KR), il 09.04.2025 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Melissa al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2005); di aver avuto due figli,
, nato il [...] e , nata il [...]; Per_1 Per_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. i figli e restano affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione degli stessi presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Melissa,
Via G. Amendola n. 8;
3. la casa familiare, sita in Melissa Via G. Amendola n. 8, di proprietà della signora
, resta assegnata alla moglie;
Parte_3 Parte_2
4. il signor verserà alla signora , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di deposito del seguente ricorso, mediante bonifico bancario e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5. ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno, relative ai figli, ovvero le spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa vigente presso codesto Tribunale;
5. l'assegno unico universale erogato dall'INPS, per i due figli, sarà percepito interamente dalla signora;
Parte_2 6. il sig. , si impegna a prelevare i propri beni ed effetti personali Parte_1
dall'abitazione familiare entro 30 giorni dalla rimessione della causa in decisione.
Con decreto del 18.09.2025, il Presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
Pertanto, le parti, depositavano tempestivamente note scritte in modalità congiunta con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.09.2025, letti gli atti, con ordinanza del 21.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il [...] a Parte_1
CR (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
27/03/1981 a CR (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Strongoli (KR), il 09.04.2025, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Melissa al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2005 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissa (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 27 ottobre 2025. Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 964/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 21.10.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cirò Marina, Piazza Kennedy n. 12 – C.F._1
presso lo studio dell'avv. PALADINI TERESA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Cirò Marina, Piazza Kennedy n. 12 – CodiceFiscale_3
presso lo studio dell'avv. PALADINI TERESA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 29.08.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Strongoli (KR), il 09.04.2025 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Melissa al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2005); di aver avuto due figli,
, nato il [...] e , nata il [...]; Per_1 Per_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. i figli e restano affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione degli stessi presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Melissa,
Via G. Amendola n. 8;
3. la casa familiare, sita in Melissa Via G. Amendola n. 8, di proprietà della signora
, resta assegnata alla moglie;
Parte_3 Parte_2
4. il signor verserà alla signora , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di deposito del seguente ricorso, mediante bonifico bancario e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5. ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno, relative ai figli, ovvero le spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa vigente presso codesto Tribunale;
5. l'assegno unico universale erogato dall'INPS, per i due figli, sarà percepito interamente dalla signora;
Parte_2 6. il sig. , si impegna a prelevare i propri beni ed effetti personali Parte_1
dall'abitazione familiare entro 30 giorni dalla rimessione della causa in decisione.
Con decreto del 18.09.2025, il Presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
Pertanto, le parti, depositavano tempestivamente note scritte in modalità congiunta con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.09.2025, letti gli atti, con ordinanza del 21.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il [...] a Parte_1
CR (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
27/03/1981 a CR (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Strongoli (KR), il 09.04.2025, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Melissa al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2005 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissa (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 27 ottobre 2025. Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli