Art. 2.
L' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Le unita' da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota e' rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.
La misura della tassa di cui al precedente comma e' ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento e' annuale. Durante il periodo di validita' dell'abbonamento l'unita' da diporto puo' stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.
L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne.
Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile.
La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sopratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
Le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri a cio' riconosciuti idonei dalla locale autorita' portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni.
Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo".
L' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Le unita' da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota e' rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.
La misura della tassa di cui al precedente comma e' ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento e' annuale. Durante il periodo di validita' dell'abbonamento l'unita' da diporto puo' stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.
L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne.
Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile.
La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sopratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
Le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri a cio' riconosciuti idonei dalla locale autorita' portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni.
Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo".