CASS
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2025, n. 35882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35882 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero Economia e Finanze avverso l'ordinanza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35882 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 15/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da RO SU, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 167.314,29. 1.1. SU era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 dicembre 2015, in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e art. 7 legge 203/91. In data 10 luglio 2017 lo stesso Gip aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo l’ ipotesi accusatoria SU, assunto, a seguito di intimidazione proveniente dalla cosca di ‘ndrangheta De Stefano, dalla ditta aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione del Museo di Reggio Calabria, avrebbe consegnato una somma di denaro, per il tramite di un soggetto divenuto in seguito collaboratore di giustizia, alla cosca, quale “mazzetta”. Con sentenza del 13 dicembre 2017, in sede di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva assolto SU dal reato su indicato per non avere commesso il fatto. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 5 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021, aveva confermato la pronuncia assolutoria. 1.2. La Corte della riparazione ha riconosciuto l’indennizzo, rilevando che non erano ravvisabili nella condotta di SU profili di dolo o la colpa grave. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa. Il ricorrente osserva che nella sentenza assolutoria si era dato atto: che SU era stato assunto alla Co. Bar. per imposizione del duo NO/Zappia, quale iniziale forma di intimidazione/estorsione; che SU aveva ricevuto da ZA la quarta tranche del denaro e l’aveva consegnata a De RO, il quale, a sua volta, l’aveva recapitata a NO. In sostanza – rileva il Ministero- il Tribunale ha dato atto che erano state provate sia la vicinanza di SU alla cosca, sia l’attività di ricezione del denaro provento della estorsione e di consegna del denaro a De RO, ma non anche, al di la di ogni ragionevole dubbio, la realizzazione da parte di SU di una più articolata condotta coercitiva tipica del delitto contestato. L’attività di ricezione di una ingente somma di denaro in contanti (50.000 euro) e 3 il suo trasferimento a terzi, anche se non integra la condotta estorsiva per assenza di riscontro in ordine agli elementi del fatto di reato, è, comunque, condotta incauta in violazione delle norme sui limiti della circolazione del contante idonea, sula base di una valutazione ex ante a determinare l’intervento della utorità giudiziaria. E così pure la vicinanza a una cosca è condotta, anche di per sé sola considerata, idonea a determinare l’intervento in fase cautelare dell’autorità giudiziaria. Inoltre la Corte della riparazione non avrebbe considerato ulteriori dati di fatto emersi nel processo di merito, ovvero il fatto che SU era stato controllato insieme a RI NO, BA AN (condannato in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), BA BE, NO LI, a dimostrazione di frequentazioni ambigue, pacificamente rilevanti ai fini della sussistenza della condizione ostativa. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell’indennizzo. La Corte, secondo il Ministero ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui era stato liquidato un supplemento di indennizzo, pur essendo pacifico che il criterio aritmetico è in astratto remunerativo dei pregiudizi subiti;
non avrebbe in ogni caso spiegato le ragioni per cui la condotta accertata dai giudici di merito non poteva integrare, almeno, la colpa lieve. 3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al primo assorbente motivo. 2. La Corte di appello nell’ordinanza impugnata ha dato atto, in premessa, che l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del richiedente la riparazione si era fondata sulle dichiarazioni del collaboratore De RO e sul riscontro a dette dichiarazioni, rappresentato dalla avvenuta assunzione da parte della società, vittima della condotta estorsiva, di SU in quanto soggetto vicino alla cosca. La Corte, indi, ha rilevato che, secondo i giudici di merito, il riscontro valorizzato dal Gip poteva assumere rilievo in relazione alla vicenda associativa, ma non investiva specificamente la condotta estorsiva contestata, sicché rispetto ad essa non poteva avere natura individualizzante. 4 Sulla scorta di tali premesse, la Corte della riparazione ha concluso che non erano ravvisabili nella condotta del soggetto istante profili di dolo o colpa grave, sinergici rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria. I dati fattuali indizianti- ha osservato la Corte- erano emersi solo dalle dichiarazioni del collaboratore, mentre la assunzione presso la ditta su pressione della cosca, sebbene non smentita dal giudice del merito, è circostanza che non investe direttamente la condotta contestata, consistita nell’avere agito da intermediario per la consegna di una tranche del pagamento estorsivo in favore di esponenti del sodalizio ‘ndranghetistico. 3.Le censure che il ricorrente muove, sotto diversi profili, a tale percorso argomentativo, sono fondate. 3.1 Occorre ricordare che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela possa desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti tali elementi, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). 5 3.2. Per quanto di rilievo in relazione al tema del ricorso, si osserva che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, RO ed altri, Rv. 203636-01). Sotto tale profilo questa Corte ha affermato la rilevanza, con riferimento alla condotta extraprocessuale, anche delle frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498). 4.La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati. 4.1.Pur dando atto della accertata vicinanza di SU alla cosca ‘ndranghetista per volere della quale era stato assunto presso la società vittima delle condotte estorsive dei coimputati, la Corte ha ritenuto di non poter valorizzare tale dato, in quanto non significativo, in via diretta, del suo coinvolgimento nel reato. Il riconoscimento della contiguità dell’SU con la cosca che poi aveva dato seguito alla vicenda estorsiva non era stato ritenuto sufficiente, in sede di cognizione, ai fini della affermazione della responsabilità penale, ma avrebbe dovuto essere comunque valutato dal giudice della riparazione. Al contrario l’omessa considerazione di tale dato, comunque accertato nel giudizio assolutorio, trae origine dalla confusione, in cui è incorsa la Corte, fra piani che devono rimanere distinti, ovvero il piano del giudizio di merito e il piano del giudizio riparatorio. In tale ultimo ambito, infatti, i giudici sono tenuti a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell’assoluzione si fondino sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 6 4.2. La Corte, inoltre, nel dare atto, in premessa, che il giudice della cautela aveva indicato la contiguità del richiedente al contesto associativo in cui era maturato il delitto quale riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore e nell’escludere, in un successivo passaggio del provvedimento, la rilevanza concausale di tale elemento rispetto al provvedimento restrittivo, è effettivamente incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione. Vero è, in linea generale, che il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia della colpa grave (o del dolo) dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 - 01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 Rv. 271790 - 01). In proposito si è affermato che la colpa grave non può essere integrata dalla disponibilità, manifestata dall'indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645). Nel caso in esame, tuttavia, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, era stato lo stesso giudice della cautela ad indicare, fra gli elementi indiziari nei confronti di SU, la sua assunzione per volere di soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta e, dunque, la sua frequentazione con tali soggetti, sicché irragionevole e illogica è la valutazione della Corte in ordine alla insussistenza del ruolo concausale di tali elementi rispetto al provvedimento restrittivo della libertà adottato nei suoi confronti. 5. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati. In particolare i giudici dovranno prendere in esame le circostanze di fatto che il giudice del merito nella sentenza assolutoria aveva ritenuto comunque provate (secondo l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata l’assunzione di SU presso la società vincitrice dell’appalto per intercessione di appartenenti alla consorteria ‘ndranghetista e secondo il ricorrente anche la consegna da parte 7 di SU di una parte del danaro, oggetto della estorsione, ad un intermediario e le sue frequentazioni con soggetti condannati), valutare se dette circostanze siano sintomatiche di condotte gravemente colpose o dolose e verificare, infine, se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero se siano state prese in considerazione dal giudice della cautela quali elementi del compendio indiziario. Alla Corte di appello deve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Deciso il 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA IC GO LI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35882 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 15/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da RO SU, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 167.314,29. 1.1. SU era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 dicembre 2015, in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e art. 7 legge 203/91. In data 10 luglio 2017 lo stesso Gip aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo l’ ipotesi accusatoria SU, assunto, a seguito di intimidazione proveniente dalla cosca di ‘ndrangheta De Stefano, dalla ditta aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione del Museo di Reggio Calabria, avrebbe consegnato una somma di denaro, per il tramite di un soggetto divenuto in seguito collaboratore di giustizia, alla cosca, quale “mazzetta”. Con sentenza del 13 dicembre 2017, in sede di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva assolto SU dal reato su indicato per non avere commesso il fatto. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 5 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021, aveva confermato la pronuncia assolutoria. 1.2. La Corte della riparazione ha riconosciuto l’indennizzo, rilevando che non erano ravvisabili nella condotta di SU profili di dolo o la colpa grave. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa. Il ricorrente osserva che nella sentenza assolutoria si era dato atto: che SU era stato assunto alla Co. Bar. per imposizione del duo NO/Zappia, quale iniziale forma di intimidazione/estorsione; che SU aveva ricevuto da ZA la quarta tranche del denaro e l’aveva consegnata a De RO, il quale, a sua volta, l’aveva recapitata a NO. In sostanza – rileva il Ministero- il Tribunale ha dato atto che erano state provate sia la vicinanza di SU alla cosca, sia l’attività di ricezione del denaro provento della estorsione e di consegna del denaro a De RO, ma non anche, al di la di ogni ragionevole dubbio, la realizzazione da parte di SU di una più articolata condotta coercitiva tipica del delitto contestato. L’attività di ricezione di una ingente somma di denaro in contanti (50.000 euro) e 3 il suo trasferimento a terzi, anche se non integra la condotta estorsiva per assenza di riscontro in ordine agli elementi del fatto di reato, è, comunque, condotta incauta in violazione delle norme sui limiti della circolazione del contante idonea, sula base di una valutazione ex ante a determinare l’intervento della utorità giudiziaria. E così pure la vicinanza a una cosca è condotta, anche di per sé sola considerata, idonea a determinare l’intervento in fase cautelare dell’autorità giudiziaria. Inoltre la Corte della riparazione non avrebbe considerato ulteriori dati di fatto emersi nel processo di merito, ovvero il fatto che SU era stato controllato insieme a RI NO, BA AN (condannato in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), BA BE, NO LI, a dimostrazione di frequentazioni ambigue, pacificamente rilevanti ai fini della sussistenza della condizione ostativa. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell’indennizzo. La Corte, secondo il Ministero ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui era stato liquidato un supplemento di indennizzo, pur essendo pacifico che il criterio aritmetico è in astratto remunerativo dei pregiudizi subiti;
non avrebbe in ogni caso spiegato le ragioni per cui la condotta accertata dai giudici di merito non poteva integrare, almeno, la colpa lieve. 3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al primo assorbente motivo. 2. La Corte di appello nell’ordinanza impugnata ha dato atto, in premessa, che l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del richiedente la riparazione si era fondata sulle dichiarazioni del collaboratore De RO e sul riscontro a dette dichiarazioni, rappresentato dalla avvenuta assunzione da parte della società, vittima della condotta estorsiva, di SU in quanto soggetto vicino alla cosca. La Corte, indi, ha rilevato che, secondo i giudici di merito, il riscontro valorizzato dal Gip poteva assumere rilievo in relazione alla vicenda associativa, ma non investiva specificamente la condotta estorsiva contestata, sicché rispetto ad essa non poteva avere natura individualizzante. 4 Sulla scorta di tali premesse, la Corte della riparazione ha concluso che non erano ravvisabili nella condotta del soggetto istante profili di dolo o colpa grave, sinergici rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria. I dati fattuali indizianti- ha osservato la Corte- erano emersi solo dalle dichiarazioni del collaboratore, mentre la assunzione presso la ditta su pressione della cosca, sebbene non smentita dal giudice del merito, è circostanza che non investe direttamente la condotta contestata, consistita nell’avere agito da intermediario per la consegna di una tranche del pagamento estorsivo in favore di esponenti del sodalizio ‘ndranghetistico. 3.Le censure che il ricorrente muove, sotto diversi profili, a tale percorso argomentativo, sono fondate. 3.1 Occorre ricordare che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela possa desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti tali elementi, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). 5 3.2. Per quanto di rilievo in relazione al tema del ricorso, si osserva che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, RO ed altri, Rv. 203636-01). Sotto tale profilo questa Corte ha affermato la rilevanza, con riferimento alla condotta extraprocessuale, anche delle frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498). 4.La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati. 4.1.Pur dando atto della accertata vicinanza di SU alla cosca ‘ndranghetista per volere della quale era stato assunto presso la società vittima delle condotte estorsive dei coimputati, la Corte ha ritenuto di non poter valorizzare tale dato, in quanto non significativo, in via diretta, del suo coinvolgimento nel reato. Il riconoscimento della contiguità dell’SU con la cosca che poi aveva dato seguito alla vicenda estorsiva non era stato ritenuto sufficiente, in sede di cognizione, ai fini della affermazione della responsabilità penale, ma avrebbe dovuto essere comunque valutato dal giudice della riparazione. Al contrario l’omessa considerazione di tale dato, comunque accertato nel giudizio assolutorio, trae origine dalla confusione, in cui è incorsa la Corte, fra piani che devono rimanere distinti, ovvero il piano del giudizio di merito e il piano del giudizio riparatorio. In tale ultimo ambito, infatti, i giudici sono tenuti a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell’assoluzione si fondino sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 6 4.2. La Corte, inoltre, nel dare atto, in premessa, che il giudice della cautela aveva indicato la contiguità del richiedente al contesto associativo in cui era maturato il delitto quale riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore e nell’escludere, in un successivo passaggio del provvedimento, la rilevanza concausale di tale elemento rispetto al provvedimento restrittivo, è effettivamente incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione. Vero è, in linea generale, che il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia della colpa grave (o del dolo) dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 - 01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 Rv. 271790 - 01). In proposito si è affermato che la colpa grave non può essere integrata dalla disponibilità, manifestata dall'indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645). Nel caso in esame, tuttavia, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, era stato lo stesso giudice della cautela ad indicare, fra gli elementi indiziari nei confronti di SU, la sua assunzione per volere di soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta e, dunque, la sua frequentazione con tali soggetti, sicché irragionevole e illogica è la valutazione della Corte in ordine alla insussistenza del ruolo concausale di tali elementi rispetto al provvedimento restrittivo della libertà adottato nei suoi confronti. 5. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati. In particolare i giudici dovranno prendere in esame le circostanze di fatto che il giudice del merito nella sentenza assolutoria aveva ritenuto comunque provate (secondo l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata l’assunzione di SU presso la società vincitrice dell’appalto per intercessione di appartenenti alla consorteria ‘ndranghetista e secondo il ricorrente anche la consegna da parte 7 di SU di una parte del danaro, oggetto della estorsione, ad un intermediario e le sue frequentazioni con soggetti condannati), valutare se dette circostanze siano sintomatiche di condotte gravemente colpose o dolose e verificare, infine, se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero se siano state prese in considerazione dal giudice della cautela quali elementi del compendio indiziario. Alla Corte di appello deve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Deciso il 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA IC GO LI