Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 29/01/2026, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11319 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int 8;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca in data 3 giugno 2025 e notificato il 5 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca in data 3 giugno 2025;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che deve confermarsi quanto già rilevato nella precedente ordinanza cautelare rimasta inottemperata con riferimento alla sostanziale carenza di motivazione del diniego impugnato, riferita alla brevità della pregressa esperienza professionale maturata a ridosso della domanda di visto, trattandosi di motivazione generica, stereotipata e non sufficientemente e finalisticamente articolata in relazione alla tutela dell’interesse pubblico alla gestione dei flussi migratori e alle aspettative dalla parte richiedente;
f) che comunque l’Amministrazione non ha eseguito il riesame disposto nella fase cautelare: dato, questo, che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.;
g) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento delle censure non esaminate;
h) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.