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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1203/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Oggi 17 ottobre 2025 ad ore 9.47 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. DI TIZIO GIANLUIGI il quale si riporta ai propri scritti difensivi Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per , già contumace, nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice sulle richieste formulate dal ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1203/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI TIZIO Parte_1 C.F._1 GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA PESCARA 520 CHIETI SCALO presso il difensore avv. DI TIZIO GIANLUIGI RICORRENTE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il difensore del ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.4.2024 e ritualmente notificato in data 22.5.2024 al seguente indirizzo
PEC: il ricorrente ha chiesto che il Tribunale condanni l'arch. Email_1
al risarcimento dei danni cagionati e quantificati complessivamente in € Controparte_1
12.100,00 oltre danni morali da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc.
A sostegno della domanda ha dedotto che l'arch. è stato riconosciuto Controparte_1 colpevole del reato di falso in atto pubblico, previsto e punito dagli artt. 81 e 483, comma 2 cp, per aver dichiarato, nella perizia di stima giurata autenticata in data 11.11.2015 davanti al Cancelliere del
Tribunale di Chieti (Allegato 7) e richiamata a pag. 4 del contratto definitivo di vendita del 12.11.2015
(cfr doc. 4) che nell'immobile, acquistato dal ricorrente, era presente anche un laboratorio artigianale
(pll.a 715 sub 3) del valore stimato di € 10.600,00 che, in base agli elaborati grafici consegnati al ricorrente dal , poteva essere utilizzato per un ampliamento di 1,5 vani. CP_1
Accertato che, già alla data del deposito della perizia di stima redatta dall'architetto , il CP_1 laboratorio sopra indicato non era più esistente, con sentenza n. 2045 emessa da questo Tribunale in data 21/07/2021 (Allegato 1) l'arch. era stato condannato alla pena di mesi due di CP_1
pagina 2 di 5 reclusione, con pena sospesa, nonché alla rifusione delle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente, che si era costituito parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza, impugnata dal , era stata confermata nei successivi gradi di giudizio (cfr CP_1 doc. 2 e 3).
Considerato che il reato, accertato in sede dibattimentale, spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile promosso per il risarcimento dei danni conseguenti, il ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di € 10.600,00 versata quale prezzo per l'acquisto del laboratorio artigianale (pll.a 715 sub
3) stimato nell'importo sopra indicato dall'arch. e la restituzione dell'importo di € CP_1
1.080,00 versato per spese di aggiornamento catastale dell'immobile, conseguente alla mancata presenza del laboratorio artigianale (cfr doc. 10 fattura n. 4/2016, geom. Fabrizio Pinti).
Ha inoltre chiesto la restituzione della somma di € 420,00 versata a titolo di imposta IMU per l'inesistente magazzino, fino alla data dell'aggiornamento catastale (cfr doc. 11 Mod. F24), nonché il risarcimento dei danni morali subiti, evidenziando che le ridotte dimensioni dell'immobile, nel quale aveva deciso di abitare stabilmente con la propria famiglia, gli avevano impedito di poter contare su ambienti sufficientemente ampi da poter ospitare anche i propri genitori.
2. Verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata a mezzo pec all'indirizzo professionale dell'arch. , ritenuta la validità di tale notifica ancorché CP_1 effettuata per atti non attinenti all'attività professionale svolta dal destinatario (cfr Cass. Ordinanza n.
1615 pubblicata il 22/1/2025) la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17.10.2025 ore 9.30, con termine sino alla data del 24.9.2024 per il deposito di memorie.
***
A. Sull'an della pretesa risarcitoria azionata
Considerato il disposto dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, in virtù dell'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, pronunciata all'esito di dibattimento nei confronti dell'arch. , possono ritenersi accertati i fatti posti dal ricorrente a fondamento della CP_1 pretesa fatta valere nel presente giudizio.
B. Sulla sussistenza del nesso causale
pagina 3 di 5 b.1 Quanto al nesso causale tra l'evento e le conseguenze indicate dal ricorrente, risultano sicuramente risarcibili, in quanto danni emergenti, quelli relativi al prezzo di acquisto del manufatto, non più esistente al momento della compravendita, pari ad € 10.600,00 (cfr prezzo del bene indicato dall'arch.
nella perizia giurata allegata al rogito notarile sub doc. 4 e 7) e la spesa di € 1.080,00, CP_1 sostenuta dal ricorrente per l'aggiornamento catastale disposto al fine di far rilevare l'assenza del citato laboratorio artigianale (cfr doc. 8 e 10).
Considerato che la documentazione allegata (sub doc. 11) non consente di accertare l'entità del maggior importo versato dal ricorrente a titolo di imposta IMU, fino alla data dell'aggiornamento catastale, per il solo laboratorio artigianale (pll.a 715 sub 3), va rigettata la richiesta di rimborso dell'importo indicato dal ricorrente in € 420,00.
b.2 In relazione al risarcimento del danno morale, va precisato che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, che va allegato e provato anche attraverso presunzioni semplici (cfr Cassazione civile sez.
III, 10/05/2018, n.11269 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024).
Considerato che il ricorrente non ha allegato alcuna prova idonea dimostrare che la preesistenza del magazzino gli avrebbe consentito un ampliamento dell'immobile di 1,5 vani e che tale ampliamento sarebbe stato da lui destinato ad abitazione dei genitori, la domanda concernente i richiesti danni morali va rigettata.
b.3 L'arch. va quindi condannato a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la CP_1 somma di € 11.680,00 maggiorata di interessi legali (dal 12.11.2015 relativamente all'importo di €
10.600,00 e dal 22.3.2016 relativamente all'importo di € 1.080,00) con decorrenza fino alla data del deposito della sentenza.
Sulla somma finale come sopra determinata, al ricorrente spettano gli interessi legali maturati dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
B. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Considerata la contumacia del convenuto ed il parziale accoglimento della domanda le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura di 1/3 e poste per la quota residua a carico dell'arch. . CP_1
Spese liquidate considerato il valore accertato della controversia e sulla base dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1203/2024, ogni altra istanza pagina 4 di 5 disattesa in parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente,
AN
l'arch. al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente, liquidati Controparte_1 nell'importo di € 11.680,00 oltre accessori
AN
l'arch. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in Controparte_1
€ 115,00 (172,50 - 1/3) per esborsi ed in € 1.693,33 per onorari (2.540,00 - 1/3) oltre spese generali nella misura del 10%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1203/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Oggi 17 ottobre 2025 ad ore 9.47 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. DI TIZIO GIANLUIGI il quale si riporta ai propri scritti difensivi Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per , già contumace, nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice sulle richieste formulate dal ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1203/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI TIZIO Parte_1 C.F._1 GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA PESCARA 520 CHIETI SCALO presso il difensore avv. DI TIZIO GIANLUIGI RICORRENTE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il difensore del ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.4.2024 e ritualmente notificato in data 22.5.2024 al seguente indirizzo
PEC: il ricorrente ha chiesto che il Tribunale condanni l'arch. Email_1
al risarcimento dei danni cagionati e quantificati complessivamente in € Controparte_1
12.100,00 oltre danni morali da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc.
A sostegno della domanda ha dedotto che l'arch. è stato riconosciuto Controparte_1 colpevole del reato di falso in atto pubblico, previsto e punito dagli artt. 81 e 483, comma 2 cp, per aver dichiarato, nella perizia di stima giurata autenticata in data 11.11.2015 davanti al Cancelliere del
Tribunale di Chieti (Allegato 7) e richiamata a pag. 4 del contratto definitivo di vendita del 12.11.2015
(cfr doc. 4) che nell'immobile, acquistato dal ricorrente, era presente anche un laboratorio artigianale
(pll.a 715 sub 3) del valore stimato di € 10.600,00 che, in base agli elaborati grafici consegnati al ricorrente dal , poteva essere utilizzato per un ampliamento di 1,5 vani. CP_1
Accertato che, già alla data del deposito della perizia di stima redatta dall'architetto , il CP_1 laboratorio sopra indicato non era più esistente, con sentenza n. 2045 emessa da questo Tribunale in data 21/07/2021 (Allegato 1) l'arch. era stato condannato alla pena di mesi due di CP_1
pagina 2 di 5 reclusione, con pena sospesa, nonché alla rifusione delle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente, che si era costituito parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza, impugnata dal , era stata confermata nei successivi gradi di giudizio (cfr CP_1 doc. 2 e 3).
Considerato che il reato, accertato in sede dibattimentale, spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile promosso per il risarcimento dei danni conseguenti, il ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di € 10.600,00 versata quale prezzo per l'acquisto del laboratorio artigianale (pll.a 715 sub
3) stimato nell'importo sopra indicato dall'arch. e la restituzione dell'importo di € CP_1
1.080,00 versato per spese di aggiornamento catastale dell'immobile, conseguente alla mancata presenza del laboratorio artigianale (cfr doc. 10 fattura n. 4/2016, geom. Fabrizio Pinti).
Ha inoltre chiesto la restituzione della somma di € 420,00 versata a titolo di imposta IMU per l'inesistente magazzino, fino alla data dell'aggiornamento catastale (cfr doc. 11 Mod. F24), nonché il risarcimento dei danni morali subiti, evidenziando che le ridotte dimensioni dell'immobile, nel quale aveva deciso di abitare stabilmente con la propria famiglia, gli avevano impedito di poter contare su ambienti sufficientemente ampi da poter ospitare anche i propri genitori.
2. Verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata a mezzo pec all'indirizzo professionale dell'arch. , ritenuta la validità di tale notifica ancorché CP_1 effettuata per atti non attinenti all'attività professionale svolta dal destinatario (cfr Cass. Ordinanza n.
1615 pubblicata il 22/1/2025) la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17.10.2025 ore 9.30, con termine sino alla data del 24.9.2024 per il deposito di memorie.
***
A. Sull'an della pretesa risarcitoria azionata
Considerato il disposto dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, in virtù dell'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, pronunciata all'esito di dibattimento nei confronti dell'arch. , possono ritenersi accertati i fatti posti dal ricorrente a fondamento della CP_1 pretesa fatta valere nel presente giudizio.
B. Sulla sussistenza del nesso causale
pagina 3 di 5 b.1 Quanto al nesso causale tra l'evento e le conseguenze indicate dal ricorrente, risultano sicuramente risarcibili, in quanto danni emergenti, quelli relativi al prezzo di acquisto del manufatto, non più esistente al momento della compravendita, pari ad € 10.600,00 (cfr prezzo del bene indicato dall'arch.
nella perizia giurata allegata al rogito notarile sub doc. 4 e 7) e la spesa di € 1.080,00, CP_1 sostenuta dal ricorrente per l'aggiornamento catastale disposto al fine di far rilevare l'assenza del citato laboratorio artigianale (cfr doc. 8 e 10).
Considerato che la documentazione allegata (sub doc. 11) non consente di accertare l'entità del maggior importo versato dal ricorrente a titolo di imposta IMU, fino alla data dell'aggiornamento catastale, per il solo laboratorio artigianale (pll.a 715 sub 3), va rigettata la richiesta di rimborso dell'importo indicato dal ricorrente in € 420,00.
b.2 In relazione al risarcimento del danno morale, va precisato che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, che va allegato e provato anche attraverso presunzioni semplici (cfr Cassazione civile sez.
III, 10/05/2018, n.11269 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024).
Considerato che il ricorrente non ha allegato alcuna prova idonea dimostrare che la preesistenza del magazzino gli avrebbe consentito un ampliamento dell'immobile di 1,5 vani e che tale ampliamento sarebbe stato da lui destinato ad abitazione dei genitori, la domanda concernente i richiesti danni morali va rigettata.
b.3 L'arch. va quindi condannato a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la CP_1 somma di € 11.680,00 maggiorata di interessi legali (dal 12.11.2015 relativamente all'importo di €
10.600,00 e dal 22.3.2016 relativamente all'importo di € 1.080,00) con decorrenza fino alla data del deposito della sentenza.
Sulla somma finale come sopra determinata, al ricorrente spettano gli interessi legali maturati dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
B. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Considerata la contumacia del convenuto ed il parziale accoglimento della domanda le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura di 1/3 e poste per la quota residua a carico dell'arch. . CP_1
Spese liquidate considerato il valore accertato della controversia e sulla base dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1203/2024, ogni altra istanza pagina 4 di 5 disattesa in parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente,
AN
l'arch. al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente, liquidati Controparte_1 nell'importo di € 11.680,00 oltre accessori
AN
l'arch. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in Controparte_1
€ 115,00 (172,50 - 1/3) per esborsi ed in € 1.693,33 per onorari (2.540,00 - 1/3) oltre spese generali nella misura del 10%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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