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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2521/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BORTOLOTTO MICHELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONESTIER CATERINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
OGGETTO: “Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi integralmente all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“1) Affidamento: Le parti concordano per l'affidamento esclusivo semplice della minore Per_1
alla madre, sig.ra , attesa l'attuale situazione del padre, sig. , detenuto presso la Pt_1 CP_1
Casa Circondariale di Varese.
2) Assegno unico universale: Le parti convengono che la SI.ra provvederà a richiedere Pt_1
l'intera quota dell'assegno unico universale relativo alla minore . Persona_2
3) Somme arretrate dovute a titolo di assegno unico universale: Il SI. si impegna a CP_1
corrispondere alla SI.ra le somme eventualmente spettanti a titolo di assegno unico Pt_1
universale per la minore ed attualmente bloccato presso l'INPS, a titolo di contributo Per_1
economico per la minore.
4) Diritto di visita: Le parti stabiliscono che il diritto di visita del padre nei confronti della minore sarà garantito con cadenza mensile, presso l'istituto penitenziario, compatibilmente con le disposizioni della struttura. Qualora vi sia disponibilità da parte dei nonni paterni e compatibilità con gli impegni scolastici e personali della minore, sarà possibile organizzare incontri a cadenza quindicinale.
5) Contributo al mantenimento: In ordine alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, le parti rimettono al Giudice la determinazione dell'importo mensile dovuto, tenuto conto della situazione personale ed economica delle parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 la parte ricorrente sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig. CP_1
la modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità
[...]
genitoriale inerente la minore (Tradate, 23.05.2014), nata dalla loro unione. Per_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato la necessità di disporre il mutamento del regime di affidamento della minore, chiedendo che il precedente regime condiviso concordato e pagina 2 di 5 cristallizzato nel decreto 2017 del Tribunale di Varese, sia mutato in esclusivo in favore della madre, in ragione dello stato detentivo non transitorio del resistente, nonché come richiesto dal
Servizio Sociale che conosce il nucleo familiare;
ancora, è stata richiesta la modifica del regime di frequentazione padre/minore, prevedendo un incontro mensile secondo le modalità carcerarie;
fermo tutto quanto altro stabilito nel titolo modificando.
Attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente , CP_1
confermando il proprio stato detentivo ed allegando il fine pena stabilito al gennaio 2027; pertanto, lo stesso ha dichiarato di non opporsi al regime di affidamento esclusivo richiesto dalla madre, nell'interesse della minore;
al contempo, lo stesso ha chiesto di proseguire il rapporto con la minore, positivo, nei limiti delle disponibilità della madre, dei nonni paterni e delle possibilità delle visite carcerarie, chiedendo un incontro almeno quindicinale.
Dal punto di vista economico, parte resistente ha rappresentato l'assoluta assenza di entrate reddituali dello stesso, chiedendo quindi che il contributo per la minore sia sospeso, ovvero in subordine ridotto ad € 100,00 mensili laddove egli venga assegnato al lavoro interno al Carcere.
All'esito della prima udienza di comparizione svolta ex art. 127 bis c.p.c. atteso lo stato detentivo del resistente, la causa è poi passata in decisione ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti, concordi, salva la quantificazione economica del contributo per la minore.
***********
1) L'accordo
Alla luce delle motivazioni addotte dalle parti, nonché dal loro (parziale) accordo raggiunto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per prendere atto degli accordi modificativi intercorsi fra le parti, rispondenti ai principi della materia e non contrari all'interesse della minore.
L'ascolto della minore risulta superfluo, alla luce della natura congiunta delle conclusioni rassegnate circa gli aspetti direttamente incidenti sulla vita della minore (collocamento, frequentazioni).
2) La contribuzione economica pagina 3 di 5 Ritiene il Collegio che la contribuzione economica debba essere stabilita in € 100,00 mensili, decorrenti dalla prima menislità in scadenza successiva alla domanda giudiziale
(domanda del resistente e quindi la nuova quantificazione opererà dalla menislità di aprile 2025 compresa).
Ed invero, premesso che entrambe le parti non hanno adempiuto al disposto di cui all'art. 473bis.48 c.p.c., omettendo al produzione di qualsivoglia documentazione reddituale rilevante in giudizio, deve al contempo evidenziarsi come la ricorrente abbia versato in atti la dichiarazione reddituale patrimoniale la quale, sebbene non possa certo assurgere al medesimo valore dei documenti di cui riporta i dati contenuti, trattandosi pur sempre di mera autodichiarazione di parte, al contempo ha ricostruito anche all'udienza di vivere in un alloggio di percepire CP_2
contributi statali per il proprio mantenimento, nonché di svolgere tramite il Comune di Tradate taluni lavori di pulizie che le consentono di cumulare, mensilmente, circa €1.100,00.
Il resistente, al contrario, nulla ha riferito dal punto di vista economico, neppure la propria qualifica ovvero la propria professionalità prima dell'ingresso in carcere, neppure adducendo di avere perso il lavoro ovvero non ricostruendo la sua situazione economico patrimoniale pregressa alla carcerazione;
neppure dall'esame del provvedimento modificando è possibile procedere in tal senso, attesa la natura congiunta di tale pronuncia.
Indubbia e documentale è la sopravvenienza della carcerazione del resistente, che certamente incide limitandola sulla capacità lavorativa generica del resistente.
Ciò non di meno, però, il mantenimento ordinario indiretto per la prole non può mai essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai rispettivi genitori, quand'anche impossibilitati, disoccupati, ovvero carcerati.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 100,00 mensili la quantificazione minimale per il resistente carcerato per il mantenimento della figlia Per_1
Fermo nel resto il provvedimento vigente, in difetto di altre domande modificative delle parti.
pagina 4 di 5 Al disposto affidamento esclusivo della minore alla madre, conseguirà ex lege che la stessa è l'unica legittimata alla appercezione dell'assegno unico universale, a norma dell'art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente della figlia al centro del procedimento, il parziale accordo raggiunto dalle parti, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del Decreto Collegiale n. 12330/2017 del 14/12/2017 del
Tribunale di Varese, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi modificativi del Decreto Collegiale n. 12330/2017 del
14/12/2017 del Tribunale di Varese intercorsi fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a Tradate (VA) il [...], in [...] alla figlia C.F._2
minore (Tradate, 23.05.2014), alle condizioni pattuite fra le parti, da intendersi qui Per_1
integralmente trascritte, provvedendo di conseguenza;
2) DISPONE, in ulteriore parziale modifica del Decreto Collegiale n. 12330/2017 del
14/12/2017 del Tribunale di Varese, che il padre contribuisca al CP_1
mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2026); assegno unico universale integralmente in favore della madre a norma dell'art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021.
3) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2521/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BORTOLOTTO MICHELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONESTIER CATERINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
OGGETTO: “Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi integralmente all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“1) Affidamento: Le parti concordano per l'affidamento esclusivo semplice della minore Per_1
alla madre, sig.ra , attesa l'attuale situazione del padre, sig. , detenuto presso la Pt_1 CP_1
Casa Circondariale di Varese.
2) Assegno unico universale: Le parti convengono che la SI.ra provvederà a richiedere Pt_1
l'intera quota dell'assegno unico universale relativo alla minore . Persona_2
3) Somme arretrate dovute a titolo di assegno unico universale: Il SI. si impegna a CP_1
corrispondere alla SI.ra le somme eventualmente spettanti a titolo di assegno unico Pt_1
universale per la minore ed attualmente bloccato presso l'INPS, a titolo di contributo Per_1
economico per la minore.
4) Diritto di visita: Le parti stabiliscono che il diritto di visita del padre nei confronti della minore sarà garantito con cadenza mensile, presso l'istituto penitenziario, compatibilmente con le disposizioni della struttura. Qualora vi sia disponibilità da parte dei nonni paterni e compatibilità con gli impegni scolastici e personali della minore, sarà possibile organizzare incontri a cadenza quindicinale.
5) Contributo al mantenimento: In ordine alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, le parti rimettono al Giudice la determinazione dell'importo mensile dovuto, tenuto conto della situazione personale ed economica delle parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 la parte ricorrente sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig. CP_1
la modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità
[...]
genitoriale inerente la minore (Tradate, 23.05.2014), nata dalla loro unione. Per_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato la necessità di disporre il mutamento del regime di affidamento della minore, chiedendo che il precedente regime condiviso concordato e pagina 2 di 5 cristallizzato nel decreto 2017 del Tribunale di Varese, sia mutato in esclusivo in favore della madre, in ragione dello stato detentivo non transitorio del resistente, nonché come richiesto dal
Servizio Sociale che conosce il nucleo familiare;
ancora, è stata richiesta la modifica del regime di frequentazione padre/minore, prevedendo un incontro mensile secondo le modalità carcerarie;
fermo tutto quanto altro stabilito nel titolo modificando.
Attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente , CP_1
confermando il proprio stato detentivo ed allegando il fine pena stabilito al gennaio 2027; pertanto, lo stesso ha dichiarato di non opporsi al regime di affidamento esclusivo richiesto dalla madre, nell'interesse della minore;
al contempo, lo stesso ha chiesto di proseguire il rapporto con la minore, positivo, nei limiti delle disponibilità della madre, dei nonni paterni e delle possibilità delle visite carcerarie, chiedendo un incontro almeno quindicinale.
Dal punto di vista economico, parte resistente ha rappresentato l'assoluta assenza di entrate reddituali dello stesso, chiedendo quindi che il contributo per la minore sia sospeso, ovvero in subordine ridotto ad € 100,00 mensili laddove egli venga assegnato al lavoro interno al Carcere.
All'esito della prima udienza di comparizione svolta ex art. 127 bis c.p.c. atteso lo stato detentivo del resistente, la causa è poi passata in decisione ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti, concordi, salva la quantificazione economica del contributo per la minore.
***********
1) L'accordo
Alla luce delle motivazioni addotte dalle parti, nonché dal loro (parziale) accordo raggiunto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per prendere atto degli accordi modificativi intercorsi fra le parti, rispondenti ai principi della materia e non contrari all'interesse della minore.
L'ascolto della minore risulta superfluo, alla luce della natura congiunta delle conclusioni rassegnate circa gli aspetti direttamente incidenti sulla vita della minore (collocamento, frequentazioni).
2) La contribuzione economica pagina 3 di 5 Ritiene il Collegio che la contribuzione economica debba essere stabilita in € 100,00 mensili, decorrenti dalla prima menislità in scadenza successiva alla domanda giudiziale
(domanda del resistente e quindi la nuova quantificazione opererà dalla menislità di aprile 2025 compresa).
Ed invero, premesso che entrambe le parti non hanno adempiuto al disposto di cui all'art. 473bis.48 c.p.c., omettendo al produzione di qualsivoglia documentazione reddituale rilevante in giudizio, deve al contempo evidenziarsi come la ricorrente abbia versato in atti la dichiarazione reddituale patrimoniale la quale, sebbene non possa certo assurgere al medesimo valore dei documenti di cui riporta i dati contenuti, trattandosi pur sempre di mera autodichiarazione di parte, al contempo ha ricostruito anche all'udienza di vivere in un alloggio di percepire CP_2
contributi statali per il proprio mantenimento, nonché di svolgere tramite il Comune di Tradate taluni lavori di pulizie che le consentono di cumulare, mensilmente, circa €1.100,00.
Il resistente, al contrario, nulla ha riferito dal punto di vista economico, neppure la propria qualifica ovvero la propria professionalità prima dell'ingresso in carcere, neppure adducendo di avere perso il lavoro ovvero non ricostruendo la sua situazione economico patrimoniale pregressa alla carcerazione;
neppure dall'esame del provvedimento modificando è possibile procedere in tal senso, attesa la natura congiunta di tale pronuncia.
Indubbia e documentale è la sopravvenienza della carcerazione del resistente, che certamente incide limitandola sulla capacità lavorativa generica del resistente.
Ciò non di meno, però, il mantenimento ordinario indiretto per la prole non può mai essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai rispettivi genitori, quand'anche impossibilitati, disoccupati, ovvero carcerati.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 100,00 mensili la quantificazione minimale per il resistente carcerato per il mantenimento della figlia Per_1
Fermo nel resto il provvedimento vigente, in difetto di altre domande modificative delle parti.
pagina 4 di 5 Al disposto affidamento esclusivo della minore alla madre, conseguirà ex lege che la stessa è l'unica legittimata alla appercezione dell'assegno unico universale, a norma dell'art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente della figlia al centro del procedimento, il parziale accordo raggiunto dalle parti, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del Decreto Collegiale n. 12330/2017 del 14/12/2017 del
Tribunale di Varese, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi modificativi del Decreto Collegiale n. 12330/2017 del
14/12/2017 del Tribunale di Varese intercorsi fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a Tradate (VA) il [...], in [...] alla figlia C.F._2
minore (Tradate, 23.05.2014), alle condizioni pattuite fra le parti, da intendersi qui Per_1
integralmente trascritte, provvedendo di conseguenza;
2) DISPONE, in ulteriore parziale modifica del Decreto Collegiale n. 12330/2017 del
14/12/2017 del Tribunale di Varese, che il padre contribuisca al CP_1
mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2026); assegno unico universale integralmente in favore della madre a norma dell'art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021.
3) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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