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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5910/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5910.2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Ettore Parte_1
De Rosa;
APPELLANTE
CONTRO
Avv. Luciano, quale procuratore di sé stesso;
CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante, nei confronti di , con riferimento alla sentenza Controparte_2
n.1391/2021 (r.g. n. 6204/2019) pubblicata il 09/08/2021 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
In primo grado aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo Controparte_2 amministrativo n.2019/0000532631 notificata a mezzo pec in data 11/07/2019 dell'importo complessivo di € 116,95, disposta sul veicolo di proprietà dell'opponente, modello
Countryman Cooper SD All 4 Mini Tg FL568HM, per il mancato pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada, chiedendo accertarsi l'illegittimità del fermo pagina 1 di 3 amministrativo in quanto disposto su di un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale dell'istante e del tutto sproporzionato rispetto all'esiguo credito da recuperare.
In particolare, dopo aver riscontrato che l'Auto Mini Cooper oggetto del paventato fermo, era stata acquistata dall'Avvocato con fattura n. 72 del 27.11.2017 e risultava Controparte_2 iscritta nel registro dei beni ammortizzabili, il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
2019/0000532631.
Con l'atto di appello, la SO.G.E.T., in persona del legale rappresentante, ha impugnato la sentenza n. 1391/2021 eccependone la nullità per aver deciso ultra petita riferendosi all'annullamento di un atto non costituente la domanda dell'attore. A sostegno della domanda,
l'appellante censurava la sentenza del giudice di primo grado per aver disposto l'annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo n.2019/0000532631, atto diverso da quello oggetto della domanda, nella quale si chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva n.2019/0000298234. L'appellante precisava che la comunicazione n. n.2019/0000298234 era stata già oggetto di un diverso e separato giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 4579/2019, definito con sentenza n.
1319/2021 con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto in autotutela la SO.G.E.T., aveva provveduto a revocare la comunicazione ed annullare il preavviso di fermo amministrativo n.2019/000298234 in quanto il veicolo era un bene strumentale all'esercizio dell'attività di avvocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.3.2022 si costituiva CP_2
, il quale chiedeva il rigetto del proposto appello, ritenendo che nel corso del giudizio
[...]
di primo grado fosse stato correttamente individuato il petitum, in quanto lo stesso, in primo grado, al fine di delimitare l'oggetto del giudizio, resosi conto di aver indicato nell'atto di citazione un numero di provvedimento diverso (ovvero preavviso di fermo amm.vo n.2019/000298234 anziché n.2019/0000532631), sin da subito partecipava il Giudice dell'accaduto, il quale individuava così l'oggetto del giudizio.
Invero, chiariva, che l'errore era scaturito dalla ricezione di due preavvisi di fermo amministrativo, in diverso momento storico, relativi alla stessa ingiunzione fiscale e relativi al medesimo bene.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato con le motivazioni di seguito indicate.
Orbene, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado e depositata dalla stessa parte appellante, appare evidente che l'indicazione nell'atto di citazione della comunicazione pagina 2 di 3 preventiva di fermo amministrativo n. 2019/000298234, già impugnata (giudizio definito con sentenza n. 1319/2021) è stata determinata da un errore nella stesura dell'atto, tant'è che
, all'atto introduttivo del giudizio di primo grado tra gli allegati depositava, tra Controparte_2
l'altro, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2019/0000532631 con annessa pec di notifica del 11.7.2019; ne consegue, pertanto, che chiarito l'errore relativamente all'indicazione dell'atto impugnato, il petitum, veniva correttamente individuato.
D'altra parte, una diversa soluzione, non chiarirebbe come il giudice di primo grado abbia statuito sulla comunicazione n. 2019/0000532631 notificata a , Controparte_2
provvedimento del quale non poteva assolutamente esserne a conoscenza se non previa indicazione dello stesso opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che Controparte_2 si liquidano in € 600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
23.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5910.2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Ettore Parte_1
De Rosa;
APPELLANTE
CONTRO
Avv. Luciano, quale procuratore di sé stesso;
CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante, nei confronti di , con riferimento alla sentenza Controparte_2
n.1391/2021 (r.g. n. 6204/2019) pubblicata il 09/08/2021 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
In primo grado aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo Controparte_2 amministrativo n.2019/0000532631 notificata a mezzo pec in data 11/07/2019 dell'importo complessivo di € 116,95, disposta sul veicolo di proprietà dell'opponente, modello
Countryman Cooper SD All 4 Mini Tg FL568HM, per il mancato pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada, chiedendo accertarsi l'illegittimità del fermo pagina 1 di 3 amministrativo in quanto disposto su di un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale dell'istante e del tutto sproporzionato rispetto all'esiguo credito da recuperare.
In particolare, dopo aver riscontrato che l'Auto Mini Cooper oggetto del paventato fermo, era stata acquistata dall'Avvocato con fattura n. 72 del 27.11.2017 e risultava Controparte_2 iscritta nel registro dei beni ammortizzabili, il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
2019/0000532631.
Con l'atto di appello, la SO.G.E.T., in persona del legale rappresentante, ha impugnato la sentenza n. 1391/2021 eccependone la nullità per aver deciso ultra petita riferendosi all'annullamento di un atto non costituente la domanda dell'attore. A sostegno della domanda,
l'appellante censurava la sentenza del giudice di primo grado per aver disposto l'annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo n.2019/0000532631, atto diverso da quello oggetto della domanda, nella quale si chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva n.2019/0000298234. L'appellante precisava che la comunicazione n. n.2019/0000298234 era stata già oggetto di un diverso e separato giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 4579/2019, definito con sentenza n.
1319/2021 con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto in autotutela la SO.G.E.T., aveva provveduto a revocare la comunicazione ed annullare il preavviso di fermo amministrativo n.2019/000298234 in quanto il veicolo era un bene strumentale all'esercizio dell'attività di avvocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.3.2022 si costituiva CP_2
, il quale chiedeva il rigetto del proposto appello, ritenendo che nel corso del giudizio
[...]
di primo grado fosse stato correttamente individuato il petitum, in quanto lo stesso, in primo grado, al fine di delimitare l'oggetto del giudizio, resosi conto di aver indicato nell'atto di citazione un numero di provvedimento diverso (ovvero preavviso di fermo amm.vo n.2019/000298234 anziché n.2019/0000532631), sin da subito partecipava il Giudice dell'accaduto, il quale individuava così l'oggetto del giudizio.
Invero, chiariva, che l'errore era scaturito dalla ricezione di due preavvisi di fermo amministrativo, in diverso momento storico, relativi alla stessa ingiunzione fiscale e relativi al medesimo bene.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato con le motivazioni di seguito indicate.
Orbene, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado e depositata dalla stessa parte appellante, appare evidente che l'indicazione nell'atto di citazione della comunicazione pagina 2 di 3 preventiva di fermo amministrativo n. 2019/000298234, già impugnata (giudizio definito con sentenza n. 1319/2021) è stata determinata da un errore nella stesura dell'atto, tant'è che
, all'atto introduttivo del giudizio di primo grado tra gli allegati depositava, tra Controparte_2
l'altro, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2019/0000532631 con annessa pec di notifica del 11.7.2019; ne consegue, pertanto, che chiarito l'errore relativamente all'indicazione dell'atto impugnato, il petitum, veniva correttamente individuato.
D'altra parte, una diversa soluzione, non chiarirebbe come il giudice di primo grado abbia statuito sulla comunicazione n. 2019/0000532631 notificata a , Controparte_2
provvedimento del quale non poteva assolutamente esserne a conoscenza se non previa indicazione dello stesso opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che Controparte_2 si liquidano in € 600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
23.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 3 di 3