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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, RE
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 370/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Torino - Via Santa Maria 9 10121 Torino TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 00204500045
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1261/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 11084202400007689001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
il difensore del contribuente si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente presenta appello avverso la sentenza della Corte di primo grado n.1261/2024 con la quale veniva accolto il ricorso con la compensazione delle spese. Chiede la riforma parziale della sentenza con riguardo a detta compensazione disposta con la seguente motivazione : ““Considerata la complessità e la particolarità della fattispecie, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite”.
Le motivazioni dell'appello sono:
1 la decisione è ingiusta in quanto il giudice ha ritenuto integralmente fondata la domanda, dichiarando che l'Agenzia delle entrate riscossione non ha provato di aver correttamente notificato l'intimazione di pagamento n. 11020239013887009000. Lo stesso giudice difatti afferma : ““Come già acclarato dal Giudice Ordinario con l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 co 2 c.p.c., l'Agenzia delle
Entrate SS non ha provato di avere correttamente notificato, ai sensi degli artt. 26 e 50 DPR
602/1973 l'intimazione di pagamento n. 11020239013887009000, richiamata dall'atto di pignoramento come effettuata in data 13.8.2023, adempimento previsto ogniqualvolta l'espropriazione, come è avvenuto nel caso di specie, non sia iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella di pagamento”, ed inoltre: “Ne consegue che il pignoramento, non preceduto dalla intimazione di pagamento, deve essere dichiarato nullo e/o inefficace, per violazione dell'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocessuale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento, quale è l'atto di pignoramento, suscettibile di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”. Il giudice avrebbe dovuto quindi condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.
La vicenda non è né complessa né particolare, né sussistono gravi motivi che inducano a sostenere la compensazione della spese. Nel caso in esame, il motivo da esaminare non era né complesso né particolare per giustificare la compensazione delle spese in quanto la Corte di primo grado doveva solo esaminare e verificare se l'Agenzia delle entrate riscossione ha correttamente notificato l'intimazione di pagamento n.
11020239013887009000: quindi ha disposto la compensazione in palese violazione degli artt. 91 e 92 c.p.
c.
Controdeduce l'ufficio:
1 ritiene inammissibile l'appello per mancanza della relata di notifica. Nel caso odierno abbiamo una vera e propria inesistenza della notifica ossia una vera e propria nullità insanabile.
2 Dalla sentenza impugnata si evince chiaramente la complessità e la particolarità della vicenda processuale la quale verteva esclusivamente su un punto oggetto di ampia discussione tra le parti processuali che ne giustificavano la compensazione delle spese tenendo presente che l'introduzione del giudizio e le relative eccezioni da parte del contribuente erano generiche. Ricorda che vi è stato un lungo iter processuale presso il Tribunale civile ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica è stata effettuata correttamente così come risulta dalla Pec Ricevuta di consegna in data 10 aprile 2025 alle ore 18:32. In ogni caso la questione è superata dalla costituzione in appello.
A mente l'art. 91 del c.p.c. dispone: “ Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, il successivo art. 92, comma 2, c.p.c. restringe i casi di compensazione riservandola a due soli casi oltre a quello della soccombenza reciproca,
e cioè l'”assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di fuori dei quali casi non è quindi consentito al giudice la compensazione delle spese di lite.
Nel nostro caso il giudice di primo grado, non essendovi soccombenza reciproca, ha motivato i gravi motivi con la complessità e la particolarità della lite che questa Corte non ritiene sussistere. Difatti la questione da dirimere era solo l' esame e la verifica se l'Agenzia delle entrate riscossione aveva correttamente notificato l'intimazione di pagamento n. 11020239013887009000. Cosa effettivamente appurata a favore del contribuente.
Le spese vanno correttamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi
€ 10.000,00, oltre accessori di legge, e, per quanto riguarda il grado di appello, in complessivi
€ 10.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione di tutte le predette spese in favore del difensore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, RE
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 370/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Torino - Via Santa Maria 9 10121 Torino TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 00204500045
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1261/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 11084202400007689001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
il difensore del contribuente si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente presenta appello avverso la sentenza della Corte di primo grado n.1261/2024 con la quale veniva accolto il ricorso con la compensazione delle spese. Chiede la riforma parziale della sentenza con riguardo a detta compensazione disposta con la seguente motivazione : ““Considerata la complessità e la particolarità della fattispecie, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite”.
Le motivazioni dell'appello sono:
1 la decisione è ingiusta in quanto il giudice ha ritenuto integralmente fondata la domanda, dichiarando che l'Agenzia delle entrate riscossione non ha provato di aver correttamente notificato l'intimazione di pagamento n. 11020239013887009000. Lo stesso giudice difatti afferma : ““Come già acclarato dal Giudice Ordinario con l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 co 2 c.p.c., l'Agenzia delle
Entrate SS non ha provato di avere correttamente notificato, ai sensi degli artt. 26 e 50 DPR
602/1973 l'intimazione di pagamento n. 11020239013887009000, richiamata dall'atto di pignoramento come effettuata in data 13.8.2023, adempimento previsto ogniqualvolta l'espropriazione, come è avvenuto nel caso di specie, non sia iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella di pagamento”, ed inoltre: “Ne consegue che il pignoramento, non preceduto dalla intimazione di pagamento, deve essere dichiarato nullo e/o inefficace, per violazione dell'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocessuale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento, quale è l'atto di pignoramento, suscettibile di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”. Il giudice avrebbe dovuto quindi condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.
La vicenda non è né complessa né particolare, né sussistono gravi motivi che inducano a sostenere la compensazione della spese. Nel caso in esame, il motivo da esaminare non era né complesso né particolare per giustificare la compensazione delle spese in quanto la Corte di primo grado doveva solo esaminare e verificare se l'Agenzia delle entrate riscossione ha correttamente notificato l'intimazione di pagamento n.
11020239013887009000: quindi ha disposto la compensazione in palese violazione degli artt. 91 e 92 c.p.
c.
Controdeduce l'ufficio:
1 ritiene inammissibile l'appello per mancanza della relata di notifica. Nel caso odierno abbiamo una vera e propria inesistenza della notifica ossia una vera e propria nullità insanabile.
2 Dalla sentenza impugnata si evince chiaramente la complessità e la particolarità della vicenda processuale la quale verteva esclusivamente su un punto oggetto di ampia discussione tra le parti processuali che ne giustificavano la compensazione delle spese tenendo presente che l'introduzione del giudizio e le relative eccezioni da parte del contribuente erano generiche. Ricorda che vi è stato un lungo iter processuale presso il Tribunale civile ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica è stata effettuata correttamente così come risulta dalla Pec Ricevuta di consegna in data 10 aprile 2025 alle ore 18:32. In ogni caso la questione è superata dalla costituzione in appello.
A mente l'art. 91 del c.p.c. dispone: “ Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, il successivo art. 92, comma 2, c.p.c. restringe i casi di compensazione riservandola a due soli casi oltre a quello della soccombenza reciproca,
e cioè l'”assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di fuori dei quali casi non è quindi consentito al giudice la compensazione delle spese di lite.
Nel nostro caso il giudice di primo grado, non essendovi soccombenza reciproca, ha motivato i gravi motivi con la complessità e la particolarità della lite che questa Corte non ritiene sussistere. Difatti la questione da dirimere era solo l' esame e la verifica se l'Agenzia delle entrate riscossione aveva correttamente notificato l'intimazione di pagamento n. 11020239013887009000. Cosa effettivamente appurata a favore del contribuente.
Le spese vanno correttamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi
€ 10.000,00, oltre accessori di legge, e, per quanto riguarda il grado di appello, in complessivi
€ 10.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione di tutte le predette spese in favore del difensore antistatario.