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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1296/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4132/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 293201650044548 TAS.AUTOMOBILI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2273/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe richiamata, notificata il 20.9.2021, nonché le sottese cartelle di pagamento n.ri
29320160044548220000 e 29320170027187325000 per tasse automobilistiche anni di riferimento 2011 e
2013 per un importo di € 399,14, oltre interessi e oneri accessori.
La ricorrente eccepiva:
-la mancanza del presupposto impositivo a titolo di tasse automobilistiche in quanto sarebbero state pagate nei rispettivi anni di riferimento, versando agli atti di causa copia delle ricevute dei rispettivi versamenti
(documenti 2 e 3 allegati al ricorso);
-l'intervenuta prescrizione successivamente maturata tra la data della presunta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento (rispettivamente 24.4.2017 e 2.1.2018) e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (20.9.2021);
-la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio dell'11.4.2022 l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso avverso l'impugnata intimazione di pagamento in quanto proposto tardivamente rispetto alle sottese cartelle di pagamento regolarmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione entro il termine di legge, versando agli atti di causa i relativi referti di notifica;
-la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento con rispettive raccomandate del 2.10.2014 e
29.9.2016 all'indirizzo della ricorrente;
-la non intervenuta prescrizione triennale dei relativi crediti a motivo che l'art. 157 del d.l. n. 34/2020 ha stabilito la proroga dei termini per la notificazione nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31.12.2021 al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali causa stato emergenziale COVID19.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 11.4.2022 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso le impugnate cartelle di pagamento e le relative iscrizioni a ruolo poiché le citate cartelle di pagamento sarebbero state regolarmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione nei termini di legge;
-la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione nel presente giudizio con riguardo ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità delle iscrizioni a ruolo e all'attività espletata dall'ente impositore;
-in via principale la legittimità della procedura di riscossione stante la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento divenute definitive per omessa impugnazione;
la non intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'atto impugnato, tenuto conto della sospensione dei termini per le notifiche degli atti impositivi ed esattivi a causa dello stato emergenziale Covid-19.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
Con successiva memoria del 26.1.2024 la parte ricorrente insisteva nei motivi del ricorso e per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 7.2.2024 la controversia è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso sostanzialmente è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che pur se le parti resistenti hanno prodotto la copia sia della notifica dei prodromici avvisi di accertamento che delle sottese cartelle richiamate nell'impugnata intimazione di pagamento, ragion per cui sotto tale profilo il presunto credito vantato dall'amministrazione finanziaria per omesso versamento della tassa automobilistica contestata al ricorrente costituirebbe titolo per il recupero a seguito di omessa impugnazione, per ultimo, delle sottese cartelle di pagamento, tuttavia la parte ricorrente, in questa sede contenziosa ha prodotto la copia dei relativi bollettini di pagamento della tassa automobilistica in relazione all'autoveicolo targato Targa_1 con riferimento proprio alle annualità oggetto di contestazione 2011 e 2013, ragion per cui il pagamento dei suddetti tributi in ottemperanza alla richiesta di cui all'atto impugnato comporterebbe un indebito arricchimento dell'amministrazione finanziaria in danno del soggetto passivo a seguito dell'eventuale duplice versamento degli stessi.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso per documentato versamento dei tributi chiesti in pagamento a suo tempo dovuti dalla parte ricorrente.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 26 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Omesso esame di un atto decisivo
Il Collegio di secondo grado ha erroneamente ritenuto che la copia dei relativi bollettini di pagamento della tassa automobilistica in relazione all'autoveicolo targato Targa_1 facessero “riferimento proprio alle annualità oggetto di contestazione 2011 e 2013, ragion per cui il pagamento dei suddetti tributi in ottemperanza alla richiesta di cui all'atto impugnato comporterebbe un indebito arricchimento dell'amministrazione finanziaria in danno del soggetto passivo a seguito dell'eventuale duplice versamento degli stessi”.
Il fatto che, sicuramente, aveva tratto in inganno i precedenti Decidenti, facendogli ritenere che i documenti prodotti si riferissero proprio alle annualità qui trattate, era costituito proprio dall'indicazione nelle relative ricevute della scadenza “APRILE 2011” e “APRILE 2013”.
Per come non sfuggirà a questa Corte, i bollettini prodotti confermano che i pagamenti sono avvenuti entrambi in ritardo in quanto sarebbero dovuti avvenire addirittura e rispettivamente, a maggio 2010 e a maggio 2012. Tale affermazione è assolutamente confermata dal fatto che per entrambi veniva addebitata alla Contribuente la relativa sanzione, la quale per il 2010 era del 30 per cento del bollo auto di € 113,52 (sanzione € 34,06), in quanto il versamento era avvenuto il 02/11/2011, e, quindi, oltre l'anno; mentre per il 2012, la sanzione era pari ad 1/8 della misura piena del 30 per cento, in applicazione del disposto di cui all'art. 13 del d.Lgs.
n. 472/1997 allora vigente (3,75 per cento per un totale di € 4,26), in quanto il versamento era avvenuto il
06/03/2013 e, dunque, entro l'anno.
Proprio tale ultima sanzione applicata chiarisce, definitivamente, che tale bollettino era relativo all'anno 2012: sarebbe, di fatti, impensabile che la Contribuente fosse tenuta al pagamento anche della sanzione quando i termini di pagamento non erano scaduti.
Detto altrimenti, se il bollettino si fosse riferito all'anno d'imposta 2013, per il quale, come è noto, la scadenza del versamento della tassa era fissata a maggio 2013, non si sarebbe dovuta applicare alcuna sanzione visto che dal bollettino si evince chiaramente che lo stesso pagamento è avvenuto in data 06/03/2013 e, quindi, prima del 31/05/2013.
Invece così non è stato e questo proprio perché l'adempimento eseguito si riferiva all'anno d'imposta precedente, vale a dire il 2012.
In definitiva, dunque, l'indicazione della scadenza si riferiva all'annualità precedente, nel senso che la prima era relativa ai dodici mesi precedenti e, quindi, il 2010 e lo stesso per la seconda che era il 2012.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 9
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
A ben vedere, il motivo di appello è inammissibile per come rubricato dall'ufficio, laddove non vi è stata alcun omesso esame di un fatto decisivo, piuttosto la Corte di Giustizia di primo grado ha liberamente valutato gli elementi probatori forniti dalle parti.
Viene imposto al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
A ben vedere, l'ufficio riproduce le ricevute di pagamento delle tasse laddove si evince CHIARAMENTE
l'imputazione delle stesse al relativo anno di imposta. Segnatamente “Apr. 2011 12 mesi” e “Apr. 2013 12 mesi”. A dimostrazione di quanto affermato, l'ufficio omette di rilevare come i pagamenti sono stati effettuati, rispettivamente il 02.11.2011 relativamente all'anno 2011 e il 06.03.2013 relativamente all'anno 2013.
Ove Codesta Corte intendesse accogliere quanto appellato dall'ufficio, residua il motivo di ricorso, assorbito in sentenza dal motivo appellato, relativo alla intervenuta prescrizione successiva.
Più precisamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in primo grado delle presunte relate di notifica relative alle sottostanti cartelle di pagamento. Tuttavia, dette notifiche sono da considerarsi assolutamente inesistenti in quanto affidate a servizi postali privati.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 27 Novembre 2025 parte appellate deposita memorie illustrative.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I bollettini di pagamento prodotti dalla parte appellata si riferiscono alle annualità 2010 e 2012, come evidenziato dall'Ufficio appellante. La dicitura "Aprile 2011" e "Aprile 2013" presente sulle ricevute non costituisce prova del pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni di imposta 2011 e 2013.
L'esame delle date di versamento e delle sanzioni applicate conferma che i pagamenti sono stati effettuati in ritardo rispetto alle scadenze previste per le annualità 2010 e 2012, e non per quelle contestate.
Pertanto, non risulta provato il pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2011 e 2013.
Le eccezioni sollevate dalla parte appellata in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento non sono supportate da elementi documentali idonei a superare la presunzione di legittimità degli atti impugnati. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio i referti di notifica e la documentazione relativa all'invio degli atti, che risultano conformi alle disposizioni vigenti. Le contestazioni relative all'utilizzo di operatori postali privati e alla mancata produzione delle cartelle di pagamento non sono sufficientemente circostanziate per invalidare la procedura notificatoria, in assenza di prova contraria specifica.
La parte appellata ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe decorso un termine superiore a quello previsto dalla normativa vigente. n ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e
4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 300,00 (trecento/00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4132/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 293201650044548 TAS.AUTOMOBILI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2273/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe richiamata, notificata il 20.9.2021, nonché le sottese cartelle di pagamento n.ri
29320160044548220000 e 29320170027187325000 per tasse automobilistiche anni di riferimento 2011 e
2013 per un importo di € 399,14, oltre interessi e oneri accessori.
La ricorrente eccepiva:
-la mancanza del presupposto impositivo a titolo di tasse automobilistiche in quanto sarebbero state pagate nei rispettivi anni di riferimento, versando agli atti di causa copia delle ricevute dei rispettivi versamenti
(documenti 2 e 3 allegati al ricorso);
-l'intervenuta prescrizione successivamente maturata tra la data della presunta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento (rispettivamente 24.4.2017 e 2.1.2018) e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (20.9.2021);
-la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio dell'11.4.2022 l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso avverso l'impugnata intimazione di pagamento in quanto proposto tardivamente rispetto alle sottese cartelle di pagamento regolarmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione entro il termine di legge, versando agli atti di causa i relativi referti di notifica;
-la regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento con rispettive raccomandate del 2.10.2014 e
29.9.2016 all'indirizzo della ricorrente;
-la non intervenuta prescrizione triennale dei relativi crediti a motivo che l'art. 157 del d.l. n. 34/2020 ha stabilito la proroga dei termini per la notificazione nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31.12.2021 al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali causa stato emergenziale COVID19.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 11.4.2022 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso le impugnate cartelle di pagamento e le relative iscrizioni a ruolo poiché le citate cartelle di pagamento sarebbero state regolarmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione nei termini di legge;
-la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione nel presente giudizio con riguardo ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità delle iscrizioni a ruolo e all'attività espletata dall'ente impositore;
-in via principale la legittimità della procedura di riscossione stante la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento divenute definitive per omessa impugnazione;
la non intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'atto impugnato, tenuto conto della sospensione dei termini per le notifiche degli atti impositivi ed esattivi a causa dello stato emergenziale Covid-19.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
Con successiva memoria del 26.1.2024 la parte ricorrente insisteva nei motivi del ricorso e per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 7.2.2024 la controversia è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso sostanzialmente è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che pur se le parti resistenti hanno prodotto la copia sia della notifica dei prodromici avvisi di accertamento che delle sottese cartelle richiamate nell'impugnata intimazione di pagamento, ragion per cui sotto tale profilo il presunto credito vantato dall'amministrazione finanziaria per omesso versamento della tassa automobilistica contestata al ricorrente costituirebbe titolo per il recupero a seguito di omessa impugnazione, per ultimo, delle sottese cartelle di pagamento, tuttavia la parte ricorrente, in questa sede contenziosa ha prodotto la copia dei relativi bollettini di pagamento della tassa automobilistica in relazione all'autoveicolo targato Targa_1 con riferimento proprio alle annualità oggetto di contestazione 2011 e 2013, ragion per cui il pagamento dei suddetti tributi in ottemperanza alla richiesta di cui all'atto impugnato comporterebbe un indebito arricchimento dell'amministrazione finanziaria in danno del soggetto passivo a seguito dell'eventuale duplice versamento degli stessi.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso per documentato versamento dei tributi chiesti in pagamento a suo tempo dovuti dalla parte ricorrente.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 26 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Omesso esame di un atto decisivo
Il Collegio di secondo grado ha erroneamente ritenuto che la copia dei relativi bollettini di pagamento della tassa automobilistica in relazione all'autoveicolo targato Targa_1 facessero “riferimento proprio alle annualità oggetto di contestazione 2011 e 2013, ragion per cui il pagamento dei suddetti tributi in ottemperanza alla richiesta di cui all'atto impugnato comporterebbe un indebito arricchimento dell'amministrazione finanziaria in danno del soggetto passivo a seguito dell'eventuale duplice versamento degli stessi”.
Il fatto che, sicuramente, aveva tratto in inganno i precedenti Decidenti, facendogli ritenere che i documenti prodotti si riferissero proprio alle annualità qui trattate, era costituito proprio dall'indicazione nelle relative ricevute della scadenza “APRILE 2011” e “APRILE 2013”.
Per come non sfuggirà a questa Corte, i bollettini prodotti confermano che i pagamenti sono avvenuti entrambi in ritardo in quanto sarebbero dovuti avvenire addirittura e rispettivamente, a maggio 2010 e a maggio 2012. Tale affermazione è assolutamente confermata dal fatto che per entrambi veniva addebitata alla Contribuente la relativa sanzione, la quale per il 2010 era del 30 per cento del bollo auto di € 113,52 (sanzione € 34,06), in quanto il versamento era avvenuto il 02/11/2011, e, quindi, oltre l'anno; mentre per il 2012, la sanzione era pari ad 1/8 della misura piena del 30 per cento, in applicazione del disposto di cui all'art. 13 del d.Lgs.
n. 472/1997 allora vigente (3,75 per cento per un totale di € 4,26), in quanto il versamento era avvenuto il
06/03/2013 e, dunque, entro l'anno.
Proprio tale ultima sanzione applicata chiarisce, definitivamente, che tale bollettino era relativo all'anno 2012: sarebbe, di fatti, impensabile che la Contribuente fosse tenuta al pagamento anche della sanzione quando i termini di pagamento non erano scaduti.
Detto altrimenti, se il bollettino si fosse riferito all'anno d'imposta 2013, per il quale, come è noto, la scadenza del versamento della tassa era fissata a maggio 2013, non si sarebbe dovuta applicare alcuna sanzione visto che dal bollettino si evince chiaramente che lo stesso pagamento è avvenuto in data 06/03/2013 e, quindi, prima del 31/05/2013.
Invece così non è stato e questo proprio perché l'adempimento eseguito si riferiva all'anno d'imposta precedente, vale a dire il 2012.
In definitiva, dunque, l'indicazione della scadenza si riferiva all'annualità precedente, nel senso che la prima era relativa ai dodici mesi precedenti e, quindi, il 2010 e lo stesso per la seconda che era il 2012.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 9
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
A ben vedere, il motivo di appello è inammissibile per come rubricato dall'ufficio, laddove non vi è stata alcun omesso esame di un fatto decisivo, piuttosto la Corte di Giustizia di primo grado ha liberamente valutato gli elementi probatori forniti dalle parti.
Viene imposto al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
A ben vedere, l'ufficio riproduce le ricevute di pagamento delle tasse laddove si evince CHIARAMENTE
l'imputazione delle stesse al relativo anno di imposta. Segnatamente “Apr. 2011 12 mesi” e “Apr. 2013 12 mesi”. A dimostrazione di quanto affermato, l'ufficio omette di rilevare come i pagamenti sono stati effettuati, rispettivamente il 02.11.2011 relativamente all'anno 2011 e il 06.03.2013 relativamente all'anno 2013.
Ove Codesta Corte intendesse accogliere quanto appellato dall'ufficio, residua il motivo di ricorso, assorbito in sentenza dal motivo appellato, relativo alla intervenuta prescrizione successiva.
Più precisamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in primo grado delle presunte relate di notifica relative alle sottostanti cartelle di pagamento. Tuttavia, dette notifiche sono da considerarsi assolutamente inesistenti in quanto affidate a servizi postali privati.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 27 Novembre 2025 parte appellate deposita memorie illustrative.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I bollettini di pagamento prodotti dalla parte appellata si riferiscono alle annualità 2010 e 2012, come evidenziato dall'Ufficio appellante. La dicitura "Aprile 2011" e "Aprile 2013" presente sulle ricevute non costituisce prova del pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni di imposta 2011 e 2013.
L'esame delle date di versamento e delle sanzioni applicate conferma che i pagamenti sono stati effettuati in ritardo rispetto alle scadenze previste per le annualità 2010 e 2012, e non per quelle contestate.
Pertanto, non risulta provato il pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2011 e 2013.
Le eccezioni sollevate dalla parte appellata in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento non sono supportate da elementi documentali idonei a superare la presunzione di legittimità degli atti impugnati. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio i referti di notifica e la documentazione relativa all'invio degli atti, che risultano conformi alle disposizioni vigenti. Le contestazioni relative all'utilizzo di operatori postali privati e alla mancata produzione delle cartelle di pagamento non sono sufficientemente circostanziate per invalidare la procedura notificatoria, in assenza di prova contraria specifica.
La parte appellata ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe decorso un termine superiore a quello previsto dalla normativa vigente. n ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e
4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 300,00 (trecento/00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il Presidente