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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1804 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA MESSINA CP_1 presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente ha dedotto di avere prestato attività di bracciante agricola a tempo determinato nell'anno 2015, per 52 giornate CP_ (agosto–dicembre) alle dipendenze della SA AT, chiedendo la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'intero numero di giornate, nonché i correlati effetti previdenziali. L' , a seguito di accertamento ispettivo sul CP_1 fabbisogno aziendale, disponeva variazione/cancellazione parziale con riconoscimento di sole 19 giornate per il 2015 e rigetto del ricorso amministrativo
CISOA; in giudizio chiedeva il rigetto della domanda, richiamando l'onere probatorio gravante sul lavoratore e l'attendibilità del verbale ispettivo. All'udienza istruttoria venivano escussi i testi indicati dalla ricorrente:
(che risulta aver intrattenuto controversie con l' ) e Testimone_1 CP_1 Tes_2
(la quale ha dichiarato di non ricordare se la ricorrente lavorasse nel
[...] periodo dedotto).
Motivi della decisione
Nel contenzioso conseguente alla cancellazione/variazione dagli elenchi agricoli l'oggetto non è la legittimità dell'atto amministrativo, bensì
l'accertamento dell'effettivo rapporto di lavoro (esistenza, durata e natura onerosa): in tale giudizio l'onere della prova ricade sul lavoratore quando l' CP_1 disconosca il rapporto a seguito di controllo (art. 2094 c.c.; art. 9 d.lgs. 375/1993).
Principio ribadito costantemente dalla Cassazione (tra le molte: Cass. 13677/2018; ord. 29615/2022; ord. 11787/2024; ord. 8629/2025).
La mera iscrizione negli elenchi ha funzione di agevolazione probatoria, che viene meno ove l' contesti l'esistenza del rapporto: torna quindi in capo CP_1 al lavoratore la prova rigorosa dei fatti costitutivi (giornate, subordinazione, onerosità).
Il verbale ispettivo fa piena prova – sino a querela di falso – dei fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale;
per gli altri elementi (dichiarazioni di terzi, valutazioni) costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice e può anche essere da solo sufficiente se coerente con altri elementi obiettivi acquisiti
(Cass. 19982/2020; 36573/2022; giurisprudenza costante).
Nel caso di specie, gli esiti ispettivi hanno ricostruito un fabbisogno aziendale significativamente inferiore alle giornate denunciate, con riscontri su acquisti/vendite e dati contributivi, fondando la variazione delle giornate riconosciute.
Valutazione dell'istruttoria testimoniale
– : pur non ravvisandosi una causa legale di incapacità a Testimone_1 testimoniare (art. 246 c.p.c.), la pendenza/controversie personali con l'Ente comportano una attenuazione dell'attendibilità intrinseca e impongono riscontro esterno.
– : la non ricordanza circa lo svolgimento della prestazione da parte Tes_2 della ricorrente non integra prova positiva dei fatti costitutivi. Non risultano altri riscontri univoci (p.es. indicazioni specifiche su capi, turnazioni, direttive di datore/preposto, corrispettivi e modalità di pagamento, nominativi di ulteriori colleghi presenti nei medesimi giorni, registri aziendali o documenti terzi) idonei a superare il quadro oggettivo ricostruito dall'ispezione.
Per completezza, si rammenta che, in materia di elenchi agricoli, il termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dalla definitività del provvedimento di cancellazione/variazione e la pubblicazione telematica degli elenchi sul sito vale notifica (orientamento consolidato nel 2024–2025). CP_1
Nondimeno, nel presente giudizio l'eccezione è in ogni caso assorbita dal rigetto nel merito.
Alla luce dei principi richiamati, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sull'effettivo svolgimento di 52 giornate nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta SA, né ha offerto elementi idonei a superare le risultanze del verbale ispettivo. Le deposizioni acquisite non colmano il deficit dimostrativo.
La domanda va dunque rigettata.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti, in considerazione dell'oggettiva complessità del contenzioso nel settore agricolo e del non univoco consolidarsi dei recenti approdi su decadenza/pubblicazione e valore delle risultanze ispettive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti 06/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo