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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/11/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est.
Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 536 dell'anno 2025 del ruolo di volontaria giurisdizione tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Duilio Piccione Parte_1
(pec: , giusta mandato allegato telematicamente al Email_1 ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cirabisi CP_1
(pec: , giusta procura speciale allegata telematicamente Email_2 al ricorso;
resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025, e , Parte_1 CP_1 premettendo di essere genitori naturali della figlia nata a [...] il [...], Persona_1 hanno chiesto di regolamentare i rapporti nascenti dalla filiazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti continueranno a vivere separate, libere di stabilire ovunque la loro residenza, dimora e/o domicilio;
2) la minore viene affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto anche dei bisogni della piccola;
Per_1
3) disporre l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Marsala, nella Contrada Ventrischi n. 730 e con il diritto di visita del padre;
4) con riferimento al diritto/dovere di vista:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo stesso si recherà a Marsala, Per_1 previo preavviso di un giorno;
- in mancanza di accordo, almeno due volte alla settimana, nelle giornate del Martedì e del Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, prelevandola e riportandola presso il domicilio della madre e, a weekend alterni, una volta il sabato e una volta la domenica sempre nella stessa fascia oraria, stante la tenera età della figlia;
- durante le festività, il padre potrà tenere con sé la figlia per 2 giornate consecutive, comprensive ad anni alterni della festività del Natale e di quella di Capodanno dalle ore 11:00 alle ore 17:00 e, nel periodo pasquale, sempre per 2 giornate consecutive, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 11:00 alle ore 17:00;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia per 5 giorni consecutivi nel mese di
Luglio e per altri 5 giorni consecutivi nel mese di Agosto, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 oppure dalle ore 15:00 alle ore 21:00, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con ciascun genitore, a pranzo o a cena, ad anni alterni;
- tutti gli spostamenti pomeridiani del padre a Marsala per trascorrere del tempo insieme alla figlia non pregiudicheranno lo stesso anche se risiede della città di Messina, bensì tali spostamenti sono agevolati stante la circostanza che il potrà appoggiarsi presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori (nonni paterni della piccola ) che risiedono a Campobello di Mazara;
Per_1
- al raggiungimento del 6° anno d'età di , le condizioni di cui sopra potranno subire ulteriori Per_1 modifiche e miglioramenti in relazioni alle esigenze della minore e degli stessi genitori;
5) il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra la somma CP_1 Parte_1 di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia : tale Per_1 somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e aggiornata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
6) le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo siglato con il COA di Marsala, sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale;
7) il contributo pubblico denominato “assegno unico” verrà interamente erogato in favore della sig.ra e il sig. rinuncia espressamente al proprio 50%; Parte_1 CP_1
8) i genitori si impegnano reciprocamente, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali eventualmente si sottoporrà la minore e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni;
9) i genitori si impegnano reciprocamente ad educare la figlia con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi e, pertanto, si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale;
10) i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare nei termini sopra indicati astenendosi dall'adottare comportamenti e/o condotte turbative anche nella gestione condivisa della minore
”. Per_1
Tutto quanto premesso, le parti hanno insistito nelle note in sostituzione di udienza all'emissione di una sentenza che prenda atto dell'accordo raggiunto.
Il P.M. ha espresso parere favorevole ex artt. 473 bis, 51 comma 3, c.p.c.
Il Tribunale prende atto delle condizioni stabilite congiuntamente dalle parti in quanto non appaiono contrarie all'interesse della minore, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e le recepisce nel presente provvedimento a regolamentazione del rapporto tra le parti.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti della figlia avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• • compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il
20.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est.
Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 536 dell'anno 2025 del ruolo di volontaria giurisdizione tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Duilio Piccione Parte_1
(pec: , giusta mandato allegato telematicamente al Email_1 ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cirabisi CP_1
(pec: , giusta procura speciale allegata telematicamente Email_2 al ricorso;
resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025, e , Parte_1 CP_1 premettendo di essere genitori naturali della figlia nata a [...] il [...], Persona_1 hanno chiesto di regolamentare i rapporti nascenti dalla filiazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti continueranno a vivere separate, libere di stabilire ovunque la loro residenza, dimora e/o domicilio;
2) la minore viene affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto anche dei bisogni della piccola;
Per_1
3) disporre l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Marsala, nella Contrada Ventrischi n. 730 e con il diritto di visita del padre;
4) con riferimento al diritto/dovere di vista:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo stesso si recherà a Marsala, Per_1 previo preavviso di un giorno;
- in mancanza di accordo, almeno due volte alla settimana, nelle giornate del Martedì e del Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, prelevandola e riportandola presso il domicilio della madre e, a weekend alterni, una volta il sabato e una volta la domenica sempre nella stessa fascia oraria, stante la tenera età della figlia;
- durante le festività, il padre potrà tenere con sé la figlia per 2 giornate consecutive, comprensive ad anni alterni della festività del Natale e di quella di Capodanno dalle ore 11:00 alle ore 17:00 e, nel periodo pasquale, sempre per 2 giornate consecutive, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 11:00 alle ore 17:00;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia per 5 giorni consecutivi nel mese di
Luglio e per altri 5 giorni consecutivi nel mese di Agosto, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 oppure dalle ore 15:00 alle ore 21:00, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con ciascun genitore, a pranzo o a cena, ad anni alterni;
- tutti gli spostamenti pomeridiani del padre a Marsala per trascorrere del tempo insieme alla figlia non pregiudicheranno lo stesso anche se risiede della città di Messina, bensì tali spostamenti sono agevolati stante la circostanza che il potrà appoggiarsi presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori (nonni paterni della piccola ) che risiedono a Campobello di Mazara;
Per_1
- al raggiungimento del 6° anno d'età di , le condizioni di cui sopra potranno subire ulteriori Per_1 modifiche e miglioramenti in relazioni alle esigenze della minore e degli stessi genitori;
5) il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra la somma CP_1 Parte_1 di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia : tale Per_1 somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e aggiornata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
6) le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo siglato con il COA di Marsala, sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale;
7) il contributo pubblico denominato “assegno unico” verrà interamente erogato in favore della sig.ra e il sig. rinuncia espressamente al proprio 50%; Parte_1 CP_1
8) i genitori si impegnano reciprocamente, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali eventualmente si sottoporrà la minore e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni;
9) i genitori si impegnano reciprocamente ad educare la figlia con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi e, pertanto, si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale;
10) i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare nei termini sopra indicati astenendosi dall'adottare comportamenti e/o condotte turbative anche nella gestione condivisa della minore
”. Per_1
Tutto quanto premesso, le parti hanno insistito nelle note in sostituzione di udienza all'emissione di una sentenza che prenda atto dell'accordo raggiunto.
Il P.M. ha espresso parere favorevole ex artt. 473 bis, 51 comma 3, c.p.c.
Il Tribunale prende atto delle condizioni stabilite congiuntamente dalle parti in quanto non appaiono contrarie all'interesse della minore, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e le recepisce nel presente provvedimento a regolamentazione del rapporto tra le parti.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti della figlia avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• • compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il
20.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo