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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa IR ES Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 566/2024 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sabia;
Parte_1
Appellante
CONTRO in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Luigi Piccione;
Appellato
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità del licenziamento impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna conseguentemente il alla reintegrazione dell'appellante Controparte_1
nel posto di lavoro;
condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità Controparte_1
risarcitoria ex art. 63 co. 2 D.Lgs. 165/2001, commisurata a complessive 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., oltre accessori come per legge;
condanna il Comune di al versamento dei contributi previdenziali e CP_1
assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge;
ridetermina la sanzione annullata nella “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre”; condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano quanto al giudizio di primo grado in € 4.629,00 e quanto al presente giudizio in € 4.996,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Sabia.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa IR ES