TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8720
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza dell'oggetto della domanda

    Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., la domanda caducatoria deve contenere l'indicazione dell'oggetto, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato. Nel caso di specie, nessun provvedimento risulta impugnato.

  • Inammissibile
    Ricorso avverso il silenzio inammissibile per mancata notifica ai controinteressati

    L'esito di inammissibilità non muterebbe anche qualora si intendesse qualificare l'azione proposta come domanda avverso il silenzio-inadempimento, poiché ai sensi dell'art. 117, comma 1, c.p.a., il ricorso avverso il silenzio è inammissibile ove non notificato ad almeno un controinteressato.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria infondata per mancanza di prova del danno

    Costituisce acquisizione consolidata che, se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a dolersi dell'asserito svolgimento di attività edilizia irregolare, senza allegare né l'evento di danno né le conseguenze dannose subite.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione a ricorrere

    Dal momento che la ricorrente agisce in giudizio per lamentare pregiudizi subiti da attività edilizia abusiva di terzi avente ad oggetto un muro perimetrale costituente parte comune dell’edificio condominiale, avrebbe dovuto essere l’amministratore condominiale – titolare ex lege della legittimazione attiva a tutela delle situazioni giuridiche riferibili al condominio – ad agire in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8720
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8720
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo