Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8720 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5953 del 2024, proposto da
AN AL HI Ciofi Degli Atti, rappresentata e difesa dall'avvocato US Zupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
d’illegittimità del silenzio-inadempimento di Roma Capitale rispetto all’obbligo di intervenire senza ritardo per impedire la prosecuzione delle opere abusive
e per la condanna dell’ente locale ex art. 30 comma 2 c.p.a.
al risarcimento del danno ingiusto da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. US RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con atto di gravame notificato il 28 maggio 2024 e depositato in atti il giorno seguente, la ricorrente agiva chiedendo una declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento a suo dire serbato da Roma Capitale a fronte della nota da essa inviata il 2 giugno 2023 (e reiterata il 24 ed il 29 novembre successivi), con la quale la medesima sollecitava l’amministrazione resistente all’esercizio dei poteri di vigilanza in materia edilizia ed urbanistica in relazione a talune opere (a suo giudizio abusive) eseguite su di un’area finitima alla sua proprietà, chiedendo altresì il ristoro dei pregiudizi asseritamente subiti a causa della ritenuta antigiuridicità del contegno omissivo osservato dall’amministrazione resistente.
In via di fatto, ella esponeva di risiedere in Roma, viale Gottardo n. 100, e di aver, con le due missive sopra indicate, invitato Roma Capitale ad esercitare le funzioni di vigilanza edilizie con riguardo a talune opere, realizzate da alcuni vicini che, in violazione degli artt. 53 e 53 del Regolamento edilizio comunale, avrebbero condotto alla:
- sostituzione di un muro di cinta che, pur se interno al condominio sito in Viale Gottardo n. 100, sarebbe comunque ben visibile dalla strada, in violazione del divieto, di cui all’art. 53 del Regolamento in questione, secondo il quale l’altezza massima dei muri divisori interni (ma, come nel caso di specie, visibili dalle vie pubbliche) dei giardini e dei cortili, non può superare 1,80 metri, con un altro di altezza pari a 3 metri circa;
- mancanza, nel muro di nuova realizzazione, di canalizzazioni delle acque pluviali di ampiezza appropriata e con adduzione negli scarichi della fognatura pubblica, con conseguente verificarsi di fenomeni di umidità, apertura di crepe, manifestarsi di muffe e rigonfiamenti nella parte terminale superiore del muro interna alla sua porzione di cortile.
A fronte di tali denunce, tuttavia, proseguiva la ricorrente esponendo come Roma Capitale non abbia intrapreso alcun procedimento di verifica delle segnalazioni da essa mosse di talché, con il presente ricorso, ella avanzava un’unica doglianza, con la quale contestava la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d ), del decreto-legge n. 269/2003, nonché la trasgressione degli artt. 52 e 53 del Regolamento edilizio comunale.
A parere della ricorrente, gli interventi edilizi insistenti sul muro divisorio interno, di proprietà condominiale, sarebbero avvenuti in violazione delle norme del regolamento edilizio sopra esposte, da cui discenderebbe anche l’insanabilità (e la non condonabilità) delle opere in questione, le quali sarebbero state eseguite in difetto di conformità con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Si concludeva il gravame con la domanda di declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia asseritamente mantenuta da Roma Capitale e con la condanna della medesima alla repressione degli abusi compiuti ed al risarcimento dei danni da ella patiti “ per la lesione del diritto civico al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità al Regolamento Comunale ”.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con atto di mera forma.
In prossimità dell’udienza di discussione, nel merito, del gravame, parte resistente depositava, nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., memoria difensiva e documentazione, con la quale esponeva le proprie difese eccependo:
- preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per mancata notificazione ad almeno un contraddittore necessario;
- ancora, l’inammissibilità del ricorso per violazione del dovere di specificità dell’oggetto della domanda e dei motivi di ricorso;
- l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni dell’azione;
- l’irricevibilità della domanda risarcitoria;
e deducendo, comunque, l’infondatezza nel merito delle argomentazioni avversarie.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, l’affare veniva trattenuto in decisione.
Le eccezioni pregiudiziali in rito mosse da Roma Capitale devono trovare accoglimento.
Ed invero, a seguito dell’ultima segnalazione avanzata dalla ricorrente con missiva via PEC del 24 novembre 2023, gli uffici municipali disponevano un sopralluogo, a cura della Polizia Locale, il successivo 28 novembre, cui faceva seguito la presentazione, il 16 gennaio 2024, di documentazione prodotta dall’amministratore del condominio di viale Gottardo 100 e dal tecnico condominiale.
A seguito di ciò, Roma Capitale ometteva di fornire riscontro alla ricorrente in ordine alla regolarità o meno dell’intervento edilizio riguardo alla quale ella aveva mosso dei rilievi, riscontro che deve ritenersi implicito nella decisione dell’ufficio municipale di disciplina edilizia di non avviare alcun procedimento sanzionatorio al riguardo ma che, anche in questo caso, non è stato portato a conoscenza della ricorrente, a tal fine non potendo valere quale comunicazione la nota del 13 giugno 2024 versata agli atti del presente giudizio, in quanto atto meramente interno e destinato alla difesa in giudizio dell’amministrazione.
E sul fatto che tale obbligo sussistesse in capo all’amministrazione resistente (al netto della questione concernente la concreta legittimazione della ricorrente, nella fattispecie, a compulsare l’inerzia dell’amministrazione) non è lecito nutrire dubbi, posto il costante insegnamento pretorio secondo cui “ la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di provvedere in maniera espressa nel termine previsto di 30 giorni sulle istanze-diffida riguardanti abusi edilizi circostanziati denunciati dai terzi confinanti, che possano essere potenzialmente lesi dalle opere abusive ” (così T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, n. 1497/2024).
Nondimeno, a fronte della condotta inerte serbata dall’amministrazione parte ricorrente, anziché proporre ritualmente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di sentire condannare l’amministrazione all’obbligo di provvedere con una determinazione espressa, ha avanzato il presente ricorso, il quale si compone di una domanda caducatoria e di una risarcitoria.
La domanda caducatoria è inammissibile per mancanza dell’oggetto; infatti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b ), c.p.a., deve contenere, a pena di inammissibilità, “ l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza ”.
Nel caso di specie, tuttavia, nessun provvedimento risulta impugnato proprio perché, sull’istanza avanzata dalla ricorrente, l’amministrazione non ha manifestato esplicitamente alcuna volontà provvedimentale, sicché nessun atto, neppure tacitamente formatosi, può dirsi venuto ad esistenza e, ancor meno, impugnato con l’articolazione della domanda caducatoria.
Ove poi, si intendesse qualificare comunque l’azione proposta alla stregua di una domanda avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a. (ma così non potrebbe essere ostandovi, ancor più che il tenore formale delle domande articolate in ricorso, la stessa ricostruzione del petitum sostanziale e della causa petendi , elaborate intorno alla richiesta di caducazione di un provvedimento inesistente, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 5152/2024), l’esito di inammissibilità non muterebbe giacché, come eccepito da Roma Capitale, ai sensi dell’art. 117, comma 1, c.p.a., il ricorso avverso il silenzio è inammissibile ove non notificato “ ad almeno un controinteressato ”.
Quanto alla domanda risarcitoria essa, in disparte i dubbi di tempestività della medesima, è comunque infondata nel merito in quanto del tutto sprovvista di prova sia dell’evento di danno asseritamente patito che delle conseguenze dannose che parte ricorrente dichiara di aver subito nella propria sfera patrimoniale.
Invero, costituisce acquisizione del tutto consolidata (a partire, quantomeno, da Cass. civ., SS.UU., n. 576/2008 ma si veda, in proposito, anche Cass. Civ., SS.UU., n. 16601/2017) che, nel vigente ordinamento, " se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria ", e tanto in omaggio alla c.d. teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione, come testimoniato dall'art. 1223 c.c., cui rinvia l'art. 2056, per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta (lesiva) ed il danno evento.
Tale acquisizione interpretativa va coniugata anche con i principi in materia di riparto dell’onere probatorio nell’ambito del giudizio risarcitorio elaborati dalla giurisprudenza di questo Plesso secondo cui, in tema di risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto di un’attività amministrativa illegittima (o del mancato esercizio di un’attività doverosa) “ il principio generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. si applica all'azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, [di talché] (…), il danneggiato deve fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, inclusi il nesso causale e la colpa dell'amministrazione, non operando il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo dell'azione di annullamento ” (in tal senso, tra le molte, Cons. St., sez. IV, n. 1488/2026).
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a dolersi dell’asserito svolgimento di attività edilizia irregolare sul fondo finitimo, senza allegare né quale sia l’evento di danno che la dedotta inerzia mantenuta da Roma Capitale abbia provocato alla propria sfera giuridica né, tantomeno, quali conseguenze dannose si siano propagate nella propria sfera giuridico-patrimoniale né, in definitiva, quali pregiudizi essa abbia subito ed al cui ristoro per equivalente la medesima potrebbe aspirare.
In altre parole, parte ricorrente ha dedotto esclusivamente la lesione di una propria situazione giuridica soggettiva della quale peraltro essa, in contrasto con il carattere soggettivo della giurisdizione dinanzi a questo Giudice, si è limitata a dichiararsi titolare senza, però, effettivamente comprovare la sussistenza di una propria legittimazione a ricorrere avverso la condotta asseritamente dannosa posta in essere da Roma Capitale.
Sotto questo profilo, piuttosto, coglie nel segno anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione mossa dall’amministrazione resistente in quanto, dal momento che la ricorrente agisce in giudizio per lamentare pregiudizi subiti da attività edilizia abusiva di terzi avente ad oggetto un muro perimetrale costituente parte comune dell’edificio condominiale, avrebbe dovuto essere l’amministratore condominiale – titolare ex lege della legittimazione attiva a tutela delle situazioni giuridiche riferibili al condominio – ad agire in giudizio contestando la mancata repressione degli abusi edilizi lamentati da parte ricorrente.
In conclusione, quindi, il gravame proposto è inammissibile (quanto all’azione caducatoria) nonché infondato (quanto alla domanda risarcitoria).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ed infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da Roma Capitale, che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo RA, Presidente
US RI, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| US RI | Michelangelo RA |
IL SEGRETARIO