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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG TO Presidente
ET AR IU
LE TI IU relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4048/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA LAURA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi affinché vivano separati, fissando la residenza ove meglio riterranno opportuno e con l'obbligo di ognuno, in caso di cambiamento, di darsene preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo mail, o messaggio telefonico (SMS o whatsapp).
2) Disporre che il padre, considerata la maggiore età del figlio, possa vederlo e/o tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con il medesimo e con la madre e compatibilmente con gli impegni universitari, extrascolastici e di salute del figlio. 3) Disporre che il padre non debba versare alcun assegno per il mantenimento del figlio, considerati i rispettivi periodi di permanenza del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed i compiti di accudimento di entrambi i genitori;
le spese per l'acquisto dell'abbigliamento e di calzature per il figlio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, da parte del padre e della madre.
4) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico / cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta.
B) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), ad università pubblica;
acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00. C) spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. 5) Darsi atto che la casa familiare, sita in Mantova Via Verdi n. 15, rimarrà nella disponibilità del Sig. , con tutto l'arredo ivi contenuto, fino al Controparte_1
30.09.2025. 6) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Mantova Via Verdi n. 15, per la quale i coniugi godono del diritto di usufrutto, a decorre dal 01.10.2025
2 fino al 31.12.2032, alla sig.ra che vi risiederà con il figlio Pt_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente. I ricorrenti pattuiscono che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, di proprietà di entrambi, rimarranno nella disponibilità della signora fino a Parte_1 quando la stessa sarà assegnataria di tale immobile.
7) Darsi atto che il sig. si impegna e si obbliga a rinunciare e Controparte_1 comunque a trasferire a titolo gratuito alla moglie , che nel Parte_1 contempo si impegna ad accettare, il proprio diritto di usufrutto, avente scadenza il 31.12.2032, dell'immobile coniugale, sito in Mantova, Via Giuseppe Verdi n. 15, costituito da abitazione di tipo civile con annessa soffitta, il tutto censito al CF di detto Comune al Fg. 28 mapp. 236 sub. 8 graffato al mapp. 237 sub. 8, Cat. A/2, classe 3, vani 8, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
8) Darsi atto che nessun corrispettivo verrà versato dalla sig.ra Parte_1
in favore del marito , a titolo di corrispettivo del
[...] Controparte_1 predetto trasferimento. Il trasferimento del diritto di usufrutto da parte del sig.
in favore della sig.ra avverrà in esecuzione degli accordi che CP_1 Pt_1
i coniugi hanno raggiunto per le questioni economiche tra gli stessi ancora pendenti a qualsiasi titolo o ragione;
con la conseguenza che con l'effettivo trasferimento, tali questioni si intenderanno definitivamente regolate e compensate tra i coniugi. 9) Darsi atto che il rogito notarile, da stipularsi a cura del Notaio Persona_1
, dovrà effettuarsi entro e non oltre quattro mesi dall'avvenuto deposito
[...] della sentenza di separazione. Le spese dell'atto notarile e di vendita saranno a carico della moglie. Nell'atto notarile di trasferimento del diritto di usufrutto dell'immobile descritto, le parti chiederanno per la registrazione dell'atto stesso, nonché per ogni altra formalità, adempimento, atto e quant'altro comunque correlato alla presente separazione, l'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74.
10) I Signori e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti.
11) Spese legali a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in REDONDESCO in data 05/04/1999 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A, anno 1999) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del
3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REDONDESCO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 4.12.2025
La IU relatrice
LE TI
Il Presidente
RG TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG TO Presidente
ET AR IU
LE TI IU relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4048/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA LAURA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi affinché vivano separati, fissando la residenza ove meglio riterranno opportuno e con l'obbligo di ognuno, in caso di cambiamento, di darsene preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo mail, o messaggio telefonico (SMS o whatsapp).
2) Disporre che il padre, considerata la maggiore età del figlio, possa vederlo e/o tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con il medesimo e con la madre e compatibilmente con gli impegni universitari, extrascolastici e di salute del figlio. 3) Disporre che il padre non debba versare alcun assegno per il mantenimento del figlio, considerati i rispettivi periodi di permanenza del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed i compiti di accudimento di entrambi i genitori;
le spese per l'acquisto dell'abbigliamento e di calzature per il figlio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, da parte del padre e della madre.
4) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico / cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta.
B) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), ad università pubblica;
acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00. C) spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. 5) Darsi atto che la casa familiare, sita in Mantova Via Verdi n. 15, rimarrà nella disponibilità del Sig. , con tutto l'arredo ivi contenuto, fino al Controparte_1
30.09.2025. 6) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Mantova Via Verdi n. 15, per la quale i coniugi godono del diritto di usufrutto, a decorre dal 01.10.2025
2 fino al 31.12.2032, alla sig.ra che vi risiederà con il figlio Pt_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente. I ricorrenti pattuiscono che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, di proprietà di entrambi, rimarranno nella disponibilità della signora fino a Parte_1 quando la stessa sarà assegnataria di tale immobile.
7) Darsi atto che il sig. si impegna e si obbliga a rinunciare e Controparte_1 comunque a trasferire a titolo gratuito alla moglie , che nel Parte_1 contempo si impegna ad accettare, il proprio diritto di usufrutto, avente scadenza il 31.12.2032, dell'immobile coniugale, sito in Mantova, Via Giuseppe Verdi n. 15, costituito da abitazione di tipo civile con annessa soffitta, il tutto censito al CF di detto Comune al Fg. 28 mapp. 236 sub. 8 graffato al mapp. 237 sub. 8, Cat. A/2, classe 3, vani 8, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
8) Darsi atto che nessun corrispettivo verrà versato dalla sig.ra Parte_1
in favore del marito , a titolo di corrispettivo del
[...] Controparte_1 predetto trasferimento. Il trasferimento del diritto di usufrutto da parte del sig.
in favore della sig.ra avverrà in esecuzione degli accordi che CP_1 Pt_1
i coniugi hanno raggiunto per le questioni economiche tra gli stessi ancora pendenti a qualsiasi titolo o ragione;
con la conseguenza che con l'effettivo trasferimento, tali questioni si intenderanno definitivamente regolate e compensate tra i coniugi. 9) Darsi atto che il rogito notarile, da stipularsi a cura del Notaio Persona_1
, dovrà effettuarsi entro e non oltre quattro mesi dall'avvenuto deposito
[...] della sentenza di separazione. Le spese dell'atto notarile e di vendita saranno a carico della moglie. Nell'atto notarile di trasferimento del diritto di usufrutto dell'immobile descritto, le parti chiederanno per la registrazione dell'atto stesso, nonché per ogni altra formalità, adempimento, atto e quant'altro comunque correlato alla presente separazione, l'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74.
10) I Signori e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti.
11) Spese legali a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in REDONDESCO in data 05/04/1999 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A, anno 1999) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del
3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REDONDESCO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 4.12.2025
La IU relatrice
LE TI
Il Presidente
RG TO
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