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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
TO OD, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1320/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00476 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00476 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00476 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dal Dott. Ricorrente_1, impugna l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe di complessivi euro 22.587,81, notificato il 6/03/2024, dall'Agenzia
Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, per omessa dichiarazione redditi di lavoro dipendenti e/o assimilati e redditi di partecipazione in forma associata.
Il ricorrente impugna l'atto di accertamento sopra evidenziato, deducendo:
1. Difetto di notifica dell'atto impugnato;
2. Inesistenza giuridica dell'atto impugnato;
3. Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
4. Violazione del contraddittorio preventivo e difetto di motivazione;
5. Decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
6. Non debenza di imposte;
7. Illegittima applicazione delle sanzioni.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con distrazione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa costituita in giudizio, contesta le doglianze dedotte dal ricorrente e chiede la conferma del proprio operato.
La causa è posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Le doglianze in merito alla inesistenza della notifica dell'atto di accertamento, eseguita mediante servizio postale sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 20 della Legge N. 146/1998, - che ha modificato l'art. 14 della Legge N°890/1982 relativa alla. notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, - ha previsto che la notifica degli atti può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli Uffici finanziari, fermo restando che la notifica può essere effettuata, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla L. n. 890/1982. A decorrere, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della anzidetta L. n. 146/1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, mediante spedizione a mezzo del servizio postale ordinario;
e ciò comporta che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata mediante il servizio postale ordinario. Pertanto, in relazione alla concreta fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di tale facoltà di notificazione semplificata, può effettuare la notifica mediante il servizio postale ordinario e non quello previsto dalla legge N. 890/1982, e cioè, il semplice invio di raccomandata con l'avviso di ricevimento, come avvenuto nel caso in esame.
1.2) Il vizio di nullità dell'atto di accertamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento,
è manifestamente infondato.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari per poter contestare i recuperi effettuati;
l'atto di accertamento contiene il nominativo del responsabile del procedimento che è il dott. Nominativo_1, Nominativo_2, e il funzionario referente che è la dott.ssa Nominativo_3. Il sottoscrittore risulta essere stato delegato dalla Dott.ssa Nominativo_4, direttore 'ad interim' della direzione provinciale di Siracusa. 1.3) Viene contestata dal contribuente la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento. Le doglianze sono infondate e vanno rigettate.
Il vizio di omessa o apparente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si ha quando l'Ufficio ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Nel caso di specie, l'atto di accertamento contiene tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa difendersi adeguatamente.
1.4) Non sussiste alcuna violazione del contraddittorio preventivo, giacché l'avviso di accertamento emesso, ex art. 41/bis DPR 600/73, contiene l'omessa dichiarazione di redditi di pensione e redditi da partecipazione in società, di cui il contribuente aveva la piena conoscenza. Gli avvisi di accertamento emessi, ex art. 41/ bis dpr 600/73, non necessitano di alcun contraddittorio preventivo, trattandosi di redditi percepiti e non dichiarati dal contribuente.
1.5) Il termine di decadenza dell'Amministrazione a poter emettere l'atto impositivo non è maturato, stante che, per l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2017, il termine di decadenza maturava il 25 marzo
2024 e l'avviso di accertamento è stato notificato il 22/02/2024. Invero, l'art. 43 DPR 600/73, prevede che
“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”; nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi è stata presentata nell'anno 2018, e il termine decadenziale maturava il 31/12/2023, prorogato al 25 marzo 2024. La proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 67 DL 18/2020
(Cura Italia), ha prolungato i termini per notificare l'avviso di accertamento dell'anno d'imposta 2017 fino al 25 marzo 2024, l'avviso di accertamento è stato notificato il 22 febbraio 2024.
1.6 Il ricorrente lamenta l'omessa applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 D. LGS 472/97, il luogo del cumulo materiale. Il motivo è infondato e la sanzione irrogata confermata.
Occorre premettere che l'art. 12 D. LGS 472/97, definisce il concorso di violazione e continuazione nel sistema tributario, l'applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. cumulo materiale). In particolare la norma dispone che: " è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi…….."; e che soggiace alla stessa sanzione "chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo……" . Nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato il cumulo materiale perché la sanzione relativa al cumulo giuridico era superiore di quella materiale, e quindi, ha applicato la norma più favorevole al contribuente, e cioè la sanzione derivante dal cumulo materiale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^ rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.127,00, in favore dell'Agenzia
Entrate.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana SI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
TO OD, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1320/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00476 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00476 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00476 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dal Dott. Ricorrente_1, impugna l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe di complessivi euro 22.587,81, notificato il 6/03/2024, dall'Agenzia
Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, per omessa dichiarazione redditi di lavoro dipendenti e/o assimilati e redditi di partecipazione in forma associata.
Il ricorrente impugna l'atto di accertamento sopra evidenziato, deducendo:
1. Difetto di notifica dell'atto impugnato;
2. Inesistenza giuridica dell'atto impugnato;
3. Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
4. Violazione del contraddittorio preventivo e difetto di motivazione;
5. Decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
6. Non debenza di imposte;
7. Illegittima applicazione delle sanzioni.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con distrazione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa costituita in giudizio, contesta le doglianze dedotte dal ricorrente e chiede la conferma del proprio operato.
La causa è posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Le doglianze in merito alla inesistenza della notifica dell'atto di accertamento, eseguita mediante servizio postale sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 20 della Legge N. 146/1998, - che ha modificato l'art. 14 della Legge N°890/1982 relativa alla. notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, - ha previsto che la notifica degli atti può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli Uffici finanziari, fermo restando che la notifica può essere effettuata, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla L. n. 890/1982. A decorrere, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della anzidetta L. n. 146/1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, mediante spedizione a mezzo del servizio postale ordinario;
e ciò comporta che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata mediante il servizio postale ordinario. Pertanto, in relazione alla concreta fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di tale facoltà di notificazione semplificata, può effettuare la notifica mediante il servizio postale ordinario e non quello previsto dalla legge N. 890/1982, e cioè, il semplice invio di raccomandata con l'avviso di ricevimento, come avvenuto nel caso in esame.
1.2) Il vizio di nullità dell'atto di accertamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento,
è manifestamente infondato.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari per poter contestare i recuperi effettuati;
l'atto di accertamento contiene il nominativo del responsabile del procedimento che è il dott. Nominativo_1, Nominativo_2, e il funzionario referente che è la dott.ssa Nominativo_3. Il sottoscrittore risulta essere stato delegato dalla Dott.ssa Nominativo_4, direttore 'ad interim' della direzione provinciale di Siracusa. 1.3) Viene contestata dal contribuente la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento. Le doglianze sono infondate e vanno rigettate.
Il vizio di omessa o apparente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si ha quando l'Ufficio ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Nel caso di specie, l'atto di accertamento contiene tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa difendersi adeguatamente.
1.4) Non sussiste alcuna violazione del contraddittorio preventivo, giacché l'avviso di accertamento emesso, ex art. 41/bis DPR 600/73, contiene l'omessa dichiarazione di redditi di pensione e redditi da partecipazione in società, di cui il contribuente aveva la piena conoscenza. Gli avvisi di accertamento emessi, ex art. 41/ bis dpr 600/73, non necessitano di alcun contraddittorio preventivo, trattandosi di redditi percepiti e non dichiarati dal contribuente.
1.5) Il termine di decadenza dell'Amministrazione a poter emettere l'atto impositivo non è maturato, stante che, per l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2017, il termine di decadenza maturava il 25 marzo
2024 e l'avviso di accertamento è stato notificato il 22/02/2024. Invero, l'art. 43 DPR 600/73, prevede che
“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”; nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi è stata presentata nell'anno 2018, e il termine decadenziale maturava il 31/12/2023, prorogato al 25 marzo 2024. La proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 67 DL 18/2020
(Cura Italia), ha prolungato i termini per notificare l'avviso di accertamento dell'anno d'imposta 2017 fino al 25 marzo 2024, l'avviso di accertamento è stato notificato il 22 febbraio 2024.
1.6 Il ricorrente lamenta l'omessa applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 D. LGS 472/97, il luogo del cumulo materiale. Il motivo è infondato e la sanzione irrogata confermata.
Occorre premettere che l'art. 12 D. LGS 472/97, definisce il concorso di violazione e continuazione nel sistema tributario, l'applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. cumulo materiale). In particolare la norma dispone che: " è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi…….."; e che soggiace alla stessa sanzione "chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo……" . Nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato il cumulo materiale perché la sanzione relativa al cumulo giuridico era superiore di quella materiale, e quindi, ha applicato la norma più favorevole al contribuente, e cioè la sanzione derivante dal cumulo materiale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^ rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.127,00, in favore dell'Agenzia
Entrate.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana SI