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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
6TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 89/2022 R.A.C.L., promossa da
NO DA, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dell'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2022, DA NO ha agito in giudizio nei confronti dell'IN esponendo:
- di aver lavorato come panettiere dal 1977 al 2013 (nello specifico: dal 21 febbraio 1977 al 6 luglio 1979 e dal 1° luglio 1980 al 2 dicembre 2009 presso il Panificio di OR RG & AI
EA s.n.c. e, dal 3 dicembre 2009 al 2 marzo 2013 presso Panificio Pilloni s.n.c);
- di aver movimentato manualmente, per 2 ore al giorno, sacchi di farina di semola 00 del peso dapprima di 100 kg ciascuno, poi ridotti a 25 kg cadauno, dal magazzino sino all'impastatrice;
- di essersi dedicato, di media per quattro ore della giornata lavorativa, alle fasi di lavorazione del pane, dall'impasto alla cottura, sino all'uscita del prodotto dal forno;
- di essersi occupato della lavorazione della pasta e dei panetti del pane, che richiedeva circa tre ore, mantenendo una postura innaturale del collo, prolungatamente rivolta verso il basso, compiendo movimenti ripetuti e sforzi delle mani e delle spalle;
- di aver utilizzato, per la cottura dei panetti, apposite tavole di legno del peso di 25/30 kg, trasportate manualmente fino al forno, servendosi poi di un nastro carrello per spingere i panetti pagina 1 di 8 del pane dentro al forno, con movimenti ripetuti delle braccia, anche al di sopra della linea delle spalle;
- di essersi occupato della pulizia del forno, dopo aver tolto il pane cotto con la pala, utilizzando un bastone dotato di spatola, con ripetizione di tale operazione per dieci minuti ogni ora;
- di aver movimentato le ceste contenenti il pane prodotto, del peso di circa 25/30 kg;
- di aver lavorato alle dipendenze del Ministero della Giustizia come addetto alla cucina, porta- vitto e sarto, presso la Casa Circondariale di Iglesias e di Uta, dal 1° febbraio 2014 al 7 luglio
2018;
- di essere stato impegnato presso la Casa Circondariale di Iglesias, nell'anno 2014, nella preparazione del vitto per 130/140 persone, occupandosi della movimentazione e sistemazione manuale delle diverse tipologie di alimenti (cassette di frutta e verdura, confezioni di pasta, pelati, olio, surgelati, sacchi di patate, forme di formaggio, confezioni di acqua) del trasporto di pesanti pentoloni di acqua e cibo, della pulizia delle stoviglie utilizzate, nonché del trasporto del cibo da servire all'interno delle celle utilizzando un carrello;
- di aver svolto l'attività di porta-vitto presso la Casa Circondariale di Uta, dal 2015 al 2016, richiedendo tale occupazione la movimentazione manuale di un carrello carico del cibo da servire ai detenuti all'interno delle celle, e la pulizia di diversi ambienti del carcere;
- di aver svolto, gennaio 2017 all'ottobre 2018, l'attività di sarto, utilizzando una macchina per cucire e comportava una postura fissa seduta con la colonna protesa in avanti e movimenti ripetuti delle spalle e delle mani;
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale le patologie “lesioni alla spalla sinistra ed alla colonna cervico-lombare” e il “morbo di UY”, per le quali in data 21 aprile 2021 ha presentato domande di indennizzo all'IN;
- che le domande e le opposizioni non sono state accolte;
- di essere titolare di una rendita del 18 per cento, di cui 2 per cento per “epicondilite”, 5 per cento per “STC”, 2 per cento per “esiti d'infortunio alla spalla destra” del 10 settembre 2012, e 10 per cento per esiti di infortunio da “deficit funzionale di polso: 2% e spalla sinistra e lesione subtotale del sovraspinato: 8%”.
Tutto ciò esposto, il ricorrente, poiché i procedimenti amministrativi sono stati conclusi negativamente, ha convenuto in giudizio l'IN per chiedere che venga accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per le denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, nonché quello complessivo derivante dal conglobamento con i postumi dell'infortunio del 2012 e delle altre patologie indennizzate e, per pagina 2 di 8 l'effetto, la condanna dell'Istituto al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria.
L'IN ha resistito in giudizio.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, l'IN ha eccepito che le patologie richieste mediante l'odierno giudizio sono insorte e sono stare diagnosticate e denunciate in epoca recente, in un momento cronologicamente distante rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa continuativa.
In relazione a tale osservazione, valga richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206/1988, che ha escluso che una denunzia tardiva possa precludere il riconoscimento dell'indennizzo al ricorrente in quanto ciò sarebbe una chiara violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione, specificando altresì che ciò “non comporta alcun aggravio per
l'Istituto assicuratore giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora anche dimostrare che - giusta i nuovi principi ora fissati da questa Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era addetto”.
Da quanto sopra discende unicamente l'impossibilità per il lavoratore di giovarsi della presunzione relativa fissata dalla legge quanto alla eziologia lavorativa della patologia cd. tabellata, ferma restando la possibilità di dimostrare l'origine lavorativa della patologia ed il carattere morbigeno delle lavorazioni cui era adibito.
2.2. In relazione alle denunciate malattie professionali, lo svolgimento delle mansioni svolte da parte del ricorrente deve ritenersi dimostrata dall'esito dell'istruttoria orale svolta.
Per quanto attiene all'attività lavorativa prestata da DA NO come panettiere, è stato sentito il teste AN SA, escusso all'udienza del 29 settembre 2022, il quale ha riferito di essere a conoscenza delle mansioni espletate dal ricorrente in quanto, come lui, svolgeva la professione di panettiere, avendovi anche lavorato insieme dal 2009 fino al 2012/13 presso il panificio “Pilloni”.
Il teste ha riferito che il ricorrente movimentava quotidianamente sacchi di farina che pesavano: fino all'anno 2000, 100 kg l'uno; dall'anno 2000 all'anno 2011, 50 kg l'uno; infine, dall'anno
2011, 25 kg l'uno. I sacchi movimentati ogni giorno, nel periodo in cui hanno lavorato assieme, erano circa 8/10.
pagina 3 di 8 Il teste SA ha dichiarato che il ricorrente trasportava i sacchi di farina dal magazzino fino all'impastatrice, dove venivano svuotati, e poi provvedeva alla creazione dell'impasto per il pane, lavorando per l'intero orario di 8 ore. Il teste ha altresì precisato che, quando per necessità legate alla lavorazione era necessario prendere dell'impasto dal macchinario, tale operazione veniva svolta con movimenti ripetuti degli arti superiori e delle spalle poiché era necessario inchinarsi fino al fondo dell'impastatrice.
Il testimone ha poi riferito che il ricorrente, una volta fatti i panetti, li posizionava su apposite tavole di legno, pesanti circa 28/30 kg, e li portava al forno, ove venivano posizionati in un carrello elevatore manuale sollevabile con l'uso delle braccia;
il pane era quindi infornato mediante la spinta del nastro nel forno, adoperando la mano destra, mentre con la sinistra si tirava per riprenderlo. L'undicesimo e il dodicesimo braccio erano pesanti in quanto posizionati al di sopra delle spalle.
Il teste ha poi riferito che, dopo la cottura, il ricorrente puliva il forno e l'impastatrice, adoperando un raschietto e una scopina;
infine, le ceste con il pane prodotto, pesanti circa 30 kg, venivano portate in deposito.
L'orario di lavoro in panificio era di 8 ore la settimana, per sei giorni, con il sabato notte libero.
Per quanto riguarda l'ulteriore attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata escussa la teste
IA UE Lecca, la quale, all'udienza del 24 novembre 2022, ha dichiarato di aver lavorato assieme al NO presso il carcere di Uta, per circa un anno, tra il 2017 e il 2018.
La teste ha riferito circa l'attività di sarto svolta dal ricorrente, esponendo che questi provvedeva a cucire le lenzuola e rattoppare le coperte, prendendole dalla lavanderia con un carrello, utilizzando la macchina per cucire e forbici.
Ha precisato che il ricorrente lavorava da solo, seduto con una postura protesa in avanti, per tutta la durata del turno, che andava dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, dal lunedì al sabato mattina, cucendo circa 70 lenzuola al giorno.
2.3. Tenendo conto di quanto emerso dall'istruttoria orale, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 4 dicembre 2023, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto dalle patologie diagnosticate in termini di
“esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee apprezzabili strumentalmente senza alcuna compromissione della funzionalità dell'articolazione scapolo omerale a carico della spalla sinistra”; a carico del rachide, un “deficit funzionale complessivo di sfumata entità ai gradi estremi delle escursioni articolari, in assenza di disturbi trofico sensitivi e motori con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi pluridistrettuale”.
pagina 4 di 8 Non ha, invece, riscontrato la presenza del morbo di UY a carico della mano destra.
Il consulente ha affermato che, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione contenuta in atti, quali le testimonianze sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, debba ritenersi che il ricorrente presenti una patologia a carico della spalla sinistra e del rachide lombare, da porsi in relazione quantomeno concausale con lavorazioni che hanno comportato movimentazione manuale non occasionale di carichi e sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore e che hanno richiesto, a carico della spalla, movimenti ripetuti e mantenimento di posture incongrue.
Il c.t.u. ha quindi dato atto di aver adoperato i codici tabellari nn. 227, 223, 224 e 193, valutando il danno biologico a carico della spalla sinistra nella misura del 4 per cento e il danno biologico a carico della colonna nella misura dell'8 per cento;
il danno biologico complessivo, considerate le patologie pregresse che avevano portato al riconoscimento di una percentuale di danno del 18 per cento, è stato valutato, utilizzando il metodo della semisomma, nella percentuale complessiva del
29 per cento.
Il danno biologico è stato rilevato dal consulente sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale.
Parte ricorrente non ha condiviso la valutazione del consulente, ritenuta troppo restrittiva in relazione a entrambi i distretti esaminati.
Con riferimento al danno alla spalla sinistra, ha rilevato che il codice 224 delle Tabelle di Legge
(limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi) prevede l'attribuzione di una percentuale fissa del 3 per cento, mentre le lesioni presenti causate da
“rottura completa sovra spinato, sottospinato e piccolo rotondo, tenovaginalite con tendinosi e calcificazioni sottoscapolare”, individuate al codice 227, comporterebbero un danno del 4 per cento. La misura complessiva del danno biologico a carico delle spalle sarebbe, pertanto, pari al 7 per cento.
Quanto alla prima osservazione, il consulente ha risposto sostenendo che “nel caso specifico si rimanda all'attenta lettura del quadro clinico rilevato da cui si rileva che non esiste alcuna limitazione funzionale neanche ai gradi estremi della scapolo omerale. Ne deriva che nessuna percentuale di danno biologico può essere attribuita con riferimento a quel codice tabellare”.
Quanto alla seconda osservazione, il consulente ha risposto che, riferendosi per la colonna al codice 193, esso “prevede il metodo di valutazione del “FINO AL). Il sistema del “fino a
“consiste di un'indicazione che pone un limite massimo al pregiudizio biologico, statico
pagina 5 di 8 dinamico, conseguente alla menomazione così come diagnosticata nella voce. Per tutte le diverse formulazioni, di minore valore invalidante, il CTU è chiamato ad individuare caso per caso, all'interno del tetto ovvero del range prefissato (da intendersi da 0 fino al ...) il grado percentuale più rispondente al pregiudizio dell'integrità del soggetto in esame. Per questo motivo bisogna fare riferimento al quadro clinico rilevato e dettagliatamente descritto in relazione”.
Per tali motivi, il c.t.u. ha ritenuto di dover confermare le conclusioni espresse.
Parte resistente ha invece rilevato che il c.t.u., in relazione alla patologia riferita alla spalla sinistra, avrebbe riconosciuto la sussistenza di una malattia professionale in presenza di documentazione medica che, invece, dimostra esiti di eventi infortunistici e non di malattia.
In secondo luogo, ha osservato che l'ausiliario non ha considerato il periodo massimo di indennizzabilità, in quanto gli accertamenti diagnostici su spalla e rachide lombare risalgono agli anni 2019 e 2020, rispettivamente sei e sette anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Con riguardo alla contestazione relativa alla mancata considerazione del periodo massimo di indennizzabilità, il consulente ha opportunamente rammentato che, trattandosi di questione prettamente giuridica, non era compito suo operare alcuna valutazione.
La questione, peraltro, è stata già risolta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, supra citata.
Non ha invece risposto alle osservazioni formulate all'elaborato peritale, alla prima contestazione di parte resistente, per cui è stato chiamato a fornire i chiarimenti con ordinanza emessa il 26 novembre 2024.
Il c.t.u. ha precisato che l'esame ecografico della spalla sinistra, eseguito il 31 luglio 2019, evidenziava una degenerazione tendinosica e un'entesopatia calcifica inserzionale del tendine deltoideo, con presenza di calcificazioni e irregolarità del profilo del trochite. Si osservava inoltre una rottura completa del sottoscapolare, con retrazione dei monconi del sovraspinato, e l'assenza di visualizzazione del sottoscapolare e del piccolo rotondo.
Secondo il consulente, nella spalla esaminata coesistevano due condizioni patologiche distinte: da un lato gli esiti di una lesione completa del muscolo sovraspinato, verosimilmente legata a un evento traumatico non denunciato;
dall'altro, una degenerazione tendinosa con calcificazioni che interessavano un altro muscolo, cioè il sottoscapolare. Quest'ultima, a suo avviso, doveva essere interpretata come esito di una malattia professionale riconducibile, in termini di concausalità, alle specifiche mansioni lavorative svolte dal soggetto, le quali comportavano un sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, determinato da movimenti ripetuti e posture incongrue, sebbene non continuative.
pagina 6 di 8 Alla luce del quadro clinico e strumentale disponibile, il c.t.u. ha quindi confermato che si trattava di una malattia professionale concausata dall'attività lavorativa e ha valutato un danno biologico nella misura del 4 per cento, ribadendo la precedente stima.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dalle parti.
L'IN deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura pari al 29 per cento con decorrenza di legge.
L'Istituto resistente deve essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico complessivo accertato nella misura del
29 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21 aprile 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere compensate nella misura di 1/3 e l'IN deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che DA NO ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico stimabile nella misura del 29 per cento, con decorrenza di legge;
- condanna l'IN alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 29 per cento, con decorrenza dal 21 aprile 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e pagina 7 di 8 maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l'IN alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.316,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell'IN le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 89/2022 R.A.C.L., promossa da
NO DA, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dell'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2022, DA NO ha agito in giudizio nei confronti dell'IN esponendo:
- di aver lavorato come panettiere dal 1977 al 2013 (nello specifico: dal 21 febbraio 1977 al 6 luglio 1979 e dal 1° luglio 1980 al 2 dicembre 2009 presso il Panificio di OR RG & AI
EA s.n.c. e, dal 3 dicembre 2009 al 2 marzo 2013 presso Panificio Pilloni s.n.c);
- di aver movimentato manualmente, per 2 ore al giorno, sacchi di farina di semola 00 del peso dapprima di 100 kg ciascuno, poi ridotti a 25 kg cadauno, dal magazzino sino all'impastatrice;
- di essersi dedicato, di media per quattro ore della giornata lavorativa, alle fasi di lavorazione del pane, dall'impasto alla cottura, sino all'uscita del prodotto dal forno;
- di essersi occupato della lavorazione della pasta e dei panetti del pane, che richiedeva circa tre ore, mantenendo una postura innaturale del collo, prolungatamente rivolta verso il basso, compiendo movimenti ripetuti e sforzi delle mani e delle spalle;
- di aver utilizzato, per la cottura dei panetti, apposite tavole di legno del peso di 25/30 kg, trasportate manualmente fino al forno, servendosi poi di un nastro carrello per spingere i panetti pagina 1 di 8 del pane dentro al forno, con movimenti ripetuti delle braccia, anche al di sopra della linea delle spalle;
- di essersi occupato della pulizia del forno, dopo aver tolto il pane cotto con la pala, utilizzando un bastone dotato di spatola, con ripetizione di tale operazione per dieci minuti ogni ora;
- di aver movimentato le ceste contenenti il pane prodotto, del peso di circa 25/30 kg;
- di aver lavorato alle dipendenze del Ministero della Giustizia come addetto alla cucina, porta- vitto e sarto, presso la Casa Circondariale di Iglesias e di Uta, dal 1° febbraio 2014 al 7 luglio
2018;
- di essere stato impegnato presso la Casa Circondariale di Iglesias, nell'anno 2014, nella preparazione del vitto per 130/140 persone, occupandosi della movimentazione e sistemazione manuale delle diverse tipologie di alimenti (cassette di frutta e verdura, confezioni di pasta, pelati, olio, surgelati, sacchi di patate, forme di formaggio, confezioni di acqua) del trasporto di pesanti pentoloni di acqua e cibo, della pulizia delle stoviglie utilizzate, nonché del trasporto del cibo da servire all'interno delle celle utilizzando un carrello;
- di aver svolto l'attività di porta-vitto presso la Casa Circondariale di Uta, dal 2015 al 2016, richiedendo tale occupazione la movimentazione manuale di un carrello carico del cibo da servire ai detenuti all'interno delle celle, e la pulizia di diversi ambienti del carcere;
- di aver svolto, gennaio 2017 all'ottobre 2018, l'attività di sarto, utilizzando una macchina per cucire e comportava una postura fissa seduta con la colonna protesa in avanti e movimenti ripetuti delle spalle e delle mani;
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale le patologie “lesioni alla spalla sinistra ed alla colonna cervico-lombare” e il “morbo di UY”, per le quali in data 21 aprile 2021 ha presentato domande di indennizzo all'IN;
- che le domande e le opposizioni non sono state accolte;
- di essere titolare di una rendita del 18 per cento, di cui 2 per cento per “epicondilite”, 5 per cento per “STC”, 2 per cento per “esiti d'infortunio alla spalla destra” del 10 settembre 2012, e 10 per cento per esiti di infortunio da “deficit funzionale di polso: 2% e spalla sinistra e lesione subtotale del sovraspinato: 8%”.
Tutto ciò esposto, il ricorrente, poiché i procedimenti amministrativi sono stati conclusi negativamente, ha convenuto in giudizio l'IN per chiedere che venga accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per le denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, nonché quello complessivo derivante dal conglobamento con i postumi dell'infortunio del 2012 e delle altre patologie indennizzate e, per pagina 2 di 8 l'effetto, la condanna dell'Istituto al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria.
L'IN ha resistito in giudizio.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, l'IN ha eccepito che le patologie richieste mediante l'odierno giudizio sono insorte e sono stare diagnosticate e denunciate in epoca recente, in un momento cronologicamente distante rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa continuativa.
In relazione a tale osservazione, valga richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206/1988, che ha escluso che una denunzia tardiva possa precludere il riconoscimento dell'indennizzo al ricorrente in quanto ciò sarebbe una chiara violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione, specificando altresì che ciò “non comporta alcun aggravio per
l'Istituto assicuratore giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora anche dimostrare che - giusta i nuovi principi ora fissati da questa Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era addetto”.
Da quanto sopra discende unicamente l'impossibilità per il lavoratore di giovarsi della presunzione relativa fissata dalla legge quanto alla eziologia lavorativa della patologia cd. tabellata, ferma restando la possibilità di dimostrare l'origine lavorativa della patologia ed il carattere morbigeno delle lavorazioni cui era adibito.
2.2. In relazione alle denunciate malattie professionali, lo svolgimento delle mansioni svolte da parte del ricorrente deve ritenersi dimostrata dall'esito dell'istruttoria orale svolta.
Per quanto attiene all'attività lavorativa prestata da DA NO come panettiere, è stato sentito il teste AN SA, escusso all'udienza del 29 settembre 2022, il quale ha riferito di essere a conoscenza delle mansioni espletate dal ricorrente in quanto, come lui, svolgeva la professione di panettiere, avendovi anche lavorato insieme dal 2009 fino al 2012/13 presso il panificio “Pilloni”.
Il teste ha riferito che il ricorrente movimentava quotidianamente sacchi di farina che pesavano: fino all'anno 2000, 100 kg l'uno; dall'anno 2000 all'anno 2011, 50 kg l'uno; infine, dall'anno
2011, 25 kg l'uno. I sacchi movimentati ogni giorno, nel periodo in cui hanno lavorato assieme, erano circa 8/10.
pagina 3 di 8 Il teste SA ha dichiarato che il ricorrente trasportava i sacchi di farina dal magazzino fino all'impastatrice, dove venivano svuotati, e poi provvedeva alla creazione dell'impasto per il pane, lavorando per l'intero orario di 8 ore. Il teste ha altresì precisato che, quando per necessità legate alla lavorazione era necessario prendere dell'impasto dal macchinario, tale operazione veniva svolta con movimenti ripetuti degli arti superiori e delle spalle poiché era necessario inchinarsi fino al fondo dell'impastatrice.
Il testimone ha poi riferito che il ricorrente, una volta fatti i panetti, li posizionava su apposite tavole di legno, pesanti circa 28/30 kg, e li portava al forno, ove venivano posizionati in un carrello elevatore manuale sollevabile con l'uso delle braccia;
il pane era quindi infornato mediante la spinta del nastro nel forno, adoperando la mano destra, mentre con la sinistra si tirava per riprenderlo. L'undicesimo e il dodicesimo braccio erano pesanti in quanto posizionati al di sopra delle spalle.
Il teste ha poi riferito che, dopo la cottura, il ricorrente puliva il forno e l'impastatrice, adoperando un raschietto e una scopina;
infine, le ceste con il pane prodotto, pesanti circa 30 kg, venivano portate in deposito.
L'orario di lavoro in panificio era di 8 ore la settimana, per sei giorni, con il sabato notte libero.
Per quanto riguarda l'ulteriore attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata escussa la teste
IA UE Lecca, la quale, all'udienza del 24 novembre 2022, ha dichiarato di aver lavorato assieme al NO presso il carcere di Uta, per circa un anno, tra il 2017 e il 2018.
La teste ha riferito circa l'attività di sarto svolta dal ricorrente, esponendo che questi provvedeva a cucire le lenzuola e rattoppare le coperte, prendendole dalla lavanderia con un carrello, utilizzando la macchina per cucire e forbici.
Ha precisato che il ricorrente lavorava da solo, seduto con una postura protesa in avanti, per tutta la durata del turno, che andava dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, dal lunedì al sabato mattina, cucendo circa 70 lenzuola al giorno.
2.3. Tenendo conto di quanto emerso dall'istruttoria orale, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 4 dicembre 2023, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto dalle patologie diagnosticate in termini di
“esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee apprezzabili strumentalmente senza alcuna compromissione della funzionalità dell'articolazione scapolo omerale a carico della spalla sinistra”; a carico del rachide, un “deficit funzionale complessivo di sfumata entità ai gradi estremi delle escursioni articolari, in assenza di disturbi trofico sensitivi e motori con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi pluridistrettuale”.
pagina 4 di 8 Non ha, invece, riscontrato la presenza del morbo di UY a carico della mano destra.
Il consulente ha affermato che, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione contenuta in atti, quali le testimonianze sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, debba ritenersi che il ricorrente presenti una patologia a carico della spalla sinistra e del rachide lombare, da porsi in relazione quantomeno concausale con lavorazioni che hanno comportato movimentazione manuale non occasionale di carichi e sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore e che hanno richiesto, a carico della spalla, movimenti ripetuti e mantenimento di posture incongrue.
Il c.t.u. ha quindi dato atto di aver adoperato i codici tabellari nn. 227, 223, 224 e 193, valutando il danno biologico a carico della spalla sinistra nella misura del 4 per cento e il danno biologico a carico della colonna nella misura dell'8 per cento;
il danno biologico complessivo, considerate le patologie pregresse che avevano portato al riconoscimento di una percentuale di danno del 18 per cento, è stato valutato, utilizzando il metodo della semisomma, nella percentuale complessiva del
29 per cento.
Il danno biologico è stato rilevato dal consulente sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale.
Parte ricorrente non ha condiviso la valutazione del consulente, ritenuta troppo restrittiva in relazione a entrambi i distretti esaminati.
Con riferimento al danno alla spalla sinistra, ha rilevato che il codice 224 delle Tabelle di Legge
(limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi) prevede l'attribuzione di una percentuale fissa del 3 per cento, mentre le lesioni presenti causate da
“rottura completa sovra spinato, sottospinato e piccolo rotondo, tenovaginalite con tendinosi e calcificazioni sottoscapolare”, individuate al codice 227, comporterebbero un danno del 4 per cento. La misura complessiva del danno biologico a carico delle spalle sarebbe, pertanto, pari al 7 per cento.
Quanto alla prima osservazione, il consulente ha risposto sostenendo che “nel caso specifico si rimanda all'attenta lettura del quadro clinico rilevato da cui si rileva che non esiste alcuna limitazione funzionale neanche ai gradi estremi della scapolo omerale. Ne deriva che nessuna percentuale di danno biologico può essere attribuita con riferimento a quel codice tabellare”.
Quanto alla seconda osservazione, il consulente ha risposto che, riferendosi per la colonna al codice 193, esso “prevede il metodo di valutazione del “FINO AL). Il sistema del “fino a
“consiste di un'indicazione che pone un limite massimo al pregiudizio biologico, statico
pagina 5 di 8 dinamico, conseguente alla menomazione così come diagnosticata nella voce. Per tutte le diverse formulazioni, di minore valore invalidante, il CTU è chiamato ad individuare caso per caso, all'interno del tetto ovvero del range prefissato (da intendersi da 0 fino al ...) il grado percentuale più rispondente al pregiudizio dell'integrità del soggetto in esame. Per questo motivo bisogna fare riferimento al quadro clinico rilevato e dettagliatamente descritto in relazione”.
Per tali motivi, il c.t.u. ha ritenuto di dover confermare le conclusioni espresse.
Parte resistente ha invece rilevato che il c.t.u., in relazione alla patologia riferita alla spalla sinistra, avrebbe riconosciuto la sussistenza di una malattia professionale in presenza di documentazione medica che, invece, dimostra esiti di eventi infortunistici e non di malattia.
In secondo luogo, ha osservato che l'ausiliario non ha considerato il periodo massimo di indennizzabilità, in quanto gli accertamenti diagnostici su spalla e rachide lombare risalgono agli anni 2019 e 2020, rispettivamente sei e sette anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Con riguardo alla contestazione relativa alla mancata considerazione del periodo massimo di indennizzabilità, il consulente ha opportunamente rammentato che, trattandosi di questione prettamente giuridica, non era compito suo operare alcuna valutazione.
La questione, peraltro, è stata già risolta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, supra citata.
Non ha invece risposto alle osservazioni formulate all'elaborato peritale, alla prima contestazione di parte resistente, per cui è stato chiamato a fornire i chiarimenti con ordinanza emessa il 26 novembre 2024.
Il c.t.u. ha precisato che l'esame ecografico della spalla sinistra, eseguito il 31 luglio 2019, evidenziava una degenerazione tendinosica e un'entesopatia calcifica inserzionale del tendine deltoideo, con presenza di calcificazioni e irregolarità del profilo del trochite. Si osservava inoltre una rottura completa del sottoscapolare, con retrazione dei monconi del sovraspinato, e l'assenza di visualizzazione del sottoscapolare e del piccolo rotondo.
Secondo il consulente, nella spalla esaminata coesistevano due condizioni patologiche distinte: da un lato gli esiti di una lesione completa del muscolo sovraspinato, verosimilmente legata a un evento traumatico non denunciato;
dall'altro, una degenerazione tendinosa con calcificazioni che interessavano un altro muscolo, cioè il sottoscapolare. Quest'ultima, a suo avviso, doveva essere interpretata come esito di una malattia professionale riconducibile, in termini di concausalità, alle specifiche mansioni lavorative svolte dal soggetto, le quali comportavano un sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, determinato da movimenti ripetuti e posture incongrue, sebbene non continuative.
pagina 6 di 8 Alla luce del quadro clinico e strumentale disponibile, il c.t.u. ha quindi confermato che si trattava di una malattia professionale concausata dall'attività lavorativa e ha valutato un danno biologico nella misura del 4 per cento, ribadendo la precedente stima.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dalle parti.
L'IN deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura pari al 29 per cento con decorrenza di legge.
L'Istituto resistente deve essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico complessivo accertato nella misura del
29 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21 aprile 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere compensate nella misura di 1/3 e l'IN deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che DA NO ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico stimabile nella misura del 29 per cento, con decorrenza di legge;
- condanna l'IN alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 29 per cento, con decorrenza dal 21 aprile 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e pagina 7 di 8 maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l'IN alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.316,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell'IN le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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