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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2024, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. nr. 2971/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE
Dott. Sonia Piccinni GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2022 promossa da:
CP_1 CP_1 Parte_1 CP_2 [...]
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Proverbio (PEC: Pt_2 Parte_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. PROVERBIO MICHELE e Email_1
presso di lui elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORI
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. DELLE MONACHE PAOLO (pec Controparte_3
e dall'Avv. VALENTINA MICHELI (PEC: Email_2
Email_3
CONVENUTO avente per oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
Collegio del 20.9.2024
FATTO
Con atto ritualmente notificato i Sigg.ri , , CP_1 Parte_4
, E hanno citato in giudizio CP_2 Parte_2 Parte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ CP_3
“Voglia l'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda attrice e per l'effetto così provvedere: a) riconoscere che i sigg. Parte_4 [...]
e meglio in epigrafe identificati, sono eredi CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3
pagina 1 di 3 legittimari di nato a [...] il /11.06.1926 e deceduto in Albano Laziale il Persona_1
11.02.2021, quanto ai primi due quali figli ed eredi legittimari e quanto ai nipoti ( e Pt_2 CP_2
), eredi legittimari in rappresentazione della quota spettante al figlio rinunciante all'eredità Pt_3 CP_4 ai sensi degli artt. 537 cc e 467 cc.; b) dato atto dell'esistenza del testamento olografo redatto da
[...]
pubblicato in data 19.07.2021 dal Notaio atto rep. n. 8279, Voglia dichiarare Per_1 Persona_2 che quest'ultimo è nullo nella parte in cui viola i diritti degli attori e li pretermette totalmente dall'eredità loro spettantenelle quote indicate in premessa e loro riservate dall'art. 537 cc quali eredi legittimari di
c) in accoglimento delle domande sub a) e sub b) Voglia dichiarare che gli attori, nella loro Persona_1 qualità di eredi legittimari, partecipano alla successione dello scomparso meglio in atti Persona_1 identificato, nella misura percentuale e/o frazione indicata in premessa e che sono proprietari degli immobili caduti in successione nella percentuale indicata e che qui di seguito si riportano quanto ai dati identificativi: a) Quota pari ad8/12 dell'intero dell'appartamento sito in Albano Laziale in località Monte Savello distinto in catasto al foglio 6, part. 335, sub. 501 categoria catastale A/2 classe terza, vani 5,5, superfice catastale 190 mg, rendita euro 710,13;
b) Terreno sito in comune di Marzano Appio (CE), della superficie di ma 2.036, seminativo arboreo, distinto in catasto terreni alla partita 4904, foglio 27, part.236
d) Il tutto con riserva di proporre separata azione di divisione dei beni caduti in successione e) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto aderendo alla domanda attorea.
Ne segue che, ferma la quota disponibile in capo al convenuto, occorre reintegrare gli attori della quota di riserva, conformemente a quanto previsto dall'art. 537 comma 2 c.c. secondo cui “Se i figli sono più,
è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ne segue che, essendo i figli 4 , , CP_1 Parte_4 [...]
E ) ed agendo , E CP_3 Persona_3 CP_2 Parte_2
in rappresentazione ex art 467 c.c. del padre rinunciante Parte_3 Persona_3
all'eredità, occorre ridurre le disposizioni testamentarie al fine di reintegrare gli attori della loro quota di riserva stabilita a loro favore dalla richiamata disposizione pari ad 1/6ciascuno (2/3 diviso 4 fratelli) fermo restando che la quota di 1/6 spettante al va assegnata ai tre figli odierni attori in Persona_3
comunione tra loro.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione dell'adesione di parte convenuta alla domanda seppur solo in sede giudiziale e, per la parte restante, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate e con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto da dirimere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da parte attrice, dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e, per l'effetto:
pagina 2 di 3 a) determina l'attribuzione agli attori sull'asse ereditario, meglio indicato nell'atto di citazione, delle seguenti quote: 1/6 NC OL, 1/6 NC OS IA, 1/18
NC LA, 1/18 NC IC E 1/18 NC CA.
b) condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che compensate per la metà, si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 1.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.9.2024.
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE
Dott. Sonia Piccinni GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2022 promossa da:
CP_1 CP_1 Parte_1 CP_2 [...]
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Proverbio (PEC: Pt_2 Parte_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. PROVERBIO MICHELE e Email_1
presso di lui elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORI
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. DELLE MONACHE PAOLO (pec Controparte_3
e dall'Avv. VALENTINA MICHELI (PEC: Email_2
Email_3
CONVENUTO avente per oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
Collegio del 20.9.2024
FATTO
Con atto ritualmente notificato i Sigg.ri , , CP_1 Parte_4
, E hanno citato in giudizio CP_2 Parte_2 Parte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ CP_3
“Voglia l'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda attrice e per l'effetto così provvedere: a) riconoscere che i sigg. Parte_4 [...]
e meglio in epigrafe identificati, sono eredi CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3
pagina 1 di 3 legittimari di nato a [...] il /11.06.1926 e deceduto in Albano Laziale il Persona_1
11.02.2021, quanto ai primi due quali figli ed eredi legittimari e quanto ai nipoti ( e Pt_2 CP_2
), eredi legittimari in rappresentazione della quota spettante al figlio rinunciante all'eredità Pt_3 CP_4 ai sensi degli artt. 537 cc e 467 cc.; b) dato atto dell'esistenza del testamento olografo redatto da
[...]
pubblicato in data 19.07.2021 dal Notaio atto rep. n. 8279, Voglia dichiarare Per_1 Persona_2 che quest'ultimo è nullo nella parte in cui viola i diritti degli attori e li pretermette totalmente dall'eredità loro spettantenelle quote indicate in premessa e loro riservate dall'art. 537 cc quali eredi legittimari di
c) in accoglimento delle domande sub a) e sub b) Voglia dichiarare che gli attori, nella loro Persona_1 qualità di eredi legittimari, partecipano alla successione dello scomparso meglio in atti Persona_1 identificato, nella misura percentuale e/o frazione indicata in premessa e che sono proprietari degli immobili caduti in successione nella percentuale indicata e che qui di seguito si riportano quanto ai dati identificativi: a) Quota pari ad8/12 dell'intero dell'appartamento sito in Albano Laziale in località Monte Savello distinto in catasto al foglio 6, part. 335, sub. 501 categoria catastale A/2 classe terza, vani 5,5, superfice catastale 190 mg, rendita euro 710,13;
b) Terreno sito in comune di Marzano Appio (CE), della superficie di ma 2.036, seminativo arboreo, distinto in catasto terreni alla partita 4904, foglio 27, part.236
d) Il tutto con riserva di proporre separata azione di divisione dei beni caduti in successione e) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto aderendo alla domanda attorea.
Ne segue che, ferma la quota disponibile in capo al convenuto, occorre reintegrare gli attori della quota di riserva, conformemente a quanto previsto dall'art. 537 comma 2 c.c. secondo cui “Se i figli sono più,
è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ne segue che, essendo i figli 4 , , CP_1 Parte_4 [...]
E ) ed agendo , E CP_3 Persona_3 CP_2 Parte_2
in rappresentazione ex art 467 c.c. del padre rinunciante Parte_3 Persona_3
all'eredità, occorre ridurre le disposizioni testamentarie al fine di reintegrare gli attori della loro quota di riserva stabilita a loro favore dalla richiamata disposizione pari ad 1/6ciascuno (2/3 diviso 4 fratelli) fermo restando che la quota di 1/6 spettante al va assegnata ai tre figli odierni attori in Persona_3
comunione tra loro.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione dell'adesione di parte convenuta alla domanda seppur solo in sede giudiziale e, per la parte restante, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate e con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto da dirimere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da parte attrice, dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e, per l'effetto:
pagina 2 di 3 a) determina l'attribuzione agli attori sull'asse ereditario, meglio indicato nell'atto di citazione, delle seguenti quote: 1/6 NC OL, 1/6 NC OS IA, 1/18
NC LA, 1/18 NC IC E 1/18 NC CA.
b) condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che compensate per la metà, si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 1.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.9.2024.
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
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