TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Rosario Vizzari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2022 promossa da:
c.f. ) con l'avv. PAOLO MAGI (C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
), e l'avv. FRADEANI FRANCESCO (c.f. ) con CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
studio in Piazza Don G. Minzoni n. 4, 60123 AN (AN) tutti elettivamente domiciliati in
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimi
ATTORE contro
(c.f. ) con Avv. te Controparte_1 P.IVA_1
LI NI (C.F.: e (c.f. C.F._4 Controparte_2
) con studio in via MONTE SABOTINO 74, MODENA tutti elettivamente C.F._5
domiciliati in Indirizzo Telematico presso lo studio di quest'ultime
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di AN adito, contrariis reiectis: nel merito - in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l'incapacità di disporre per testamento ex art. 591 co 2, n. 3 c.c. della Sig.ra al momento della Parte_2
redazione dell'atto di ultima volontà, ovvero in data 29 settembre 2016 e per l'effetto annullare il
pagina 1 di 12 testamento olografo pubblicato in data 19 ottobre 2017 a rogito Notaio Dott. di Persona_1
Senigallia al n. 86.647 di Repertorio e al n. 26.325 della Raccolta e, per l'effetto, ulteriormente dichiarare aperta la successione mortis causa della Sig.ra - in via subordinata: Parte_2
nella denegata, non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare
e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l'inadempimento dell'onere testamentario imposto dalla Sig.ra all' (Cod. Fisc. Parte_2 Controparte_3
) con testamento olografo del 29 settembre 2016 pubblicato in data 19 ottobre 2017 a P.IVA_1
rogito Notaio Dott. di Senigallia al n. 86.647 di Repertorio e al n. 26.325 della Persona_1
Raccolta e, per l'effetto, dichiarare risolto il testamento ai sensi dell'art. 648 co. 2 c.c., conseguentemente, dichiarando altresì aperta la successione mortis causa della Sig.ra
[...]
- ancora in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui non Parte_2
dovesse essere accolta, né la domanda principale, ma neanche la subordinata che precede, perché non sussistenti i presupposti per la risoluzione del testamento ex art. 648 c.c., condannare, per le ragioni in cui premessa, l' (Cod. Fisc. Controparte_3
), al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento del P.IVA_1 Parte_1 danno, la somma di € 238.572,00, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, pen. co., c.c. e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minor somma che verrà accertata al termine dell'espletanda istruttoria, ovvero e, in ogni caso, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - ancora in via riconvenzionale nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta, né la domanda principale, ma neanche la prima subordinata contenuta in citazione, per le ragioni di cui sopra ed in atti, condannare, l' (Cod. Fisc. Controparte_3
), e/o comunque porre in compensazione con il controcredito eventualmente dovuto e P.IVA_1
come ex adverso richiesto in via riconvenzionale, al pagamento in favore della Sig.ra
[...]
a titolo di risarcimento del danno/rimborso/restituzione spese sostenute ed anticipate, Parte_1 della somma di € 7.275,28, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, pen. co., c.c. e rivalutazione monetaria;
- sempre nel merito ed in ogni caso: rigettare in toto, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande avversarie, nessuna esclusa, perché infondate, sia in fatto che in diritto, nonché sfornite del tutto di prova. In ogni caso, vinte le spese di lite e compenso professionale di
Avvocato.».
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Nel merito ed in via principale Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in via principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata e gradata, in quanto destituite da ogni fondamento, in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la validità e piena efficacia del testamento olografo della defunta sig.ra Parte_2
pagina 2 di 12 , pubblicato in data 19 ottobre 2017 a rogito notaio Dott. di Senigallia (An) Pt_2 Persona_1
al nr. 86.647 rep. e al nr. 26.325 raccolta accertare e dichiarare da parte di
[...]
(ora in persona della Presidente Nazionale e Controparte_4 CP_5
legale rappresentante pro-tempore Sig.ra l'adempimento all'onere posto a suo carico CP_6
dalle disposizioni testamentarie della de cuius, accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di risarcimento è dovuta dalla convenuta a parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste della convenuta, condannare l'attrice al rimborso di tutte le somme che (ora ) ha versato, dalla Controparte_4 CP_5 data di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, alla “ Persona_2
nonché alla refusione di tutte le spese da questa sostenute per il mantenimento e
[...]
le cure veterinarie prestate alle gatte, oltre ad ogni ulteriore spesa comunque sostenuta dalla convenuta in forza dell'eredità pervenutale, somme tutte da determinarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento del danno all'immagine della convenuta, da determinarsi in via equitativa, condannare l'attrice al risarcimento del danno cagionato alla convenuta a seguito del comportamento tenuto in sede di procedura di mediazione nr. 163/2018 avente ad oggetto la divisione dei beni immobili caduti in comunione ereditaria, somma determinata in Euro 11.484,32 salvo la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle somme dovute, a far data dall'accettazione dell'eredità, per la quota di indennità di occupazione senza titolo delle unità immobiliari, oggetto di lascito testamentario, occupate dalla figlia dell'attrice, con riserva di determinare in sede istruttoria l'ammontare delle somme suddette, condannare parte attrice al versamento a favore della convenuta del 50% dei canoni di locazione incassati a far data dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. In via subordinata.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale, operare la riduzione delle eventuali somme dovute dalla convenuta a parte attrice per effetto della domanda riconvenzionale, salvo la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, compensare l'eventuale credito di parte convenuta con quello vantato da parte attrice richiesto in reconventio reconventionis, credito da determinare nel suo esatto ammontare in corso di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui all'atto introduttivo di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta associazione contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale. CP_3
pagina 3 di 12 Alla prima udienza di comparizione, il giudice istruttore, rilevata la proposizione da parte dell'attrice di domanda in reconventio reconventionis, concedeva termine affinché depositasse apposita nota contenente quest'ultima domanda riconvenzionale accordando, altresì, termine sino a cinque giorni prima alla parte convenuta per prendere specifica posizione su detta domanda.
Parte attrice prendeva posizione quanto all'ulteriore domanda come segue: «…in aggiunta alle domande già formulate in citazione, … conclude ora chiedendo all'Ill.mo Tribunale civile di
AN: - ancora in via riconvenzionale nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta, né la domanda principale, ma neanche la prima subordinata contenuta in citazione, per le ragioni di cui sopra ed in atti, condannare, l' Controparte_3
(Cod. Fisc. ), e/o comunque porre in compensazione con il controcredito P.IVA_1
eventualmente dovuto e come ex adverso richiesto in via riconvenzionale, al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento del danno/rimborso/restituzione spese Parte_1 sostenute ed anticipate, della somma di € 7.275,28, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, pen. co., c.c. e rivalutazione monetaria. In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di Avvocato».
Così integrate le domande venivano concessi i termini di cui ex art. 183 c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi.
All'udienza del 25 giugno 2025, a tale scopo fissata, le parti precisavano le conclusioni, il G.I. concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione riservava di riferire al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la de cuius, al tempo in cui la stessa era ancora in vita, poco prima della redazione del testamento impugnato (29.09.2016) era stata sottoposta a distinti e plurimi accertamenti medico psichiatrici, che hanno dato luogo ad altrettante separate diagnosi sulle condizioni mentali della testatrice (doc. 3 e 7 allegate alla citazione)
Nelle predette due valutazioni il Dott. certificava: Pt_3
- nella prima (del data 18 gennaio 2011), che la Sig.ra fosse affetta da «S. Parte_2
depressivo, ansiosa strutturata cronica in trattamento polifarmacologico e di sostegno in disturbo di personalità con crisi d'ansia ricorrenti;
Malattia di Menière; obesità, poliartrosi, malattia di Gilbert» (doc. 3);
- nella seconda (del 5 giugno 2015) accertava che la Sig.ra versava in «…. Parte_2
una vera e propria psicosi depressiva con alterazione grave del senso di realtà e di critica,
pagina 4 di 12 grave disadattamento e presenza di disturbi cognitivi con grave perdita dell'autostima…….
Sia il trattamento psicofarmacologico con ansiolitici ed antidepressivi» (doc. 7 parte attrice).
Tali valutazioni, addotte dalla attrice a fondamento della propria domanda, non possono assumere valenza probatoria certa in ordine alla condizione di incapacità di intendere e di volere della testatrice, atteso che esse, pur certificando patologie di vario tipo a carico della sig.ra ed Parte_2
in particolare disturbi psicologici e cognitivi, non attestano in maniera univoca e definitiva la incapacità di intendere e volere della stessa.
Dagli atti risulta altresì l'apertura di procedimento dinanzi all'Intestato Tribunale, volto alla nomina di un amministratore di sostegno, nel corso del quale la testatrice veniva sottoposta ad ulteriore accertamento medico dal Giudice Tutelare a mezzo di CTU medico legale, nominando il Dott.
[...]
al fine di approfondire ed accertare le condizioni mentali della già menzionata testatrice. Per_3
Orbene, il CTU nel proprio elaborato peritale del 26 febbraio 2016 (pochi mesi prima della redazione del testamento oggetto del presente giudizio), evidenziava l'esistenza di «……uno stato di abituale ed inemendabile incapacità a provvedere alla cura dei propri interessi ed a sé stessa. Alta la possibilità di raggiri e di spese incongrue non necessarie….» (doc. 14 di parte attrice), non concludendo però che la versasse in uno stato di incapacità totale di intendere e Parte_2
di volere, irreversibile alla data della redazione del testamento.
Peraltro, sempre il CTU dott. nel suo elaborato reso nell'ambito della procedura di nomina Per_3 dell'amministratore di sostegno, valutando lo specifico quesito del CTP della testatrice se vi fossero possibilità di ripresa e/o miglioramento delle condizioni cliniche della sig. Parte_2 rispondeva che “non è possibile escludere completamente la possibilità di un miglioramento nelle condizioni cliniche, miglioramento che se un lato appare improbabile non è opportuno escludere "a priori” Si conferma pertanto quanto già espresso nell'elaborato peritale con la considerazione della opportunità di una verifica delle condizioni cliniche della nel tempo, verifica volta Parte_2
sia alla puntuale, eventuale, cura di sintomi e segni di malattia che alla constatazione di eventuali miglioramenti che dovessero rendere non più indicata la Tutela”.
Ulteriore circostanza da considerare è relativa a quanto contenuto nella relazione (doc. n.12 di parte attrice) dell'amministratore di sostegno della de cuius, Avv. secondo la quale il dott. Persona_4
le avrebbe riferito “di aver aggravato la situazione diagnostica a fini lavorativi nei suoi Pt_3 certificati”, il che evidenzia ulteriormente la scarsa affidabilità delle relative diagnosi, sopra indicate, poste dall'attrice a fondamento della sua domanda.
pagina 5 di 12 Tali circostanze vanno valutate in comparazione con gli altri documenti medici prodotti dall'attrice con la memoria 183, comma VI, n.2 (doc. da 38 a 42 cartelle cliniche) e dalla convenuta nella memoria 183, comma VI, n. 3 (all. a, b certificazioni rispettivamente dei dottori e ), Per_5 Per_6
che hanno prospettato un quadro diagnostico a carico della testatrice tale da poter escludere l'incapacità di intendere e volere in capo alla stessa.
Da ciò ne discende che non vi è prova sufficiente del fatto che al momento della redazione del testamento impugnato la defunta fosse nelle condizioni di totale incapacità di Parte_2
intendere e di volere.
Va infatti rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «In tema di annullamento del testamento, …. (omissis)…. poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo»
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n. 3934, Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, n.9081).
Parte attrice, che era tenuta secondo l'arresto giurisprudenziale su richiamato, non ha ottemperato ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), dimostrando che la testatrice fosse in condizioni di incapacità piena di agire alla data della redazione del testamento, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
A ciò si aggiunga che la testatrice ha mantenuto piena lucidità durante tutto il periodo della procedura di amministrazione di sostegno, opponendosi alla stessa e nominando un proprio CTP, esercitando così i suoi diritti processuali (Cass. Civ. 34854/2024), situazione questa incompatibile con uno stato di totale incapacità di intendere e volere.
Infine deve evidenziarsi che il testamento appare steso in modo ordinato, chiaro e facilmente comprensibile e debitamente sottoscritto, evidenziando buona capacità espositiva e lessicale, caratteristiche non certo proprie di un soggetto incapace di intendere e volere.
Valutati e coordinati detti elementi si può affermare che, al momento della redazione del testamento impugnato, avvenuta solo pochi mesi dopo la redazione della perizia del CTU dott. la Per_3
defunta fosse nelle condizioni di intendere e di volere e conseguentemente il Parte_2
testamento così come impugnato deve essere dichiarato pienamente efficace.
Passando all'esame della domanda subordinata di mancato adempimento all'onere testamentario, onere ricadente sulla parte convenuta, osserva il Collegio che all'esito dell'espletata istruttoria, sia dalla documentazione versata in atti che dalla prova testi è emerso che la convenuta ha CP_3 comunque adempiuto all'onere su di essa gravante di cui al testamento in suo favore, così come pagina 6 di 12 impugnato dall'attrice, collocando le gatte oggetto della disposizione testamentaria presso una struttura adeguata e sostenendo i relativi costi di mantenimento e ricovero delle stesse (eccetto una nel frattempo deceduta), circostanza provata sia dai documenti in atti (ricevute di pagamento e bonifici doc.
3-25 di cui alla comparsa di costituzione e risposta e doc. n.34 sempre di parte convenuta) che dall'espletata prova per testi (teste ). Testimone_1
Sul punto appare corretto altresì sottolineare che appaiono inattendibili le testimonianze rese dalla figlia e dal genero dell'attrice, l'una avente, oltre al rapporto parentale con l'attrice, un interesse diretto nel presente procedimento (in quanto occupante uno degli immobili per cui è causa), l'altro perché non a conoscenza dei fatti di causa (avendo in particolare riferito di avere appreso della circostanza che una delle gatte fosse deceduta “dagli avvocati”, così ammettendo di avere avuto con gli stessi prima dell'escussione testimoniale contatti che ne minano la genuinità e attendibilità).
Pertanto anche detta domanda andrà rigettata, tanto quanto quella di risarcimento del danno per un importo di € 238.572,00, poiché subordinata alla declaratoria di inadempimento ex art. 648 cc, comma secondo e comunque non coltivata a livello istruttorio.
Quanto infine alla domanda attorea in reconventio reconventionis per € 7.275,28, osserva il
Collegio come la stessa sia solo parzialmente accoglibile: parte convenuta, prendendo posizione su detta domanda, afferma: “Per quanto riguarda l'entità delle somme richieste, si precisa che la somma di Euro 875,47 a pagamento del compenso del primo amministratore di sostegno della de cuius, Avv. è in realtà pari ad Euro 718,76 ed è stato pagato da come si Persona_4 CP_3 evince dalla copia della fattura quietanzata che si produce (doc.32)”, dandone prova documentale.
Ed ancora : “Parte attrice ha dichiarato di avere versato alla de cuius la somma di Euro 1.050,00 per far fronte alle spese della amministrata e il rimborso di detta somma è stato autorizzato dal
Giudice della volontaria giurisdizione con ordinanza emessa in data 11 marzo 2016. Il rimborso avrebbe dovuto avvenire in n. 10 rate mensili e pertanto il debito della de cuius avrebbe dovuto esaurirsi prima della sua morte.”, avvenuta in data 26.09.2017.
A tale ultimo proposito si evidenzia come già dalla redazione dell'inventario da parte dell'amministratore di sostegno avv. (doc. 19 parte attrice) alla data del 01.07.2016 e CP_7
cioè oltre un anno prima della morte della testatrice, risultasse un credito di appena 635,00 euro
(dopo meno di quattro mesi dalla specifica disposizione del Giudice tutelare del marzo del 2016), da cui non può che discendere la presunzione di avvenuta estinzione prima della morte della sig.
. Parte_2
Pertanto andranno decurtate dal totale le somme di € 875,17 e di € 1.050,00, in assenza di riscontri istruttori di diverso segno.
pagina 7 di 12 Alla luce poi sempre di quanto affermato da parte convenuta: “Per quanto riguarda le restanti somme richieste, si dà atto che, tra le passività riportate nell'inventario,(doc. 19 di parte attrice) viene indicato come pagato da parte attrice il compenso di Euro 3.137,64 all'Avv. e CP_7 la somma di Euro 3.087,00 a pagamento delle spese funebri.”, pertanto, a fronte della richiesta di €
7.275,28 andrà riconosciuta la minor somma di €.6.224,64, oltre che per quanto risultante dal prefato documento anche per non contestazione ex art 115 cpc, anzi stante l'espresso riconoscimento della convenuta associazione.
Appare corretto che detta somma, per quanto richiesto da entrambe le parti venga compensata con il maggior dovuto dell'attrice all'associazione convenuta, per come appresso si dirà.
Osserva altresì il Collegio che nessuna prova del danno all'immagine è stata fornita da parte della convenuta che ne era onerata, per cui anche detta andrà rigettata, non essendo consentito ritenere tale danno sussistente in re ipsa.
Ulteriore questione sottoposta al vaglio del Collegio dalla convenuta in via riconvenzionale è quella della liquidazione delle spese di mediazione per un procedimento intentato dall'attrice nel 2018
(non contestando la validità dell'impugnato testamento), presso l'organismo della C.C.I.A.A. di
AN (mediazione nr. 163/2018 - doc. n. 23 di parte attrice) per la divisione al 50% della comunione ereditaria della quota dei beni immobili ereditati da e di cui la stessa era già CP_3
proprietaria per pari quota.
si dichiarava disponibile alla mediazione, tuttavia dopo molteplici incontri e vari anni CP_3
trascorsi, durante i quali veniva anche redatta una perizia, l'attrice abbandonava immotivatamente la mediazione, causando l'inutilità della costosa attività sin lì svolta, con conseguente esito negativo della mediazione stessa.
Orbene, la convenuta ha provato mediante conducente documentazione che le spese sostenute ammontano ad €.7.757,45 per assistenza legale, (doc. n.26-28 di parte convenuta), €. 1.408,87 per costo della CTU in corso di mediazione (doc. 29-30 di parte convenuta) e pertanto entro detto limite potrà procedersi all'accoglimento, per un totale di €.9.166,32.
Non si può invece accogliere la richiesta di liquidazione dell'ulteriore somma di €. €.2.318,00 per spese di mediazione asseritamente erogate a favore dell'organismo di mediazione della C.C.I.A.A. di AN, stante l'omessa documentazione della spesa.
Va accolta pertanto la richiesta di liquidazione delle spese di mediazione, entro il suddetto limite, così come determinata da parte attrice in altro procedimento di mediazione, quale diretta conseguenza del comportamento da essa tenuto in detta fase.
pagina 8 di 12 Va infine esaminata la richiesta della convenuta in riconvenzionale di rimborso dei canoni di locazione (riferiti ad un appartamento ed un negozio) e di indennizzo da abusiva occupazione (di un appartamento) relativa agli immobili in comproprietà tra le parti in via paritaria, tutti siti nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, nella medesima palazzina
E' stato chiesto dalla convenuta il pagamento delle somme dovute, a far data CP_3
dall'accettazione dell'eredità, per la quota di indennità di occupazione senza titolo dell'unità immobiliare appartamento posto al piano 1-2 fg.8 part.368 sub 5) cat. A/3 e quota parte del laboratorio al piano terra fg.8 part.368 sub 3, cat. C/2, che occupa la figlia dell'attrice Sig. Pt_4
, come confermato dall'attrice stessa in sede di interrogatorio formale.
[...]
L'attrice chiamata a rispondere sull'art. 1 di cui al deferito interrogatorio formale, così risponde:
“…. si è vero ha concesso una parte del laboratorio e l'abitazione in comodato d'uso a mia figlia.
Preciso che era consenziente anche mia sorella verbalmente quando era in vita”, senza che però detta ultima circostanza venisse avallata da riscontri probatori, per cui si deve ritenere che l'occupazione dei predetti immobili sia priva di titolo.
Da ciò deriva che andrà riconosciuto alla convenuta un indennizzo che può equitativamente CP_3
indicarsi come corrispondente al canone di locazione, determinato sulla base di altro contratto in essere nella medesima palazzina (doc. 34 e 35 di parte attrice) posto al piano 1-2 fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3, - locazione a - ad uso abitativo, della stessa consistenza di Persona_7
quello occupato, da rapportarsi alla quota di proprietà e dunque pari alla metà dell'importo della locazione (€ 175,00 mensili), con decorrenza dalla data della domanda giudiziale in riconvenzionale di parte convenuta , in assenza in atti di ulteriori specifiche richieste ante causam. Nulla può CP_3
riconoscersi per la quota di laboratorio (piano terra fg.8 part.368 sub 3, cat. C/2), rimasta come entità indeterminata nella sua consistenza e della quale non sussistono in atti elementi che consentano una concreta determinazione di indennizzo. Nessun ulteriore danno è risultato provato nel corso dell'espletata istruttoria da parte convenuta che ne era onerata quanto alla suddetta occupazione abusiva d'immobile.
E' stato chiesto infine il versamento del 50% dei canoni di locazione incassati per intero dall'attrice comproprietaria, per sua stessa confessione e per quanto emerso dai documenti in atti prodotti dalla stessa parte e tutti siti nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, come appresso individuati catastalmente.
Dall'esame dell'inventario dei beni ereditari, del 04.06.18, redatto dal Cancelliere di questo
Tribunale (doc. 2 di parte attrice) che, del pari a quello notarile, gode di fede privilegiata (in tal senso Cassazione civile sez. II, 05/04/2024, n.9063), emerge essere riportato tra le attività dell'asse pagina 9 di 12 ereditario un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di sei anni con decorrenza dal
05.12.2016, con scadenza il 04.12.2022, per un importo annuo pari ad €. 4.800,00 (negozio posto al piano terra fg.8 part. 368 sub 1, cat. C/2)
Ed ancora, l'attrice rispondendo all'interrogatorio formale deferito dalla , all'art. 2, così CP_3 risponde: “ ….inizialmente dopo la morte di mia sorella avvenuta nel settembre del 2017, abbiamo percepito l'affitto del locale condividendolo con sino al 2021 (data di fine locazione intorno a CP_3
fine del 2021) il ricavato. Successivamente nel 2022 ho riaffittato il locale e da allora percepisco in via esclusiva il canone, in quanto la convenuta mi deve delle somme quali spese sostenute per mia sorella come ad es. spese funerarie, spese di amministrazione di sostegno etc. per complessivi euro 9.000,00 circa, che ancora ad oggi non sono riuscita a recuperare.”, omettendo però di produrre il relativo contratto di locazione ad uso commerciale, confessando però in modo eclatante la circostanza.
Osserva altresì il Collegio come in atti siano stati prodotti i doc.ti 34 e 35 di parte attrice, dai quali è dato evincere l'esistenza di altro contratto di locazione ad uso abitativo con decorrenza dal
01.07.22, appartamento posto al piano 1-2 fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3, locato a Persona_7
che per quanto emerso, è facile presumersi ancora in corso, in assenza di prove di segno
[...]
diverso, ove la sig. continua a percepire il relativo canone di locazione per Parte_1
intero pari a 350,00 euro mensili.
Pertanto, essendo provata la titolarità paritaria al 50% tra le parti del giudizio dei n. 3 immobili oggetto di occupazione abusiva (n.1) e locazione (n.2), tutti siti nel comune di Serra De' Conti in
Via Severino Memè n. 18 nella medesima palazzina ed essendo emerso che la sig. Parte_1
ne abbia percepito le relative somme in via esclusiva per sua stessa ammissione, andranno
[...]
liquidate a favore della convenuta le seguenti somme:
- €. 175,00 mensili per l'abusiva occupazione del dell'immobile (appartamento posto al piano
1-2 fg.8 part.368 sub 5) cat.A/3) - pari al 50% del canone di locazione per appartamento con medesime caratteristiche sito nella stessa palazzina - da parte della sig.ra (figlia Pt_4 dell'attrice), con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale da parte della convenuta , oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità, sino CP_3 all'effettivo soddisfo;
- €.200,00 mensili per l'immobile ad uso commerciale (negozio posto al piano terra fg.8 part. 368 sub 1, cat. C/2), pari al 50% del canone d'affitto percepito dalla sig. Parte_1
con altro precedente contratto di locazione, oltre interessi al tasso legale dalla data di pagina 10 di 12 scadenza di ogni mensilità e sino all'effettivo soddisfo, con decorrenza dal dicembre del
2021 (data del - confessato - rilascio) e sino all'effettivo soddisfo;
- €.175,00 mensili per l'immobile ad uso abitativo, posto al piano 1-2 (fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3), locato a pari al 50% del canone d'affitto percepito Persona_7
dalla sig. con decorrenza dall'01.07.22, oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla data di scadenza di ogni mensilità e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa come indicato dall'attrice (€ 238.000) e degli importi intermedi tra minimo e massimo (tenuto conto della diversa complessità delle questioni trattate) degli onorari corrispondenti alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree e accerta e dichiara la validità e piena efficacia del testamento olografo della defunta sig.ra pubblicato in data 19 ottobre 2017 a rogito notaio Dott. Parte_2
di Senigallia (An) al nr. 86.647 rep. e al nr. 26.325 raccolta;
Persona_1 accerta e dichiara che parte attrice è creditrice della parte convenuta per la somma complessiva di €
6.224,64, oltre interessi al tasso legale sino alla data della presente pronuncia, somma che dichiara compensata con il maggior credito di parte convenuta;
accerta e dichiara che la parte convenuta associazione è creditrice nei confronti dell'attrice CP_3
quanto alle spese sostenute per la mediazione nr. 163/2018 pari ad € 9.166,32 e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, in persona del leg. rapp.te pro – tempore, della relativa somma oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo;
accerta e dichiara l'occupazione abusiva della quota di spettanza della convenuta (50%), CP_3 quanto all'appartamento sito nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, posto al piano 1-2 (fg.8 part.368 sub 5 cat. A/3), da parte della figlia dell'attrice sig.ra , Parte_4
conseguentemente condannando l'attrice al pagamento di un indennizzo pari ad € 175,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità e sino all'effettivo soddisfo;
accerta e dichiara che parte convenuta ha diritto al rimborso dei canoni percepiti dall'attrice, entro i limiti e con la decorrenza di cui alla parte motiva in relazione agli immobili in comproprietà al 50% oggetto di locazione tutti siti nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, (negozio pagina 11 di 12 posto al piano terra fg.8 part. 368 sub 1, cat.C/2 ed appartamento piano 1-2 fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3) e facenti parte dell'asse ereditario, rispettivamente per € 200,00 mensili ed €.175,00 mensili, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna mensilità e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
10.000,00 per onorario oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
AN, 15 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rosario Vizzari dott. Silvia Corinaldesi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Rosario Vizzari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2022 promossa da:
c.f. ) con l'avv. PAOLO MAGI (C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
), e l'avv. FRADEANI FRANCESCO (c.f. ) con CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
studio in Piazza Don G. Minzoni n. 4, 60123 AN (AN) tutti elettivamente domiciliati in
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimi
ATTORE contro
(c.f. ) con Avv. te Controparte_1 P.IVA_1
LI NI (C.F.: e (c.f. C.F._4 Controparte_2
) con studio in via MONTE SABOTINO 74, MODENA tutti elettivamente C.F._5
domiciliati in Indirizzo Telematico presso lo studio di quest'ultime
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di AN adito, contrariis reiectis: nel merito - in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l'incapacità di disporre per testamento ex art. 591 co 2, n. 3 c.c. della Sig.ra al momento della Parte_2
redazione dell'atto di ultima volontà, ovvero in data 29 settembre 2016 e per l'effetto annullare il
pagina 1 di 12 testamento olografo pubblicato in data 19 ottobre 2017 a rogito Notaio Dott. di Persona_1
Senigallia al n. 86.647 di Repertorio e al n. 26.325 della Raccolta e, per l'effetto, ulteriormente dichiarare aperta la successione mortis causa della Sig.ra - in via subordinata: Parte_2
nella denegata, non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare
e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l'inadempimento dell'onere testamentario imposto dalla Sig.ra all' (Cod. Fisc. Parte_2 Controparte_3
) con testamento olografo del 29 settembre 2016 pubblicato in data 19 ottobre 2017 a P.IVA_1
rogito Notaio Dott. di Senigallia al n. 86.647 di Repertorio e al n. 26.325 della Persona_1
Raccolta e, per l'effetto, dichiarare risolto il testamento ai sensi dell'art. 648 co. 2 c.c., conseguentemente, dichiarando altresì aperta la successione mortis causa della Sig.ra
[...]
- ancora in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui non Parte_2
dovesse essere accolta, né la domanda principale, ma neanche la subordinata che precede, perché non sussistenti i presupposti per la risoluzione del testamento ex art. 648 c.c., condannare, per le ragioni in cui premessa, l' (Cod. Fisc. Controparte_3
), al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento del P.IVA_1 Parte_1 danno, la somma di € 238.572,00, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, pen. co., c.c. e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minor somma che verrà accertata al termine dell'espletanda istruttoria, ovvero e, in ogni caso, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - ancora in via riconvenzionale nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta, né la domanda principale, ma neanche la prima subordinata contenuta in citazione, per le ragioni di cui sopra ed in atti, condannare, l' (Cod. Fisc. Controparte_3
), e/o comunque porre in compensazione con il controcredito eventualmente dovuto e P.IVA_1
come ex adverso richiesto in via riconvenzionale, al pagamento in favore della Sig.ra
[...]
a titolo di risarcimento del danno/rimborso/restituzione spese sostenute ed anticipate, Parte_1 della somma di € 7.275,28, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, pen. co., c.c. e rivalutazione monetaria;
- sempre nel merito ed in ogni caso: rigettare in toto, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande avversarie, nessuna esclusa, perché infondate, sia in fatto che in diritto, nonché sfornite del tutto di prova. In ogni caso, vinte le spese di lite e compenso professionale di
Avvocato.».
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Nel merito ed in via principale Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in via principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata e gradata, in quanto destituite da ogni fondamento, in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la validità e piena efficacia del testamento olografo della defunta sig.ra Parte_2
pagina 2 di 12 , pubblicato in data 19 ottobre 2017 a rogito notaio Dott. di Senigallia (An) Pt_2 Persona_1
al nr. 86.647 rep. e al nr. 26.325 raccolta accertare e dichiarare da parte di
[...]
(ora in persona della Presidente Nazionale e Controparte_4 CP_5
legale rappresentante pro-tempore Sig.ra l'adempimento all'onere posto a suo carico CP_6
dalle disposizioni testamentarie della de cuius, accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di risarcimento è dovuta dalla convenuta a parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste della convenuta, condannare l'attrice al rimborso di tutte le somme che (ora ) ha versato, dalla Controparte_4 CP_5 data di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, alla “ Persona_2
nonché alla refusione di tutte le spese da questa sostenute per il mantenimento e
[...]
le cure veterinarie prestate alle gatte, oltre ad ogni ulteriore spesa comunque sostenuta dalla convenuta in forza dell'eredità pervenutale, somme tutte da determinarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento del danno all'immagine della convenuta, da determinarsi in via equitativa, condannare l'attrice al risarcimento del danno cagionato alla convenuta a seguito del comportamento tenuto in sede di procedura di mediazione nr. 163/2018 avente ad oggetto la divisione dei beni immobili caduti in comunione ereditaria, somma determinata in Euro 11.484,32 salvo la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle somme dovute, a far data dall'accettazione dell'eredità, per la quota di indennità di occupazione senza titolo delle unità immobiliari, oggetto di lascito testamentario, occupate dalla figlia dell'attrice, con riserva di determinare in sede istruttoria l'ammontare delle somme suddette, condannare parte attrice al versamento a favore della convenuta del 50% dei canoni di locazione incassati a far data dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. In via subordinata.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale, operare la riduzione delle eventuali somme dovute dalla convenuta a parte attrice per effetto della domanda riconvenzionale, salvo la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, compensare l'eventuale credito di parte convenuta con quello vantato da parte attrice richiesto in reconventio reconventionis, credito da determinare nel suo esatto ammontare in corso di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui all'atto introduttivo di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta associazione contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale. CP_3
pagina 3 di 12 Alla prima udienza di comparizione, il giudice istruttore, rilevata la proposizione da parte dell'attrice di domanda in reconventio reconventionis, concedeva termine affinché depositasse apposita nota contenente quest'ultima domanda riconvenzionale accordando, altresì, termine sino a cinque giorni prima alla parte convenuta per prendere specifica posizione su detta domanda.
Parte attrice prendeva posizione quanto all'ulteriore domanda come segue: «…in aggiunta alle domande già formulate in citazione, … conclude ora chiedendo all'Ill.mo Tribunale civile di
AN: - ancora in via riconvenzionale nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta, né la domanda principale, ma neanche la prima subordinata contenuta in citazione, per le ragioni di cui sopra ed in atti, condannare, l' Controparte_3
(Cod. Fisc. ), e/o comunque porre in compensazione con il controcredito P.IVA_1
eventualmente dovuto e come ex adverso richiesto in via riconvenzionale, al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento del danno/rimborso/restituzione spese Parte_1 sostenute ed anticipate, della somma di € 7.275,28, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, pen. co., c.c. e rivalutazione monetaria. In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di Avvocato».
Così integrate le domande venivano concessi i termini di cui ex art. 183 c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi.
All'udienza del 25 giugno 2025, a tale scopo fissata, le parti precisavano le conclusioni, il G.I. concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione riservava di riferire al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la de cuius, al tempo in cui la stessa era ancora in vita, poco prima della redazione del testamento impugnato (29.09.2016) era stata sottoposta a distinti e plurimi accertamenti medico psichiatrici, che hanno dato luogo ad altrettante separate diagnosi sulle condizioni mentali della testatrice (doc. 3 e 7 allegate alla citazione)
Nelle predette due valutazioni il Dott. certificava: Pt_3
- nella prima (del data 18 gennaio 2011), che la Sig.ra fosse affetta da «S. Parte_2
depressivo, ansiosa strutturata cronica in trattamento polifarmacologico e di sostegno in disturbo di personalità con crisi d'ansia ricorrenti;
Malattia di Menière; obesità, poliartrosi, malattia di Gilbert» (doc. 3);
- nella seconda (del 5 giugno 2015) accertava che la Sig.ra versava in «…. Parte_2
una vera e propria psicosi depressiva con alterazione grave del senso di realtà e di critica,
pagina 4 di 12 grave disadattamento e presenza di disturbi cognitivi con grave perdita dell'autostima…….
Sia il trattamento psicofarmacologico con ansiolitici ed antidepressivi» (doc. 7 parte attrice).
Tali valutazioni, addotte dalla attrice a fondamento della propria domanda, non possono assumere valenza probatoria certa in ordine alla condizione di incapacità di intendere e di volere della testatrice, atteso che esse, pur certificando patologie di vario tipo a carico della sig.ra ed Parte_2
in particolare disturbi psicologici e cognitivi, non attestano in maniera univoca e definitiva la incapacità di intendere e volere della stessa.
Dagli atti risulta altresì l'apertura di procedimento dinanzi all'Intestato Tribunale, volto alla nomina di un amministratore di sostegno, nel corso del quale la testatrice veniva sottoposta ad ulteriore accertamento medico dal Giudice Tutelare a mezzo di CTU medico legale, nominando il Dott.
[...]
al fine di approfondire ed accertare le condizioni mentali della già menzionata testatrice. Per_3
Orbene, il CTU nel proprio elaborato peritale del 26 febbraio 2016 (pochi mesi prima della redazione del testamento oggetto del presente giudizio), evidenziava l'esistenza di «……uno stato di abituale ed inemendabile incapacità a provvedere alla cura dei propri interessi ed a sé stessa. Alta la possibilità di raggiri e di spese incongrue non necessarie….» (doc. 14 di parte attrice), non concludendo però che la versasse in uno stato di incapacità totale di intendere e Parte_2
di volere, irreversibile alla data della redazione del testamento.
Peraltro, sempre il CTU dott. nel suo elaborato reso nell'ambito della procedura di nomina Per_3 dell'amministratore di sostegno, valutando lo specifico quesito del CTP della testatrice se vi fossero possibilità di ripresa e/o miglioramento delle condizioni cliniche della sig. Parte_2 rispondeva che “non è possibile escludere completamente la possibilità di un miglioramento nelle condizioni cliniche, miglioramento che se un lato appare improbabile non è opportuno escludere "a priori” Si conferma pertanto quanto già espresso nell'elaborato peritale con la considerazione della opportunità di una verifica delle condizioni cliniche della nel tempo, verifica volta Parte_2
sia alla puntuale, eventuale, cura di sintomi e segni di malattia che alla constatazione di eventuali miglioramenti che dovessero rendere non più indicata la Tutela”.
Ulteriore circostanza da considerare è relativa a quanto contenuto nella relazione (doc. n.12 di parte attrice) dell'amministratore di sostegno della de cuius, Avv. secondo la quale il dott. Persona_4
le avrebbe riferito “di aver aggravato la situazione diagnostica a fini lavorativi nei suoi Pt_3 certificati”, il che evidenzia ulteriormente la scarsa affidabilità delle relative diagnosi, sopra indicate, poste dall'attrice a fondamento della sua domanda.
pagina 5 di 12 Tali circostanze vanno valutate in comparazione con gli altri documenti medici prodotti dall'attrice con la memoria 183, comma VI, n.2 (doc. da 38 a 42 cartelle cliniche) e dalla convenuta nella memoria 183, comma VI, n. 3 (all. a, b certificazioni rispettivamente dei dottori e ), Per_5 Per_6
che hanno prospettato un quadro diagnostico a carico della testatrice tale da poter escludere l'incapacità di intendere e volere in capo alla stessa.
Da ciò ne discende che non vi è prova sufficiente del fatto che al momento della redazione del testamento impugnato la defunta fosse nelle condizioni di totale incapacità di Parte_2
intendere e di volere.
Va infatti rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «In tema di annullamento del testamento, …. (omissis)…. poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo»
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n. 3934, Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, n.9081).
Parte attrice, che era tenuta secondo l'arresto giurisprudenziale su richiamato, non ha ottemperato ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), dimostrando che la testatrice fosse in condizioni di incapacità piena di agire alla data della redazione del testamento, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
A ciò si aggiunga che la testatrice ha mantenuto piena lucidità durante tutto il periodo della procedura di amministrazione di sostegno, opponendosi alla stessa e nominando un proprio CTP, esercitando così i suoi diritti processuali (Cass. Civ. 34854/2024), situazione questa incompatibile con uno stato di totale incapacità di intendere e volere.
Infine deve evidenziarsi che il testamento appare steso in modo ordinato, chiaro e facilmente comprensibile e debitamente sottoscritto, evidenziando buona capacità espositiva e lessicale, caratteristiche non certo proprie di un soggetto incapace di intendere e volere.
Valutati e coordinati detti elementi si può affermare che, al momento della redazione del testamento impugnato, avvenuta solo pochi mesi dopo la redazione della perizia del CTU dott. la Per_3
defunta fosse nelle condizioni di intendere e di volere e conseguentemente il Parte_2
testamento così come impugnato deve essere dichiarato pienamente efficace.
Passando all'esame della domanda subordinata di mancato adempimento all'onere testamentario, onere ricadente sulla parte convenuta, osserva il Collegio che all'esito dell'espletata istruttoria, sia dalla documentazione versata in atti che dalla prova testi è emerso che la convenuta ha CP_3 comunque adempiuto all'onere su di essa gravante di cui al testamento in suo favore, così come pagina 6 di 12 impugnato dall'attrice, collocando le gatte oggetto della disposizione testamentaria presso una struttura adeguata e sostenendo i relativi costi di mantenimento e ricovero delle stesse (eccetto una nel frattempo deceduta), circostanza provata sia dai documenti in atti (ricevute di pagamento e bonifici doc.
3-25 di cui alla comparsa di costituzione e risposta e doc. n.34 sempre di parte convenuta) che dall'espletata prova per testi (teste ). Testimone_1
Sul punto appare corretto altresì sottolineare che appaiono inattendibili le testimonianze rese dalla figlia e dal genero dell'attrice, l'una avente, oltre al rapporto parentale con l'attrice, un interesse diretto nel presente procedimento (in quanto occupante uno degli immobili per cui è causa), l'altro perché non a conoscenza dei fatti di causa (avendo in particolare riferito di avere appreso della circostanza che una delle gatte fosse deceduta “dagli avvocati”, così ammettendo di avere avuto con gli stessi prima dell'escussione testimoniale contatti che ne minano la genuinità e attendibilità).
Pertanto anche detta domanda andrà rigettata, tanto quanto quella di risarcimento del danno per un importo di € 238.572,00, poiché subordinata alla declaratoria di inadempimento ex art. 648 cc, comma secondo e comunque non coltivata a livello istruttorio.
Quanto infine alla domanda attorea in reconventio reconventionis per € 7.275,28, osserva il
Collegio come la stessa sia solo parzialmente accoglibile: parte convenuta, prendendo posizione su detta domanda, afferma: “Per quanto riguarda l'entità delle somme richieste, si precisa che la somma di Euro 875,47 a pagamento del compenso del primo amministratore di sostegno della de cuius, Avv. è in realtà pari ad Euro 718,76 ed è stato pagato da come si Persona_4 CP_3 evince dalla copia della fattura quietanzata che si produce (doc.32)”, dandone prova documentale.
Ed ancora : “Parte attrice ha dichiarato di avere versato alla de cuius la somma di Euro 1.050,00 per far fronte alle spese della amministrata e il rimborso di detta somma è stato autorizzato dal
Giudice della volontaria giurisdizione con ordinanza emessa in data 11 marzo 2016. Il rimborso avrebbe dovuto avvenire in n. 10 rate mensili e pertanto il debito della de cuius avrebbe dovuto esaurirsi prima della sua morte.”, avvenuta in data 26.09.2017.
A tale ultimo proposito si evidenzia come già dalla redazione dell'inventario da parte dell'amministratore di sostegno avv. (doc. 19 parte attrice) alla data del 01.07.2016 e CP_7
cioè oltre un anno prima della morte della testatrice, risultasse un credito di appena 635,00 euro
(dopo meno di quattro mesi dalla specifica disposizione del Giudice tutelare del marzo del 2016), da cui non può che discendere la presunzione di avvenuta estinzione prima della morte della sig.
. Parte_2
Pertanto andranno decurtate dal totale le somme di € 875,17 e di € 1.050,00, in assenza di riscontri istruttori di diverso segno.
pagina 7 di 12 Alla luce poi sempre di quanto affermato da parte convenuta: “Per quanto riguarda le restanti somme richieste, si dà atto che, tra le passività riportate nell'inventario,(doc. 19 di parte attrice) viene indicato come pagato da parte attrice il compenso di Euro 3.137,64 all'Avv. e CP_7 la somma di Euro 3.087,00 a pagamento delle spese funebri.”, pertanto, a fronte della richiesta di €
7.275,28 andrà riconosciuta la minor somma di €.6.224,64, oltre che per quanto risultante dal prefato documento anche per non contestazione ex art 115 cpc, anzi stante l'espresso riconoscimento della convenuta associazione.
Appare corretto che detta somma, per quanto richiesto da entrambe le parti venga compensata con il maggior dovuto dell'attrice all'associazione convenuta, per come appresso si dirà.
Osserva altresì il Collegio che nessuna prova del danno all'immagine è stata fornita da parte della convenuta che ne era onerata, per cui anche detta andrà rigettata, non essendo consentito ritenere tale danno sussistente in re ipsa.
Ulteriore questione sottoposta al vaglio del Collegio dalla convenuta in via riconvenzionale è quella della liquidazione delle spese di mediazione per un procedimento intentato dall'attrice nel 2018
(non contestando la validità dell'impugnato testamento), presso l'organismo della C.C.I.A.A. di
AN (mediazione nr. 163/2018 - doc. n. 23 di parte attrice) per la divisione al 50% della comunione ereditaria della quota dei beni immobili ereditati da e di cui la stessa era già CP_3
proprietaria per pari quota.
si dichiarava disponibile alla mediazione, tuttavia dopo molteplici incontri e vari anni CP_3
trascorsi, durante i quali veniva anche redatta una perizia, l'attrice abbandonava immotivatamente la mediazione, causando l'inutilità della costosa attività sin lì svolta, con conseguente esito negativo della mediazione stessa.
Orbene, la convenuta ha provato mediante conducente documentazione che le spese sostenute ammontano ad €.7.757,45 per assistenza legale, (doc. n.26-28 di parte convenuta), €. 1.408,87 per costo della CTU in corso di mediazione (doc. 29-30 di parte convenuta) e pertanto entro detto limite potrà procedersi all'accoglimento, per un totale di €.9.166,32.
Non si può invece accogliere la richiesta di liquidazione dell'ulteriore somma di €. €.2.318,00 per spese di mediazione asseritamente erogate a favore dell'organismo di mediazione della C.C.I.A.A. di AN, stante l'omessa documentazione della spesa.
Va accolta pertanto la richiesta di liquidazione delle spese di mediazione, entro il suddetto limite, così come determinata da parte attrice in altro procedimento di mediazione, quale diretta conseguenza del comportamento da essa tenuto in detta fase.
pagina 8 di 12 Va infine esaminata la richiesta della convenuta in riconvenzionale di rimborso dei canoni di locazione (riferiti ad un appartamento ed un negozio) e di indennizzo da abusiva occupazione (di un appartamento) relativa agli immobili in comproprietà tra le parti in via paritaria, tutti siti nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, nella medesima palazzina
E' stato chiesto dalla convenuta il pagamento delle somme dovute, a far data CP_3
dall'accettazione dell'eredità, per la quota di indennità di occupazione senza titolo dell'unità immobiliare appartamento posto al piano 1-2 fg.8 part.368 sub 5) cat. A/3 e quota parte del laboratorio al piano terra fg.8 part.368 sub 3, cat. C/2, che occupa la figlia dell'attrice Sig. Pt_4
, come confermato dall'attrice stessa in sede di interrogatorio formale.
[...]
L'attrice chiamata a rispondere sull'art. 1 di cui al deferito interrogatorio formale, così risponde:
“…. si è vero ha concesso una parte del laboratorio e l'abitazione in comodato d'uso a mia figlia.
Preciso che era consenziente anche mia sorella verbalmente quando era in vita”, senza che però detta ultima circostanza venisse avallata da riscontri probatori, per cui si deve ritenere che l'occupazione dei predetti immobili sia priva di titolo.
Da ciò deriva che andrà riconosciuto alla convenuta un indennizzo che può equitativamente CP_3
indicarsi come corrispondente al canone di locazione, determinato sulla base di altro contratto in essere nella medesima palazzina (doc. 34 e 35 di parte attrice) posto al piano 1-2 fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3, - locazione a - ad uso abitativo, della stessa consistenza di Persona_7
quello occupato, da rapportarsi alla quota di proprietà e dunque pari alla metà dell'importo della locazione (€ 175,00 mensili), con decorrenza dalla data della domanda giudiziale in riconvenzionale di parte convenuta , in assenza in atti di ulteriori specifiche richieste ante causam. Nulla può CP_3
riconoscersi per la quota di laboratorio (piano terra fg.8 part.368 sub 3, cat. C/2), rimasta come entità indeterminata nella sua consistenza e della quale non sussistono in atti elementi che consentano una concreta determinazione di indennizzo. Nessun ulteriore danno è risultato provato nel corso dell'espletata istruttoria da parte convenuta che ne era onerata quanto alla suddetta occupazione abusiva d'immobile.
E' stato chiesto infine il versamento del 50% dei canoni di locazione incassati per intero dall'attrice comproprietaria, per sua stessa confessione e per quanto emerso dai documenti in atti prodotti dalla stessa parte e tutti siti nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, come appresso individuati catastalmente.
Dall'esame dell'inventario dei beni ereditari, del 04.06.18, redatto dal Cancelliere di questo
Tribunale (doc. 2 di parte attrice) che, del pari a quello notarile, gode di fede privilegiata (in tal senso Cassazione civile sez. II, 05/04/2024, n.9063), emerge essere riportato tra le attività dell'asse pagina 9 di 12 ereditario un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di sei anni con decorrenza dal
05.12.2016, con scadenza il 04.12.2022, per un importo annuo pari ad €. 4.800,00 (negozio posto al piano terra fg.8 part. 368 sub 1, cat. C/2)
Ed ancora, l'attrice rispondendo all'interrogatorio formale deferito dalla , all'art. 2, così CP_3 risponde: “ ….inizialmente dopo la morte di mia sorella avvenuta nel settembre del 2017, abbiamo percepito l'affitto del locale condividendolo con sino al 2021 (data di fine locazione intorno a CP_3
fine del 2021) il ricavato. Successivamente nel 2022 ho riaffittato il locale e da allora percepisco in via esclusiva il canone, in quanto la convenuta mi deve delle somme quali spese sostenute per mia sorella come ad es. spese funerarie, spese di amministrazione di sostegno etc. per complessivi euro 9.000,00 circa, che ancora ad oggi non sono riuscita a recuperare.”, omettendo però di produrre il relativo contratto di locazione ad uso commerciale, confessando però in modo eclatante la circostanza.
Osserva altresì il Collegio come in atti siano stati prodotti i doc.ti 34 e 35 di parte attrice, dai quali è dato evincere l'esistenza di altro contratto di locazione ad uso abitativo con decorrenza dal
01.07.22, appartamento posto al piano 1-2 fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3, locato a Persona_7
che per quanto emerso, è facile presumersi ancora in corso, in assenza di prove di segno
[...]
diverso, ove la sig. continua a percepire il relativo canone di locazione per Parte_1
intero pari a 350,00 euro mensili.
Pertanto, essendo provata la titolarità paritaria al 50% tra le parti del giudizio dei n. 3 immobili oggetto di occupazione abusiva (n.1) e locazione (n.2), tutti siti nel comune di Serra De' Conti in
Via Severino Memè n. 18 nella medesima palazzina ed essendo emerso che la sig. Parte_1
ne abbia percepito le relative somme in via esclusiva per sua stessa ammissione, andranno
[...]
liquidate a favore della convenuta le seguenti somme:
- €. 175,00 mensili per l'abusiva occupazione del dell'immobile (appartamento posto al piano
1-2 fg.8 part.368 sub 5) cat.A/3) - pari al 50% del canone di locazione per appartamento con medesime caratteristiche sito nella stessa palazzina - da parte della sig.ra (figlia Pt_4 dell'attrice), con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale da parte della convenuta , oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità, sino CP_3 all'effettivo soddisfo;
- €.200,00 mensili per l'immobile ad uso commerciale (negozio posto al piano terra fg.8 part. 368 sub 1, cat. C/2), pari al 50% del canone d'affitto percepito dalla sig. Parte_1
con altro precedente contratto di locazione, oltre interessi al tasso legale dalla data di pagina 10 di 12 scadenza di ogni mensilità e sino all'effettivo soddisfo, con decorrenza dal dicembre del
2021 (data del - confessato - rilascio) e sino all'effettivo soddisfo;
- €.175,00 mensili per l'immobile ad uso abitativo, posto al piano 1-2 (fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3), locato a pari al 50% del canone d'affitto percepito Persona_7
dalla sig. con decorrenza dall'01.07.22, oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla data di scadenza di ogni mensilità e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa come indicato dall'attrice (€ 238.000) e degli importi intermedi tra minimo e massimo (tenuto conto della diversa complessità delle questioni trattate) degli onorari corrispondenti alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree e accerta e dichiara la validità e piena efficacia del testamento olografo della defunta sig.ra pubblicato in data 19 ottobre 2017 a rogito notaio Dott. Parte_2
di Senigallia (An) al nr. 86.647 rep. e al nr. 26.325 raccolta;
Persona_1 accerta e dichiara che parte attrice è creditrice della parte convenuta per la somma complessiva di €
6.224,64, oltre interessi al tasso legale sino alla data della presente pronuncia, somma che dichiara compensata con il maggior credito di parte convenuta;
accerta e dichiara che la parte convenuta associazione è creditrice nei confronti dell'attrice CP_3
quanto alle spese sostenute per la mediazione nr. 163/2018 pari ad € 9.166,32 e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, in persona del leg. rapp.te pro – tempore, della relativa somma oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo;
accerta e dichiara l'occupazione abusiva della quota di spettanza della convenuta (50%), CP_3 quanto all'appartamento sito nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, posto al piano 1-2 (fg.8 part.368 sub 5 cat. A/3), da parte della figlia dell'attrice sig.ra , Parte_4
conseguentemente condannando l'attrice al pagamento di un indennizzo pari ad € 175,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità e sino all'effettivo soddisfo;
accerta e dichiara che parte convenuta ha diritto al rimborso dei canoni percepiti dall'attrice, entro i limiti e con la decorrenza di cui alla parte motiva in relazione agli immobili in comproprietà al 50% oggetto di locazione tutti siti nel comune di Serra De' Conti in Via Severino Memè n. 18, (negozio pagina 11 di 12 posto al piano terra fg.8 part. 368 sub 1, cat.C/2 ed appartamento piano 1-2 fg.8 part.368 sub 4 cat.A/3) e facenti parte dell'asse ereditario, rispettivamente per € 200,00 mensili ed €.175,00 mensili, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna mensilità e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
10.000,00 per onorario oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
AN, 15 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rosario Vizzari dott. Silvia Corinaldesi
pagina 12 di 12