TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 389
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 31 d.P.R. n. 380/2001; violazione art. 97 cost.; violazione principio di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento; difetto di motivazione

    Il Collegio non ravvisa ragioni ostative a seguire l'orientamento giurisprudenziale consolidato che fa derivare dalla natura vincolata dell'ordine di demolizione la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso. Il decorso del tempo non incide sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l'illecito mediante l'adozione della relativa sanzione. L'ordinanza di demolizione, anche se adottata tardivamente, non deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il tempo trascorso non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, rafforzando piuttosto il carattere abusivo dell'intervento. Tale orientamento è applicato anche quando il titolare attuale del bene non è responsabile materiale dell'abuso e il trasferimento non denota intenti elusivi dell'obbligo di ripristino. L'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca di commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 389
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 389
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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