Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00685/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 685 del 2017, proposto dalle sigg.re IS AN e UC NI, rappresentate e difese dall’avv. Stefano Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 254 del 15 giugno 2017, con la quale il Comune di Aprilia ha ingiunto la demolizione e il ripristino del precedente stato dei luoghi delle opere edilizie abusive compiute sugli immobili di proprietà delle ricorrenti, distinti al catasto al foglio 139, part. nn. 810 e 4018;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Aprilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. NO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 254 del 15 giugno 2017, con cui il Comune di Aprilia - in conseguenza degli esiti dell’accertamento in loco svolto dalla Polizia locale su esposto di un vicino di casa - ha ingiunto l’immediata sospensione dei lavori nonché la demolizione degli interventi abusivi sugli immobili di proprietà delle ricorrenti di seguito specificati:
- ampiamento delle superfici esistenti a piano terra e al primo piano;
- cambio di destinazione d’uso del locale adibito a centrale termica;
- edificazione su entrambe le particelle di proprietà di locali ad uso magazzino.
2 – Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo:
i) “ violazione ed errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 97 cost. violazione del principio di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, nonché difetto di motivazione ”: il rilievo per cui gli illeciti sarebbero assai risalenti e imputabili al dante causa delle ricorrenti nonché il rilevantissimo lasso di tempo trascorso fra la commissione degli abusi, di cui il Comune era comunque venuto a conoscenza già da tempo, e la loro repressione avrebbero imposto al Comune di corredare l’atto impugnato di una motivazione “rafforzata” in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico all’adozione della sanzione demolitoria.
3 – Il Comune di Aprilia si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria: i) ha informato del decesso della sig.ra NI, istando per la declaratoria di interruzione del giudizio e di inammissibilità parziale del gravame; ii) ne ha dedotto l’infondatezza.
4 – In vista dell’udienza le parti, con memorie, hanno articolato e ribadito le rispettive tesi.
5 – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
6 – In via preliminare, il Collegio deve disattendere l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa comunale, escludendo che la morte di una delle ricorrenti, non dichiarata dal suo difensore, possa avere effetti sulla procedibilità del giudizio.
Sul punto è dirimente osservare che – come già accennato - l’evento interruttivo non è stato fatto constare né tanto meno dichiarato dal difensore delle ricorrenti, cioè dal difensore della persona colpita dall’evento interruttivo, bensì dal difensore della controparte processuale, ossia dal difensore del Comune di Aprilia.
A tale stregua, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, in aderenza alla disciplina dettata dall’art. 300 del cod.proc.civ., richiamata dall’art. 79, comma 2 del cod.proc.amm., la morte di una parte non determina l’interruzione del giudizio, ove l’evento non sia stato dichiarato in udienza dal suo difensore, oppure notificato alle altre parti in causa (cfr. Cons. St., V, n. 1954/2014 e precedenti ivi citati).
Nello stesso senso si è condivisibilmente osservato che la ratio sottesa alle disposizioni processuali, nella parte in cui subordinano l’interruzione del processo ex art. 300 del cod.proc.civ. ad apposita dichiarazione del difensore della parte costituita, risponde all’esigenza di tutelare l’effettività del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo.
In siffatte ipotesi, l’ordinamento processuale assicura al difensore costituito, professionista qualificato in grado di meglio apprezzare le iniziative processuali da svolgere a tutela del proprio assistito, il potere di scelta tra la prosecuzione del processo e la sua interruzione, dipendendo l’effetto interruttivo da una sua dichiarazione espressa da rendere in giudizio.
Tale iniziativa, riservata al difensore costituito, peraltro, è regolata dall’ordinamento processuale civile (art. 300 c.p.c.), cui rinvia l’art. 79, comma 2 del cod.proc.amm., anche nelle forme di comunicazione all’uopo da osservare, potendo il difensore rendere la dichiarazione verbalmente in udienza ovvero per iscritto con atto da notificarsi alle altre parti processuali (cfr. in tal senso Cons. St., VI, ord. n. 704/2020).
A tale stregua, atteso che nel caso di decesso di uno dei ricorrenti in presenza di un difensore costituito, costituisce prerogativa esclusiva di quest’ultimo procedere con la dichiarazione di morte ovvero proseguire nella difesa, in assenza della dichiarazione del difensore stesso, il processo non può che continuare regolarmente.
Né tanto meno può dirsi che la morte della ricorrente valga a determinare il suo difetto di interesse al ricorso, attese le implicazioni che l’esito della lite è certamente suscettibile di avere nei confronti dei suoi eredi: l’interesse ad agire, quindi, se non altro in considerazione dei rilessi immediati e diretti del presente giudizio sulla sfera giuridica di questi ultimi.
7 – Venendo al merito, il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
Infatti, in riferimento all’unico motivo, teso a censurare l’impugnata ordinanza in ragione del lasso di tempo intercorso tra l’accertamento e repressione dei presunti abusi e la loro realizzazione, il Collegio non ravvisa ragioni ostative a seguire, nella fattispecie all’esame, l’orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017), che fa derivare dalla natura vincolata dell’ordine di demolizione la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente affermato che: i) “ Considerando che il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l'illecito mediante l'adozione della relativa sanzione, deve escludersi che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, anche se adottata tardivamente, debba essere motivata in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata ” (cfr. in termini Cons. St., V, n. 7322/2021); ii) “ Il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ” (cfr. in tal senso Cons. St., I, n.1431/2023 e in senso analogo Cons. St., VII, n.659/2024 e T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 347/2024).
Tale orientamento è applicato alla generalità dei casi in cui l’ordinanza repressiva sia stata adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi ( ex multis cfr. Cons. St., VI, n. 251/2022; id. VI, n. 3351/2018; T.A.R. Lazio, Latina, n. 337/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2049/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1196/2018), e pertanto anche nelle ipotesi in cui - come nella specie - il titolare attuale del bene colpito dall’ordinanza di demolizione non sia responsabile materiale dell'abuso, e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’obbligo di ripristino. Ciò in piena coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria (cfr. Cons. St., V, n. 6233/2018; id., IV, 20 novembre n. 5355/2017; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 9074/2018; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1493/2018; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 4624/2016).
In via generale è stato difatti puntualizzato che “ Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un'illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato ” (cfr. in termini, T.A.R. Basilicata, I, n. 712/2020).
Né potrebbe farsi leva sul tempo, che in tesi avrebbe consolidato l’abuso e sul legittimo affidamento maturato dalle ricorrenti.
Al riguardo, è sufficiente riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “ non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. L'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca di commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem ” (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 6044/2022 e in senso analogo T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 273/2022);
- “ …il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l'illecito mediante l'adozione della relativa sanzione… ” (cfr. in termini Cons. St., V, n. 7322/2021);
- “ il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ” (cfr. in tal senso Cons. St., I, n.1431/2023 e in senso analogo Cons. St., VII, n.659/2024 e T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 347/2024);
- “ il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un'illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato ” (cfr. in termini, T.A.R. Basilicata, I, n. 712/2020 e in senso analogo, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 6605/2023).
8 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato sulla base di quanto in precedenza illustrato.
9 – Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Aprilia, delle spese legali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH NA, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NO SC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SC | CH NA |
IL SEGRETARIO