Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 388
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tempestività dell'istanza di rimborso

    La Corte ritiene che l'istanza sia tempestiva poiché il diritto al rimborso è sorto solo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale e il termine di 2 anni dall'art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 546/92 è applicabile. Tuttavia, nel merito, l'istanza viene rigettata.

  • Rigettato
    Merito della deducibilità IMU

    La Corte rigetta nel merito l'istanza di rimborso per l'anno 2017, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio in quanto la deducibilità dell'IMU per tale anno era limitata al 20% e non al 100%.

  • Rigettato
    Deducibilità IMU

    La Corte ritiene che il silenzio-rifiuto dell'Ufficio sia legittimo per gli anni 2018 e 2019, poiché la deducibilità dell'IMU era limitata al 20% per il 2018 e al 50% per il 2019, e non al 100% come erroneamente ritenuto dalle ricorrenti. La normativa che prevede il 100% di deducibilità è applicabile solo per gli anni successivi al 2022.

  • Accolto
    Legittimità del rifiuto di rimborso per anni 2018 e 2019

    La Corte accoglie l'appello principale dell'Ufficio, ritenendo legittimo il rifiuto di rimborso per gli anni 2018 e 2019, riformando la sentenza di primo grado su questo punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 388
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 388
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo