Art. 13.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.