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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
, elett.me dom.to in OM, via Valdinievole n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico RICORRENTE in riassunzione E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: riassunzione da Cass. n. 11190/2025
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da ricorso in riassunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che in data 03/11/2014 aveva presentato alla sede Parte_1
di OM LI domanda di pensione di reversibilità in qualità di figlio CP_1 le superstite di , deceduta in OM il 06/02/2014 e titolare Persona_1 di pensione Cat. VO n. 12940606; premesso che l'istanza era stata respinta dall' in data 04/11/2014 in quanto “il richiedente non si può considerare a CP_1 carico del dante causa al momento del decesso”; premesso che in data 26/11/2014 era stato proposto ricorso avverso il provvedimento negatorio dinanzi Comitato Provinciale competente, che non si pronunciava sul punto entro il termine di legge (90 giorni), ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla Parte_1 pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile di , Persona_1 come da domanda del 03.11.14 ai sensi e con decorrenza di legge o di Giustizia. CONSEGUENTEMENTE: CONDANNARE L' in persona del suo Presidente pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese, competenze e onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Con espressa riserva, a seguito della eventuale comparsa di costituzione dell' di dedurre e controdedurre CP_1 con note autorizzate, depositare documentazione probante e porre in essere ogni attività istruttoria consentita”.
1.1. Nella resistenza dell' , tardivamente costituitosi, il Tribunale di OM, CP_1 con sentenza n. 4448/20 respinto il ricorso dichiarando irripetibili le spese di lite.
1.2. Contro detta decisione ha proposto appello, su cui si è Parte_1 pronunciata questa Corte in diversa composizione con la sentenza n. 403/2020, che, ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dall' in quanto volta CP_1 ad introdurre un nuovo tema di indagine in contrasto con ieto di nova in appello, stante la tardiva costituzione dell'istituto in primo grado, in riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3/11/2014, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei e delle spese CP_1 del primo e del secondo grado di giudizio. La sentenza cassata, accertata con ctu medico-legale la sussistenza del requisito sanitario e richiamata la giurisprudenza di legittimità in punto di “vivenza a carico”, ha osservato che il requisito della “prevalenza” richiede criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall' , che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha Controparte_2 stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro 1187,73 mensili. La Corte di Cassazione, nella sentenza n.14996/2007, sopra riportata, ha adottato e fatta propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma 6)>; ha quindi concluso affermando che il ricorrente nel giudizio di primo grado ha prodotto certificato Agenzia delle Entrate da cui si evince il reddito percepito nell'anno 2014 era pari a euro 8.000,00, inferiore al limite stabilito per il diritto alla pensione di invalido civile pari a euro 16.449,85>.
2. Contro detta decisione l' ha proposto ricorso per Cassazione lamentando CP_1 la violazione dell'art. 13 d .L. n. 636/193 e dell'art. 2697 c.c., al quale ha resistito con controricorso . Parte_1
2.1. La Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso e ha cassato la pronuncia impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione per un nuovo esame.
2.2. La pronuncia rescindente, richiamate la disciplina dettata in materia di pensione di reversibilità (art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, come modificato dall'art. 22 della L. n. 903/1965) e la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito della “vivenza a carico” del figlio superstite inabile, ha osservato che “è onere del richiedente allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per sostenere la fondatezza della propria domanda, trattandosi di circostanze di carattere personale, relazionale ed economico che rientrano nel proprio bagaglio conoscitivo. […] Ciò posto nella vicenda in esame, pur accertato lo stato di inabilità (in forza di consulenza medico-legale), non risulta tuttavia risolto il quesito della sussistenza dell'altro requisito, essendo rimasta incentrata la ratio decidendi, da un lato, sulla non rilevanza della documentazione tardivamente prodotta da (in ordine alla perdurante CP_1 relazione di coniugio del richiedente prima del decesso della madre ed alla diversa residenza), e dall'altro sulla rilevanza della condizione reddituale del figlio inabile per l'anno 2014 per un ammontare inferiore alla pensione annua di invalido civile (quale indice quantitativo omogeneo per i trattamenti di reversibilità), tale da giustificarne il mantenimento da parte del genitore pensionato fino al momento del suo decesso.
6. L'assunto tuttavia sfugge alla oggettiva integrazione di sussistenza del secondo requisito previsto dall'art. 13 r.d.l. n. 636/39 come mod. dall'art. 22 L. 903/65. La condizione reddituale dimostrata da una certificata dell'Agenzia delle Entrate lascia insoluta la questione se al sostentamento economico del figlio inabile al proficuo lavoro abbia effettivamente contribuito solo il genitore pensionato del cui trattamento si chiede la reversibilità e, ancor prima, se il reddito documentato per l'anno 2014, ancorché privo di riferimento a redditi da fabbricati (come rilevato in primo grado), non sia stato sufficiente a soddisfare le reali esigenze di vita del richiedente, sì da giustificare un intervento di sostentamento economico (ed in che modo ed entità, ossia se prevalente) della madre pensionata finché in vita, tenuto altresì conto che manca un'indicazione precisa del periodo di percezione (antecedente o successivo al decesso della madre). È demandato alla Corte territoriale, che non vi ha provveduto, l'approfondimento circa l'esistenza della prevalente e continuativa fonte di sostentamento materno. Del pari non risulta chiarita la circostanza della convivenza, rilevante quanto meno sotto il profilo economico, al netto delle ordinarie spese vive quotidiane. Infine, non da ultimo, resta non verificata l'esistenza o meno di obblighi di assistenza materiale derivanti da un eventuale status coniugale (desumibile da certificazioni anagrafiche storiche o da carichi di famiglia risultanti da certificazioni reddituali).
7. In buona sostanza, come osservato da questa Corte in un caso simile (cfr. Cass. n. 19485/2024) la Corte d'appello avrebbe dovuto chiarire, e non lo ha fatto, perché i redditi percepiti e gli altri (della madre e della coniuge se esistenti) non dovrebbero essere considerati sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente. L'accertamento rigoroso della vivenza a carico, carente nella impugnata sentenza, va pertanto demandato al giudice d'appello, a cui si rinvia la decisione nel merito, anche sulle spese del presente grado di legittimità”.
2.3. ha tempestivamente riassunto il giudizio, insistendo Parte_1 nell'a originarie conclusioni.
2.4. L' ritualmente citato non si è costituito in giudizio, rimanendo CP_1 contumace.
2.5. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. La pronuncia rescindente, ferma l'accertata sussistenza del requisito sanitario, ha fissato alcuni princìpi che il ricorrente in riassunzione non tiene in conto.
4.1. In particolare la S.C., richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che: i) Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). In sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso, né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitore pensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente; ii) ha ribadito che l'onere della prova di quello che è
“un fatto costitutivo del diritto” grava sulla parte che tale diritto rivendica;
iii) ha conseguentemente demandato a questo giudice del rinvio di procedere agli accertamenti già richiamati al § 2 punto 2.2. 4.2. A fronte di tali chiarissime indicazioni risultano assolutamente inconferenti e anche giuridicamente non condivisibili le argomentazioni del ricorrente in riassunzione che insiste nel richiamare le ragioni della pronuncia di merito cassata e il solo dato della titolarità, nell'anno 2014, di un reddito inferiore alla soglia per l'accesso alla pensione di invalidità civile, circostanza su cui era fondata la sentenza cassata e che invece è stata ritenuta dalla SC insufficiente a sostenere l'azionata pretesa alla luce dei richiamati rilievi.
4.3. Rispetto all'articolata indagine demandata al giudizio di rinvio, l'appellante non ha fornito elementi sufficienti e decisivi limitandosi: i) a richiamare la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrata datata 25/6/2016 già prodotta nei gradi precedenti, aggiungendovi, solo in questa sede, la dichiarazione del redditi dell'anno 2014; ii) ad affermare che “anche volendo fare riferimento a quanto dedotto dall' nel corso del giudizio di appello in relazione ai redditi del CP_1 coniuge (doc. n. 4 della memoria di costituzione d'appello dell' – rinvenibile CP_1 nel fascicolo d'ufficio), si osserva che la moglie del ricorrente nell'anno 2014 possedeva un reddito che, pur cumulato a quello del sig. risultava Pt_1 comunque inferiore al limite stabilito dalla legge per la pensione di inabilità. Ella, infatti, risulta essere titolare di pensione di invalidità dei commercianti e pensione di invalidità civile, quest'ultima tuttavia non costituisce reddito influente”. Co
4.4. Innanzitutto l'appellante omette di chiarire, come invece richiesto dalla , la circostanza della convivenza, rilevante quanto meno sotto il pr economico, al netto delle ordinarie spese vive quotidiane>, tacendo completamente sul punto, sicché deve ritenersi incontestato quanto dedotto dall' in sede di appello e più esattamente che da data ben anteriore alla CP_1 morte della madre egli non viveva con quest'ultima e potendosi ritenere di contro, in assenza di elementi contrari, che il predetto vivesse con la propria moglie risultando ancora all'atto di instaurazione del giudizio Persona_2 di rinvio coniugato (cfr autocertificazione per l'esonero dal CU).
4.5. Il ricorso in riassunzione tace anche sull'altro tema indicato dalla SC e più esattamente sulla esistenza o meno di obblighi di assistenza materiale derivanti da un eventuale status coniugale (desumibile da certificazioni anagrafiche storiche o da carichi di famiglia risultanti da certificazioni reddituali)>.
4.5.1. L'appellante riconosce, però, che la propria moglie godeva di due pensioni- una di invalidità civile e l'altra di invalidità dei commercianti-, omettendo di aggiungere altro se non che i redditi di entrambi i coniugi risultavano comunque inferiori al limite stabilito per la pensione di inabilità.
4.5.2. Si tratta di un'affermazione priva di riscontro, che il ricorrente fonda su una non condivisibile valutazione dei fatti e più esattamente sul presupposto che la pensione di invalidità civile della moglie non costituirebbe reddito influente, cercando così di confondere i piani.
4.5.3. Nella specie, infatti, non è in discussione l'accesso a una prestazione fondata sul requisito reddituale dalla legge espressamente indicato come sottoposto a Irpef, bensì è in discussione il requisito della vivenza a carico, cioè, come indicato dalla pronuncia rescindente, della sussistenza o meno di un contributo continuativo e quanto meno prevalente del genitore defunto al mantenimento del figlio inabile e quindi “in che modo ed entità” a fronte di un pacifico proprio reddito e di altrettanti pacifici redditi del proprio coniuge si imponesse l'intervento continuativo e prevalente della madre.
4.6. Significativo è che nel descritto contesto- assenza di convivenza con la madre defunta e rapporto di coniugio in atto con moglie titolare di due prestazioni pensionistiche- il ricorrente non solo abbia omesso di indicare tali significative circostanze nel ricorso introduttivo, ma abbia omesso e continui a omettere di precisare e dimostrare come e in che misura la madre provvedesse al suo sostentamento, persistendo solo nel sostenere che sarebbe sufficiente per l'accesso alla prestazione richiesta la titolarità di un reddito inferiore a quello necessario per l'accesso alla pensione di inabilità e ignorando quanto affermato dalla SC.
4.7. Anche riguardo al reddito va evidenziata l'incongruenza tra quanto affermato, con il vincolo della responsabilità penale, nell'autocertificazione del 16/6/2014 prodotta in prime cure e presente in atti, in cui il ricorrente dichiara che “il suo unico reddito personale è di euro 8000” e quanto emerge dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 25/6/2016 in cui è indicato come dichiarato per l'anno 2014 un reddito di € 4629,00 e la dichiarazione dei redditi 2015, prodotta in questa sede, in cui il reddito dell'anno 2014 è pari a € 5422 a cui vengono dedotti € 793,00 dell'abitazione principale.
4.7.1. La rilevata incongruenza, rimasta senza alcuna giustificazione, e la circostanza che nella stessa pronuncia rescindente si dà atto che nei gradi precedenti era stato dedotto un reddito di € 8000,00, non consentono di ritenere attendibile l'importo inferiore di € 4629 invocato in questa sede.
4.8. La denuncia dei redditi prodotta in questa sede consente, comunque, di apprendere che il ricorrente nell'anno 2014 in cui morì la propria madre, era proprietario, oltre che dell'abitazione, anche di quote di altri fabbricati, la cui omessa indicazione era già stata stigmatizzata dal Tribunale, che aveva messo in evidenza come la mera produzione del sopra richiamato certificato dell'Agenzia delle Entrate non fosse sufficiente a dimostrare la vivenza a carico perché incompleta in quanto “priva di riferimenti a redditi da fabbricati”, passaggio ripreso anche dalla pronuncia rescindente.
4.8.1. Pure sul punto il ricorso in riassunzione tace e non fornisce alcun chiarimento.
4.9. In conclusione va affermato che non ha fornito Parte_1 dimostrazione sufficiente della sussistenza del requisito della vivenza a carico, Co lasciando senza idonee allegazioni e prove i profili indicati dalla , omettendo di chiarire, di fronte alle proprietà immobiliari, al possesso di un proprio reddito e alla convivenza con un coniuge titolare di due pensioni e non la propria madre, l'apporto economico prevalente che quest'ultima dava al proprio mantenimento.
4.10 Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso avanzato in primo grado da
. Parte_1
5. Il contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 152 disp att cpc nei precedenti gradi e la mancata costituzione in primo grado e in questa sede dell' impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite del primo, CP_1 del secondo grado e del giudizio di rinvio, compensandosi quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, compensa le spese di lite quanto al giudizio di Cassazione e dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio per contumacia dell' . CP_1
OM 27.11.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
, elett.me dom.to in OM, via Valdinievole n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico RICORRENTE in riassunzione E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: riassunzione da Cass. n. 11190/2025
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da ricorso in riassunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che in data 03/11/2014 aveva presentato alla sede Parte_1
di OM LI domanda di pensione di reversibilità in qualità di figlio CP_1 le superstite di , deceduta in OM il 06/02/2014 e titolare Persona_1 di pensione Cat. VO n. 12940606; premesso che l'istanza era stata respinta dall' in data 04/11/2014 in quanto “il richiedente non si può considerare a CP_1 carico del dante causa al momento del decesso”; premesso che in data 26/11/2014 era stato proposto ricorso avverso il provvedimento negatorio dinanzi Comitato Provinciale competente, che non si pronunciava sul punto entro il termine di legge (90 giorni), ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla Parte_1 pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile di , Persona_1 come da domanda del 03.11.14 ai sensi e con decorrenza di legge o di Giustizia. CONSEGUENTEMENTE: CONDANNARE L' in persona del suo Presidente pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese, competenze e onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Con espressa riserva, a seguito della eventuale comparsa di costituzione dell' di dedurre e controdedurre CP_1 con note autorizzate, depositare documentazione probante e porre in essere ogni attività istruttoria consentita”.
1.1. Nella resistenza dell' , tardivamente costituitosi, il Tribunale di OM, CP_1 con sentenza n. 4448/20 respinto il ricorso dichiarando irripetibili le spese di lite.
1.2. Contro detta decisione ha proposto appello, su cui si è Parte_1 pronunciata questa Corte in diversa composizione con la sentenza n. 403/2020, che, ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dall' in quanto volta CP_1 ad introdurre un nuovo tema di indagine in contrasto con ieto di nova in appello, stante la tardiva costituzione dell'istituto in primo grado, in riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3/11/2014, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei e delle spese CP_1 del primo e del secondo grado di giudizio. La sentenza cassata, accertata con ctu medico-legale la sussistenza del requisito sanitario e richiamata la giurisprudenza di legittimità in punto di “vivenza a carico”, ha osservato che il requisito della “prevalenza” richiede criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall' , che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha Controparte_2 stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro 1187,73 mensili. La Corte di Cassazione, nella sentenza n.14996/2007, sopra riportata, ha adottato e fatta propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma 6)>; ha quindi concluso affermando che il ricorrente nel giudizio di primo grado ha prodotto certificato Agenzia delle Entrate da cui si evince il reddito percepito nell'anno 2014 era pari a euro 8.000,00, inferiore al limite stabilito per il diritto alla pensione di invalido civile pari a euro 16.449,85>.
2. Contro detta decisione l' ha proposto ricorso per Cassazione lamentando CP_1 la violazione dell'art. 13 d .L. n. 636/193 e dell'art. 2697 c.c., al quale ha resistito con controricorso . Parte_1
2.1. La Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso e ha cassato la pronuncia impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione per un nuovo esame.
2.2. La pronuncia rescindente, richiamate la disciplina dettata in materia di pensione di reversibilità (art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, come modificato dall'art. 22 della L. n. 903/1965) e la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito della “vivenza a carico” del figlio superstite inabile, ha osservato che “è onere del richiedente allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per sostenere la fondatezza della propria domanda, trattandosi di circostanze di carattere personale, relazionale ed economico che rientrano nel proprio bagaglio conoscitivo. […] Ciò posto nella vicenda in esame, pur accertato lo stato di inabilità (in forza di consulenza medico-legale), non risulta tuttavia risolto il quesito della sussistenza dell'altro requisito, essendo rimasta incentrata la ratio decidendi, da un lato, sulla non rilevanza della documentazione tardivamente prodotta da (in ordine alla perdurante CP_1 relazione di coniugio del richiedente prima del decesso della madre ed alla diversa residenza), e dall'altro sulla rilevanza della condizione reddituale del figlio inabile per l'anno 2014 per un ammontare inferiore alla pensione annua di invalido civile (quale indice quantitativo omogeneo per i trattamenti di reversibilità), tale da giustificarne il mantenimento da parte del genitore pensionato fino al momento del suo decesso.
6. L'assunto tuttavia sfugge alla oggettiva integrazione di sussistenza del secondo requisito previsto dall'art. 13 r.d.l. n. 636/39 come mod. dall'art. 22 L. 903/65. La condizione reddituale dimostrata da una certificata dell'Agenzia delle Entrate lascia insoluta la questione se al sostentamento economico del figlio inabile al proficuo lavoro abbia effettivamente contribuito solo il genitore pensionato del cui trattamento si chiede la reversibilità e, ancor prima, se il reddito documentato per l'anno 2014, ancorché privo di riferimento a redditi da fabbricati (come rilevato in primo grado), non sia stato sufficiente a soddisfare le reali esigenze di vita del richiedente, sì da giustificare un intervento di sostentamento economico (ed in che modo ed entità, ossia se prevalente) della madre pensionata finché in vita, tenuto altresì conto che manca un'indicazione precisa del periodo di percezione (antecedente o successivo al decesso della madre). È demandato alla Corte territoriale, che non vi ha provveduto, l'approfondimento circa l'esistenza della prevalente e continuativa fonte di sostentamento materno. Del pari non risulta chiarita la circostanza della convivenza, rilevante quanto meno sotto il profilo economico, al netto delle ordinarie spese vive quotidiane. Infine, non da ultimo, resta non verificata l'esistenza o meno di obblighi di assistenza materiale derivanti da un eventuale status coniugale (desumibile da certificazioni anagrafiche storiche o da carichi di famiglia risultanti da certificazioni reddituali).
7. In buona sostanza, come osservato da questa Corte in un caso simile (cfr. Cass. n. 19485/2024) la Corte d'appello avrebbe dovuto chiarire, e non lo ha fatto, perché i redditi percepiti e gli altri (della madre e della coniuge se esistenti) non dovrebbero essere considerati sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente. L'accertamento rigoroso della vivenza a carico, carente nella impugnata sentenza, va pertanto demandato al giudice d'appello, a cui si rinvia la decisione nel merito, anche sulle spese del presente grado di legittimità”.
2.3. ha tempestivamente riassunto il giudizio, insistendo Parte_1 nell'a originarie conclusioni.
2.4. L' ritualmente citato non si è costituito in giudizio, rimanendo CP_1 contumace.
2.5. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. La pronuncia rescindente, ferma l'accertata sussistenza del requisito sanitario, ha fissato alcuni princìpi che il ricorrente in riassunzione non tiene in conto.
4.1. In particolare la S.C., richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che: i) Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). In sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso, né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitore pensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente; ii) ha ribadito che l'onere della prova di quello che è
“un fatto costitutivo del diritto” grava sulla parte che tale diritto rivendica;
iii) ha conseguentemente demandato a questo giudice del rinvio di procedere agli accertamenti già richiamati al § 2 punto 2.2. 4.2. A fronte di tali chiarissime indicazioni risultano assolutamente inconferenti e anche giuridicamente non condivisibili le argomentazioni del ricorrente in riassunzione che insiste nel richiamare le ragioni della pronuncia di merito cassata e il solo dato della titolarità, nell'anno 2014, di un reddito inferiore alla soglia per l'accesso alla pensione di invalidità civile, circostanza su cui era fondata la sentenza cassata e che invece è stata ritenuta dalla SC insufficiente a sostenere l'azionata pretesa alla luce dei richiamati rilievi.
4.3. Rispetto all'articolata indagine demandata al giudizio di rinvio, l'appellante non ha fornito elementi sufficienti e decisivi limitandosi: i) a richiamare la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrata datata 25/6/2016 già prodotta nei gradi precedenti, aggiungendovi, solo in questa sede, la dichiarazione del redditi dell'anno 2014; ii) ad affermare che “anche volendo fare riferimento a quanto dedotto dall' nel corso del giudizio di appello in relazione ai redditi del CP_1 coniuge (doc. n. 4 della memoria di costituzione d'appello dell' – rinvenibile CP_1 nel fascicolo d'ufficio), si osserva che la moglie del ricorrente nell'anno 2014 possedeva un reddito che, pur cumulato a quello del sig. risultava Pt_1 comunque inferiore al limite stabilito dalla legge per la pensione di inabilità. Ella, infatti, risulta essere titolare di pensione di invalidità dei commercianti e pensione di invalidità civile, quest'ultima tuttavia non costituisce reddito influente”. Co
4.4. Innanzitutto l'appellante omette di chiarire, come invece richiesto dalla , la circostanza della convivenza, rilevante quanto meno sotto il pr economico, al netto delle ordinarie spese vive quotidiane>, tacendo completamente sul punto, sicché deve ritenersi incontestato quanto dedotto dall' in sede di appello e più esattamente che da data ben anteriore alla CP_1 morte della madre egli non viveva con quest'ultima e potendosi ritenere di contro, in assenza di elementi contrari, che il predetto vivesse con la propria moglie risultando ancora all'atto di instaurazione del giudizio Persona_2 di rinvio coniugato (cfr autocertificazione per l'esonero dal CU).
4.5. Il ricorso in riassunzione tace anche sull'altro tema indicato dalla SC e più esattamente sulla esistenza o meno di obblighi di assistenza materiale derivanti da un eventuale status coniugale (desumibile da certificazioni anagrafiche storiche o da carichi di famiglia risultanti da certificazioni reddituali)>.
4.5.1. L'appellante riconosce, però, che la propria moglie godeva di due pensioni- una di invalidità civile e l'altra di invalidità dei commercianti-, omettendo di aggiungere altro se non che i redditi di entrambi i coniugi risultavano comunque inferiori al limite stabilito per la pensione di inabilità.
4.5.2. Si tratta di un'affermazione priva di riscontro, che il ricorrente fonda su una non condivisibile valutazione dei fatti e più esattamente sul presupposto che la pensione di invalidità civile della moglie non costituirebbe reddito influente, cercando così di confondere i piani.
4.5.3. Nella specie, infatti, non è in discussione l'accesso a una prestazione fondata sul requisito reddituale dalla legge espressamente indicato come sottoposto a Irpef, bensì è in discussione il requisito della vivenza a carico, cioè, come indicato dalla pronuncia rescindente, della sussistenza o meno di un contributo continuativo e quanto meno prevalente del genitore defunto al mantenimento del figlio inabile e quindi “in che modo ed entità” a fronte di un pacifico proprio reddito e di altrettanti pacifici redditi del proprio coniuge si imponesse l'intervento continuativo e prevalente della madre.
4.6. Significativo è che nel descritto contesto- assenza di convivenza con la madre defunta e rapporto di coniugio in atto con moglie titolare di due prestazioni pensionistiche- il ricorrente non solo abbia omesso di indicare tali significative circostanze nel ricorso introduttivo, ma abbia omesso e continui a omettere di precisare e dimostrare come e in che misura la madre provvedesse al suo sostentamento, persistendo solo nel sostenere che sarebbe sufficiente per l'accesso alla prestazione richiesta la titolarità di un reddito inferiore a quello necessario per l'accesso alla pensione di inabilità e ignorando quanto affermato dalla SC.
4.7. Anche riguardo al reddito va evidenziata l'incongruenza tra quanto affermato, con il vincolo della responsabilità penale, nell'autocertificazione del 16/6/2014 prodotta in prime cure e presente in atti, in cui il ricorrente dichiara che “il suo unico reddito personale è di euro 8000” e quanto emerge dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 25/6/2016 in cui è indicato come dichiarato per l'anno 2014 un reddito di € 4629,00 e la dichiarazione dei redditi 2015, prodotta in questa sede, in cui il reddito dell'anno 2014 è pari a € 5422 a cui vengono dedotti € 793,00 dell'abitazione principale.
4.7.1. La rilevata incongruenza, rimasta senza alcuna giustificazione, e la circostanza che nella stessa pronuncia rescindente si dà atto che nei gradi precedenti era stato dedotto un reddito di € 8000,00, non consentono di ritenere attendibile l'importo inferiore di € 4629 invocato in questa sede.
4.8. La denuncia dei redditi prodotta in questa sede consente, comunque, di apprendere che il ricorrente nell'anno 2014 in cui morì la propria madre, era proprietario, oltre che dell'abitazione, anche di quote di altri fabbricati, la cui omessa indicazione era già stata stigmatizzata dal Tribunale, che aveva messo in evidenza come la mera produzione del sopra richiamato certificato dell'Agenzia delle Entrate non fosse sufficiente a dimostrare la vivenza a carico perché incompleta in quanto “priva di riferimenti a redditi da fabbricati”, passaggio ripreso anche dalla pronuncia rescindente.
4.8.1. Pure sul punto il ricorso in riassunzione tace e non fornisce alcun chiarimento.
4.9. In conclusione va affermato che non ha fornito Parte_1 dimostrazione sufficiente della sussistenza del requisito della vivenza a carico, Co lasciando senza idonee allegazioni e prove i profili indicati dalla , omettendo di chiarire, di fronte alle proprietà immobiliari, al possesso di un proprio reddito e alla convivenza con un coniuge titolare di due pensioni e non la propria madre, l'apporto economico prevalente che quest'ultima dava al proprio mantenimento.
4.10 Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso avanzato in primo grado da
. Parte_1
5. Il contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 152 disp att cpc nei precedenti gradi e la mancata costituzione in primo grado e in questa sede dell' impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite del primo, CP_1 del secondo grado e del giudizio di rinvio, compensandosi quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, compensa le spese di lite quanto al giudizio di Cassazione e dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio per contumacia dell' . CP_1
OM 27.11.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario