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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2712 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. PREGLIASCO MARCO, giusta delega in Parte_1
atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI ANTONELLA, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“1) RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la casa di Plodio (SV), via Ciancaplino 8.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) TEMPI DI PERMANENZA
Le parti potranno vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati in modo che i figli abbiano collocazione paritaria presso entrambi i genitori e trascorrano weekend alternati con ciascun genitore:
PERIODO SCOLASTICO: settimana A
PADRE: ritira i figli il lunedì all'uscita da scuola e li tiene fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (2 notti)
il mercoledì ritira i figli all'uscita dalla scuola e li tiene fino al venerdì alle ore 18/19 (2 Pt_3
notti).
PADRE: ritira i figli il venerdì sera e li tiene fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola
(3 notti).
PERIODO SCOLASTICO: settimana B ritira i figli il lunedì all'uscita da scuola li tiene fino al mercoledì mattina quando li Pt_3
riaccompagnerà a scuola (2 notti)
il mercoledì ritira i figli all'uscita dalla scuola e li tiene fino al venerdì alle ore 18/19 (2 Tes_1
notti).
MADRE: ritira i figli il venerdì sera e li tiene fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola
(3 notti).
PERIODO EXTRASCOLASTICO:
Le parti rispetteranno il calendario sopra descritto, ma lo scambio del lunedì e del mercoledì dovrà
avvenire alle ore 13.
- durante le principali festività: i figli trascorreranno le festività natalizie (Natale-S. Stefano,
Capodanno ed Epifania) e quelle pasquali con ciascuno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente fra loro entro il 31 maggio di ciascun anno;
- per le altre festività, ponti e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- I genitori potranno diversamente accordarsi a seconda delle rispettive necessità, anteponendo sempre, in ogni caso, il benessere e le esigenze dei figli.
3) MANTENIMENTO
Vista la collocazione paritaria, ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in maniera diretta quando li avrà con sé.
Le spese straordinarie in favore dei figli minori (mediche non mutuabili, apparecchi per la salute,
visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, libri scolastici e altri strumenti di studio, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, buoni mensa scolastica) saranno a carico del padre nella misura del 50% e a carico della madre nella misura del 50%.
4) ULTERIORI ATTRIBUZIONI Le parti hanno concordemente deciso di vendere l'immobile in comproprietà al fine di liberarsi del mutuo. Ad oggi è già stata sottoscritta una proposta irrevocabile di acquisto subordinata alla concessione del mutuo per gli acquirenti con data del rogito entro il mese di marzo 2026. Fino al momento della vendita la casa famigliare con tutti gli arredi viene assegnata alla signora Parte_2
, che la abiterà con i figli senza corrispondere alcuna indennità di occupazione.
[...]
La rata di mutuo verrà corrisposta in parti uguali dalle parti e il corrispettivo della vendita verrà
utilizzato per estinguere il mutuo con attribuzione del residuo alle parti in parti uguali.
Dopo la vendita dell'immobile in comproprietà la signora si trasferirà altrove ed i Parte_2
figli stabiliranno la loro residenza presso l'abitazione della madre.
Con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale di Savona il signor Parte_1
trasferirà altrove la propria residenza.
Ciascuna parte beneficerà per intero dell'assegno unico per i figli minori e/o qualsiasi altro bonus e/o beneficio economico pubblico di sua competenza (es. assegno famigliare e/o similari).
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze ed onorari del proprio legale con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
I ricorrenti si impegnano, nell'esclusivo interesse dei minori, a non far frequentare nuovi partners ai figli fino a che non si tratti di relazioni di una durata tale da poterle definire stabili.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo