Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lilia Rebecca Bonicioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, (Atto-OMISSIS-) nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista la memoria depositata dal ricorrente l’1 aprile 2026, a sostegno della sua difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 – tenutasi in modalità telematica - il dott. Giuseppe CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
L’odierno ricorrente ha svolto la propria carriera nelle forze dell’ordine, segnatamente nella Polizia di Stato, Corpo in cui ha prestato servizio con le mansioni di -OMISSIS- Capo, sino al pensionamento, intervenuto in data 1 aprile 2019, a domanda. Egli sostiene che, avendo compiuto i 55 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato ai fini pensionistici 39 anni di servizio utile alla data del collocamento in quiescenza, era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della L. n. 232/1990 ai fini del computo dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buonuscita.
Ciò nonostante, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio del ricorrente la competente direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha inteso computare allo stesso il beneficio summenzionato.
Tale circostanza, appurata mediante l’analisi del prospetto di liquidazione del TFS, ha indotto il ricorrente ad avanzare, in data 24 novembre 2022, al competente ufficio amministrativo apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987.
La richiesta di cui trattasi, decorsi i 30 giorni, non è mai stata riscontrata.
Con atto notificato il 19 gennaio 2023 e depositato il 20 gennaio 2023, il ricorrente lamenta, dunque, l'errata liquidazione del rispettivo trattamento di fine servizio (TFS), che sarebbe stato corrisposto in misura divergente rispetto alle disposizioni di legge che lo disciplinano. L'INPS avrebbe disapplicato le disposizioni recate all'art. 6 bis, comma II, del D.L. n. 387/1987 che prescrivono l'inclusione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali (art. 4 del D.L.vo n. 10 3 165/1997) a base del calcolo del Tfs “…al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile“ (cfr. l’art. 6 bis del D.L. n. 387\1987), situazione nella quale si trova il ricorrente.
L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio, deducendo di conoscere la giurisprudenza che “ha recentemente affermato la computabilità della maggiorazione dei sei scatti stipendiali, di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei dipendenti del comparto sicurezza, con eccezione però dei dipendenti delle Forze armate (e cioè dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 41158 del 5 ottobre 2023, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato, ha tuttavia invitato l’INPS a non estendere in alcun modo detto beneficio a favore dei dipendenti del comparto sicurezza, in difetto di specifica sentenza perché comporterebbe nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in difetto di idonea copertura finanziaria (doc. 1). Fermo restando l’obbligo dell’INPS ad uniformarsi alle direttive impartite dal MEF, l’Istituto è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale espresso in materia dal Consiglio di Stato e dal C.G.A.R.S., nonché da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, riguardo alla generalizzata applicazione agli ex appartenenti alla forze di polizia, tanto ad ordinamento civile quanto ad ordinamento militare (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli Agenti di Custodia, Corpo Forestale), della maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L. 387/1987 ed è già stata sottoposta all’esame dei Ministeri vigilanti una ipotesi di Circolare applicativa per consentire la riliquidazione del TFS con applicazione dei sei scatti stipendiali ove sussistano anche gli ulteriori elementi costitutivi del diritto azionato, ed in particolare i necessari dati retributivi in possesso dell’Amministrazione già datrice di lavoro.
L’Istituto, pertanto, ribadisce l’istanza affinché sia ordinata all’Amministrazione ex datrice di lavoro l’esibizione della documentazione attestante i dati retributivi necessari per la riliquidazione della prestazione richiesta, riservandosi ogni ulteriore istanza in ordine alla verifica di tale documentazione”.
L’INPS conclude, comunque, per il rigetto del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 22 aprile 2026.
Il ricorso è fondato, in linea con la posizione da tempo assunta, in proposito, dal Tribunale (v. ad esempio, da ultimo, T.A.R. Liguria, I, 9 ottobre 2025, n. 1079).
Ed invero, l’art. 6- bis , comma 2, del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, stabilisce l’attribuzione al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate di sei scatti del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”.
Nel caso di specie, il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato a riposo a domanda, al momento del pensionamento aveva maturato i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio prescritti dalla normativa per fruire della maggiorazione dei sei scatti stipendiali nella determinazione del TFS.
Né l’esponente può ritenersi decaduto dal diritto patrimoniale per difetto di presentazione della domanda di pensione entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei prefati requisiti di anzianità. È vero che l’art. 6- bis , comma 2, secondo periodo del d.l. n. 387/1987 dispone che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”. Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il suddetto termine non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (qualora sia tale la volontà dell’interessato) e, quindi, incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento del dipendente (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369; Cons. St., sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098; Cons. St., sez. II, 24 marzo 2023, n. 3041; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, nn. 2981-2982-2983-2984-2985; Cons. St., sez. II, 22 marzo 2023, n. 2889; Cons. St., sez. II, 21 marzo 2023, n. 2884; C.G.A. Reg. -OMISSIS-., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; C.G.A. Reg. -OMISSIS-., sez. giur., 29 dicembre 2022, nn. 1328 e 1331; C.G.A. Reg. -OMISSIS-., sez. giur., 29 giugno 2022, n. 776; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 novembre 2024, n. 793; T.A.R. Liguria, sez. I, 6 febbraio 2024, nn. 82-84-85-87-90; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 novembre 2023, n. 924).
Non conduce a diverse conclusioni l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, il quale, nell’ipotesi di collocamento in congedo a domanda, subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Invero, la disposizione in questione si applica ai soli fini del computo della base pensionabile, come si evince dalla littera legis (“ i sei aumenti periodici di stipendio…sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ”), mentre non incide sulla quantificazione della buonuscita (sul punto si vedano i medesimi precedenti giurisprudenziali sopra richiamati).
Infine, la ricostruzione accolta non può essere contraddetta da un’interpretazione in tesi costituzionalmente orientata, secondo cui, a seguito dell’evoluzione del sistema previdenziale italiano (con l’innalzamento dei requisiti per il collocamento a riposo e le penalizzazioni per le pensioni anticipate), la concessione del beneficio anche in caso di pensionamento a domanda con c.d. quota 90 (55 anni di età + 35 anni di servizio utile) violerebbe i principi di ragionevolezza e di sostenibilità della spesa pubblica di cui agli artt. 3 e 81 Cost. Invero, a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella in esame, l’attività ermeneutica non può essere utilizzata al fine di attribuire alla disposizione un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole; inoltre, la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, la cui scelta non appare nella specie irragionevole, tenuto conto che l’istituto in discussione è previsto da una norma speciale applicabile esclusivamente al personale del comparto sicurezza (v., ex multis , Cons. St., sez. II, 22 maggio 2025, nn. -OMISSIS-; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2024, n. -OMISSIS-; Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369, cit.; Cons. St., sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10838; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988).
In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con declaratoria del diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e conseguente condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento di fine servizio.
Al riguardo non può, d’altronde, neppure accogliersi l’istanza istruttoria avanzata dall’INPS, giacché i dati necessari per la dovuta riliquidazione vanno acquisiti dall’Istituto d’ufficio, mediante richiesta all’amministrazione ex datrice di lavoro, come del resto avvenuto per la liquidazione originaria, qui contestata.
In virtù degli artt. 429, comma 3, c.p.c. e 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997, conv. in l. n. 140/1997, a far data dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto di lavoro e sino all’effettivo soddisfo, sulle maggiori somme dovute in conseguenza del ricalcolo del TFS spettano gli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, la rivalutazione monetaria (rimane, invece, escluso il cumulo fra i due istituti, alla stregua dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, relativo ai crediti di lavoro pubblico di natura retributiva, pensionistica, assistenziale e risarcitoria).
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al beneficio richiesto, disponendo che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale corrisponda le somme conseguenti al ricalcolo del TFS, maggiorate di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, come indicato in motivazione.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avv. Santino Spina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe CA, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.