Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/11/2025, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2025, proposto da Officine Cst S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Palomba, Francescopaolo De Rosa, con domicilio eletto presso lo studio Francescopaolo De Rosa in Gragnano, via Giovanni della Rocca, 25;
contro
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio;
Per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 2779/2024 - R.G.N. 7682/2024, emesso dal Tribunale di NA Nord in data 6 ottobre 2024 e depositato in Cancelleria in data 7 Ottobre 2024, notificato in pari al COMUNE in persona del Sindaco pro tempore, dichiarato definitivamente esecutivo in data 4 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa SA UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10.07.2025 e depositato il 14.07. 2025, l’istante agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione decreto ingiuntivo n. 2779/2024 – R.G.N. 7682/2024, emesso dal Tribunale di NA Nord in data 6 Ottobre 2024 e depositato in cancelleria in data 7 Ottobre 2024, notificato in pari data, con cui il predetto Tribunale ha ingiunto al Comune di Villa Literno resistente di pagare, in favore della parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 122.568,62 oltre interessi di mora maturati e maturandi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 ed oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 405,60 per spese vive, € 2.135,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sul compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Espone in fatto che, decorso il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione debitrice, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 4 febbraio 2025. Per cui la parte ricorrente ha provveduto a notificare nuovamente, in data 7.02.225 al Comune di Villa Literno il predetto decreto in forma esecutiva
La parte ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica effettuata e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude, pertanto, con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione,
2. Il Comune intimato non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è fondato e va accolto.
2. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Ai sensi della predetta disposizione, nell’ambito dei provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, sono compresi i decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi per mancata opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e ai quali è stata apposta la formula esecutiva.
3. Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il decreto ingiuntivo ottemperando risulta notificato in data 7.02.2025 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (all. ric.).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il decreto ingiuntivo, come da documentazione in atti, è divenuto esecutivo come da relativa formula apposta (all. 4 ric.).
4. Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale Commissario ad Acta, il Prefetto di Caserta con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio di idonea competenza tecnica, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, NA, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio di idonea competenza tecnica, che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato decreto ingiuntivo, riconoscendo alla parte quanto statuito e quanto dovutogli, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna il Comune di Villa Literno intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE AS Di NA, Presidente
SA UO, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA UO | IE AS Di NA |
IL SEGRETARIO