CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18750/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2025, MRicorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 057762 2025 00000521000, fascicolo n. 2025/5595, notificata in data 24 ottobre 2025, a supposto mancato pagamento dell'importo di € 58.544,85, portato da numerose cartelle esattoriali asseritamente notificate alla contribuente.
A tal riguardo, fa presente che le cartelle esattoriali oggetto dell'atto impugnato, nessuna esclusa, sono state già oggetto di definizione agevolata (cd. “rottamazione-quater”) presentata in data 28 aprile 2023, prot. N.
W-202342806456205, per l'importo complessivo di € 72.064,70, ridotto alla somma di € 41.547,38, che la ricorrente sta puntualmente onorando alle scadenze pattuite nel prospetto di pagamento.
Da ciò discende la totale illegittimità della comunicazione notificata alla Contribuente, attesa l'inesistenza del credito reclamato dall'Agenzia Resistente.
Chiede, pertanto, che nelle more della definizione del giudizio, venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto, attesa la compresenza dei due presupposti per l'accoglimento.
All'udienza del 20 gennaio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Ritiene il collegio che il ricorso debba essere accolto per i motivi di seguito esposti.
L'atto impugnato risulta, infatti, essere stato emanato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Latina, mentre la ricorrente ha la sua residenza in Via Indirizzo_1
Roma.
Sul punto, si precisa che l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione è nel senso che “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.” (Cfr. Corte Cass., n. 1668/2025).
L'atto impugnato è, pertanto, da annullare in quanto illegittimo.
Peraltro, ove non ci fosse stata tale questione pregiudiziale, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per definizione delle pendenze tributarie oggetto dell'odierno contenzioso, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, tenuto conto che, come sostenuto e dimostrato in atti dalla ricorrente, le cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato sono state tutte oggetto di definizione agevolata (cd. rottamazione quater), per la quale la stessa contribuente sta effettuando i relativi pagamenti alle prescritte scadenze.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Latina, al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, determinate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il relatore Il Presidente
GI SI RT TT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18750/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 057762 2025 00000521 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2025, MRicorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 057762 2025 00000521000, fascicolo n. 2025/5595, notificata in data 24 ottobre 2025, a supposto mancato pagamento dell'importo di € 58.544,85, portato da numerose cartelle esattoriali asseritamente notificate alla contribuente.
A tal riguardo, fa presente che le cartelle esattoriali oggetto dell'atto impugnato, nessuna esclusa, sono state già oggetto di definizione agevolata (cd. “rottamazione-quater”) presentata in data 28 aprile 2023, prot. N.
W-202342806456205, per l'importo complessivo di € 72.064,70, ridotto alla somma di € 41.547,38, che la ricorrente sta puntualmente onorando alle scadenze pattuite nel prospetto di pagamento.
Da ciò discende la totale illegittimità della comunicazione notificata alla Contribuente, attesa l'inesistenza del credito reclamato dall'Agenzia Resistente.
Chiede, pertanto, che nelle more della definizione del giudizio, venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto, attesa la compresenza dei due presupposti per l'accoglimento.
All'udienza del 20 gennaio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Ritiene il collegio che il ricorso debba essere accolto per i motivi di seguito esposti.
L'atto impugnato risulta, infatti, essere stato emanato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Latina, mentre la ricorrente ha la sua residenza in Via Indirizzo_1
Roma.
Sul punto, si precisa che l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione è nel senso che “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.” (Cfr. Corte Cass., n. 1668/2025).
L'atto impugnato è, pertanto, da annullare in quanto illegittimo.
Peraltro, ove non ci fosse stata tale questione pregiudiziale, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per definizione delle pendenze tributarie oggetto dell'odierno contenzioso, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992, tenuto conto che, come sostenuto e dimostrato in atti dalla ricorrente, le cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato sono state tutte oggetto di definizione agevolata (cd. rottamazione quater), per la quale la stessa contribuente sta effettuando i relativi pagamenti alle prescritte scadenze.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Latina, al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, determinate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il relatore Il Presidente
GI SI RT TT