Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2025, proposto da
MA ID, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza n. 2216 del 14 marzo 2025 prot. n. 6685, successivamente notificata, nella parte in cui il Responsabile dell’AREA V – SUE, Urbanistica e Demanio del Comune di Castellabate ha ingiunto la demolizione 1) di una strada in cls della lunghezza di circa 37,00 m per una larghezza media di circa 3,50 che conduce dalla parte superiore del lotto (lato ingresso) verso la parte più a valle dello stesso ad una quota di alcuni metri più bassa, 2) struttura di supporto per la realizzazione di una piscina in parte fuori terra delle dimensioni di m 6,50 per 11,40 m con altezza di circa 1,50. Tale struttura è realizzata in doghe in legno o materiale sintetico similare con struttura portante in metallo. Tale manufatto è adagiato su di un piano ottenuto da uno sbancamento delle dimensioni similari all’ingombro della costruenda piscina con due lati sostenuti da dei muri di contenimento ottenuti con massi in cls prefabbricati, 3) opere di sistemazione esterne costituite da un muretto in pietra locale della lunghezza di m. 16,00 circa per una altezza che parte da 80 cm per poi nella parte finale terminare a quota zero, eseguite sull’area ubicata in Castellabate alla contrada San Gennaro e distinta al foglio 14 part. n. 1210 NCEU;
b) del verbale di sopralluogo prot. n. 6513 del 13 marzo 2025;
c) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e lesivo degli interessi dei ricorrenti e in particolare dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 2215 del 10 marzo 2025 a firma del Responsabile del Comune di Castellabate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa UR ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
dell’ordinanza n. 2216 del 14 marzo 2025 prot. n. 6685, nella parte in cui il Comune di Castellabate ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere eseguite sull’area ubicata in Castellabate alla contrada San Gennaro e distinta al foglio 14 part. n. 1210 NCEU: 1) di una strada in cls della lunghezza di circa 37,00 m per una larghezza media di circa 3,50 che conduce dalla parte superiore del lotto (lato ingresso) verso la parte più a valle dello stesso ad una quota di alcuni metri più bassa, 2) di una struttura di supporto per la realizzazione di una piscina in parte fuori terra delle dimensioni di m 6,50 per 11,40 m con altezza di circa 1,50, realizzata in doghe in legno o materiale sintetico similare con struttura portante in metallo e adagiata su di un piano ottenuto da uno sbancamento delle dimensioni similari all’ingombro della costruenda piscina con due lati sostenuti da dei muri di contenimento ottenuti con massi in cls prefabbricati, 3) di opere di sistemazione esterne costituite da un muretto in pietra locale della lunghezza di m. 16,00 circa per una altezza che parte da 80 cm per poi nella parte finale terminare a quota zero;
del verbale di sopralluogo prot. n. 6513 del 13 marzo 2025, non conosciuto;
di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e lesivo degli interessi dei ricorrenti ed in particolare della ordinanza di sospensione dei lavori n. 2215 del 10 marzo 2025.
Deduce il ricorrente di aver realizzato le contestate opere (camminamenti, un muretto di 80 cm, una casetta in legno e una piscina fuori terra, senza alcuna opera muraria o ancoraggio) a servizio dell’attività ricettiva svolta nell’immobile principale, al fine di rendere l’ampio spazio esterno più fruibile.
Rappresenta che, una volta notificatagli l’ordinanza, con nota del 26 marzo 2025, inviata a mezzo pec il giorno 27 marzo 2025, ha comunicato all’Ente locale che avrebbe provveduto ad eseguire l’ordinanza stessa limitatamente al ripristino dei minimali movimenti di terra effettuati e alla rimozione della casetta in legno (lettere d) ed e)), essendo le restanti opere legittime.
Eccepisce che dalla lettura dell’ordinanza non è dato rilevare l’oggettiva e circostanziata indicazione delle opere in concreto contestate né la specifica motivazione dell’addebito per ciascuna di esse, non essendo individuati né l’esatta categoria edilizia né il relativo regime autorizzatorio ai quali fossero riconducibili i singoli abusi, con conseguente difetto di motivazione.
Sostiene la riconducibilità, per quanto riguarda il piccolo muretto (alto nel punto più vistoso appena 80 cm) e la pavimentazione di un percorso carrabile e pedonale, alla attività edilizia libera di cui all’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 o, al più, alla mera comunicazione di inizio lavori asseverata.
Relativamente alla struttura fuori terra adibita a piscina, evidenzia che si tratta di una struttura a modulari assemblabili, non infissa al suolo e che non necessita di una platea su cui poggiare, ossia di un’opera temporanea e pertinenziale, preordinata ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserita al suo servizio, ma anche sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata comunque di un volume modesto, sicché la stessa non costituisce intervento di nuova costruzione e non richiede il permesso di costruire ma la sola presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001.
Rileva infine che nel provvedimento impugnato non si contesta la mancata acquisizione di altri pareri, e segnatamente quello della Soprintendenza atteso che le opere non erano subordinate al rilascio di preventiva autorizzazione paesaggistica, sia in ragione della categoria generale di intervento edilizio, sia per le specifiche lavorazioni effettuate (ricomprese nell’allegato A D.P.R. n. 31/2017, punti A.4, A.12).
Si è costituito in resistenza il Comune contestando l’affermazione del ricorrente in base alla quale le attività poste in avrebbero natura di edilizia libera e rimarcando che il Comune di Castellabate è sottoposto a regime vincolistico con la conseguenza che tutte le attività edilizie, diverse da quelle libere, sono sottoposte al regime autorizzatorio previsto dalla legge di settore.
Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025 il ricorrente ha insistito nei motivi di impugnazione.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso innanzitutto, è in parte improcedibile, con riferimento alle opere già rimosse, come da comunicazione di avvenuta ottemperanza depositata in atti.
Residuano i seguenti abusi:
“ a) L’esecuzione di una strada in cls della lunghezza di circa 37,00 m per una lunghezza media di circa 3,50 che conduce dalla parte superiore del lotto (lato ingresso) verso la parte più a valle dello stesso ad una quota di alcuni metri più bassa;
b) Struttura di supporto per la realizzazione di una piscina in parte fuori terra delle dimensioni di m 6,50 per 11,40 m con altezza di circa 1,50. Tale struttura è realizzata in doghe in legno o materiale sintetico similare con struttura portante in metallo. Tale manufatto è adagiato su di un piano ottenuto da uno sbancamento delle dimensioni simili all’ingombro della costruenda piscina con due lati sostenuti da dei muri di contenimento ottenuti con massi in cls prefabbricati.
c) Opere di sistemazione esterna costituite da un muretto in pietra locale della lunghezza di m 16,00 circa per una altezza che parte da 80 cm per poi nella parte finale terminare a quota zero ”.
Orbene, trattasi di opere esterne realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Sul punto, è stato affermato che: “ hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici - anche se si tratta di una eventuale pertinenza- poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico - da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti - possono anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi (ovvero precluderne una ulteriore modifica) ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16 ottobre 2025, n. 1670).
Con particolare riferimento alle opere finalizzate al collocamento della piscina, si rileva che: “ la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica.
In particolare, quanto all’autorizzazione paesaggistica, l’ordinamento rimette all’autorità competente un giudizio di merito che, mediante una visione di insieme che metta in risalto il collegamento funzionale dell’intervento in contestazione con il contesto ambientale, verifichi l’impatto sul paesaggio circostante dell’attività edificatoria posta in essere alla luce del grado di protezione accordato al bene tutelato ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807).
Ne discende che i motivi di ricorso non sono fondati in quanto l’ordinanza individua specificamente le opere contestate, le quali non risultano riconducibili all’edilizia libera e sono rilevanti sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico.
In definitiva, il ricorso è in parte improcedibile e nel resto infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza relativamente alle opere già rimosse e nel resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO