Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 485
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errore in iudicando sulla maturazione della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento impugnata, unitamente a precedenti atti interruttivi (AVI del 2013 e del 2018) regolarmente notificati, abbia interrotto il termine prescrizionale decennale per le imposte e quinquennale per le sanzioni. La prova della notifica della cartella del 2007 è stata ritenuta sufficiente tramite la relata di notifica e l'avviso di ricevimento, conformemente all'orientamento della Cassazione.

  • Rigettato
    Domanda di condanna alle spese di giudizio

    Rigettata in quanto soccombente.

  • Rigettato
    Richiesta di conferma della sentenza di primo grado

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese di giudizio

    Accolta in quanto l'appellata è risultata vittoriosa.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di compensazione spese

    L'appello è stato rigettato, pertanto questa domanda subordinata non ha trovato accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 485
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 485
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo