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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4482/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 19088/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070203810931000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070203810931000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7656/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti: In accoglimento del presente appello che voglia dichiarare la intervenuta prescrizione/decadenza della cartella di pagamento 071.2007.0203810931000. Insiste per la condanna alle spese di giudizio determinate ai sensi del D.M. 55/14 del doppio grado di giudizio, non avendo il primo giudice neppure liquidato le spese relative al primo grado, con distrazione al difensore antistatario.
Per l'appellata DE : Nel merito, confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 19088/6/2024, depositata in data 23/12/2024 con la quale la Corte Tributaria di primo grado rigettava parzialmente il ricorso introduttivo e, conseguentemente, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato, oltre che non provato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello, Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 interpone gravame parziale avverso la sentenza della Corte Tributaria di primo grado di Napoli n. ° 19088/2024 emessa dalla CGT I grado di Napoli il 15/11/2024 depositata il 23/12/2024 in relazione alla cartella 070203810931000 relativa ad Irpef, add reg e com 2004 come recata dall'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento 07120249014434914000 notificata il 25.5.2024.
I motivi dell'appello concernono l'errore in iudicando perché i primi giudici “ pur prendendo espressamente atto che alcun avviso di intimazione successivo alla cartella opposta 071.2007.0203810931000 è stato depositato agli atti, ritiene sufficiente la sola prova della notifica della stessa cartella occorsa nell'anno 2007.”. Lamenta che il collegio di prime cure abbia considerato idoneo ai fini interruttivi della prescrizione un avviso di intimazione non allegato agli atti di cui si ignora se contenesse la cartella oggetto del presente giudizio, mentre avrebbe dovuto ritenere irridmediabilmente maturata la prescrizione. Aggiunge , infine, che non si potrà tenere conto in questo grado di giudizio di nuova documentazione ed insiste per la riforma della sentenza in parte qua col favore delle spese.
L'appellata Concessionaria rivendica la legittimità del proprio operato , l'impossibilità giuridica di produrre un atto che è stato recapitato in unico originale al destinatario, il mancato decorso del termine prescrizionale, vuoi per gli atti interruttivi che per la normativa emergenziale che ha sospeso i termini. Conclude per la reiezione dell'appello e, in subordine, in caso di accoglimento, per essere tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Napoli 1 , dopo la camera di consiglio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello parziale è infondato.
L'intimazione di pagamento qui impugnata in relazione a due cartelle esattoriali è stata idonea ad interrompere il termine prescrizionale decennale per le imposte e quinquennale per le sanzioni come correttamente statuito dai primi giudici.
Prima ancora , in virtù di precedenti atti interruttivi , specificamente individuati e di cui sono state versate in atti le relate di notifica, era nuovamente iniziato a decorrere il termine prescrizionale
Il primo Collegio ha infatti correttamente ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale n. n. 07120070203810931000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004 comprovata da una cartolina AR, notifica effettuata il 18/12/2007, con su stampigliato il numero della cartella.
Successivamente quali atti interruttivi della prescrizione, vi sono l' AVI n. 07120139110180637000 notificato il 2/12/2013 e l'AVI n. 07120189008287623000 notificato il 7/12/2018.
A comprova delle notifiche i giudico hanno ritenute sufficienti le sole relate di notifica con ciò conformandosi all'orientamento consolidato della Cassazione in materia di cartelle ma qui trasponibile, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, documenti che devono recare il numero identificativo della cartella notificata mentre non è necessaria la copia della cartella o dell'atto notificato . Applicando il principio della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. ,è stato statuito che , una volta giunta all'indirizzo del destinatario, la cartella ( o similia) deve ritenersi ritualmente consegnata.
Nessun motivo d'appello concerne il calcolo del termine prescrizionale né i periodi di sospensione sicchè può senz'altro confermarsi la sentenza impugnata perché scevra da errori.
Spese secondo soccombenza solo in favore del vittorioso costituito (DE)
Pqm
-rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di AdeR che liquida in complessivi € 1300,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge
Napoli lì 9 dicembre 2025
Il Presidente
AL JA
Il relatore
LE NT
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4482/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 19088/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070203810931000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070203810931000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7656/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti: In accoglimento del presente appello che voglia dichiarare la intervenuta prescrizione/decadenza della cartella di pagamento 071.2007.0203810931000. Insiste per la condanna alle spese di giudizio determinate ai sensi del D.M. 55/14 del doppio grado di giudizio, non avendo il primo giudice neppure liquidato le spese relative al primo grado, con distrazione al difensore antistatario.
Per l'appellata DE : Nel merito, confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 19088/6/2024, depositata in data 23/12/2024 con la quale la Corte Tributaria di primo grado rigettava parzialmente il ricorso introduttivo e, conseguentemente, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato, oltre che non provato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello, Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 interpone gravame parziale avverso la sentenza della Corte Tributaria di primo grado di Napoli n. ° 19088/2024 emessa dalla CGT I grado di Napoli il 15/11/2024 depositata il 23/12/2024 in relazione alla cartella 070203810931000 relativa ad Irpef, add reg e com 2004 come recata dall'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento 07120249014434914000 notificata il 25.5.2024.
I motivi dell'appello concernono l'errore in iudicando perché i primi giudici “ pur prendendo espressamente atto che alcun avviso di intimazione successivo alla cartella opposta 071.2007.0203810931000 è stato depositato agli atti, ritiene sufficiente la sola prova della notifica della stessa cartella occorsa nell'anno 2007.”. Lamenta che il collegio di prime cure abbia considerato idoneo ai fini interruttivi della prescrizione un avviso di intimazione non allegato agli atti di cui si ignora se contenesse la cartella oggetto del presente giudizio, mentre avrebbe dovuto ritenere irridmediabilmente maturata la prescrizione. Aggiunge , infine, che non si potrà tenere conto in questo grado di giudizio di nuova documentazione ed insiste per la riforma della sentenza in parte qua col favore delle spese.
L'appellata Concessionaria rivendica la legittimità del proprio operato , l'impossibilità giuridica di produrre un atto che è stato recapitato in unico originale al destinatario, il mancato decorso del termine prescrizionale, vuoi per gli atti interruttivi che per la normativa emergenziale che ha sospeso i termini. Conclude per la reiezione dell'appello e, in subordine, in caso di accoglimento, per essere tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Napoli 1 , dopo la camera di consiglio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello parziale è infondato.
L'intimazione di pagamento qui impugnata in relazione a due cartelle esattoriali è stata idonea ad interrompere il termine prescrizionale decennale per le imposte e quinquennale per le sanzioni come correttamente statuito dai primi giudici.
Prima ancora , in virtù di precedenti atti interruttivi , specificamente individuati e di cui sono state versate in atti le relate di notifica, era nuovamente iniziato a decorrere il termine prescrizionale
Il primo Collegio ha infatti correttamente ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale n. n. 07120070203810931000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004 comprovata da una cartolina AR, notifica effettuata il 18/12/2007, con su stampigliato il numero della cartella.
Successivamente quali atti interruttivi della prescrizione, vi sono l' AVI n. 07120139110180637000 notificato il 2/12/2013 e l'AVI n. 07120189008287623000 notificato il 7/12/2018.
A comprova delle notifiche i giudico hanno ritenute sufficienti le sole relate di notifica con ciò conformandosi all'orientamento consolidato della Cassazione in materia di cartelle ma qui trasponibile, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, documenti che devono recare il numero identificativo della cartella notificata mentre non è necessaria la copia della cartella o dell'atto notificato . Applicando il principio della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. ,è stato statuito che , una volta giunta all'indirizzo del destinatario, la cartella ( o similia) deve ritenersi ritualmente consegnata.
Nessun motivo d'appello concerne il calcolo del termine prescrizionale né i periodi di sospensione sicchè può senz'altro confermarsi la sentenza impugnata perché scevra da errori.
Spese secondo soccombenza solo in favore del vittorioso costituito (DE)
Pqm
-rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di AdeR che liquida in complessivi € 1300,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge
Napoli lì 9 dicembre 2025
Il Presidente
AL JA
Il relatore
LE NT