Art. 8.
I decreti di cui all'art. 3 devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti.
I decreti di cui all'art. 3 devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti.