Articolo 4 della Legge 18 gennaio 1951, n. 61
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1951
Art. 4.
Per le opere previste dal precedente art. 2, il comune di Roma e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589 .
Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, e' autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni.
All'onere di 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sara' fronteggiato mediante riduzione per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 11 marzo 1951