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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3867/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 3867/2024 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Raimondi (c.f. C.F._2
– PEC C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.10.2024, e – premesso che, Parte_1 Parte_2
in data 11.4.2024, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate prevedendo, tra l'altro, a carico della moglie, una somma a titolo di concorso per il mantenimento dello stesso, pari a euro 250,00, mensili rivalutabili annualmente secondo le variazioni ISTAT;
che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di separazione stabilite;
che, in particolare, l'attività commerciale di rivendita di giornali, riviste e “gadgets” sita in Nettuno, Via Gramsci n. 88/A, della quale è titolare la signora , ha visto drasticamente ridotti gli incassi giornalieri – hanno Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini:
“La moglie verserà al marito la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT. Le parti, in seno al ricorso, non hanno fatto richiesta di comparizione personale.
2. Tanto premesso, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, dato il visto del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis 51, del 21.3.2025,
3. ritenuto che le modifiche richieste, non essendo contrarie a norma imperative, appaiono eque e conformi all'interesse delle parti;
ritenuto, altresì, che la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte, giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
3867/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dispone in conformità alle condizioni congiunte e riportate in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 3867/2024 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Raimondi (c.f. C.F._2
– PEC C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.10.2024, e – premesso che, Parte_1 Parte_2
in data 11.4.2024, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate prevedendo, tra l'altro, a carico della moglie, una somma a titolo di concorso per il mantenimento dello stesso, pari a euro 250,00, mensili rivalutabili annualmente secondo le variazioni ISTAT;
che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di separazione stabilite;
che, in particolare, l'attività commerciale di rivendita di giornali, riviste e “gadgets” sita in Nettuno, Via Gramsci n. 88/A, della quale è titolare la signora , ha visto drasticamente ridotti gli incassi giornalieri – hanno Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini:
“La moglie verserà al marito la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT. Le parti, in seno al ricorso, non hanno fatto richiesta di comparizione personale.
2. Tanto premesso, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, dato il visto del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis 51, del 21.3.2025,
3. ritenuto che le modifiche richieste, non essendo contrarie a norma imperative, appaiono eque e conformi all'interesse delle parti;
ritenuto, altresì, che la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte, giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
3867/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dispone in conformità alle condizioni congiunte e riportate in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi