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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3688/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3688/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti C.F._2
SU VI e EL ES ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico dei difensori: e Email_1
; Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto e libertà di ciascuno di essi di trasferire la propria residenza ove riterrà;
2) i coniugi danno atto dell'avere il signor già rilasciato la casa coniugale;
Parte_1
Per_ 3) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto/dovere del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
1 4) il signor si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla signora Parte_1 Pt_2
Per_ quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 300,00 (trecento//00) mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
Per_ Per 5) in ragione della circostanza che le figlie e frequentano l'università fuori sede, il signor Pt_1
si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla signora il 50% delle
[...] Parte_2 somme dalla stessa versate e/o corrisposte alle figlie per soddisfare le esigenze di vitto ed alloggio presso la sede universitaria, e si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento, la somma di euro 75,00 mensili per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) la signora presta il consenso affinché il signor percepisca il 100% Parte_2 Parte_1 dell'assegno unico previsto per ciascuna figlia;
7) i coniugi si obbligano a sostenere, in ragione di metà ciascuno, le spese straordinarie per i figli così come determinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia;
8) i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e al fine di risolvere la crisi coniugale e, in particolare con riferimento alla casa coniugale, hanno raggiunto la seguente intesa:
A) Il signor con il presente atto cede e trasferisce alla signora , che accetta Parte_1 Parte_2 la propria quota di ½ parte indivisa dell'immobile, consistente nell'unità immobiliare sita in Monfalcone, via della Crociera n. 83 e censito: all'Ufficio tavolare di Monfalcone
Comune Amministrativo e Censuario di Monfalcone
Partita Tavolare WEB 15105 Foglio A1 Corpo Tavolare 1 p.c.e. 5939 ente urbano (da PT 18596 ct 1) all'Agenzia delle Entrate – Catasto
Comune Monfalcone Catasto fabbricati
-sezione urbana A foglio 8 mappale numero .5939 sub 1 via della Crociera, piano T-1, categoria A/7 classe 1 vani 7 R.C.E 723,04;
-sezione urbana A foglio 8 mappale numero .5939 sub 2 Via della Crociera, piano T categoria C/6 classe
4 mq. 22 R.C.E. 117,03
B) Il signor garantisce la proprietà della realità in oggetto allo stesso pervenuta per atto di Parte_1 compravendita, contratto di vendita immobiliare dd. 09 giugno 2010, repertorio n. 64445 raccolta n. 12233
Notaio intavolato in data 25 giugno 2010, G.T. 3748/2010, presso l'Ufficio Tavolare Persona_4 di Monfalcone;
C) Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi nonché con tutti i diritti, ragioni, dipendenze, pertinenze ed accessori, usi e servitù attive e passive apparenti e non e con quant'altro precisato nei titoli di provenienza e relative trascrizioni;
2 D) Il signor garantisce la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà Parte_1 della sua quota parte dell'immobile, che con il presente atto trasferisce, libero da ipoteche, servitù passive e vincoli di qualsiasi genere ad eccezione ad eccezione delle seguenti ipoteche:
- Pres 25/6/2010 GT 3748/2010 CP_
“Si intavola il diritto di ipoteca a favore della con sede in Piazza Controparte_1
Salimbeni n. 3 per l'importo complessivo di Euro 320.000,00 che comprende il capitale di euro 160.000,00 degli interessi come specificato all'art. 1 del contratto, interessi mora, sulla base del contratto di mutuo di credito fondiario dd. 09/06/2010 repertorio 64.446 raccolta 12.234 notaio;
Persona_4
E) A fronte della cessione di cui al punto A), la signora versa al signor Parte_2 Parte_1
l'importo complessivo di euro 116.000,00, mediante pagamenti mensili di euro 1.000,00 cadauno, entro il giorno 30 di ciascun mese;
F) Le parti convengono che la signora a fronte del trasferimento di cui al punto A si accolli Parte_2 in via esclusiva l'intero debito residuo con la di cui all'ipoteca iscritta sub Controparte_1
GT 3748/2010 e si impegna presso l'istituto erogante a manlevare il signor da ogni e Parte_1 qualsiasi obbligo e/o onere collegato a predetto contratto di mutuo;
G) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art 2817 c.c. con esonero del Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
H) Il signor , sin d'ora autorizza l'immediata intavolazione della proprietà della propria Parte_1 quota immobiliare, come sopra meglio specificata, a nome della signora;
Parte_2
I) Il signor , consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false, mendaci e Parte_1 reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455 dichiara:
1i) che il fabbricato in oggetto è stato costruito in base a concessione edilizia n. 06/0191 rilasciata dal
Comune di Monfalcone in data 25 settembre 2006 prot n.28133 (di cui le denunce di inizio attività edilizia rispettivamente dd. 11 marzo 2008 prot. N. 8153 per la realizzazione di modifiche ai sensi dell'art. 22 II comma DPR 380/2001 e dd. 11 novembre 2009 per completamento opere interne e la comunicazione di fine lavori dd. 14/03/2008);
2i) che non sono state successivamente eseguite altre opere per le quali sia richiesto il rilascio di licenzia o concessione edilizia o autorizzazione o permesso a costruire, ad eccezione di quelle per le quali sono state rilasciate dal medesimo Comune: concessione edilizia in data 8 ottobre 2008 prot. N. 32071 per la realizzazione di un tratto di marciapiede ed opere di smaltimento delle acque meteoriche;
DIA in data 11 novembre 2009 prot n. 34415;
3i) che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori;
3 4i) che il fabbricato in oggetto ha conseguito l'autorizzazione di agibilità in data 28 dicembre 2009 prot.
0039561/P;
L) la signora dichiara di essere residente nell'immobile sopraindicato, di essere, pertanto, Parte_2 già in possesso della documentazione tecnica ed amministrativa, dei libretti d'uso e manutenzione relativi agli impianti installati, nonché dell'Attestato di Prestazione Energetica relativa alla suddetta abitazione, attualmente valido, redatta dal tecnico abilitato perito dott. rilasciato in data 1/8/2025 Persona_5 protocollo Insiel TS1-REGAPE-2025-0028325-A codice attestato , per tale motivo la P.IVA_1 signora esonera espressamente il signor dall'allegazione della predetta Parte_2 Parte_3 documentazione e della dichiarazioni di conformità degli impianti, posti al servizio dell'alloggio, alle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché dei libretti di uso e manutenzione, trattandosi di documenti amministrativi e tecnici già a sue mani;
M) il signor dichiara che sulla copertura del fabbricato in oggetto è stato realizzato un Parte_1 impianto fotovoltaico alimentato da solare identificato dal codice SAPR 0792253 e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E321107052; che per lo stesso è stata stipulata in data 19/12/2014
(codice CENSIMP IM_0792253 Codice richiesta C_0840408 codice 079225) Pt_4 Pt_5 una convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica di cui al numero di pratica tra il gestore dei servizi Energetici GSE spa con sede in Roma Viale Pilsudski n. 92 e che tale convenzione si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente dello scambio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.
Le parti si dichiarano edotte sugli obblighi di dotazione e consegna. Le parti convengono che la cessione dell'immobile comprende anche la cessione dell'impianto fotovoltaico e la signora subentrerà Parte_2 nella titolarità dell'intero impianto e nella convenzione con relativi benefici;
N) il signor dichiara, e la signora prende atto e conferma, che il cespite Parte_1 Parte_2 oggetto del presente atto appare graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al catasto Fabbricati
e che i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto dei fabbricati sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
O) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione personale tra le parti e risolvere la relativa crisi coniugale;
P) le parti prendono atto che il Tribunale e il Cancelliere si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in merito ai trasferimenti dei beni dedotti nelle condizioni di separazione senza alcuna responsabilità in ordine alla correttezza delle descrizioni, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di
4 qualunque genere ed a quant'altro di rilievo ai fini dell'iscrizione tavolare. Le parti altresì esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistica edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. I ricorrenti per l'ipotesi in cui la presente cessione o il provvedimento giudiziale che la riporta non dovesse per qualsiasi motivo, anche per rigetto del Giudice Tavolare, essere ritenuti titolo valido ed idoneo al trasferimento della proprietà e alla intavolazione della proprietà qui ceduta, si impegnano a riprodurre il presente consenso alla cessione alle medesime condizioni a semplice richiesta di una di esse dinanzi al Notaio.
In ogni caso, le spese notarili e gli oneri tutti, nonché ogni adempimento necessario e connesso alla realizzazione del trasferimento immobiliare di di cui sopra sarà a carico esclusivo della signora;
Parte_2
Q) La proprietà, il possesso giuridico ed il materiale godimento della quota degli immobili in oggetto vengono trasferiti alla parte avente causa, che già li occupa in qualità di comproprietario, da oggi e a tutti gli effetti utili e onerosi;
R) Rimane inteso che ogni onere e spesa relativa all'immobile, ivi compresi i costi delle utenze, dalla data di rilascio da parte del signor , dovrà ritenersi a carico esclusivo della signora;
Parte_1 Parte_2
8) Le parti dichiarano sin d'ora che con l'adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo, ogni questione economica tra di loro esistente in dipendenza del rapporto coniugale, è definitivamente risolta e dichiarano pertanto avere nulla più a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione o causa;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di mantenimento.
10) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la minore Per_
”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 22/09/2025 e 15/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 17/09/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1997 a Monfalcone (Reg.
[...]
Atti di Matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, atto n. 40), nel corso del quale sono nate le figlie il 12/11/2003 a Udine, il 12/11/2003 a Udine e Parte_6 Parte_7 [...]
il 05/03/2009 a Monfalcone, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Per_6 personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 15/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa Per_ e conformi all'interesse della figlia minore .
5 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, atto n. 40) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3688/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti C.F._2
SU VI e EL ES ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico dei difensori: e Email_1
; Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto e libertà di ciascuno di essi di trasferire la propria residenza ove riterrà;
2) i coniugi danno atto dell'avere il signor già rilasciato la casa coniugale;
Parte_1
Per_ 3) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto/dovere del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
1 4) il signor si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla signora Parte_1 Pt_2
Per_ quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 300,00 (trecento//00) mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
Per_ Per 5) in ragione della circostanza che le figlie e frequentano l'università fuori sede, il signor Pt_1
si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ciascun mese, alla signora il 50% delle
[...] Parte_2 somme dalla stessa versate e/o corrisposte alle figlie per soddisfare le esigenze di vitto ed alloggio presso la sede universitaria, e si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento, la somma di euro 75,00 mensili per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) la signora presta il consenso affinché il signor percepisca il 100% Parte_2 Parte_1 dell'assegno unico previsto per ciascuna figlia;
7) i coniugi si obbligano a sostenere, in ragione di metà ciascuno, le spese straordinarie per i figli così come determinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia;
8) i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e al fine di risolvere la crisi coniugale e, in particolare con riferimento alla casa coniugale, hanno raggiunto la seguente intesa:
A) Il signor con il presente atto cede e trasferisce alla signora , che accetta Parte_1 Parte_2 la propria quota di ½ parte indivisa dell'immobile, consistente nell'unità immobiliare sita in Monfalcone, via della Crociera n. 83 e censito: all'Ufficio tavolare di Monfalcone
Comune Amministrativo e Censuario di Monfalcone
Partita Tavolare WEB 15105 Foglio A1 Corpo Tavolare 1 p.c.e. 5939 ente urbano (da PT 18596 ct 1) all'Agenzia delle Entrate – Catasto
Comune Monfalcone Catasto fabbricati
-sezione urbana A foglio 8 mappale numero .5939 sub 1 via della Crociera, piano T-1, categoria A/7 classe 1 vani 7 R.C.E 723,04;
-sezione urbana A foglio 8 mappale numero .5939 sub 2 Via della Crociera, piano T categoria C/6 classe
4 mq. 22 R.C.E. 117,03
B) Il signor garantisce la proprietà della realità in oggetto allo stesso pervenuta per atto di Parte_1 compravendita, contratto di vendita immobiliare dd. 09 giugno 2010, repertorio n. 64445 raccolta n. 12233
Notaio intavolato in data 25 giugno 2010, G.T. 3748/2010, presso l'Ufficio Tavolare Persona_4 di Monfalcone;
C) Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi nonché con tutti i diritti, ragioni, dipendenze, pertinenze ed accessori, usi e servitù attive e passive apparenti e non e con quant'altro precisato nei titoli di provenienza e relative trascrizioni;
2 D) Il signor garantisce la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà Parte_1 della sua quota parte dell'immobile, che con il presente atto trasferisce, libero da ipoteche, servitù passive e vincoli di qualsiasi genere ad eccezione ad eccezione delle seguenti ipoteche:
- Pres 25/6/2010 GT 3748/2010 CP_
“Si intavola il diritto di ipoteca a favore della con sede in Piazza Controparte_1
Salimbeni n. 3 per l'importo complessivo di Euro 320.000,00 che comprende il capitale di euro 160.000,00 degli interessi come specificato all'art. 1 del contratto, interessi mora, sulla base del contratto di mutuo di credito fondiario dd. 09/06/2010 repertorio 64.446 raccolta 12.234 notaio;
Persona_4
E) A fronte della cessione di cui al punto A), la signora versa al signor Parte_2 Parte_1
l'importo complessivo di euro 116.000,00, mediante pagamenti mensili di euro 1.000,00 cadauno, entro il giorno 30 di ciascun mese;
F) Le parti convengono che la signora a fronte del trasferimento di cui al punto A si accolli Parte_2 in via esclusiva l'intero debito residuo con la di cui all'ipoteca iscritta sub Controparte_1
GT 3748/2010 e si impegna presso l'istituto erogante a manlevare il signor da ogni e Parte_1 qualsiasi obbligo e/o onere collegato a predetto contratto di mutuo;
G) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art 2817 c.c. con esonero del Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
H) Il signor , sin d'ora autorizza l'immediata intavolazione della proprietà della propria Parte_1 quota immobiliare, come sopra meglio specificata, a nome della signora;
Parte_2
I) Il signor , consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false, mendaci e Parte_1 reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455 dichiara:
1i) che il fabbricato in oggetto è stato costruito in base a concessione edilizia n. 06/0191 rilasciata dal
Comune di Monfalcone in data 25 settembre 2006 prot n.28133 (di cui le denunce di inizio attività edilizia rispettivamente dd. 11 marzo 2008 prot. N. 8153 per la realizzazione di modifiche ai sensi dell'art. 22 II comma DPR 380/2001 e dd. 11 novembre 2009 per completamento opere interne e la comunicazione di fine lavori dd. 14/03/2008);
2i) che non sono state successivamente eseguite altre opere per le quali sia richiesto il rilascio di licenzia o concessione edilizia o autorizzazione o permesso a costruire, ad eccezione di quelle per le quali sono state rilasciate dal medesimo Comune: concessione edilizia in data 8 ottobre 2008 prot. N. 32071 per la realizzazione di un tratto di marciapiede ed opere di smaltimento delle acque meteoriche;
DIA in data 11 novembre 2009 prot n. 34415;
3i) che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori;
3 4i) che il fabbricato in oggetto ha conseguito l'autorizzazione di agibilità in data 28 dicembre 2009 prot.
0039561/P;
L) la signora dichiara di essere residente nell'immobile sopraindicato, di essere, pertanto, Parte_2 già in possesso della documentazione tecnica ed amministrativa, dei libretti d'uso e manutenzione relativi agli impianti installati, nonché dell'Attestato di Prestazione Energetica relativa alla suddetta abitazione, attualmente valido, redatta dal tecnico abilitato perito dott. rilasciato in data 1/8/2025 Persona_5 protocollo Insiel TS1-REGAPE-2025-0028325-A codice attestato , per tale motivo la P.IVA_1 signora esonera espressamente il signor dall'allegazione della predetta Parte_2 Parte_3 documentazione e della dichiarazioni di conformità degli impianti, posti al servizio dell'alloggio, alle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché dei libretti di uso e manutenzione, trattandosi di documenti amministrativi e tecnici già a sue mani;
M) il signor dichiara che sulla copertura del fabbricato in oggetto è stato realizzato un Parte_1 impianto fotovoltaico alimentato da solare identificato dal codice SAPR 0792253 e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E321107052; che per lo stesso è stata stipulata in data 19/12/2014
(codice CENSIMP IM_0792253 Codice richiesta C_0840408 codice 079225) Pt_4 Pt_5 una convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica di cui al numero di pratica tra il gestore dei servizi Energetici GSE spa con sede in Roma Viale Pilsudski n. 92 e che tale convenzione si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente dello scambio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.
Le parti si dichiarano edotte sugli obblighi di dotazione e consegna. Le parti convengono che la cessione dell'immobile comprende anche la cessione dell'impianto fotovoltaico e la signora subentrerà Parte_2 nella titolarità dell'intero impianto e nella convenzione con relativi benefici;
N) il signor dichiara, e la signora prende atto e conferma, che il cespite Parte_1 Parte_2 oggetto del presente atto appare graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al catasto Fabbricati
e che i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto dei fabbricati sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
O) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione personale tra le parti e risolvere la relativa crisi coniugale;
P) le parti prendono atto che il Tribunale e il Cancelliere si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in merito ai trasferimenti dei beni dedotti nelle condizioni di separazione senza alcuna responsabilità in ordine alla correttezza delle descrizioni, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di
4 qualunque genere ed a quant'altro di rilievo ai fini dell'iscrizione tavolare. Le parti altresì esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistica edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. I ricorrenti per l'ipotesi in cui la presente cessione o il provvedimento giudiziale che la riporta non dovesse per qualsiasi motivo, anche per rigetto del Giudice Tavolare, essere ritenuti titolo valido ed idoneo al trasferimento della proprietà e alla intavolazione della proprietà qui ceduta, si impegnano a riprodurre il presente consenso alla cessione alle medesime condizioni a semplice richiesta di una di esse dinanzi al Notaio.
In ogni caso, le spese notarili e gli oneri tutti, nonché ogni adempimento necessario e connesso alla realizzazione del trasferimento immobiliare di di cui sopra sarà a carico esclusivo della signora;
Parte_2
Q) La proprietà, il possesso giuridico ed il materiale godimento della quota degli immobili in oggetto vengono trasferiti alla parte avente causa, che già li occupa in qualità di comproprietario, da oggi e a tutti gli effetti utili e onerosi;
R) Rimane inteso che ogni onere e spesa relativa all'immobile, ivi compresi i costi delle utenze, dalla data di rilascio da parte del signor , dovrà ritenersi a carico esclusivo della signora;
Parte_1 Parte_2
8) Le parti dichiarano sin d'ora che con l'adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo, ogni questione economica tra di loro esistente in dipendenza del rapporto coniugale, è definitivamente risolta e dichiarano pertanto avere nulla più a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione o causa;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di mantenimento.
10) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la minore Per_
”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 22/09/2025 e 15/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 17/09/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1997 a Monfalcone (Reg.
[...]
Atti di Matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, atto n. 40), nel corso del quale sono nate le figlie il 12/11/2003 a Udine, il 12/11/2003 a Udine e Parte_6 Parte_7 [...]
il 05/03/2009 a Monfalcone, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Per_6 personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 15/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa Per_ e conformi all'interesse della figlia minore .
5 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, atto n. 40) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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