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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, TO
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7613/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010619715000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010619715000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010619715000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100011619729000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140017574683000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140017574683000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140017574683000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170000421586000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020419725000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180025827654000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190030420322000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5769/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente agiva contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 10020249010619715000, notificata mezzo raccomandata a.r. il 18.09.2024, limitatamente ai ruoli, di seguito indicati;
premesso che detta intimazione di pagamento, tra gli altri, conteneva i ruoli portati dalle seguenti cartelle:
• 10020100011619729000, per irpef, anno 2006, dell'importo di € 1.696,71, comprensivo di sanzioni ed interessi,
• 10020140017574683000, per t.a.r.s.u, anni 2007, 2008, 2009, dell'importo di € 106,12;
• 10020170000421586000, per tassa automobilistica, anno 2011, dell'importo di € 54,57, comprensivo di sanzioni ed interessi,
• 10020170020419725000, per irpef, anno 2014, dell'importo di € 1.384,08, comprensivo di sanzioni ed interessi, • 10020180025827654000, per irpef, anno 2015, dell'importo di € 3.222,45, comprensivo di sanzioni ed interessi,
• 10020190030420322000, per irpef, anno 2016, dell'importo di € 3.207,55, comprensivo di sanzioni ed interessi;
e considerato che le predette cartelle non risultavano esserle mai state notificate, sollevava le seguenti censure:
- A) ILLEGITTIMITA' DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRESUPPOSTE PER MANCATA
NOTIFICAZIONE DELLE STESSE: le suindicate cartelle, contenute nell'opposta intimazione di pagamento, erano da ritenersi giuridicamente nulle e/o inesistenti poiché, giammai, notificate alla ricorrente nelle gorme e nei termini di legge;
la prova della notificazione delle medesima ricadeva infatti esclusivamente in capo alla società di riscossione;
chiedeva pertanto che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la resistente depositasse gli originali e/o le copie autentiche delle opposte cartelle, con relativa relazione di avvenuta notificazione o avviso di ricevimento;
- B) CARTELLE N. 10020100011619729000, 10020140017574683000, 10020170000421586000: NULLITA'
PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI SOTTESI;
con riferimento a tali cartelle evidenziava che i crediti sottesi, ad oggi, risultavano prescritti. Con riferimento alla cartella n. 10020100011619729000, trattandosi di irpef, vige un termine prescrittivo decennale;
quanto alla n. 10020140017574683000, trattandosi di imposta comunale (t.a.r.s.u.), vige un termine prescrittivo quinquennale;
quanto alla n.
1002017000042158600, trattandosi di tassa automobilistica, vige un termine prescrittivo triennale. anche considerando le date delle presunte notificazioni, comunque contestate, ed applicando i termini di prescrizione suindicati, i relativi carichi erano ormai prescritti, a nulla rilevando che le stesse cartelle siano state o meno contestate ed impugnate;
- C) CARTELLE N. 10020100011619729000, 10020170020419725000, 10020180025827654000,
10020190030420322000: VIOLAZIONE DELL'ART. 25, D.P.R n. 602/73 - DECADENZA: le suddette cartelle sarebbero state "notificate tardivamente ai fini decadenziali", posto che la richiamata normativa prevede che: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione....”; ma poiché, nella specie, nessuna delle cartelle esattoriali indicate sopra era stata notificata, s'era concretizzata la decadenza prevista e sancita nel richiamato disposto normativo;
- D) MATURATA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI APPLICATI: evidenziava che, ad ogni buon conto, negli atti presupposti (cartelle di pagamento) figuravano delle pretese a titolo di sanzioni ed interessi. Ma, stando al principio sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza nr.
8120/21 del 23.3.2021, tali somme non sono dovute in quanto ormai, irrimediabilmente, prescritte.
Effettivamente, la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, affermando la prescrizione decennale per i tributi, salva diversa previsione di legge, ha sancito che “le sanzioni sono, invece, soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 D. lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass.
30901/2019)”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale depositava memoria in cui, quanto all'assunta mancata notifica delle cartelle di cui sopra, e contrariamente a quanto ex adverso dedotto, poneva in risalto di avere ritualmente notificato tutte le cartelle sottese all'avviso di intimazione gravato, come da documentazione allegata;
e "la prova da parte dell'ente creditore o da parte dell'esattore della notifica delle cartelle o di atti d'esecuzione che abbiano già portato a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria, comporta l'inammissibilità per tardività del ricorso, rilevabile anche d'ufficio";
quanto, poi, all'assunta estinzione per prescrizione delle pretese sottese ai suoli opposti, ferme ed impregiudicate le precedenti difese, osservava l'infondatezza di tale eccezione, depositando:
- Relata cartella 10020100011619729000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi: 07/07/2014
10080201400006798000 Preavviso di Fermo 26/06/2019 10020189014712633000 Avvisi di Intimazione
19/06/2023 10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di
Intimazione 18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
- Relata cartella 10020170020419725000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi: 19/06/2023
10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
- Relata cartella 10020180025827654000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi 19/06/2023
10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
- Relata cartella 10020190030420322000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi 19/06/2023
10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
rilevava che, in tema di IRPEF, la riscossione del credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi il termine quinquennale, previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario, ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni, in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi;
e, nel caso di specie mai era decorso il termine prescrizionale decennale senza che ne fosse stato interrotto il decorso;
- Relata cartella 10020140017574683000 (TARSU) e successivi atti interruttivi 15/01/2019
10020189005471160000 Avvisi di Intimazione 26/06/2019 10020189014712633000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
era altresì pacifico che non sussisteva prescrizione alcuna per la TARI sottesa alla cartella in esame, risalendo al 20.12.2014 la notifica della cartella stessa 10020140017574683000 ed essendo sempre stato interrotto il termine quinquennale, vigente in materia;
- Relata cartella 10020170000421586000 (Tassa automobilistica) e successivi atti interruttivi 15/01/2019
10020189005471160000 Avvisi di Intimazione 26/11/2019 10020199016560581000 Avvisi di Intimazione
19/06/2023 10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di
Intimazione 18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione
anche in tal caso era pacifico che non sussisteva prescrizione alcuna per la tassa automobilistica sottesa alla cartella in esame, risalendo al 25.2.2017 la notifica della cartella stessa, n. 10020170000421586000 ed essendo stato sempre stato interrotto il termine triennale vigente in materia.
Del resto, alcuna della pretese creditorie degli enti impositori, titolari delle pretese creditorie ex adverso contestate si era mai estinta per prescrizione o per decadenza, e ciò anche alla luce della sospensione della riscossione esattoriale, e, dunque, dei termini di prescrizione e decadenza, in applicazione della normativa emanata per l'emergenza covid.
Rilevava, quanto alla SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE IN VIRTU' DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E ART. 12
D.LGS N. 159/2015), che il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva.
In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
La normativa sopra richiamata andava necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs.
n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali disponendo testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (...)".
Ciò posto, ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, ne era derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (...) al 31 agosto
2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.; tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n.
3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - aveva subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio
2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021 - per un totale di 64 gg - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione ed a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza era stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma
3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – doveva essere pertanto quantificata in 478 gg. (542-64); e, inoltre, la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione era andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Insomma, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, conseguiva l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg (o di 492 gg) ma anche della proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015
e tale conclusione valeva, con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020).
La differenza, del resto, tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determinava alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'uno e dell'altro istituto risultavano del tutto “cumulabili”.
Pertanto, quanto ai CARICHI AFFIDATI FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI DECADENZA/
PRESCRIZIONE SCADENTI FINO AL 31.12.2021, e contrariamente a quanto asserito da controparte, non risultava intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che, per i carichi affidati entro il
7.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Inoltre, al predetto termine doveva aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/ prescrizione dovevano intendersi posticipati, alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478 gg.).
Per completezza espositiva, la difesa dell'Agenzia ricordava infine che la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria è rimessa alla discrezionalità della parte che ha diritto di avvalersene,
e pertanto la mancata impugnazione della cartella esattoriale comportava che nulla potesse più valutarsi, in questa sede, in ordine alla prescrizione che sarebbe potuta maturare, prima della notificazione della cartella di pagamento, con particolare riferimento all'ipotesi che la notifica stessa non fosse stata preceduta dalla regolare notificazione dei prodromici atti di accertamento (cfr ordinanza emessa dalla Corte di
Cassazione il 3 novembre 2020, n. 24278).
All'udienza del 24.11.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Rileva la Corte che - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - parte resistente ha provato, in giudizio,
l'avvenuta notifica, nelle date - in narrativa - per ciascuna di esse specificate, delle sei cartelle di pagamento, presupposte rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alle quali la ricorrente medesima ha circoscritto il thema decidenum.
Nè parte ricorrente ha controdedotto al riguardo, sicché la conclusione sopra raggiunta s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche al processo tributario.
Quanto, poi, all'eccepita prescrizione (secondo i casi decennale, quinquennale e triennale) opposta da parte ricorrente, con riferimento alle cartelle de quibus, in disparte che la mancata impugnativa delle predette cartelle di pagamento, nel termine decadenziale di legge, decorrente dalla data delle rispettive notifiche, implicava l'inammissibilità della relativa eccezione, ove riferita alla prescrizione anteriormente maturata, essendosi la pretesa in essa rispettivamente contenuta ormai consolidata, rileva la Corte che parte resistente ha comunque provato in giudizio la notifica anche degli atti interruttivi della prescrizione (nei rispettivi termini decennale, quinquennale e triennale, come sopra articolati) ancora una volta senza che parte ricorrente abbia punto ed efficamente controdedotto al riguardo, con le conseguenze che ne derivano, in termini d'applicabilità, alla specie, del riferito principio di non contestazione.
Per ciò che concerne, infine, l'eccepita prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi (anche nel caso in cui per il tributo (IRPEF) sia previsto un termine prescrizionale più ampio, ovvero decennale), vale ad escluderne la maturazione, nella specie, la dedotta ex adverso sospensione dei termini prescrizionali, sancita dalla legislazione in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, come in narrativa ampiamente ricostruita, ancora una volta senza opposizione alcuna, da parte della ricorrente.
Per le suddette ragioni, il ricorso va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA
IN EURO 1.900,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, TO
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7613/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010619715000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010619715000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010619715000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100011619729000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140017574683000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140017574683000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140017574683000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170000421586000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020419725000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180025827654000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190030420322000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5769/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente agiva contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 10020249010619715000, notificata mezzo raccomandata a.r. il 18.09.2024, limitatamente ai ruoli, di seguito indicati;
premesso che detta intimazione di pagamento, tra gli altri, conteneva i ruoli portati dalle seguenti cartelle:
• 10020100011619729000, per irpef, anno 2006, dell'importo di € 1.696,71, comprensivo di sanzioni ed interessi,
• 10020140017574683000, per t.a.r.s.u, anni 2007, 2008, 2009, dell'importo di € 106,12;
• 10020170000421586000, per tassa automobilistica, anno 2011, dell'importo di € 54,57, comprensivo di sanzioni ed interessi,
• 10020170020419725000, per irpef, anno 2014, dell'importo di € 1.384,08, comprensivo di sanzioni ed interessi, • 10020180025827654000, per irpef, anno 2015, dell'importo di € 3.222,45, comprensivo di sanzioni ed interessi,
• 10020190030420322000, per irpef, anno 2016, dell'importo di € 3.207,55, comprensivo di sanzioni ed interessi;
e considerato che le predette cartelle non risultavano esserle mai state notificate, sollevava le seguenti censure:
- A) ILLEGITTIMITA' DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRESUPPOSTE PER MANCATA
NOTIFICAZIONE DELLE STESSE: le suindicate cartelle, contenute nell'opposta intimazione di pagamento, erano da ritenersi giuridicamente nulle e/o inesistenti poiché, giammai, notificate alla ricorrente nelle gorme e nei termini di legge;
la prova della notificazione delle medesima ricadeva infatti esclusivamente in capo alla società di riscossione;
chiedeva pertanto che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la resistente depositasse gli originali e/o le copie autentiche delle opposte cartelle, con relativa relazione di avvenuta notificazione o avviso di ricevimento;
- B) CARTELLE N. 10020100011619729000, 10020140017574683000, 10020170000421586000: NULLITA'
PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI SOTTESI;
con riferimento a tali cartelle evidenziava che i crediti sottesi, ad oggi, risultavano prescritti. Con riferimento alla cartella n. 10020100011619729000, trattandosi di irpef, vige un termine prescrittivo decennale;
quanto alla n. 10020140017574683000, trattandosi di imposta comunale (t.a.r.s.u.), vige un termine prescrittivo quinquennale;
quanto alla n.
1002017000042158600, trattandosi di tassa automobilistica, vige un termine prescrittivo triennale. anche considerando le date delle presunte notificazioni, comunque contestate, ed applicando i termini di prescrizione suindicati, i relativi carichi erano ormai prescritti, a nulla rilevando che le stesse cartelle siano state o meno contestate ed impugnate;
- C) CARTELLE N. 10020100011619729000, 10020170020419725000, 10020180025827654000,
10020190030420322000: VIOLAZIONE DELL'ART. 25, D.P.R n. 602/73 - DECADENZA: le suddette cartelle sarebbero state "notificate tardivamente ai fini decadenziali", posto che la richiamata normativa prevede che: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione....”; ma poiché, nella specie, nessuna delle cartelle esattoriali indicate sopra era stata notificata, s'era concretizzata la decadenza prevista e sancita nel richiamato disposto normativo;
- D) MATURATA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI APPLICATI: evidenziava che, ad ogni buon conto, negli atti presupposti (cartelle di pagamento) figuravano delle pretese a titolo di sanzioni ed interessi. Ma, stando al principio sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza nr.
8120/21 del 23.3.2021, tali somme non sono dovute in quanto ormai, irrimediabilmente, prescritte.
Effettivamente, la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, affermando la prescrizione decennale per i tributi, salva diversa previsione di legge, ha sancito che “le sanzioni sono, invece, soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 D. lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass.
30901/2019)”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale depositava memoria in cui, quanto all'assunta mancata notifica delle cartelle di cui sopra, e contrariamente a quanto ex adverso dedotto, poneva in risalto di avere ritualmente notificato tutte le cartelle sottese all'avviso di intimazione gravato, come da documentazione allegata;
e "la prova da parte dell'ente creditore o da parte dell'esattore della notifica delle cartelle o di atti d'esecuzione che abbiano già portato a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria, comporta l'inammissibilità per tardività del ricorso, rilevabile anche d'ufficio";
quanto, poi, all'assunta estinzione per prescrizione delle pretese sottese ai suoli opposti, ferme ed impregiudicate le precedenti difese, osservava l'infondatezza di tale eccezione, depositando:
- Relata cartella 10020100011619729000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi: 07/07/2014
10080201400006798000 Preavviso di Fermo 26/06/2019 10020189014712633000 Avvisi di Intimazione
19/06/2023 10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di
Intimazione 18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
- Relata cartella 10020170020419725000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi: 19/06/2023
10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
- Relata cartella 10020180025827654000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi 19/06/2023
10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
- Relata cartella 10020190030420322000 (IRPEF) e successivi atti interruttivi 19/06/2023
10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
rilevava che, in tema di IRPEF, la riscossione del credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi il termine quinquennale, previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario, ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni, in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi;
e, nel caso di specie mai era decorso il termine prescrizionale decennale senza che ne fosse stato interrotto il decorso;
- Relata cartella 10020140017574683000 (TARSU) e successivi atti interruttivi 15/01/2019
10020189005471160000 Avvisi di Intimazione 26/06/2019 10020189014712633000 Avvisi di Intimazione
18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione;
era altresì pacifico che non sussisteva prescrizione alcuna per la TARI sottesa alla cartella in esame, risalendo al 20.12.2014 la notifica della cartella stessa 10020140017574683000 ed essendo sempre stato interrotto il termine quinquennale, vigente in materia;
- Relata cartella 10020170000421586000 (Tassa automobilistica) e successivi atti interruttivi 15/01/2019
10020189005471160000 Avvisi di Intimazione 26/11/2019 10020199016560581000 Avvisi di Intimazione
19/06/2023 10020239000384775000 Avvisi di Intimazione 15/09/2023 10020239004601420000 Avvisi di
Intimazione 18/09/2024 10020249010619715000 Avvisi di Intimazione
anche in tal caso era pacifico che non sussisteva prescrizione alcuna per la tassa automobilistica sottesa alla cartella in esame, risalendo al 25.2.2017 la notifica della cartella stessa, n. 10020170000421586000 ed essendo stato sempre stato interrotto il termine triennale vigente in materia.
Del resto, alcuna della pretese creditorie degli enti impositori, titolari delle pretese creditorie ex adverso contestate si era mai estinta per prescrizione o per decadenza, e ciò anche alla luce della sospensione della riscossione esattoriale, e, dunque, dei termini di prescrizione e decadenza, in applicazione della normativa emanata per l'emergenza covid.
Rilevava, quanto alla SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE IN VIRTU' DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E ART. 12
D.LGS N. 159/2015), che il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva.
In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
La normativa sopra richiamata andava necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs.
n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali disponendo testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (...)".
Ciò posto, ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, ne era derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (...) al 31 agosto
2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.; tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n.
3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - aveva subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio
2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021 - per un totale di 64 gg - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione ed a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza era stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma
3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – doveva essere pertanto quantificata in 478 gg. (542-64); e, inoltre, la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione era andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Insomma, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015, conseguiva l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg (o di 492 gg) ma anche della proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015
e tale conclusione valeva, con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020).
La differenza, del resto, tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determinava alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'uno e dell'altro istituto risultavano del tutto “cumulabili”.
Pertanto, quanto ai CARICHI AFFIDATI FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI DECADENZA/
PRESCRIZIONE SCADENTI FINO AL 31.12.2021, e contrariamente a quanto asserito da controparte, non risultava intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che, per i carichi affidati entro il
7.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Inoltre, al predetto termine doveva aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/ prescrizione dovevano intendersi posticipati, alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478 gg.).
Per completezza espositiva, la difesa dell'Agenzia ricordava infine che la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria è rimessa alla discrezionalità della parte che ha diritto di avvalersene,
e pertanto la mancata impugnazione della cartella esattoriale comportava che nulla potesse più valutarsi, in questa sede, in ordine alla prescrizione che sarebbe potuta maturare, prima della notificazione della cartella di pagamento, con particolare riferimento all'ipotesi che la notifica stessa non fosse stata preceduta dalla regolare notificazione dei prodromici atti di accertamento (cfr ordinanza emessa dalla Corte di
Cassazione il 3 novembre 2020, n. 24278).
All'udienza del 24.11.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Rileva la Corte che - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - parte resistente ha provato, in giudizio,
l'avvenuta notifica, nelle date - in narrativa - per ciascuna di esse specificate, delle sei cartelle di pagamento, presupposte rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alle quali la ricorrente medesima ha circoscritto il thema decidenum.
Nè parte ricorrente ha controdedotto al riguardo, sicché la conclusione sopra raggiunta s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche al processo tributario.
Quanto, poi, all'eccepita prescrizione (secondo i casi decennale, quinquennale e triennale) opposta da parte ricorrente, con riferimento alle cartelle de quibus, in disparte che la mancata impugnativa delle predette cartelle di pagamento, nel termine decadenziale di legge, decorrente dalla data delle rispettive notifiche, implicava l'inammissibilità della relativa eccezione, ove riferita alla prescrizione anteriormente maturata, essendosi la pretesa in essa rispettivamente contenuta ormai consolidata, rileva la Corte che parte resistente ha comunque provato in giudizio la notifica anche degli atti interruttivi della prescrizione (nei rispettivi termini decennale, quinquennale e triennale, come sopra articolati) ancora una volta senza che parte ricorrente abbia punto ed efficamente controdedotto al riguardo, con le conseguenze che ne derivano, in termini d'applicabilità, alla specie, del riferito principio di non contestazione.
Per ciò che concerne, infine, l'eccepita prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi (anche nel caso in cui per il tributo (IRPEF) sia previsto un termine prescrizionale più ampio, ovvero decennale), vale ad escluderne la maturazione, nella specie, la dedotta ex adverso sospensione dei termini prescrizionali, sancita dalla legislazione in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, come in narrativa ampiamente ricostruita, ancora una volta senza opposizione alcuna, da parte della ricorrente.
Per le suddette ragioni, il ricorso va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA
IN EURO 1.900,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.