TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 11.12.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8568/2024 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Desiderio e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala de
NE e UC OL e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, l'opponente indicato in epigrafe esponeva che, in data 07.11.2024, gli veniva notificata l'ordinanza-ingiunzione n. OI 002051707, con cui l' gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di euro 4.260,02, per la CP_1
violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, specificando che la predetta ordinanza- ingiunzione era stata emessa a seguito di avviso di accertamento prot. n.
2000.26/11/2019.0506549 del 26.11.2019, relativo all'anno 2018. CP_1
Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e chiedeva di: “[…]
2. Nel merito accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Sig. in quanto lo stesso non è mai stato legale rappresentate del Parte_1 coordinamento provinciale del e per l'effetto di disporsi Controparte_3
l'annullamento e l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede oggetto di impugnativa, in quanto essa doveva essere emessa a carico del Dott. ;
3. Nel merito Controparte_4 accogliere la domanda di parte di ricorrente dichiarando l'omessa notifica dell'atto presupposto e la violazione dei termini di cui l'art. 14 della L. 689 del 1981 e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto inefficace;
4. Sempre nel merito dichiarare la prescrizione della somma ingiunta ex art. 28 della L. 689 del 1981 e per l'effetto di dichiarare che nulla è dovuto dal
Sig. nei confronti dell' di;
5. Sempre nel merito dichiarare scusabile Parte_1 CP_1 CP_3 ex art. 3 della l. 689 del 1981, la condotta del ricorrente in quanto insussistente, poiché, l'errore in cui è incorso risulta essere dipeso dalle omissioni compiute dall' con conseguente buona fede di CP_1 questi e conseguentemente annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
6. In ogni caso, annullare gli atti impugnati in quanto infondati in fatto ed in diritto, per insussistenza del presupposto sanzionatorio […]”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, che deduceva di aver annullato in autotutela l'ordinanza- ingiunzione (cfr. pagina 4 della memoria di costituzione); per tale ragione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente, alla luce dell'annullamento in autotutela della sanzione da parte dell' chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, con CP_1 vittoria di spese e con attribuzione.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, del cui dispositivo è data pubblica lettura.
Orbene, l'annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell' avvenuto in CP_1 data 12.11.2025, determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Dario Desiderio, dichiaratosi anticipatario.
S. Maria C.V., 11.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico