Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2026, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16545/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16545 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma il giorno 26 novembre 2021 e notificato al sig. -OMISSIS- il giorno 20 ottobre 2022;
- di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa TI PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino nigeriano, in data 7 aprile 2021 chiedeva alla Questura di Roma il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con provvedimento in data 26 novembre 2021 la Questura dichiarava inammissibile l’istanza per la ritenuta insussistenza « dei requisiti necessari e di quelli indicati dalla legge », in quanto: « esaminati gli atti amministrativi è emerso che il Questore di Roma, in data 8.3.2021 ha emesso, a carico dell’istante, un decreto di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali – lavoro autonomo, presentata in data 8.5.2019, in quanto lo straniero, per ottenere il rilascio dello stesso, ha presentato documentazione falsa o contraffatta. Provvedimento notificato il 26.5.2021; constato che questo ufficio, attraverso il sistema informatico del Comune di Roma, ha accertato che il richiedente risulta essere residente in [...], indirizzo virtuale utilizzato dal Comune di Roma per l’iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora, e che il Commissario di P.S. Casilino, in data 28 maggio 2021, ha redatto a carico del signor -OMISSIS- un verbale di vane ricerche, dopo aver effettuato un accertamento presso l’indirizzo indicato dall’istante, nella richiesta di permesso di soggiorno […]; considerato quindi che lo straniero si trova in una situazione di evidente irreperibilità, ed ha deciso di non fornire gli elementi necessari atti a stabilire l’effettiva presenza nel territorio comunale ». L’Amministrazione dichiarava inoltre di non dare corso alla comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del succitato provvedimento di diniego, del quale deduceva l’illegittimità affermando che il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche al soggetto senza fissa dimora, in quanto l’iscrizione anagrafica non costituirebbe un presupposto normativamente indicato per il rilascio del titolo suddetto.
3. L’Amministrazione dell’Interno si costituiva in giudizio in data 9 gennaio 2026, resistendo al ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è fondato.
Risulta accertata la circostanza fattuale secondo cui il ricorrente era privo di fissa dimora al tempo di emissione del provvedimento gravato.
Da ciò deriva la piena legittimità del diniego odiernamente impugnato, in quanto la giurisprudenza, in termini costanti, ha statuito che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato in favore di coloro che siano in condizioni di precarietà alloggiativa e/o privi di una residenza.
In tal senso, ex plurimis : « Il rilascio del permesso di soggiorno e il suo rinnovo, quale titolo necessario per la legittima permanenza nel territorio dello Stato, non risponde ad alcun automatismo ed è sottoposto comunque alla sussistenza di presupposti anche a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per cui lo stesso non può essere rilasciato a chi non sia in grado di provare di avere una residenza e un alloggio certo ovvero a chi non provi, per di più immotivatamente, di dare contezza di sé » (TAR Roma Lazio sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2388); « La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, anche sulla base di dichiarazioni rese da soggetti dalla stessa indicati come ospitanti » (TAR Campania, Napoli, VI, 13 marzo 2023 n. 1599); « La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, anche sulla base di dichiarazioni rese da soggetti dalla stessa indicati come ospitanti » (TAR Lazio, Roma, I, 18 novembre 2021 n. 11880).
Peraltro, nel provvedimento si dà atto che l’Amministrazione aveva effettuato un accertamento presso l’indirizzo di residenza ( diverso da quello fittizio di Via Modesta Valenti n. 1, utilizzato dal Comune di Roma per i soggetti senza fissa dimora ) indicato dal signor -OMISSIS- nella propria istanza di rinnovo, conclusosi con un verbale di vane ricerche. È dunque evidente che l’indirizzo indicato dal signor -OMISSIS- non corrispondeva alla reale condizione abitativa dello stesso, e tale non veritiera indicazione costituisce di per sé ulteriore legittimo motivo di reiezione dell’istanza volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno: « La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno e la falsa indicazione del luogo di residenza non costituisce mera irregolarità formale, ma è, anzi, da ritenersi circostanza assolutamente dirimente, nel senso di imporre il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno » (TAR Campania, Napoli, I, 27 gennaio 2025 n. 706); « La falsa indicazione del luogo di residenza nella domanda di rinnovo del titolo di soggiorno non costituisce mera irregolarità, ma è da ritenersi circostanza automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno » (TAR Campania, Napoli, VI, 13 novembre 2023 n. 6203).
Da ultimo, si precisa che la dichiarazione di ospitalità prodotta dal ricorrente con il documento allegato n. 4 al ricorso introduttivo non è rilevante ai fini della decisione della presente causa ( salva l’eventuale riproposizione dell’istanza di rinnovo da parte del cittadino straniero ), in quanto datata 19 ottobre 2022, e dunque temporalmente successiva rispetto all’istanza di rinnovo (7 aprile 2021) presentata dal signor -OMISSIS- e al provvedimento di diniego che l’ha decisa, datato 26 novembre 2021 ( tempus regit actum ).
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
TI PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PI | TI AR |
IL SEGRETARIO