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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE CIVILE – 2° COLLEGIO
R.G. 4906/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4906 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 31 ottobre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Ciampino, Via Gorizia n. 28, presso Parte_1 lo Studio Legale dell' Avv. Francesco Melari, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E in Ciampino (Roma), in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Del Nibbio n°
10, presso lo Studio Legale dell' Avv. Claudio Balistreri, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato e appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Velletri n. cron. 4181/2022, R.G. del 27.07.2022 in procedimento RG n.
7732/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso l' ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Parte_1
Tribunale di Velletri n. cron. 4181/2022, che - a definizione del giudizio RG n.
7732/2018 promosso nei suoi confronti dal Controparte_1 in Ciampino (Roma) ed avente ad oggetto restituzione somme e risarcimento danni per mala gestio dell'ex amministratore del Condominio medesimo per €
14.096,36 o somma diversa ritenuta in giustizia - aveva accolto la domanda attorea e condannato il resistente alla restituzione dell' importo di € 18.663,51 oltre al pagamento delle spese di lite e di CT .
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “In via preliminare: -
Sospendere la efficacia esecutiva del provvedimento gravato ex art. 351 e 283
c.p.c.. Ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. degli artt. 281 bis e 281 quinquies c.p.c. ovvero e comunque degli artt. 189, 190 e 281 bis e quinquies
c.p.c.. e degli artt. 24 c. 2 Cost. e 111 c. 2 Cost., per l'effetto, ove ritenuto,
pag. 2/12 disporre la remissione della causa in primo grado. Ancora in via preliminare:
- Accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione e pertanto la violazione dell'art. 112 c.p.c. e per l'effetto la nullità ovvero la necessità di riforma del provvedimento gravato nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta in restituzione la somma di Euro 5.400,00 a titolo di fondo acqua, e disporne la riforma. Nel merito: - Accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma del provvedimento gravato, rigettare le domande tutte proposte dal nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore”.
Si costituiva l'appellato proponendo appello incidentale e così CP_1 concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata per i motivi ut supra esposti;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello avverso l'ordinanza ex art.
702 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il
27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa Salucci, pubblicata il 27.07.2022, notificata il 27.07.2022, per le ragioni indicate in narrativa. - sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis e 348 ter cpc dell'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il 27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa Salucci, pubblicata il
27.07.2022, notificata il 27.07.2022, per le ragioni indicate in narrativa, per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, per le ragioni esposte in narrativa, non essendo rinvenibile alcuna ragione per discostarsi dalla sentenza emessa dal Tribunale Velletri. - nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame, rigettare l'avverso appello così come proposto da
, con l'atto notificato a mezzo PEC il 13.09.2022 per le Parte_1 motivazioni ed eccezioni tutte di cui in narrativa, con conseguente conferma
pag. 3/12 dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il 27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa
Salucci, pubblicata il 27.07.2022, notificata il 27.07.2022, e per l'effetto respingere ogni altra richiesta avanzata dalle controparti;
- sempre nel merito, comunque rigettare tutte le domande dispiegate nei confronti del
sito in Ciampino (RM), in persona Controparte_2 dell'amm.re p.t., poiché palesemente infondate in fatto e in diritto, con le conseguenze di Legge;
- sempre nel merito, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento di una somma in favore del Controparte_2
sito in Ciampino (RM), in persona dell'amm.re p.t., da determinarsi in via
[...] equitativa ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, avendo il primo agito in giudizio quantomeno con colpa grave;
- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, previo ogni opportuno provvedimento di rito, ivi compresa la fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, ove ritenuto opportuno da codesta Corte d'Appello, con fissazione di eventuali termini per la notifica, ove ritenuti opportuni, ivi compresa l'eventuale differimento della prima udienza di comparizione delle parti, salvo migliori e opportuni provvedimenti che codesta Corte D'Appello ritenga opportuni prendere, Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma procedere alla riforma della ordinanza di primo grado, disponendo la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il
27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa Salucci, pubblicata il 27.07.2022, notificata il 27.07.2022, sostituendo alla prima pagina, seconda riga, la locuzione “ORDINANZA” con la seguente “SENTENZA”, nonché nelle altre parti del corpo dell'atto ove venisse utilizzata la locuzione “ORDINANZA” con la seguente “SENTENZA. Con vittoria di spese, compenso professionale oltre Cap e spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio.” .
All'udienza collegiale del 31 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/12 La vicenda trae origine dalla domanda, avanzata con ricorso ex art. 702 bis dal in Ciampino (Roma), di accertamento e Controparte_1 declaratoria della mala gestio del sig. - quale ex amministratore Parte_1 del Condominio medesimo - per il periodo in cui era rimasto in carica, e conseguente condanna del alla restituzione delle somme riscosse dai Pt_1 partecipanti alla comunione e non erogate per le spese in CP_3 ottemperanza al disposto di cui all'art. 1.130, 3° comma, c.c., nella misura di €
14.096,36, ovvero somma diversa come ritenuta in giustizia.
Il convenuto eccepiva la nullità dei ricorso per indeterminatezza Parte_1 della domanda, la assenza dei presupposti per potersi procedere con il rito previsto dall'art. 702 bis c.p.c. e nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Tribunale di Velletri alla prima udienza disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviando all'udienza del 30.10.2019 per l'ammissione dei mezzi di prova, ammettendo ed espletando CT contabile, rinviando ex art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del
11.05.22, ove disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, svolte con le note di trattazione scritta.
Il giudizio veniva definito con ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Velletri n. cron. 4181/2022, che accoglieva la domanda attorea e condannava il resistente alla restituzione dell' importo di € 18.663,51 oltre al pagamento delle spese di lite e di CT .
Propone gravame avverso detta ordinanza che in via Parte_1 preliminare eccepisce la nullità del provvedimento impugnato “per violazione degli artt. degli artt. 281 bis e 281 quinquies c.p.c. ovvero e comunque degli artt. 189, 190 e 281 bis e quinquies c.p.c.. e degli artt. 24 c. 2 Cost. e 111 c. 2
Cost. con evidente compromissione del diritto di difesa del che non Pt_1 aveva potuto esercitarlo attraverso le memorie ex art. 190 c.p.c., non concesse pag. 5/12 dal giudicante che, nonostante il mutamento del rito, aveva invitato le parti a depositare note conclusionali per poi decidere con ordinanza.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Dal riesame degli atti di causa si rileva agevolmente che, a seguito del mutamento del rito disposto all' esito dell' udienza del 24.04.2019, il giudicante di prime cure – dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 30.10.2019 per l'ammissione dei mezzi di prova, poi ammettendo ed espletando CT contabile, avrebbe dovuto, dopo la precisazione delle conclusioni, trattenere la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cassazione civile sez. un., 25/11/2021, n.36596) si rileva nel caso in esame la compromissione del completo esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente invalidità assoluta del provvedimento gravato.
pag. 6/12 Per i suesposti motivi, la Corte accerta e dichiara la nullità della ordinanza ex art
702 bis c.p.c. del Tribunale di Velletri n. cron. 4181/2022, R.G. del 27.07.2022 resa a definizione del procedimento RG n. 7732/2018.
Non sussistendo nella specie i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto non rientra il caso in esame nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., la Corte procede alla decisione nel merito.
L'appellante nel merito lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultrapetizione, per aver il giudicante di primo grado riconosciuto al il diritto alla restituzione di un Fondo acqua per € 5.400.00, CP_1 nonostante detta voce non fosse stata formulata in maniera specifica dal ricorrente, che chiedeva l'importo di € 14.096,36, mentre gli CP_1 veniva invece riconosciuto l'importo di € 18.663,51.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che il quesito posto dal giudicante di primo grado al CT, conferito nel contraddittorio delle parti e senza contestazione alcuna, è il seguente : “1) Tenuto conto delle somme incassate dal sig. sul conto corrente del che vanno dall'anno 2013 Pt_1 CP_1 all'anno 2016, nonché dei giustificativi di spesa depositati agli atti ed imputabili al escludendo i giustificativi di spesa non quietanzati e CP_1 non riconducibili al ricorrente, accerti le somme riscosse dal CP_1
e non erogate per le spese condominiali;
2) Accerti l'esistenza CP_1 documentata di anticipazioni da parte dell'ex amministratore derivanti Pt_1 da versamenti di somme di denaro sul conto del condominio riconducibili a conti correnti del 3) Accerti se esistono lavori straordinari eseguiti in Pt_1 favore del quantificandone l'importo, e se quest'ultimi risultino CP_1 autorizzati da delibera assembleare;
4) Accerti e quantifichi se esistono compensi straordinari dell'ex amministratore e se quest'ultimi risultino Pt_1 autorizzati da delibera assembleare.''
pag. 7/12 In merito all'espressa richiesta della difesa del di conteggiare CP_1
l'importo del fondo acqua, il c.t.u. evidenzia che “dal documento citato dall'avv.
Balestreri non è possibile desumere con ragionevole certezza la composizione del citato fondo cassa. L'esame del documento rubricato Situazione contabile globale (cfr. allegato n. 14 ai documenti depositati da parte convenuta in data
9.4.2019), ha evidenziato una doppia rilevazione del fondo cassa in esame: una prima rilevazione contenuta nel prospetto delle uscite per un ammontare pari a
€ 3.547,90; Una seconda rilevazione tra le passività per un ammontare pari a €
1.908,97”
A seguito della richiesta di chiarimenti all'elaborato peritale formulata dal in maniera specifica proprio sulla sussistenza del fondo acqua, il CT Pt_1 risponde testualmente: “Anche in questa circostanza, occorre evidenziare che le richieste formulate esulano dal quesito formulato allo scrivente c.t.u.
Segnatamente, il tema riferito al fondo acqua e alla sua quantificazione, così come la quantificazione delle uscite del depurate dei compensi CP_1 riferiti alle gestioni ordinarie e/o straordinarie dell'amministratore, non sono contemplati nel quesito di cui alla c.t.u. In ogni caso, in ordine alla costituzione del fondo acqua, l'analisi compiuta sulla documentazione versata in atti, ha consentito allo scrivente c.t.u. di constatare quanto segue: ~ Esercizio 2013
L'esame del documento rubricato Situazione contabile – Gestione condominiale 01/01/2013-31/12/2013, tra le passività risulta contabilizzato un accantonamento al conto rubricato F.do acqua per € 176,12. Il successivo esame condotto sul documento rubricato Relazione esplicativa rendiconto spese condominio esercizio finanziario 01/01/2013-31/12/2013, alla pagina n.
3 punto n. 8 si legge: Accantonamenti complessivi a fondi pari ad € 176,12
(fondo acqua); Esercizio 2014 Dall'esame della documentazione a disposizione, non si è riscontrata alcuna movimentazione riferita al Fondo acqua;
Esercizi
2015 e 2016 L'analisi compiuta sulla Situazione Contabile Globale con data indicata: 23.5.2016, ha evidenziato una imputazione, tra le Passività della
Situazione Patrimoniale, al conto F.do acqua per € 1.908,97. L'indagine compiuta sulle movimentazioni in entrata contabilizzate sul rapporto di conto pag. 8/12 corrente bancario, non ha evidenziato dei versamenti specificatamente riconducibili al citato fondo acqua”.
Rispetto alle conclusioni cui addiviene il perito fiduciario, e cioè che sarebbe “di tutta evidenza che l'assenza di qualsivoglia versamento eseguito sul c/c bancario direttamente ed effettivamente riconducibile al fondo acqua ed al fondo cassa, impedisce l'esecuzione di una sommatoria tra le citata grandezze”, l'importo di € 5.400,00 relative al fondo cassa acqua non possono essere ritenute oggetto di obbligo restitutorio da parte dell'amministratore del non sussistendo in atti la prova della effettiva disponibilità CP_1 dell'importo da parte del CP_1
Nei successivi motivi di gravame l'appellante si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie a seguito di errata valutazione delle stesse, in particolare della CT in atti, ritenendo l'appellante che – diversamente da quanto accertato dal perito fiduciario del giudice e da quest'ultimo condiviso, tutte le somme uscite dal conto corrente condominiale troverebbero una loro giustificazione – non sarebbero state considerate le anticipazioni effettuate dall'amministratore prelevando dal proprio conto o in contanti per sopperire alle carenze della cassa condominiale (per le quali l'amministratore aveva diritto alla restituzione) e delle quali vi sarebbe menzione nei documenti contabili in atti, quali i rendiconti di gestione.
Evidenzia altresì l'appellante che i pagamenti effettuati dal conto corrente del in suo favore: i bonifici del 12.07.13 di Euro 3.500,00, del CP_1
27.05.14 di Euro 1.164,21, del 04.09.2014 di Euro 763,78 e del 29.03.16 di Euro
1.050,00, ad eccezione di quello del 04.09.14 che è stato effettuato a pagamento del compenso annuale del come stabilito dal mandato conferitogli, Pt_1 costituirebbero allineamenti del conto corrente condominiale con le risultanze di cassa.
Osserva la Corte che secondo orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, l'amministratore che pag. 9/12 richiede la restituzione delle anticipazioni deve provare gli avvenuti esborsi nell'interesse del mentre i condomini devono dimostrare di aver CP_1 tenuto indenne lo stesso amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita e - poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato CP_1 con rappresentanza che intercorre con i condomini - l'amministratore deve offrire la prova rigorosa degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite, del saldo iniziale e del saldo finale.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione ( ex multis Cassazione civile sez. II,
09/06/2010, n.13878 e Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.34242).
Nella specie, la Corte rileva che dalla documentazione in atti, gli importi conteggiati a titolo di “anticipazioni” non trovano una corrispondente dimostrazione documentale.
Nel caso in esame, l'amministratore non ha pertanto ottemperato compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico circa l'effettività degli esborsi da fondi personali e neppure ha fornito tutta la relativa documentazione delle specifiche voci di spesa su cui sarebbe state effettuate le dette anticipazioni.
pag. 10/12 E' invece dovuto all'odierno appellante l'importo di € 763,78 di cui al bonifico del 04.09.2014, trovando la sua giustificazione nella fattura n. 35/2014 emessa dal quale compenso ordinario relativo all'esercizio 2013, come da Pt_1 compenso annuale deliberato dal Condominio in data 1.10.2004 (doc. 2 fascicolo primo grado . Pt_1
Tale somma, pertanto, deve essere sottratta agli importi da restituire al
CP_1
Per i motivi suesposti, la Corte accoglie parzialmente la domanda di primo grado proposta dal condominio di cui in epigrafe e condanna alla Parte_1 restituzione in favore del del complessivo importo di € 12.499,73, CP_1 risultante dalla somma di € 6.785,52 per avanzo di cassa (come accertato dalla
CT in atti in maniera chiara, coerente ed immune da errori di calcolo) e ad €
5.714,21 per prelievi ingiustificati, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ragione dell'esito del giudizio, deve rigettarsi la domanda proposta dal di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e quindi dell'accoglimento della domanda avanzata dal nel CP_1 primo grado di giudizio, vengono compensate per la metà, con conseguente condanna di al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in Ciampino (Roma), del residuo 50% delle stesse per il doppio
[...] grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria. Le spese della CT espletata nel primo grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Velletri n. cron. 4181/2022, R.G. . 7732/2018 del 27.07.2022;
2. in accoglimento parziale della domanda di primo grado proposta dal in Ciampino (Roma), nei confronti Controparte_1 di , condanna quest'ultimo al pagamento in favore del Parte_1
in Ciampino (Roma), dell'importo Controparte_1 pari € 8.591,67, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a decorrere dal 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016;
3. compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il al pagamento in favore del Parte_1 [...]
in Ciampino (Roma), del residuo 50% delle Controparte_1 stesse, liquidate per l'intero per il primo grado in € 3.397,00 oltre accessori di legge e per l'appello in € 5.809,00, oltre accessori di legge.
4. Condanna l'appellante al pagamento della espletata CT.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE CIVILE – 2° COLLEGIO
R.G. 4906/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4906 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 31 ottobre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Ciampino, Via Gorizia n. 28, presso Parte_1 lo Studio Legale dell' Avv. Francesco Melari, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E in Ciampino (Roma), in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Del Nibbio n°
10, presso lo Studio Legale dell' Avv. Claudio Balistreri, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato e appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Velletri n. cron. 4181/2022, R.G. del 27.07.2022 in procedimento RG n.
7732/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso l' ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Parte_1
Tribunale di Velletri n. cron. 4181/2022, che - a definizione del giudizio RG n.
7732/2018 promosso nei suoi confronti dal Controparte_1 in Ciampino (Roma) ed avente ad oggetto restituzione somme e risarcimento danni per mala gestio dell'ex amministratore del Condominio medesimo per €
14.096,36 o somma diversa ritenuta in giustizia - aveva accolto la domanda attorea e condannato il resistente alla restituzione dell' importo di € 18.663,51 oltre al pagamento delle spese di lite e di CT .
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “In via preliminare: -
Sospendere la efficacia esecutiva del provvedimento gravato ex art. 351 e 283
c.p.c.. Ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. degli artt. 281 bis e 281 quinquies c.p.c. ovvero e comunque degli artt. 189, 190 e 281 bis e quinquies
c.p.c.. e degli artt. 24 c. 2 Cost. e 111 c. 2 Cost., per l'effetto, ove ritenuto,
pag. 2/12 disporre la remissione della causa in primo grado. Ancora in via preliminare:
- Accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione e pertanto la violazione dell'art. 112 c.p.c. e per l'effetto la nullità ovvero la necessità di riforma del provvedimento gravato nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta in restituzione la somma di Euro 5.400,00 a titolo di fondo acqua, e disporne la riforma. Nel merito: - Accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma del provvedimento gravato, rigettare le domande tutte proposte dal nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore”.
Si costituiva l'appellato proponendo appello incidentale e così CP_1 concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata per i motivi ut supra esposti;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello avverso l'ordinanza ex art.
702 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il
27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa Salucci, pubblicata il 27.07.2022, notificata il 27.07.2022, per le ragioni indicate in narrativa. - sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis e 348 ter cpc dell'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il 27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa Salucci, pubblicata il
27.07.2022, notificata il 27.07.2022, per le ragioni indicate in narrativa, per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, per le ragioni esposte in narrativa, non essendo rinvenibile alcuna ragione per discostarsi dalla sentenza emessa dal Tribunale Velletri. - nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame, rigettare l'avverso appello così come proposto da
, con l'atto notificato a mezzo PEC il 13.09.2022 per le Parte_1 motivazioni ed eccezioni tutte di cui in narrativa, con conseguente conferma
pag. 3/12 dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il 27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa
Salucci, pubblicata il 27.07.2022, notificata il 27.07.2022, e per l'effetto respingere ogni altra richiesta avanzata dalle controparti;
- sempre nel merito, comunque rigettare tutte le domande dispiegate nei confronti del
sito in Ciampino (RM), in persona Controparte_2 dell'amm.re p.t., poiché palesemente infondate in fatto e in diritto, con le conseguenze di Legge;
- sempre nel merito, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento di una somma in favore del Controparte_2
sito in Ciampino (RM), in persona dell'amm.re p.t., da determinarsi in via
[...] equitativa ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, avendo il primo agito in giudizio quantomeno con colpa grave;
- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, previo ogni opportuno provvedimento di rito, ivi compresa la fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, ove ritenuto opportuno da codesta Corte d'Appello, con fissazione di eventuali termini per la notifica, ove ritenuti opportuni, ivi compresa l'eventuale differimento della prima udienza di comparizione delle parti, salvo migliori e opportuni provvedimenti che codesta Corte D'Appello ritenga opportuni prendere, Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma procedere alla riforma della ordinanza di primo grado, disponendo la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc Cron. n. 4181/2021 (NRG 7732/2018), così come emessa il
27.07.2022, dal Tribunale di Velletri, sez. I, Giudice dott.ssa Salucci, pubblicata il 27.07.2022, notificata il 27.07.2022, sostituendo alla prima pagina, seconda riga, la locuzione “ORDINANZA” con la seguente “SENTENZA”, nonché nelle altre parti del corpo dell'atto ove venisse utilizzata la locuzione “ORDINANZA” con la seguente “SENTENZA. Con vittoria di spese, compenso professionale oltre Cap e spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio.” .
All'udienza collegiale del 31 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/12 La vicenda trae origine dalla domanda, avanzata con ricorso ex art. 702 bis dal in Ciampino (Roma), di accertamento e Controparte_1 declaratoria della mala gestio del sig. - quale ex amministratore Parte_1 del Condominio medesimo - per il periodo in cui era rimasto in carica, e conseguente condanna del alla restituzione delle somme riscosse dai Pt_1 partecipanti alla comunione e non erogate per le spese in CP_3 ottemperanza al disposto di cui all'art. 1.130, 3° comma, c.c., nella misura di €
14.096,36, ovvero somma diversa come ritenuta in giustizia.
Il convenuto eccepiva la nullità dei ricorso per indeterminatezza Parte_1 della domanda, la assenza dei presupposti per potersi procedere con il rito previsto dall'art. 702 bis c.p.c. e nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Tribunale di Velletri alla prima udienza disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviando all'udienza del 30.10.2019 per l'ammissione dei mezzi di prova, ammettendo ed espletando CT contabile, rinviando ex art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del
11.05.22, ove disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, svolte con le note di trattazione scritta.
Il giudizio veniva definito con ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Velletri n. cron. 4181/2022, che accoglieva la domanda attorea e condannava il resistente alla restituzione dell' importo di € 18.663,51 oltre al pagamento delle spese di lite e di CT .
Propone gravame avverso detta ordinanza che in via Parte_1 preliminare eccepisce la nullità del provvedimento impugnato “per violazione degli artt. degli artt. 281 bis e 281 quinquies c.p.c. ovvero e comunque degli artt. 189, 190 e 281 bis e quinquies c.p.c.. e degli artt. 24 c. 2 Cost. e 111 c. 2
Cost. con evidente compromissione del diritto di difesa del che non Pt_1 aveva potuto esercitarlo attraverso le memorie ex art. 190 c.p.c., non concesse pag. 5/12 dal giudicante che, nonostante il mutamento del rito, aveva invitato le parti a depositare note conclusionali per poi decidere con ordinanza.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Dal riesame degli atti di causa si rileva agevolmente che, a seguito del mutamento del rito disposto all' esito dell' udienza del 24.04.2019, il giudicante di prime cure – dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 30.10.2019 per l'ammissione dei mezzi di prova, poi ammettendo ed espletando CT contabile, avrebbe dovuto, dopo la precisazione delle conclusioni, trattenere la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cassazione civile sez. un., 25/11/2021, n.36596) si rileva nel caso in esame la compromissione del completo esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente invalidità assoluta del provvedimento gravato.
pag. 6/12 Per i suesposti motivi, la Corte accerta e dichiara la nullità della ordinanza ex art
702 bis c.p.c. del Tribunale di Velletri n. cron. 4181/2022, R.G. del 27.07.2022 resa a definizione del procedimento RG n. 7732/2018.
Non sussistendo nella specie i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto non rientra il caso in esame nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., la Corte procede alla decisione nel merito.
L'appellante nel merito lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultrapetizione, per aver il giudicante di primo grado riconosciuto al il diritto alla restituzione di un Fondo acqua per € 5.400.00, CP_1 nonostante detta voce non fosse stata formulata in maniera specifica dal ricorrente, che chiedeva l'importo di € 14.096,36, mentre gli CP_1 veniva invece riconosciuto l'importo di € 18.663,51.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che il quesito posto dal giudicante di primo grado al CT, conferito nel contraddittorio delle parti e senza contestazione alcuna, è il seguente : “1) Tenuto conto delle somme incassate dal sig. sul conto corrente del che vanno dall'anno 2013 Pt_1 CP_1 all'anno 2016, nonché dei giustificativi di spesa depositati agli atti ed imputabili al escludendo i giustificativi di spesa non quietanzati e CP_1 non riconducibili al ricorrente, accerti le somme riscosse dal CP_1
e non erogate per le spese condominiali;
2) Accerti l'esistenza CP_1 documentata di anticipazioni da parte dell'ex amministratore derivanti Pt_1 da versamenti di somme di denaro sul conto del condominio riconducibili a conti correnti del 3) Accerti se esistono lavori straordinari eseguiti in Pt_1 favore del quantificandone l'importo, e se quest'ultimi risultino CP_1 autorizzati da delibera assembleare;
4) Accerti e quantifichi se esistono compensi straordinari dell'ex amministratore e se quest'ultimi risultino Pt_1 autorizzati da delibera assembleare.''
pag. 7/12 In merito all'espressa richiesta della difesa del di conteggiare CP_1
l'importo del fondo acqua, il c.t.u. evidenzia che “dal documento citato dall'avv.
Balestreri non è possibile desumere con ragionevole certezza la composizione del citato fondo cassa. L'esame del documento rubricato Situazione contabile globale (cfr. allegato n. 14 ai documenti depositati da parte convenuta in data
9.4.2019), ha evidenziato una doppia rilevazione del fondo cassa in esame: una prima rilevazione contenuta nel prospetto delle uscite per un ammontare pari a
€ 3.547,90; Una seconda rilevazione tra le passività per un ammontare pari a €
1.908,97”
A seguito della richiesta di chiarimenti all'elaborato peritale formulata dal in maniera specifica proprio sulla sussistenza del fondo acqua, il CT Pt_1 risponde testualmente: “Anche in questa circostanza, occorre evidenziare che le richieste formulate esulano dal quesito formulato allo scrivente c.t.u.
Segnatamente, il tema riferito al fondo acqua e alla sua quantificazione, così come la quantificazione delle uscite del depurate dei compensi CP_1 riferiti alle gestioni ordinarie e/o straordinarie dell'amministratore, non sono contemplati nel quesito di cui alla c.t.u. In ogni caso, in ordine alla costituzione del fondo acqua, l'analisi compiuta sulla documentazione versata in atti, ha consentito allo scrivente c.t.u. di constatare quanto segue: ~ Esercizio 2013
L'esame del documento rubricato Situazione contabile – Gestione condominiale 01/01/2013-31/12/2013, tra le passività risulta contabilizzato un accantonamento al conto rubricato F.do acqua per € 176,12. Il successivo esame condotto sul documento rubricato Relazione esplicativa rendiconto spese condominio esercizio finanziario 01/01/2013-31/12/2013, alla pagina n.
3 punto n. 8 si legge: Accantonamenti complessivi a fondi pari ad € 176,12
(fondo acqua); Esercizio 2014 Dall'esame della documentazione a disposizione, non si è riscontrata alcuna movimentazione riferita al Fondo acqua;
Esercizi
2015 e 2016 L'analisi compiuta sulla Situazione Contabile Globale con data indicata: 23.5.2016, ha evidenziato una imputazione, tra le Passività della
Situazione Patrimoniale, al conto F.do acqua per € 1.908,97. L'indagine compiuta sulle movimentazioni in entrata contabilizzate sul rapporto di conto pag. 8/12 corrente bancario, non ha evidenziato dei versamenti specificatamente riconducibili al citato fondo acqua”.
Rispetto alle conclusioni cui addiviene il perito fiduciario, e cioè che sarebbe “di tutta evidenza che l'assenza di qualsivoglia versamento eseguito sul c/c bancario direttamente ed effettivamente riconducibile al fondo acqua ed al fondo cassa, impedisce l'esecuzione di una sommatoria tra le citata grandezze”, l'importo di € 5.400,00 relative al fondo cassa acqua non possono essere ritenute oggetto di obbligo restitutorio da parte dell'amministratore del non sussistendo in atti la prova della effettiva disponibilità CP_1 dell'importo da parte del CP_1
Nei successivi motivi di gravame l'appellante si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie a seguito di errata valutazione delle stesse, in particolare della CT in atti, ritenendo l'appellante che – diversamente da quanto accertato dal perito fiduciario del giudice e da quest'ultimo condiviso, tutte le somme uscite dal conto corrente condominiale troverebbero una loro giustificazione – non sarebbero state considerate le anticipazioni effettuate dall'amministratore prelevando dal proprio conto o in contanti per sopperire alle carenze della cassa condominiale (per le quali l'amministratore aveva diritto alla restituzione) e delle quali vi sarebbe menzione nei documenti contabili in atti, quali i rendiconti di gestione.
Evidenzia altresì l'appellante che i pagamenti effettuati dal conto corrente del in suo favore: i bonifici del 12.07.13 di Euro 3.500,00, del CP_1
27.05.14 di Euro 1.164,21, del 04.09.2014 di Euro 763,78 e del 29.03.16 di Euro
1.050,00, ad eccezione di quello del 04.09.14 che è stato effettuato a pagamento del compenso annuale del come stabilito dal mandato conferitogli, Pt_1 costituirebbero allineamenti del conto corrente condominiale con le risultanze di cassa.
Osserva la Corte che secondo orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, l'amministratore che pag. 9/12 richiede la restituzione delle anticipazioni deve provare gli avvenuti esborsi nell'interesse del mentre i condomini devono dimostrare di aver CP_1 tenuto indenne lo stesso amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita e - poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato CP_1 con rappresentanza che intercorre con i condomini - l'amministratore deve offrire la prova rigorosa degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite, del saldo iniziale e del saldo finale.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione ( ex multis Cassazione civile sez. II,
09/06/2010, n.13878 e Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.34242).
Nella specie, la Corte rileva che dalla documentazione in atti, gli importi conteggiati a titolo di “anticipazioni” non trovano una corrispondente dimostrazione documentale.
Nel caso in esame, l'amministratore non ha pertanto ottemperato compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico circa l'effettività degli esborsi da fondi personali e neppure ha fornito tutta la relativa documentazione delle specifiche voci di spesa su cui sarebbe state effettuate le dette anticipazioni.
pag. 10/12 E' invece dovuto all'odierno appellante l'importo di € 763,78 di cui al bonifico del 04.09.2014, trovando la sua giustificazione nella fattura n. 35/2014 emessa dal quale compenso ordinario relativo all'esercizio 2013, come da Pt_1 compenso annuale deliberato dal Condominio in data 1.10.2004 (doc. 2 fascicolo primo grado . Pt_1
Tale somma, pertanto, deve essere sottratta agli importi da restituire al
CP_1
Per i motivi suesposti, la Corte accoglie parzialmente la domanda di primo grado proposta dal condominio di cui in epigrafe e condanna alla Parte_1 restituzione in favore del del complessivo importo di € 12.499,73, CP_1 risultante dalla somma di € 6.785,52 per avanzo di cassa (come accertato dalla
CT in atti in maniera chiara, coerente ed immune da errori di calcolo) e ad €
5.714,21 per prelievi ingiustificati, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ragione dell'esito del giudizio, deve rigettarsi la domanda proposta dal di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e quindi dell'accoglimento della domanda avanzata dal nel CP_1 primo grado di giudizio, vengono compensate per la metà, con conseguente condanna di al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in Ciampino (Roma), del residuo 50% delle stesse per il doppio
[...] grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria. Le spese della CT espletata nel primo grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Velletri n. cron. 4181/2022, R.G. . 7732/2018 del 27.07.2022;
2. in accoglimento parziale della domanda di primo grado proposta dal in Ciampino (Roma), nei confronti Controparte_1 di , condanna quest'ultimo al pagamento in favore del Parte_1
in Ciampino (Roma), dell'importo Controparte_1 pari € 8.591,67, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a decorrere dal 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016;
3. compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il al pagamento in favore del Parte_1 [...]
in Ciampino (Roma), del residuo 50% delle Controparte_1 stesse, liquidate per l'intero per il primo grado in € 3.397,00 oltre accessori di legge e per l'appello in € 5.809,00, oltre accessori di legge.
4. Condanna l'appellante al pagamento della espletata CT.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 12/12