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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1456/2024 tra
Parte_1
[...]
Pt_1 Parte_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
RICORRENTI contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 11,05 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per i ricorrenti l'avvocato Patrizia Bugiani, per il resistente, presente personalmente, l'avvocato Aldo Veglianiti.
E' presente la dott.ssa Rachele Darpin, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Bugiani conclude come ricorso introduttivo.
L'avv. Veglianiti conclude come da memoria di costituzione e chiede di essere autorizzato al deposito di atto di citazione promosso dall'odierno resistente nei confronti degli odierni ricorrenti e avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità volta a far valer un credito risarcitorio spettante alla società semplice, deducendo che tale atto assume rilievo ostativo pagina 1 di 7 all'accoglimento di domande prodromiche all'accertamento dell'asserita soluzione di scioglimento.
L'avvocato Bugiani si oppone alla produzione ritenendo tale atto l'ennesima espressione dell'opposizione del socio allo scioglimento CP_1 della società semplice , ne contesta la fondatezza e la procedibilità Parte_1 trattandosi di causa soggetta alla mediazione obbligatoria, e, infine, ritiene che tale azione non infici l'ammissibilità del presente giudizio, precisando, altresì, che la società semplice è ad oggi inattiva.
Il Giudice ritenuto che l'atto di citazione avente ad oggetto l'azione di responsabilità sociale nei confronti dei soci/amministratori della società semplice
“eredi ” sia estraneo all'oggetto del presente giudizio in cui si chiede solo Pt_1 di “accertare il contenuto dello statuto della società ricorrente Parte_1
, contenente l'affermazione della sua esistenza tra i soci ricorrenti e
[...] resistente “con l'esclusivo scopo” di condurre i terreni agricoli ivi specificati:…”, non ne ammette la produzione.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano integralmente agli atti depositati.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,45
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1456/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_6 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. BUGIANI PATRIZIA, giusto mandato in atti
RICORRENTI contro
(c.f. ), CP_1 C.F._6 con il patrocinio degli avv.ti Alessio Vianello, Lorenzo Boscolo e Aldo
Veglianiti, giusto mandato in atti
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i soci della – Parte_7 coeredi del sig. e rispettivamente madre e fratelli del resistente Parte_1
, anch'egli socio della società agricola di famiglia, asserivano che il CP_1 resistente avrebbe contestato “il contenuto dello statuto sociale, non rinvenendo nel suo contenuto la esclusiva conduzione dei fondi ottenuti in eredità”.
I ricorrenti affermavano che, in ragione di tale “contestazione”, si sarebbe reso necessario introdurre un secondo procedimento di mediazione….n. 70/2024 per l'identificazione dell'oggetto dello statuto della società” (conclusosi con verbale negativo del 12.04.2024).
Con il presente giudizio, dato atto che medio tempore era stata emessa sentenza n. 444/2024 R.S del Tribunale di Pordenone che ha disposto lo scioglimento della comunione su beni ereditari, i ricorrenti affermavano di aver interesse ad “una prodromica decisione sul contenuto dell'oggetto sociale onde avvenire alla determinazione assembleare finalizzata alla liquidazione e scioglimento della società” (pag. 10 avv.) e, per l'effetto, instano affinché venga
“accertato il contenuto dello statuto della società…”.
Il Giudice designato fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza del 9.01.2025 assegnando al ricorrente termine per la notifica e termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione di parte convenuta.
si costituiva in giudizio depositando comparsa di CP_1 costituzione con la quale contestava in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, chiedendo che la domanda avversaria venisse dichiarata inammissibile per carenza d'interesse o, comunque, venisse rigettata in quanto infondata.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2025 le parti esponevano il contenuto dei propri scritti e contestavano quelli avversari, il difensore di parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., giustificando tale richiesta avversata da controparte con la necessità di illustrare questioni sopravvenute inerenti all'oggetto del contendere.
Il Giudice concedeva i termini richiesti, e, all'esito del deposito delle pagina 4 di 7 memorie autorizzate, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda come formulata da parte ricorrente, e cioè “accertare il contenuto dello statuto della società ricorrente , contenente Parte_1
l'affermazione della sua esistenza tra i soci ricorrenti e resistente “con
l'esclusivo scopo” di condurre i terreni agricoli ivi specificati: Comune di
Caorle – fg 28 – mappali 43- 214, 215, 216 , per complessive are 3343,15, anche ai fini dell'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale per effetto della divisione ereditaria giudiziale passata in giudicato”, è inammissibile per carenza di interesse.
L'interesse processuale ad agire presuppone una lesione concreta e attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, nonché l'idoneità del provvedimento giudiziale a soddisfare il medesimo interesse sostanziale che l'istante si è prefigurato e non un qualsiasi vantaggio anche non considerato dall'attore medesimo (Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2003, n. 8236): tale affermazione deriva anche dal noto principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, diversamente si avrebbe l'ammissibilità di una domanda generica come tale non prospettabile nel nostro sistema giudiziario.
I requisiti devono sussistere entrambi ed in loro mancanza l'azione è inammissibile (Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16).
Quale condizione dell'azione, l'interesse ad agire va valutato dal giudice in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo
2002, n. 3060).
Dove l'interesse ad agire assume il massimo rilievo pratico è proprio l'azione di (mero) accertamento, come nel caso di specie: infatti in assenza di una qualche tipizzazione del legislatore, il provvedimento giudiziale richiesto deve importare utilità pratica concretamente tangibile e giuridicamente rilevante.
Per meglio chiarire questo aspetto bisogna affermare che le azioni di accertamento non sono proponibili ove abbiano come scopo il semplice pagina 5 di 7 accertamento o la contestazione di un fatto. Saranno proponibili, invece, quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, non all'accertamento di uno status (Cass. civ., Sez. lavoro, 26 marzo
2003, n. 4516).
Non è necessario, quindi, il verificarsi di una lesione attuale ad un diritto, ma sarà sufficiente che sussista uno stato di incertezza attuale ed oggettiva sull'esistenza o meno d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civ., Sez. lavoro, 9 maggio 2012, n. 7096).
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12733).
In questa ottica ha ragione il patrocinio di parte resistente laddove a pagina 11 della comparsa di costituzione ha testualmente affermato: “Non risulta dunque giustificata l'affermazione avversaria secondo cui “a fronte della opposizione del socio risulta necessario ottenere una prodromica CP_1 decisione sul contenuto dell'oggetto sociale onde addivenire alla determinazione assembleare finalizzata alla liquidazione e scioglimento della società per gli effetti di cui all'art. 2272 c.civ.” in quanto un simile accertamento mero non è affatto indispensabile per rimuovere uno stato di obiettiva incertezza sul contenuto dello statuto sociale ma, soprattutto, non investe le ragioni di
“opposizione” del sig. che, come evidenziato, non riguardano il contenuto Pt_1 dello statuto sociale ma la sussistenza dei presupposti per disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della società senza il suo consenso”.
pagina 6 di 7 Parte ricorrente nemmeno nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. ha dedotto alcunché di utile circa la sussistenza di un interesse d'agire, limitandosi a precisare una serie di fatti accaduti tra le parti in causa che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente giudizio.
Per tali ragioni la domanda di mero accertamento come formulata da parte ricorrente va dichiarata inammissibile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi di studio e introduttiva (la fase istruttoria non vi è stata), mentre possono applicarsi i minimi per la fase decisoria, attesa la sola discussione orale senza il deposito di note conclusive per lo scaglione di riferimento, individuato come da domanda introduttiva in quello da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento come formulata da parte ricorrente per difetto di interesse ad agire;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 2.547,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1456/2024 tra
Parte_1
[...]
Pt_1 Parte_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
RICORRENTI contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 11,05 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per i ricorrenti l'avvocato Patrizia Bugiani, per il resistente, presente personalmente, l'avvocato Aldo Veglianiti.
E' presente la dott.ssa Rachele Darpin, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Bugiani conclude come ricorso introduttivo.
L'avv. Veglianiti conclude come da memoria di costituzione e chiede di essere autorizzato al deposito di atto di citazione promosso dall'odierno resistente nei confronti degli odierni ricorrenti e avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità volta a far valer un credito risarcitorio spettante alla società semplice, deducendo che tale atto assume rilievo ostativo pagina 1 di 7 all'accoglimento di domande prodromiche all'accertamento dell'asserita soluzione di scioglimento.
L'avvocato Bugiani si oppone alla produzione ritenendo tale atto l'ennesima espressione dell'opposizione del socio allo scioglimento CP_1 della società semplice , ne contesta la fondatezza e la procedibilità Parte_1 trattandosi di causa soggetta alla mediazione obbligatoria, e, infine, ritiene che tale azione non infici l'ammissibilità del presente giudizio, precisando, altresì, che la società semplice è ad oggi inattiva.
Il Giudice ritenuto che l'atto di citazione avente ad oggetto l'azione di responsabilità sociale nei confronti dei soci/amministratori della società semplice
“eredi ” sia estraneo all'oggetto del presente giudizio in cui si chiede solo Pt_1 di “accertare il contenuto dello statuto della società ricorrente Parte_1
, contenente l'affermazione della sua esistenza tra i soci ricorrenti e
[...] resistente “con l'esclusivo scopo” di condurre i terreni agricoli ivi specificati:…”, non ne ammette la produzione.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano integralmente agli atti depositati.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,45
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1456/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_6 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. BUGIANI PATRIZIA, giusto mandato in atti
RICORRENTI contro
(c.f. ), CP_1 C.F._6 con il patrocinio degli avv.ti Alessio Vianello, Lorenzo Boscolo e Aldo
Veglianiti, giusto mandato in atti
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i soci della – Parte_7 coeredi del sig. e rispettivamente madre e fratelli del resistente Parte_1
, anch'egli socio della società agricola di famiglia, asserivano che il CP_1 resistente avrebbe contestato “il contenuto dello statuto sociale, non rinvenendo nel suo contenuto la esclusiva conduzione dei fondi ottenuti in eredità”.
I ricorrenti affermavano che, in ragione di tale “contestazione”, si sarebbe reso necessario introdurre un secondo procedimento di mediazione….n. 70/2024 per l'identificazione dell'oggetto dello statuto della società” (conclusosi con verbale negativo del 12.04.2024).
Con il presente giudizio, dato atto che medio tempore era stata emessa sentenza n. 444/2024 R.S del Tribunale di Pordenone che ha disposto lo scioglimento della comunione su beni ereditari, i ricorrenti affermavano di aver interesse ad “una prodromica decisione sul contenuto dell'oggetto sociale onde avvenire alla determinazione assembleare finalizzata alla liquidazione e scioglimento della società” (pag. 10 avv.) e, per l'effetto, instano affinché venga
“accertato il contenuto dello statuto della società…”.
Il Giudice designato fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza del 9.01.2025 assegnando al ricorrente termine per la notifica e termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione di parte convenuta.
si costituiva in giudizio depositando comparsa di CP_1 costituzione con la quale contestava in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, chiedendo che la domanda avversaria venisse dichiarata inammissibile per carenza d'interesse o, comunque, venisse rigettata in quanto infondata.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2025 le parti esponevano il contenuto dei propri scritti e contestavano quelli avversari, il difensore di parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., giustificando tale richiesta avversata da controparte con la necessità di illustrare questioni sopravvenute inerenti all'oggetto del contendere.
Il Giudice concedeva i termini richiesti, e, all'esito del deposito delle pagina 4 di 7 memorie autorizzate, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda come formulata da parte ricorrente, e cioè “accertare il contenuto dello statuto della società ricorrente , contenente Parte_1
l'affermazione della sua esistenza tra i soci ricorrenti e resistente “con
l'esclusivo scopo” di condurre i terreni agricoli ivi specificati: Comune di
Caorle – fg 28 – mappali 43- 214, 215, 216 , per complessive are 3343,15, anche ai fini dell'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale per effetto della divisione ereditaria giudiziale passata in giudicato”, è inammissibile per carenza di interesse.
L'interesse processuale ad agire presuppone una lesione concreta e attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, nonché l'idoneità del provvedimento giudiziale a soddisfare il medesimo interesse sostanziale che l'istante si è prefigurato e non un qualsiasi vantaggio anche non considerato dall'attore medesimo (Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2003, n. 8236): tale affermazione deriva anche dal noto principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, diversamente si avrebbe l'ammissibilità di una domanda generica come tale non prospettabile nel nostro sistema giudiziario.
I requisiti devono sussistere entrambi ed in loro mancanza l'azione è inammissibile (Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16).
Quale condizione dell'azione, l'interesse ad agire va valutato dal giudice in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo
2002, n. 3060).
Dove l'interesse ad agire assume il massimo rilievo pratico è proprio l'azione di (mero) accertamento, come nel caso di specie: infatti in assenza di una qualche tipizzazione del legislatore, il provvedimento giudiziale richiesto deve importare utilità pratica concretamente tangibile e giuridicamente rilevante.
Per meglio chiarire questo aspetto bisogna affermare che le azioni di accertamento non sono proponibili ove abbiano come scopo il semplice pagina 5 di 7 accertamento o la contestazione di un fatto. Saranno proponibili, invece, quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, non all'accertamento di uno status (Cass. civ., Sez. lavoro, 26 marzo
2003, n. 4516).
Non è necessario, quindi, il verificarsi di una lesione attuale ad un diritto, ma sarà sufficiente che sussista uno stato di incertezza attuale ed oggettiva sull'esistenza o meno d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civ., Sez. lavoro, 9 maggio 2012, n. 7096).
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12733).
In questa ottica ha ragione il patrocinio di parte resistente laddove a pagina 11 della comparsa di costituzione ha testualmente affermato: “Non risulta dunque giustificata l'affermazione avversaria secondo cui “a fronte della opposizione del socio risulta necessario ottenere una prodromica CP_1 decisione sul contenuto dell'oggetto sociale onde addivenire alla determinazione assembleare finalizzata alla liquidazione e scioglimento della società per gli effetti di cui all'art. 2272 c.civ.” in quanto un simile accertamento mero non è affatto indispensabile per rimuovere uno stato di obiettiva incertezza sul contenuto dello statuto sociale ma, soprattutto, non investe le ragioni di
“opposizione” del sig. che, come evidenziato, non riguardano il contenuto Pt_1 dello statuto sociale ma la sussistenza dei presupposti per disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della società senza il suo consenso”.
pagina 6 di 7 Parte ricorrente nemmeno nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. ha dedotto alcunché di utile circa la sussistenza di un interesse d'agire, limitandosi a precisare una serie di fatti accaduti tra le parti in causa che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente giudizio.
Per tali ragioni la domanda di mero accertamento come formulata da parte ricorrente va dichiarata inammissibile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi di studio e introduttiva (la fase istruttoria non vi è stata), mentre possono applicarsi i minimi per la fase decisoria, attesa la sola discussione orale senza il deposito di note conclusive per lo scaglione di riferimento, individuato come da domanda introduttiva in quello da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento come formulata da parte ricorrente per difetto di interesse ad agire;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 2.547,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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